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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/05/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere est. e rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 27 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, Sig. con sede in Manoppello (PE), Viale S. Tinozzi snc, Parte_2
cap 65023, CF/P.IVA rappresentata e difesa come in atti nel presente P.IVA_1 giudizio congiuntamente e disgiuntamente tra loro dall'Avv. Eleonora Magnanini e dall'Avv. Fabiana Desiderio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Chieti al Corso Marrucino n° 36 nonché quale domicilio telematico agli indirizzi PEC dei difensori sopra indicati, rispettivamente:
ai quali si Email_1 Email_2
dichiara di voler ricevere tutte le notificazioni e le comunicazioni relative al presente procedimento;
-Appellante-
Contro con sede in Roma al Viale Eritrea 9, c.f./p.iva Controparte_1
, in persona del suo Presidente del C.d.G. e leg. rapp.te p.t. Dott. P.IVA_2
, c.f. , rappresentata e difesa come in atti , Controparte_2 C.F._1
sia congiuntamente che disgiuntamente, dai sottoscritti Avv. Massimiliano Albanese del Foro di Reggio Calabria ed Avv. Gabriele Maxia del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma alla Via Pietro Tacchini n. 22 (Studio
Legale e Tributario , domicilio digitale per Controparte_3
le notificazioni e comunicazioni ai difensori, rispettivamente,
e Email_3 Email_4
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1709/2023 emessa dal Tribunale di
Pescara e pubblicata in data 20.12.2023.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza del 15.12.2023, emessa dal Tribunale di Pescara (R.G. n. 3315/2020 – Giudice Istruttore Dott.ssa Ursoleo), pubblicata in data 20 dicembre 2023 e notificata in pari data, così giudicare:
(i) in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del 15.12.2023 e, per l'effetto, sospendere altresì la esecutività del decreto ingiuntivo n° 991/2020 dichiarata ex art. 653 c.p.c. con la sentenza gravata, emessa dal
Tribunale di Pescara (R.G. n. 3315/2020 – Giudice Istruttore Dott.ssa Stefania
Ursoleo pubblicata in data 20 dicembre 2023, notificata in pari data, per le ragioni esposte in atti;
in aggiunta: disporre anche la sospensione dell'esecuzione per il caso che, nel frattempo, abbiano luogo i primi atti esecutivi;
(ii) nel merito: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia della sentenza e comunque riformare la del 15.12.2023, emessa dal Tribunale di Pescara (R.G. n. 3315/2020 – Giudice Istruttore Dott.ssa Stefania Ursoleo pubblicata in data 20 dicembre 2023, notificata in pari data e per l'effetto: (ii1 ) accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato da
[...]
con fattura n° 40/2020 stante la fondatezza dell'opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo proposta dall'appellante odierna avverso il d.i. 991/2020 del Tribunale di
Pescara;
(ii2) revocare in via definitiva il decreto ingiuntivo n° 991/2020 del Tribunale di
Pescara;
(iii) in ogni caso, condannare la alla rifusione delle spese e Controparte_1
competenze del primo e del secondo grado di giudizio.
Per l'appellata:
Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'istanza ex art. 283 c.p.c. formulata dall'appellante, ovvero rigettarla in quanto infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, revocare il provvedimento presidenziale di sospensione provvisoriamente adottato in via d'urgenza inaudita altera parte;
nel merito, in via principale:
- rigettare l'appello proposto dalla in quanto infondato sia in fatto che in Pt_1 diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, accertare e dichiarare comunque il diritto di credito vantato dalla nei CP_1 confronti della per l'ammontare di € 151.255,70 (euro Pt_1 centocinquantunomiladuecentocinquantacinque/70) e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della predetta somma, oltre agli interessi moratori ex D. Pt_1
Lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria, a decorrere dalla scadenza della fattura fino all'effettivo saldo, ovvero, in ulteriore subordine, alla minor somma ritenuta in giustizia.
In ogni caso, con vittoria delle spese e degli onorari di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza pubblicata in data 20.12.2023 il Tribunale di Pescara, pronunciandosi sulla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo n. 991/2020 proposta da cui era stato ingiunto il pagamento, in Parte_1 favore di della somma di € 151.255,70 oltre interessi e spese, Controparte_1
per il mancato pagamento della fattura n. 40 del 22.05.2020, emessa, su richiesta della stessa per l'adeguamento, al prezzo di mercato, dei prezzi di vendita Pt_1 applicati nei trasferimenti “infragruppo”, intercorsi con quest'ultima nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite liquidate in € 8.433,00 e rigettando la domanda di condanna dell'opponente per lite temeraria.
