TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/06/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 29/04/2025 al n. 1129 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/01/1982 , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Liguori Teresa
e da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] , rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa giusta procura in atti dall'avv.to Di Stefano Leandra;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/04/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in PO il 22.6.2009, dalla cui unione nascevano tre figli e il 10.10.2009 e nato a [...] il [...], evidenziavano Per_1 Per_2 Per_3 che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto del 12.7.2022 reso nel procedimento R.G. n. 2983/2022 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui al decreto di omologazione.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè decreto di omologazione del 12.7.2022 previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Nola in data
16.6.2022, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“1. I figli e restano affidati in maniera esclusiva al padre, con Per_1 Per_2 Per_3 domicilio in via Madre Teresa di Calcutta, 49 Mariglianella (NA);
2. il sig. continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Mariglianella Parte_1 alla via Madre Teresa di Calcutta 49 con i relativi arredi e suppellettili insieme ai figli;
3. i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente al mantenimento;
4. la sig.ra verserà ai figli entro il 5 di ogni mese 150,00 euro per il loro Parte_2 mantenimento;
5. saranno suddivise tutte le spese straordinarie necessarie per i figli al 70% in capo al padre ed il 30% in capo alla madre;
per l'individuazione delle stesse ci si riporta al protocollo d'intesa tra il Tribunale di Nola ed il COA di Nola;
6. i coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale salvo gli aggiornamenti periodici in conseguenza dell'aumento delle spese sostenute per la prole, ad eccezione del punto stabilito alla lettera d.;
7. la madre, attesa la residenza in Sicilia, potrà vedere i figli liberamente e stare con loro compatibilmente con le esigenze di studio e/o di lavoro ed in caso di disaccordo tra i coniugi, per almeno 1 volta al mese, concordando col sig. circa 10 Parte_1 giorni prima, prelevando i minori e riaccompagnandoli presso l'abitazione paterna;
per almeno sei giorni nelle festività natalizie (24.12-6.1), comprendenti alternativamente il
Natale ed il Capodanno;
almeno due giorni nelle festività pasquali, comprendenti alternativamente la Pasqua ed il Lunedì in Albis;
almeno quindici giorni nelle festività estive, in agosto o in periodo da concordarsi preventivamente. Nei giorni di visita della madre i bambini saranno prelevati presso l'abitazione paterna;
8. i coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti tra i figli e i nonni paterni e materni e i rispettivi zii;
9. i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
10. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.”
In riferimento al regime di affido dei minori si ritiene opportuno confermare il regime di affido esclusivo statuito in fase di separazione, stante la lontananza geografica della madre, la quale risiede in Sicilia. Va pertanto mantenuta la collocazione dei minori presso la residenza del padre con il quale già risiedono e con diritto di visita materno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Parte_2
PO (NA) il 29/12/1987 , a PO il giorno 22.6.2009, trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile di detto Comune (Atto n.37, Parte II, Serie A sez. E, Anno 2009);
b) affida i figli minori e in maniera esclusiva al padre con Per_1 Per_2 Per_3 domicilio in Via Madre Teresa di Calcutta n. 49, Mariglianella, con diritto di visita materno come precisato in parte motiva;
c) assegna la casa coniugale sita in Mariglianella alla via Madre Teresa di Calcutta n. 49 al sig. che la abiterà unitamente ai minori;
Parte_1
d) dispone che la sig.ra corrisponda al sig. euro 150,00 mensili a titolo di Pt_2 Pt_1 mantenimento dei figli rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
oltre al 30 % delle spese straordinarie;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
f) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 11/06/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 29/04/2025 al n. 1129 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/01/1982 , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Liguori Teresa
e da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] , rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa giusta procura in atti dall'avv.to Di Stefano Leandra;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/04/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in PO il 22.6.2009, dalla cui unione nascevano tre figli e il 10.10.2009 e nato a [...] il [...], evidenziavano Per_1 Per_2 Per_3 che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto del 12.7.2022 reso nel procedimento R.G. n. 2983/2022 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui al decreto di omologazione.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè decreto di omologazione del 12.7.2022 previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Nola in data
16.6.2022, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“1. I figli e restano affidati in maniera esclusiva al padre, con Per_1 Per_2 Per_3 domicilio in via Madre Teresa di Calcutta, 49 Mariglianella (NA);
2. il sig. continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Mariglianella Parte_1 alla via Madre Teresa di Calcutta 49 con i relativi arredi e suppellettili insieme ai figli;
3. i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente al mantenimento;
4. la sig.ra verserà ai figli entro il 5 di ogni mese 150,00 euro per il loro Parte_2 mantenimento;
5. saranno suddivise tutte le spese straordinarie necessarie per i figli al 70% in capo al padre ed il 30% in capo alla madre;
per l'individuazione delle stesse ci si riporta al protocollo d'intesa tra il Tribunale di Nola ed il COA di Nola;
6. i coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale salvo gli aggiornamenti periodici in conseguenza dell'aumento delle spese sostenute per la prole, ad eccezione del punto stabilito alla lettera d.;
7. la madre, attesa la residenza in Sicilia, potrà vedere i figli liberamente e stare con loro compatibilmente con le esigenze di studio e/o di lavoro ed in caso di disaccordo tra i coniugi, per almeno 1 volta al mese, concordando col sig. circa 10 Parte_1 giorni prima, prelevando i minori e riaccompagnandoli presso l'abitazione paterna;
per almeno sei giorni nelle festività natalizie (24.12-6.1), comprendenti alternativamente il
Natale ed il Capodanno;
almeno due giorni nelle festività pasquali, comprendenti alternativamente la Pasqua ed il Lunedì in Albis;
almeno quindici giorni nelle festività estive, in agosto o in periodo da concordarsi preventivamente. Nei giorni di visita della madre i bambini saranno prelevati presso l'abitazione paterna;
8. i coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti tra i figli e i nonni paterni e materni e i rispettivi zii;
9. i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
10. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.”
In riferimento al regime di affido dei minori si ritiene opportuno confermare il regime di affido esclusivo statuito in fase di separazione, stante la lontananza geografica della madre, la quale risiede in Sicilia. Va pertanto mantenuta la collocazione dei minori presso la residenza del padre con il quale già risiedono e con diritto di visita materno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Parte_2
PO (NA) il 29/12/1987 , a PO il giorno 22.6.2009, trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile di detto Comune (Atto n.37, Parte II, Serie A sez. E, Anno 2009);
b) affida i figli minori e in maniera esclusiva al padre con Per_1 Per_2 Per_3 domicilio in Via Madre Teresa di Calcutta n. 49, Mariglianella, con diritto di visita materno come precisato in parte motiva;
c) assegna la casa coniugale sita in Mariglianella alla via Madre Teresa di Calcutta n. 49 al sig. che la abiterà unitamente ai minori;
Parte_1
d) dispone che la sig.ra corrisponda al sig. euro 150,00 mensili a titolo di Pt_2 Pt_1 mantenimento dei figli rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
oltre al 30 % delle spese straordinarie;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
f) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 11/06/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca