Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3717/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. Fanelli Presidente
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice rel.
Dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 1° dicembre 2024 da
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...] e (C.F.: Parte_2
), nato a [...] il [...], residente a [...]
1, entrambi rappresentati ed assistiti dagli avv.ti Angela Filippi e Sara Milan
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1° dicembre 2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato dalla loro relazione alle seguenti condizioni:
“1. Affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
2. Compresenza libera di con il padre previo accordo tra i genitori. In ogni caso Per_1 sin d'ora i genitori concordano di disciplinare una calendarizzazione minima dei tempi di compresenza con le seguenti modalità:
Fino al compimento dei 3 anni starà con il padre secondo il seguente calendario Per_1
ordinario alternato bisettimanalmente: settimana 1: martedì dalla fine dell'asilo (in caso di chiusura dell'asilo o malattia del bambino dalle 7:30) con pernotto e accompagnamento al mercoledì all'asilo (ovvero dalla madre in caso di chiusura dell'asilo o malattia del bambino alle 7:30), giovedì
dalla fine dell'asilo (in caso di chiusura dell'asilo o malattia del bambino dalle 7:30) fino alle ore 20:00, venerdì dalle 18:00 fino a sabato ore 18:00. settimana 2: martedì dalla fine dell'asilo (in caso di chiusura dell'asilo o malattia del bambino dalle 7:30) con pernotto e accompagnamento al mercoledì all'asilo (ovvero dalla madre in caso di chiusura dell'asilo o malattia del bambino alle 7:30), giovedì
dalla fine dell'asilo (in caso di chiusura dell'asilo o malattia del bambino dalle 7:30) fino alle ore 20:00, sabato dalle 18:00 fino a domenica ore 18:00.
Da aprile 2026 si introdurranno i week end alternati (dal venerdì alla domenica) e quindi starà con il padre secondo il seguente calendario ordinario alternato Per_1
bisettimanalmente: settimana 1: due giorni infrasettimanali (indicativamente al martedì e giovedì) dalla fine della scuola (in caso di chiusura o malattia del bambino dalle 7:30) con pernotto e accompagnamento il giorno seguente a scuola (ovvero dalla madre in caso di chiusura o malattia del bambino alle 7:30) settimana 2: un giorno infrasettimanale (indicativamente al martedì) dalla fine della scuola (in caso di chiusura o malattia del bambino dalle 7:30) con pernotto e accompagnamento in giorno seguente a scuola (ovvero dalla madre in caso di chiusura o malattia del bambino alle 7:30) e dal venerdì ore 18 fino alla domenica sera ore
18:00.
3. In occasione delle festività natalizie 2024, trascorrerà il giorno della vigilia Per_1
con il padre (dalle 10:00 con pernotto), Natale con la madre (dalle 10:00 con pernotto),
31/12 e 01/01 con la madre, dal 03/01 ore 18:00 al 05/01 ore 18:00 con il padre. Nel
2025 parimenti in modo alternato.
4. Da dicembre 2026 starà con un genitore dalla fine della scuola alle ore 10:00 Per_1
2 del 30.12 e con l'altro genitore dalle ore 10:00 del 30.12 alla ripresa delle lezioni, fatti salvi i giorni della vigilia e di Natale che saranno alternati dalle 10:00 con pernotto.
5. In occasione delle ricorrenze pasquali starà con un genitore i giorni di Pasqua Per_1
e Pasquetta insieme ad anni alterni, dalle ore 10.00 della domenica alle ore 20:00 del lunedì. Per quanto concerne le altre festività nazionali dalle 10.00 con pernotto. Da aprile 2026 trascorrerà in modo alternato con i genitori le festività sopra citate Per_1
ivi compresi i ponti festivi da scuola.
6. Fino all'estate del 2026 potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo Per_1
continuativo di 4 giorni (3 pernotti) di vacanza tanto nel periodo invernale quanto in quello estivo, periodo da comunicarsi con un preavviso di 30 giorni.
7. A partire dall'estate 2026 trascorrerà un periodo di vacanza con ciascun Per_1
genitore di due settimane non consecutive fino al compimento dei 6 anni.
Successivamente tale periodo potrà essere anche consecutivo.
8. I genitori si comunicheranno i rispettivi periodi feriali estivi con il figlio con privilegio ad anni alterni nel termine il primo entro il 15 maggio, il secondo entro il 30 maggio, avendo cura il secondo di indicare le sue ferie nel periodo residuo rispetto a quello indicato dal primo. Privilegio negli anni dispari alla madre, negli anni pari al padre.
9. I genitori si avvarranno reciprocamente del sostegno dei nonni materni e paterni per l'accudimento di nei rispettivi tempi di compresenza qualora impegnati per Per_1
motivi personali o professionali.
10. Tutta l'anzidetta calendarizzazione (da 2 usque 8) potrà essere derogata da diversi accordi delle parti.
11. Ciascun genitore provvederà direttamente alle esigenze ordinarie del figlio minore nei rispettivi tempi di compresenza. Inoltre, il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio versando mensilmente alla madre entro il giorno 15 del mese in via anticipata la somma di € 200,00, importo rivalutabile ex indici ISTAT. I genitori comparteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio minore secondo il Protocollo del Tribunale di Trieste dd.18.5.2015, ivi da intendersi comprese in deroga al protocollo e senza necessità di preventivo accordo le spese di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, il doposcuola, e tutti i centri estivi nel periodo di sospensione estiva della scuola. Sempre in deroga al predetto protocollo le
3 richieste di rimborso avverranno a mezzo posta elettronica semplice.
12. L'assegno universale unico sarà percepito interamente dalla signora Pt_1
[...]
13. Eventuali rimborsi e sussidi INPS e/o equivalenti per il figlio verranno richiesti e percepiti in autonomia dalla madre che provvederà con questi a coprire la retta dell'asilo/ scuola, ovvero le attività cui si riferisce il sussidio, salvo conguaglio da ripartirsi al 50% tra i genitori per la spesa non coperta da tali sussidi.
14. I genitori potranno chiedere in autonomia il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore.
15. Spese di lite compensate”.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- spese compensate.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
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