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Sentenza 4 gennaio 2026
Sentenza 4 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 04/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA IU, TO
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1325/2022 depositato il 10/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2156/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 09/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 264363 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: 1) in via principale e nel merito, accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado così come richiesto in premessa dichiarando che, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento è pienamente valida ed efficace non essendo ravvisabile la prescrizione del credito per nessuna delle annualità cui la TIA si riferisce;
2) condannare il contribuente al pagamento dell'importo intimato o, in subordine, della somma dichiarata dovuta sulla scorta del giusto e del provato.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Appellato e appellante incidentale: condannare l'appellante Ricorrente_1 alla rifusione delle spese del primo grado . Con vittoria di spese e compensi anche dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello la Società d'Ambito “Ricorrente_1 S.p.A. in liquidazione ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza n. 2156/2021, depositata in data 09/07/2021 e non notificata, per mezzo della quale la Commissione Tributaria Provinciale di Messina, sez. 2, ha accolto il ricorso proposto dall'utente avverso l'intimazione di pagamento n. 264363 del 29.7.2019, compensando tra le parti le spese di giudizio.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellata controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame e dispiegando a sua volta appello incidentale per le sole spese.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va respinto. Secondo l'appellante sarebbe errata la decisione della
Commissione Tributaria Provinciale che ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei crediti vantati dalla
Società d'Ambito poichè, in base a quanto documentato con la produzione difensiva di primo grado, le fatture richiamate nell'intimazione di pagamento erano state regolarmente emesse dall'Ente e notificate al contribuente, entro i termini di legge.
A fondamento di quanto affermato, la Società d'Ambito ha richiamato quanto prodotto in primo grado ovvero copia delle fatture e degli avvisi di ricevimento attestanti la notifica delle raccomandate al contribuente, documentazione che la Corte di primo grado non ha valutato.ì ritenendo tardiva la costituzione in giudizio della convenuta odierna appellante.
L'assunto è destituito di fondamento poichè correttamente il primo giudice ha dichiarato la prescrizione considerando - a prescindere dal'utilizzabilità della produzione delle fatture e delle relative notifiche - che le fatture erano state notificate in data 3.5.2011 e che, pertanto, era successivamente comunque decorso il termine quinquennale di prescrizione tra tale data e quella dell'intimazione impugnata, notificata il 25.9.2019.
Deve essere viceversa accolto l'appello incidentale posto che la circostanza valorizzata dal primo giudice per compensare le spese (il carattere preliminare dell'eccezione accolta) non intacca la soccombenza della resistente che imponeva la condanna alle spese.
L'appellante pertanto deve essere condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese del doppio grado in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 3.200,00 oltre IVA Ca ed accessori come per legge.
Messina 29 settembre 2025
L'Estensore La Presidente
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA IU, TO
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1325/2022 depositato il 10/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2156/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 09/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 264363 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: 1) in via principale e nel merito, accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado così come richiesto in premessa dichiarando che, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento è pienamente valida ed efficace non essendo ravvisabile la prescrizione del credito per nessuna delle annualità cui la TIA si riferisce;
2) condannare il contribuente al pagamento dell'importo intimato o, in subordine, della somma dichiarata dovuta sulla scorta del giusto e del provato.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Appellato e appellante incidentale: condannare l'appellante Ricorrente_1 alla rifusione delle spese del primo grado . Con vittoria di spese e compensi anche dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello la Società d'Ambito “Ricorrente_1 S.p.A. in liquidazione ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza n. 2156/2021, depositata in data 09/07/2021 e non notificata, per mezzo della quale la Commissione Tributaria Provinciale di Messina, sez. 2, ha accolto il ricorso proposto dall'utente avverso l'intimazione di pagamento n. 264363 del 29.7.2019, compensando tra le parti le spese di giudizio.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellata controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame e dispiegando a sua volta appello incidentale per le sole spese.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va respinto. Secondo l'appellante sarebbe errata la decisione della
Commissione Tributaria Provinciale che ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei crediti vantati dalla
Società d'Ambito poichè, in base a quanto documentato con la produzione difensiva di primo grado, le fatture richiamate nell'intimazione di pagamento erano state regolarmente emesse dall'Ente e notificate al contribuente, entro i termini di legge.
A fondamento di quanto affermato, la Società d'Ambito ha richiamato quanto prodotto in primo grado ovvero copia delle fatture e degli avvisi di ricevimento attestanti la notifica delle raccomandate al contribuente, documentazione che la Corte di primo grado non ha valutato.ì ritenendo tardiva la costituzione in giudizio della convenuta odierna appellante.
L'assunto è destituito di fondamento poichè correttamente il primo giudice ha dichiarato la prescrizione considerando - a prescindere dal'utilizzabilità della produzione delle fatture e delle relative notifiche - che le fatture erano state notificate in data 3.5.2011 e che, pertanto, era successivamente comunque decorso il termine quinquennale di prescrizione tra tale data e quella dell'intimazione impugnata, notificata il 25.9.2019.
Deve essere viceversa accolto l'appello incidentale posto che la circostanza valorizzata dal primo giudice per compensare le spese (il carattere preliminare dell'eccezione accolta) non intacca la soccombenza della resistente che imponeva la condanna alle spese.
L'appellante pertanto deve essere condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese del doppio grado in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 3.200,00 oltre IVA Ca ed accessori come per legge.
Messina 29 settembre 2025
L'Estensore La Presidente