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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 30/05/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1434/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 1434/2025 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Simonetta Previde Prato del Foro di C.F._2
Gorizia ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore
Email_1
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) accertata la ricorrenza dei requisiti di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
09.07.2005 dai signori e nel Comune di San Giovanni al Natisone (UD) così Parte_1 Parte_2
1 come risulta dal registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune dell'anno 2005, parte 2, serie A, n.4 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla relativa annotazione;
2) la figlia minore studentessa, è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Persona_1
e residenza presso la madre nell'abitazione sita a Gorizia (GO), in via Carlo Porta n.4, e con facoltà per il padre di vederla
e tenerla con sé accordandosi direttamente con la figlia compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa;
3) il sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando alla madre l'importo mensile pari ad € Parte_2
300,00 mediante bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4) ciascun genitore si farà carico delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore nella misura del 50% ciascuno (spese mediche specialistiche e terapeutiche non coperte dal S.S.N., scolastiche ed extra scolastiche nonché le spese relative alla figlia per i viaggi concordati che farà unitamente alla madre) secondo il Protocollo del Tribunale di Per_1
Gorizia;
5) l'assegno unico universale sarà percepito dalla sig.ra in via integrale (100%) Parte_1
6) i genitori si scambiano il consenso reciproco al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per
l'espatrio per sé e per la minore;
7) nessun assegno reciproco tra i coniugi essendo economicamente autosufficienti.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 23/04/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Giovanni al
Natisone in data 09/07/2005 (reg. Atti di Matrimonio, anno 2005, parte 2, serie A, atto n. 4) e si sono separati consensualmente con verbale in data 20/04/2022 omologato con decreto del 21/04/2022.
Dall'unione coniugale è nata la figlia a Palmanova (UD) il 17/09/2008. Persona_1
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 15/04/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stato assicurato il contraddittorio con il PM mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti Per_1 di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 09/07/2005 in San Giovanni al Natisone con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San
Giovanni al Natisone (reg. Atti di Matrimonio, anno 2005, parte 2, serie A, atto n. 4) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni al Natisone perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Stefano Bergonzi Dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 1434/2025 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Simonetta Previde Prato del Foro di C.F._2
Gorizia ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore
Email_1
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) accertata la ricorrenza dei requisiti di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
09.07.2005 dai signori e nel Comune di San Giovanni al Natisone (UD) così Parte_1 Parte_2
1 come risulta dal registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune dell'anno 2005, parte 2, serie A, n.4 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla relativa annotazione;
2) la figlia minore studentessa, è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Persona_1
e residenza presso la madre nell'abitazione sita a Gorizia (GO), in via Carlo Porta n.4, e con facoltà per il padre di vederla
e tenerla con sé accordandosi direttamente con la figlia compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa;
3) il sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando alla madre l'importo mensile pari ad € Parte_2
300,00 mediante bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4) ciascun genitore si farà carico delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore nella misura del 50% ciascuno (spese mediche specialistiche e terapeutiche non coperte dal S.S.N., scolastiche ed extra scolastiche nonché le spese relative alla figlia per i viaggi concordati che farà unitamente alla madre) secondo il Protocollo del Tribunale di Per_1
Gorizia;
5) l'assegno unico universale sarà percepito dalla sig.ra in via integrale (100%) Parte_1
6) i genitori si scambiano il consenso reciproco al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per
l'espatrio per sé e per la minore;
7) nessun assegno reciproco tra i coniugi essendo economicamente autosufficienti.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 23/04/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Giovanni al
Natisone in data 09/07/2005 (reg. Atti di Matrimonio, anno 2005, parte 2, serie A, atto n. 4) e si sono separati consensualmente con verbale in data 20/04/2022 omologato con decreto del 21/04/2022.
Dall'unione coniugale è nata la figlia a Palmanova (UD) il 17/09/2008. Persona_1
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 15/04/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stato assicurato il contraddittorio con il PM mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti Per_1 di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 09/07/2005 in San Giovanni al Natisone con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San
Giovanni al Natisone (reg. Atti di Matrimonio, anno 2005, parte 2, serie A, atto n. 4) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni al Natisone perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Stefano Bergonzi Dott. Riccardo Merluzzi
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