TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2024, n. 18845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18845 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 74965 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...] [...], con il patrocinio Parte_1
dell'Avv. Pierluigi Navarra, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
Piazzale Lorenzo Gasparri, 18
Resistente contumace
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
13.11.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.12.21, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
, premesso che in data 20.9.1981 contraeva matrimonio con Parte_1
che dall'unione erano nate due figlie, maggiorenni ed Controparte_1
autonome; che in data 22.06.2016 il Tribunale di Roma emetteva sentenza di separazione giudiziale dei coniugi avente n. 17518/2016 nella quale disponeva a suo carico un mantenimento di euro 550,00 a favore della moglie, rigettando l'addebito; che dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del
Tribunale non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, con revoca del contributo per la moglie, da lui da tempo omesso, per la precarietà delle proprie condizioni, né
la moglie ne aveva fatto richiesta.
Disposto il rinnovo della notifica dell'atto introduttivo, all'udienza presidenziale del 6.12.2022 veniva sentito il ricorrente, mentre la resistente,
comparsa personalmente, si riservava la successiva nomina di difensore ed all'esito il Presidente confermava le condizioni separative e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo. Disposti diversi rinvii per consentire il rinnovo della notifica dei provvedimenti presidenziali, alfine perfezionatasi ex art.143 c.p.c. per essere stato dichiarato sconosciuto il destinatario all'indirizzo anagrafico, all'udienza del 13.11.24,
sulle note di trattazione scritta della parte costituita, che chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il G.I. dichiarata la contumacia della resistente, riservava la decisione al Collegio.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione personale giudiziale passata in giudicato (cfr.
attestazione del 6.8.21) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare anche in considerazione del comportamento processuale della resistente, rimasta contumace.
Deve dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 27.9.1981.
Nessuna altra pronuncia è da assumersi, in difetto di domanda.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio e la mancata costituzione della resistente per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 74965/21 R.G.A.C., così provvede:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27.9.1981 da , nato a [...] Parte_1
il 25.1.1959 e nata a [...] il [...], Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma (registro degli atti di matrimonio, atto n. 01559, parte
II, serie A04, anno 1981);
B) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
C) irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma il 25.11.2024
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 74965 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...] [...], con il patrocinio Parte_1
dell'Avv. Pierluigi Navarra, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
Piazzale Lorenzo Gasparri, 18
Resistente contumace
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
13.11.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.12.21, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
, premesso che in data 20.9.1981 contraeva matrimonio con Parte_1
che dall'unione erano nate due figlie, maggiorenni ed Controparte_1
autonome; che in data 22.06.2016 il Tribunale di Roma emetteva sentenza di separazione giudiziale dei coniugi avente n. 17518/2016 nella quale disponeva a suo carico un mantenimento di euro 550,00 a favore della moglie, rigettando l'addebito; che dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del
Tribunale non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, con revoca del contributo per la moglie, da lui da tempo omesso, per la precarietà delle proprie condizioni, né
la moglie ne aveva fatto richiesta.
Disposto il rinnovo della notifica dell'atto introduttivo, all'udienza presidenziale del 6.12.2022 veniva sentito il ricorrente, mentre la resistente,
comparsa personalmente, si riservava la successiva nomina di difensore ed all'esito il Presidente confermava le condizioni separative e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo. Disposti diversi rinvii per consentire il rinnovo della notifica dei provvedimenti presidenziali, alfine perfezionatasi ex art.143 c.p.c. per essere stato dichiarato sconosciuto il destinatario all'indirizzo anagrafico, all'udienza del 13.11.24,
sulle note di trattazione scritta della parte costituita, che chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il G.I. dichiarata la contumacia della resistente, riservava la decisione al Collegio.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione personale giudiziale passata in giudicato (cfr.
attestazione del 6.8.21) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare anche in considerazione del comportamento processuale della resistente, rimasta contumace.
Deve dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 27.9.1981.
Nessuna altra pronuncia è da assumersi, in difetto di domanda.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio e la mancata costituzione della resistente per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 74965/21 R.G.A.C., così provvede:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27.9.1981 da , nato a [...] Parte_1
il 25.1.1959 e nata a [...] il [...], Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma (registro degli atti di matrimonio, atto n. 01559, parte
II, serie A04, anno 1981);
B) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
C) irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma il 25.11.2024
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi