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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, composta dai magistrati:
dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente dott.ssa Giovanna Guarino Consigliere dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 16.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 957/23 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
(C.F: ), nata a [...] il [...], quale erede Parte_1 C.F._1 del sig. (nato a [...] il [...] e deceduto in data 27 gennaio 2019), Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Severino Nappi, nato a [...] il [...] (C.F.
[...]
) presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Toledo, n. 282; C.F._2
APPELLANTE
E
(cod. fisc. P. IVA ) con sede in Reggio Emilia, Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 via Emilia S. Pietro n. 4, in persona del Procuratore speciale dr. rappresentato e difeso, CP_2 anche in via disgiunta, dall'Avv. Gigliola Iotti (cod. fisc. ; pec.: C.F._3
, dall' Avv. Umberto Pierpaoli (cod. fisc. Email_1
, pec e dall' Avv. Nunzio Rizzo C.F._4 Email_2
(cod. fisc. – pec: elettivamente domiciliata C.F._5 Email_3 presso lo studio e la persona di quest'ultimo in Napoli, Centro direzionale Isola G/8;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.4.2023 ha impugnato la sentenza n. Parte_1
5379/2022 pubblicata il 27.10.2022 dal Tribunale di Napoli – giudice del lavoro - con cui era stata accolta solo in parte la domanda della predetta, quale erede di di condanna della Persona_1 resistente al pagamento delle retribuzioni dall'1.1.2006 al 30.7.2009 e al pagamento della quota di tfr per il periodo dal 2006 fino alla reintegra.
L'appellante, sulla base di alcune doglianze, concludeva chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza accogliersi integralmente la domanda.
2.Si costituiva in giudizio l'appellata che chiedeva il rigetto del gravame.
3. A seguito di alcuni differimenti determinati da esigenze di ruolo, all'udienza del 2.4.2025 chiamata la causa, nessuno compariva e si rinviava all'odierna udienza ai sensi dell'art. 309 c.p.c., con rituale comunicazione alle parti costituite. La Corte all'odierna udienza ha deciso la causa come da separato dispositivo.
4.Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 309 e 181 c.p.c.
Ed infatti l'art. 181, primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 50, comma 1, del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, con la legge n. 133/2008, stabilisce che: “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Il successivo art. 309 c.p.c. prevede che: “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181”.
Le norme citate trovano applicazione anche nel processo del lavoro e nei processi ad esso assimilati
(come quello per le controversie in materia di locazioni, ex art. 447bis c.p.c., e per le controversie agrarie ex art. 47 della legge n. 203/1982), essendo questi non già procedimenti speciali, bensì processi ordinari di cognizione a rito speciale, come si può rilevare dal testo dell'art. 40 c.p.c. La giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso che “la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie di lavoro, non ostandovi la specialità del rito né
i principi cui essa si ispira” (in tali termini, Cass. n. 5643/2009; Cass. SS.UU. n. 5839/1993). Dal tenore letterale dell'art. 181 c.p.c., ed in particolare dall'uso della congiunzione “e” emerge che le pronunce da emettere sono due: a) l'ordine di cancellazione dalla causa dal ruolo;
b) la dichiarazione di estinzione del processo, che devono evidentemente essere emesse d'ufficio, senza la necessità di alcuna sollecitazione di parte
Si pone, dunque, il problema della forma del provvedimento di estinzione, ed in particolar modo se esso vada adottato con ordinanza ovvero con sentenza
Tale dubbio si giustifica alla luce del fatto che la novella del 2008 ha del tutto abrogato il riferimento alla forma del provvedimento come “ordinanza non impugnabile”, abrogazione che è diretta conseguenza del fatto che la nuova prescrizione dell'immediata dichiarazione di estinzione impedisce la riassunzione della causa ex art. 307 c.p.c., mentre la non impugnabilità dell'ordinanza con cui si ordina la cancellazione della causa si giustificava, nella previgente disciplina, con il fatto che il processo poteva proseguire con la riassunzione, sicché un eventuale errore nel disporre la cancellazione non poteva procurare pregiudizio alle parti.
L'introduzione della previsione della immediata dichiarazione di estinzione impone, dunque, l'esigenza di un controllo del provvedimento dichiarativo dell'estinzione stessa, poiché esso pone fine al processo e non si può escludere che il giudice possa incorrere in errore sull'esistenza dei presupposti di legge per provvedere in tal senso, come nel caso di omessa comunicazione della fissazione della nuova udienza.
Alla luce di ciò si giustifica la scelta del legislatore di eliminare la previsione della forma di ordinanza non impugnabile del provvedimento di estinzione, giacché nelle altre ipotesi contemplate dal vigente ordinamento processuale il provvedimento che dichiara l'estinzione è suscettibile di riesame mediante impugnazione.
Come espressamente previsto dalla norma nei procedimenti in cui si giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo (quale che ne sia la causa) è sempre la sentenza (si vedano l'art. 176, primo comma, c.p.c., l'art. 178, secondo comma, c.p.c., l'art. 279, primo comma, c.p.c., l'art. 279, secondo comma, c.p.c., l'art. 307, quarto comma, c.p.c., e l'art. 308 c.p.c., primo e secondo comma, c.p.c.); in tal senso pertanto si provvede.