1.1 A sostegno della domanda, l'opponente deduceva che nell'arco temporale in questione le società non appartenevano ad alcun gruppo societario e che, conseguentemente, non sussistevano i presupposti invocati dall'ingiungente per l'adeguamento dei prezzi;
eccepiva, inoltre, che il credito doveva reputarsi estinto per compensazione, giusta lettera del 02.08.2019, contestando in ogni caso l'ammontare richiesto, di cui comunque non era nota la modalità di determinazione.
Chiedeva, pertanto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in mancanza dei presupposti essenziali per la sua concessione e, nel merito, l'accertamento e la dichiarazione dell'inesistenza del diritto di credito azionato in sede monitoria, con rigetto di ogni richiesta avversaria e con condanna dell'opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio e, altresì, al risarcimento del danno per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave, nella misura ritenuta di giustizia.
1.2 Si costituiva in giudizio l'opposta contestando quanto Controparte_1
dedotto da controparte e chiedendo, nel merito e in via principale, il rigetto dell'opposizione proposta con conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, l'accertamento e la dichiarazione della sussistenza del diritto di credito per € 151.255,70, con conseguente condanna della stessa al pagamento del relativo importo, oltre interessi ex art. 5, comma 2, d.lgs.
9.10.2002 n. 231 e rivalutazione monetaria, dalla scadenza della fattura sino all'effettivo saldo ovvero, in ulteriore subordine, nella minor somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso con condanna dell'opponente, oltre che al pagamento delle spese e competenze legali, del risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
1.3 In data 26.01.2021si costituiva in giudizio per l'opponente, in sostituzione del precedente difensore, l'Avv. Fabiana Desiderio il quale, riportandosi alle precedenti deduzioni ed argomentazioni, precisava altresì che l'espressa richiesta di adeguamento prezzo, che la aveva formulato nei confronti della Pt_1 [...]
tramite pec del 07.02.2019, doveva, in ogni caso, ritenersi superata alla CP_1
luce del c.d. accordo-quadro intervenuto tra i soci delle società in data 01.04.2019 e del verbale di assemblea dei soci del 22.07.2019. CP_4
1.4 Acquisite le produzioni documentali, la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.4 A fondamento della decisione il primo giudice, dopo aver richiamato i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. in materia di inadempimento e, nello specifico, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, reputava soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla creditrice opposta, con riferimento tanto all'esistenza del credito fatto valere quanto al suo esatto ammontare, osservando che il rapporto di fornitura intercorso tra le parti e la sua regolare esecuzione non era oggetto di contestazione e, dunque, poteva ritenersi provato ex art. 115 c.p.c., anche alla luce della documentazione prodotta dalla stessa parte opposta, con particolare riferimento ai documenti di trasporto, recanti in calce la sottoscrizione per accettazione della merce da parte del destinatario non disconosciuta, al pari delle fattura emessa su espressa richiesta della stessa opponente, in ordine alla quale la deduzione dell'opponente circa il fatto che la e la non avrebbero più fatto parte dello stesso gruppo Pt_1 CP_1
societario, con la conseguenza che non ci sarebbero stati i presupposti per l'adeguamento dei prezzi richiesto, era smentita dalla documentazione in atti.
Riteneva il primo giudice, invece, che l'opponente non aveva provato il fatto estintivo del credito fatto valere in giudizio e, dunque, non aveva soddisfatto l'onere probatorio gravante sullo stesso. Nello specifico, dopo aver evidenziato che con la costituzione del nuovo difensore l'opponente non aveva sollevato alcuna nuova eccezione né aveva proposto nuove domande, essendosi solo limitato a meglio precisare la linea difensiva già predisposta nell'atto di citazione in opposizione, rilevava che l'assunto per cui la richiesta di adeguamento dei prezzi sarebbe stata superata dall'accordo quadro del 01.04.2019 era privo di pregio in quanto alla transazione doveva riconoscersi portata speciale e non generale alla luce della clausola ivi contenuta che doveva essere interpretata come clausola afferente alla sola operazione di scissione della società capogruppo, vale a dire come clausola relativa ai soli rapporti intercorrenti tra le parti quali soci e/o amministratori delle società in questione e non anche come clausola relativa ai rapporti commerciali, quali quelli di fornitura di beni e di prestazione di servizi, intercorrenti tra le società medesime, circostanza che era confermata anche dalle previsioni contenute nel verbale di assemblea del 22.07.2019. Quindi affermava doveva escludersi che il credito potesse essere ritenuto insussistente perché fatto oggetto di successiva rinuncia, in quanto non rientrante nella clausola transattiva.
Parimenti il primo giudice disattendeva, per mancanza di prova, la deduzione secondo cui il credito in questione era stato fatto oggetto di compensazione tra le parti, giusta lettera del 02.08.2019, rilevando che tale comunicazione risultava formalmente accettata dalla con l'espressa precisazione, Controparte_1
tuttavia, che sarebbe rimasto impregiudicato ogni suo credito non ancora contabilizzato alla data del 31.07.2019 e che l'opponente non aveva dimostrato che il credito era ricompreso nella compensazione e che, conseguentemente, non poteva rientrare nella clausola di salvezza.
Evidenziava che l'opponente si era limitato ad allegare che il credito non costituiva un credito nuovo rispetto a quello riportato nelle fatture da adeguare ma, in realtà, dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla copia del partitario fornitore con l'indicazione delle fatture “ancora aperte” al 31.07.2019 allegata dalla stessa opponente alla predetta comunicazione, si evinceva che le fatture ivi riportate erano quelle non adeguate e, in relazione alle quali, per l'anno 2019 l'opposta aveva provveduto poi ad applicare il c.d. prezzo di adeguamento e, dunque, proprio l'apposizione, da parte dell'opposta, della clausola di salvezza, in relazione a tali fatture non adeguate, induceva a ritenere che il credito in oggetto era stato fatto espressamente salvo e non ricadeva nella previsione di cui alla dedotta compensazione.
2. Nel proprio atto di impugnazione ha contestato la Parte_1
decisione chiedendone la riforma sulla base dei motivi di seguito sintetizzati:
2.1 Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Erronea interpretazione di fatti e documenti di causa.
Con il primo motivo, l'appellante ha contestato la gravata decisione eccependo l'erronea individuazione della fonte del credito per cui è causa, deducendo che l'oggetto della controversia non è il mancato pagamento del prezzo di fornitura di merce compravenduta, bensì l'asserita richiesta di un surplus su prezzi di compravendita di merci già vendute e saldate. In particolare, ha specificato che il thema decidendum dell'opposizione al decreto ingiuntivo non è il rapporto di fornitura, né tanto meno la non corretta esecuzione dello stesso, tanto che tutte le fatture del 2017, 2018 e 2019 che hanno generato l'unica fattura a ricalcolo n.
40/2020 (la sola azionata e contestata) sono state regolarmente adempiute da
[...]
né ha azionato un credito per il mancato pagamento Parte_1 CP_1 di forniture, ma la sola fattura n. 40/2020 rimessa per “adeguamento prezzi per trasferimento infragruppo fino alla data di comune appartenenza delle società al
”. Controparte_5
Ha rappresentato che, errando in punto di causa petendi, il Giudice di prime cure ha, di conseguenza, errato sull'oggetto della prova e, quindi, sull'assolvimento del relativo onere in capo all'appellata.
L'appellante, inoltre, ha impugnato il capo della gravata decisione nel quale, sempre in ordine al disposto di cui all'art. 2967 c.c., viene considerato raggiunto l'onere probatorio in ordine al quantum dovuto, deducendo che l'importo della fattura n.
40/2020 posta a fondamento dell'azione monitoria sarebbe un numero del tutto arbitrario e privo di ogni addentellato fattuale e documentale e che anche tale errore discenderebbe dall'erronea qualificazione del thema decidendum.
Inoltre, sempre sotto il profilo dell'onere della prova, ha contestato l'erroneità della decisione nella parte in cui, al fine di valutare il discrimine temporale dell'appartenenza delle due parti in causa al medesimo gruppo societario, occorre aver riguardo alla richiesta di adeguamento del prezzo, invece che all'emissione della relativa fattura, argomentando che, venendo meno il presupposto della richiesta di emissione della fattura (l'esistenza del gruppo societario), il credito non sussiste in quanto non fornita adeguata prova dell'esistenza del credito azionato.