5. Il comportamento processuale delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- compensa le spese del grado.
Napoli, 16.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, composta dai magistrati:
dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente dott.ssa Giovanna Guarino Consigliere dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 16.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 957/23 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
(C.F: ), nata a [...] il [...], quale erede Parte_1 C.F._1 del sig. (nato a [...] il [...] e deceduto in data 27 gennaio 2019), Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Severino Nappi, nato a [...] il [...] (C.F.
[...]
) presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Toledo, n. 282; C.F._2
APPELLANTE
E
(cod. fisc. P. IVA ) con sede in Reggio Emilia, Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 via Emilia S. Pietro n. 4, in persona del Procuratore speciale dr. rappresentato e difeso, CP_2 anche in via disgiunta, dall'Avv. Gigliola Iotti (cod. fisc. ; pec.: C.F._3
, dall' Avv. Umberto Pierpaoli (cod. fisc. Email_1
, pec e dall' Avv. Nunzio Rizzo C.F._4 Email_2
(cod. fisc. – pec: elettivamente domiciliata C.F._5 Email_3 presso lo studio e la persona di quest'ultimo in Napoli, Centro direzionale Isola G/8;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.4.2023 ha impugnato la sentenza n. Parte_1
5379/2022 pubblicata il 27.10.2022 dal Tribunale di Napoli – giudice del lavoro - con cui era stata accolta solo in parte la domanda della predetta, quale erede di di condanna della Persona_1 resistente al pagamento delle retribuzioni dall'1.1.2006 al 30.7.2009 e al pagamento della quota di tfr per il periodo dal 2006 fino alla reintegra.
L'appellante, sulla base di alcune doglianze, concludeva chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza accogliersi integralmente la domanda.
2.Si costituiva in giudizio l'appellata che chiedeva il rigetto del gravame.
3. A seguito di alcuni differimenti determinati da esigenze di ruolo, all'udienza del 2.4.2025 chiamata la causa, nessuno compariva e si rinviava all'odierna udienza ai sensi dell'art. 309 c.p.c., con rituale comunicazione alle parti costituite. La Corte all'odierna udienza ha deciso la causa come da separato dispositivo.
4.Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 309 e 181 c.p.c.
Ed infatti l'art. 181, primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 50, comma 1, del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, con la legge n. 133/2008, stabilisce che: “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Il successivo art. 309 c.p.c. prevede che: “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181”.
Le norme citate trovano applicazione anche nel processo del lavoro e nei processi ad esso assimilati
(come quello per le controversie in materia di locazioni, ex art. 447bis c.p.c., e per le controversie agrarie ex art. 47 della legge n. 203/1982), essendo questi non già procedimenti speciali, bensì processi ordinari di cognizione a rito speciale, come si può rilevare dal testo dell'art. 40 c.p.c. La giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso che “la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie di lavoro, non ostandovi la specialità del rito né
i principi cui essa si ispira” (in tali termini, Cass. n. 5643/2009; Cass. SS.UU. n. 5839/1993). Dal tenore letterale dell'art. 181 c.p.c., ed in particolare dall'uso della congiunzione “e” emerge che le pronunce da emettere sono due: a) l'ordine di cancellazione dalla causa dal ruolo;
b) la dichiarazione di estinzione del processo, che devono evidentemente essere emesse d'ufficio, senza la necessità di alcuna sollecitazione di parte
Si pone, dunque, il problema della forma del provvedimento di estinzione, ed in particolar modo se esso vada adottato con ordinanza ovvero con sentenza
Tale dubbio si giustifica alla luce del fatto che la novella del 2008 ha del tutto abrogato il riferimento alla forma del provvedimento come “ordinanza non impugnabile”, abrogazione che è diretta conseguenza del fatto che la nuova prescrizione dell'immediata dichiarazione di estinzione impedisce la riassunzione della causa ex art. 307 c.p.c., mentre la non impugnabilità dell'ordinanza con cui si ordina la cancellazione della causa si giustificava, nella previgente disciplina, con il fatto che il processo poteva proseguire con la riassunzione, sicché un eventuale errore nel disporre la cancellazione non poteva procurare pregiudizio alle parti.
L'introduzione della previsione della immediata dichiarazione di estinzione impone, dunque, l'esigenza di un controllo del provvedimento dichiarativo dell'estinzione stessa, poiché esso pone fine al processo e non si può escludere che il giudice possa incorrere in errore sull'esistenza dei presupposti di legge per provvedere in tal senso, come nel caso di omessa comunicazione della fissazione della nuova udienza.
Alla luce di ciò si giustifica la scelta del legislatore di eliminare la previsione della forma di ordinanza non impugnabile del provvedimento di estinzione, giacché nelle altre ipotesi contemplate dal vigente ordinamento processuale il provvedimento che dichiara l'estinzione è suscettibile di riesame mediante impugnazione.
Come espressamente previsto dalla norma nei procedimenti in cui si giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo (quale che ne sia la causa) è sempre la sentenza (si vedano l'art. 176, primo comma, c.p.c., l'art. 178, secondo comma, c.p.c., l'art. 279, primo comma, c.p.c., l'art. 279, secondo comma, c.p.c., l'art. 307, quarto comma, c.p.c., e l'art. 308 c.p.c., primo e secondo comma, c.p.c.); in tal senso pertanto si provvede.
5. Il comportamento processuale delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- compensa le spese del grado.
Napoli, 16.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Mariavittoria Papa