Ha poi eccepito l'erroneità della decisione in ordine alla rilevata mancata contestazione della fattura portante il credito posto a fondamento dell'azione monitoria, sostenendo che l'eccezione proposta avrebbe dovuto essere qualificata come corretta applicazione dell'istituto della presupposizione (o condizione inespressa), nonché in ordine alla non corretta interpretazione delle dichiarazioni transattive intervenute in quel lungo arco temporale (ovvero l'accordo quadro del
01.04.2019, il progetto di scissione asimmetrica del 26.07.2019, il verbale dei soci del 22.07.2019 e la lettera di compensazione dei crediti del 02.08.2019), CP_4
con conseguente erronea valutazione dei presupposti della compensazione quale fattispecie estintiva dell'obbligazione.
Da ultimo, ha eccepito che l'odierna appellata ha contestato tardivamente le produzioni e le eccezioni precisate da esso opponente con la comparsa depositata dal nuovo difensore, in quanto tali contestazioni, contenute soltanto nella comparsa conclusionale, avrebbero dovuto semmai essere proposte nella prima udienza di trattazione o nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., con conseguente inammissibilità di tutte le considerazioni svolte tardivamente in sede di comparsa conclusionale e non accertata non contestazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 115
c.p.c. di tutte le eccezioni precisate con la comparsa di costituzione del nuovo difensore e delle produzioni con essa riversate.
2.2 Violazione e falsa applicazione delle norme ermeneutiche di cui agli art. 1325 cc e 1326 c.c. con riferimento alla parte della sentenza in cui si è ritenuto che l'accordo quadro del 01.04.2019 ed il verbale di assemblea dei soci non abbiano carattere di transazione generale novativa, bensì carattere speciale.
Con il secondo motivo di appello ha eccepito la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli art. 1325 e 1326 c.c. deducendo che, contrariamente a quanto assunto dalla gravata decisione, all'accordo quadro ed al verbale di assemblea deve riconoscersi il carattere di transazione generale novativa, laddove con quest'ultima si estingue il rapporto precedente, sostituendosi del tutto ad essa ed in guisa che si verifica una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e l'accordo transattivo.
Ha rappresentato che con la scissione della società e con gli accordi transattivi a latere del 01.04.2019 e del 22.07.2019 le parti hanno inteso novare completamente l'originario rapporto di gruppo societario facente capo a mediante la CP_4
costituzione di due nuove società denominate Make Healty S.r.l. e e Controparte_6 che, pertanto, il credito azionato dall'appellata, attinente al livellamento dei prezzi delle a quelli applicati dalla capogruppo , deve ritenersi estinto Parte_3 CP_4
proprio in ragione della scissione della stessa controllante e delle transazioni connesse alla stessa scissione, evidenziandosi in maniera inequivocabile l'animus novandi di entrambe le parti di scindere il rapporto di gruppo societario facente capo a , e, per l'effetto, il mutamento sostanziale del titolo del rapporto tra le CP_4
parti.
Ha inoltre contestato la decisione nella parte in cui, nell'interpretare il valore della portata transattiva dell'accordo menzionato, non ha correttamente indagato la volontà delle parti di definire ogni vicenda anche facendo ricorso all'art. 1326 c.c., omettendo la valenza probatoria della cronologia dei fatti e delle evidenze documentali, nonché del comportamento tenuto dalla appellata che ha omesso ogni richiesta di pagamento prima dell'accordo transattivo, né ha correttamente valorizzato il comportamento successivo delle parti che, dopo la PEC del febbraio
2019 di allineamento prezzi, si sono accordate per un'operazione straordinaria di uscita dal gruppo per coltivare un'autonomia di rapporti e imputazioni pura a seguito di scissione e non hanno indicato il credito in oggetto nel progetto di scissione, né
l'appellata l'ha mai richiesto per più di un anno.
3. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1
contestando le avverse pretese e deduzioni e chiedendo, in via preliminare, di
[...] dichiarare inammissibile l'istanza ex art. 283 c.p.c. formulata dall'appellante ovvero di rigettarla in quanto infondata sia in fatto che in diritto e, nel merito, in via principale il rigetto dell'appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto, con conferma della sentenza impugnata e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, di accertare e dichiarare comunque il diritto di credito vantato per l'ammontare di € 151.255,70 e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento della predetta somma, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria, a decorrere dalla scadenza della fattura fino all'effettivo saldo, ovvero, in ulteriore subordine, alla minor somma ritenuta in giustizia.
4. La causa è stata trattenuta a decisione all'udienza dell'11.03.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. e deposito telematico delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate telematicamente.
5. L'appello è fondato per i motivi di seguito indicati.
5.1 In particolare, fondato appare essere il primo motivo di gravame inerente all'asserita erronea individuazione del thema decidendum dell'opposizione al decreto ingiuntivo e alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di riparto dell'onere probatorio.
Al riguardo, giova rammentare che il Giudice ha il potere di qualificare giuridicamente l'azione proposta e di procedere a un'autonoma ricerca delle norme su cui fondare la decisione indipendentemente dalla prospettazione delle parti. Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio (cfr. Cass. n. 7467/2020), potendo dunque fondare la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime (Cass. n.
2297/2011; Cass. n. 21745/2006).
Ciò premesso, si osserva che, nel caso in esame, dalle risultanze processuali di primo grado si evince come le contestazioni sollevate dall'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non riguardavano evidentemente il rapporto di fornitura intercorso tra le parti né la corretta esecuzione, da parte della CP_1
delle relative prestazioni nell'arco temporale di riferimento (anche perché le
[...]
fatture relative alle annualità 2017-2018-2019 risultano essere state regolarmente saldate), bensì la sola fattura n. 40/2020 rimessa per adeguamento prezzi, come si desume dal contenuto descrittivo della medesima, laddove la Controparte_1 scrive che “vi rimettiamo addebito relativo all'adeguamento dei prezzi della linea
Dietamedicale per trasferimento infragruppo fino alla data di comune appartenenza della nostra società e di codesta destinataria al gruppo facente capo a . CP_4
Adeguamento dei prezzi per trasferimento infragruppo anno 2019 € 46.528,99=;
Adeguamento dei prezzi per trasferimento infragruppo anno 2018 € 80.146,68=;
Adeguamento dei prezzi per trasferimento infragruppo anno 2017 € 10.829,51=;
Totale a pagare € 151.255,70=.”
Del resto, anche da tutti gli scritti difensivi di parte opponente e odierno appellante si evince come non vi sia mai stata alcuna contestazione in ordine ai DDT, né alle forniture e al loro corrispettivo né alla loro corretta esecuzione, ma solo in ordine alla richiesta asseritamente non dovuta di un surplus di prezzo rispetto a merci già vendute e regolarmente saldate.
Né può assumersi sia stata raggiunta la prova e/o il riconoscimento in ordine al quantum debeatur, ovvero all'esatto ammontare richiesto in pagamento dalla menzionata fattura, in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115
c.p.c. Al riguardo, contrariamente a quanto assunto dal primo giudice e dedotto dall'appellata (la quale, nella comparsa conclusionale depositata in data 07.02.2025, ha eccepito la tardività di tale contestazione in quanto asseritamente sollevata per la prima volta in appello), l'opponente ha immediatamente contestato la fattura n.
40/2020. In particolare, già con la pec del 31.05.2020 (doc. n. 15 fascicolo di primo grado parte appellata) la contestava quanto richiesto Parte_1 dalla laddove testualmente riferiva che “in relazione alla Controparte_1
Vostra pec del 22 scorso ed alla allegata fattura, facciamo presente che ogni credito da Voi vantato è inesistente, anche perché ogni partita di debito/credito, dovreste ricordarlo, è stata oggetto di compensazione e rinuncia, per cui nulla Vi è dovuto e nessuna somma Vi sarà pagata. Vi invitiamo pertanto ad emettere idoneo documento fiscale atto ad annullare la Vostra fattura 40 del 22 Maggio scorso, emessa senza alcun titolo ed in violazione delle leggi vigenti.”
L'assunto, in realtà, è anche smentito dalle stesse risultanze processuali, nelle quali si evince chiaramente come l'appellante, in sede processuale come era sua facoltà, abbia specificamente contestato detta circostanza non solo nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (ove si deduce trattarsi di “una fattura emessa sul niente e portante prezzi di fantasia” e che “la richiesta di pagamento contenuta nel decreto ingiuntivo è assolutamente infondata e si contesta che i prezzi applicati e richiesti nella “fattura immediata” alla base del decreto ingiuntivo siano quelli
“applicati alla capogruppo” (sempre fermo restando che non esiste alcuna
“Capogruppo”) assolutamente molto minori di quelli che dobbiamo presumere che siano stati applicati (dalla fattura 40/20 si parla solo di adeguamento, non si riesce neanche a capire quali prezzi siano stati applicati e neanche le quantità di merci!).
Si contesta quindi ogni richiesta, facendo presente che non esiste neanche una prova scritta a supporto della richiesta”, ma anche nella successiva comparsa conclusionale di primo grado, depositata in data 10.10.2023 (“si ritiene che nel processo che ci occupa difetti completamente qualsivoglia elemento probatorio del credito sotteso alla fattura azionata di per sé insufficiente a supportare le pretese creditoria della opposta”) e in tutti gli altri scritti difensivi. Fondata risulta essere anche la dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2697
c.c. in tema di riparto dell'onere probatorio. Al riguardo, giova rammentare che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa e la recente giurisprudenza ha ribadito che "In caso di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale" (Cass. civ.
13240/2019).
E' noto, infatti, che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti
a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto…”(Cass. n. 13814/2022). Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito (nell'an e nel quantum) incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile n. 22123/2009, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421). Pertanto, se l'opponente e odierno appellante solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Nella fattispecie in esame, la convenuta opposta e odierna appellata non ha sufficientemente e specificatamente comprovato il fondamento della propria pretesa creditoria azionata in via monitoria, atteso che, come già rilevato dall'intestata Corte nell'ordinanza del 09.04.2024 di conferma del decreto Presidenziale di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, si palesa la mancata indicazione sia in fase monitoria sia nel giudizio di merito dei criteri e delle modalità attraverso cui è stato determinato l'adeguamento del prezzo sui beni fatturati nel triennio 2017-2019 a quello applicato alla capogruppo, pure oggetto di contestazione nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ed infatti, non appare essere evidentemente sufficiente il mero richiamo del credito portato dalle singole fatture di vendita ai fini del corretto assolvimento dell'onere probatorio gravante su di essa, non essendo stato allegato alcun elemento e/o criterio e/o percentuale di ricalcolo dei prezzi di venditi e/o parametro numerico tale da poter comprendere e giustificare oggettivamente il praticato surplus di prezzo delle merci.
Né tale deficit probatorio può ritenersi superato dal prospetto di allegato alla fattura n. 40 del 22 maggio 2020 (doc. n. 5b del fascicolo monitorio e doc. n. 14 del fascicolo di primo grado di parte opposta), atteso che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellata, tale documento, denominato “Riepilogo addebito relativo all'adeguamento dei prezzi della linea “Dietamedicale”, per trasferimento infragruppo anno 2017”, contiene una mera indicazione della descrizione degli articoli, del prezzo applicato, dell'adeguamento del prezzo e del differenziale tra i due prezzi, ma tali elementi non consentono evidentemente di comprendere le modalità di determinazione e, in particolare, i criteri applicati ai fini dell'adeguamento del prezzo dei beni fatturati nel triennio 2017-2019 a quello applicato.
A ciò si aggiunga che, come noto, le fatture sono documenti contabili sufficienti a determinare l'emissione del provvedimento monitorio, ma non anche a comprovare la pretesa creditoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
È, invero, principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, di recente riaffermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 128 del 04.01.2022, quello secondo cui le fatture commerciali “in quanto documenti di formazione unilaterale, non sono idonee a costituire prova a favore del creditore, il quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è tenuto a dimostrare sia l'an che il quantum della sua pretesa (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011, Rv. 617411; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009, Rv. 606941). Infatti “… nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta
a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per
l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento
e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 17371 del 17/11/2003, Rv. 568223).
Nel caso in esame, dunque, parte opposta e odierna appellata non ha fornito dimostrazione della misura della pretesa azionata, venendo così a mancare la prova del fatto costitutivo del credito, che, come ricordato, spetta al creditore opposto. Ne deriva l'accoglimento del motivo del motivo di gravame e, per l'effetto, in riforma della gravata decisione, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 991/2020 emesso dal Tribunale di Pescara.
6. L'accoglimento del primo motivo di appello esime la Corte dal vagliare il secondo motivo di gravame e dall'approfondire le ulteriori questioni sollevate nel presente grado di giudizio, con particolare riferimento alla dedotta non appartenenza al gruppo alla data di emissione della fattura , al carattere asseritamente generale della transazione sottoscritta tra le parti in causa .
7. Conclusivamente l'appello, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve accogliersi l'opposizione proposta da Parte_1
ed essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione-istruttoria, non svoltasi in secondo grado, seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e vanno quindi poste a carico dell'appellata
[...]
alla luce della sua soccombenza. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio sostenute dall'appellante Parte_1
che liquida in € 14.103,00 oltre iva, cap e spese generali come per legge per il primo grado e in € 9.991,00 oltre iva, cap e spese generali come per legge per il secondo grado.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 08.05.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono