Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 14/07/2025, n. 13784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13784 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13784/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08095/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8095 del 2021, proposto da GA ES PO, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano, Laura Albano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo 101;
contro
Ministero dell'Istruzione, Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa concessione della più idonea misura cautelare
a. del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia – settore concorsuale 06/C1 – Chirurgia generale, con riguardo alla domanda presentata, per la seconda fascia di docenza, dalla dott.ssa PO nell'ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale (VI quadrimestre di valutazione) indetta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con D.D. del 09 agosto 2018, n. 2175 (All. n. 1) e, quindi, del provvedimento finale di non abilitazione;
b. del verbale n. 1, relativo alla seduta del 24 novembre 2018, nell'ambito della quale la Commissione ha approvato i criteri e parametri valutativi (All. n. 2);
c. dei verbali: n. 1, inerente la seduta della Commissione del 12 gennaio 2021; n. 11, inerente la seduta della Commissione del 24 maggio 2021 (All. n. 3);
d. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché lesivo e non conosciuto dalla ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 luglio 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso parte ricorrente impugna gli atti meglio indicati in epigrafe con cui non è stata ritenuta idonea alla abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 06/C1 –Chirurgia generale, deliberato nell’ambito della procedura indetta dal MUR con D.D. del 09 agosto 2018, n. 2175 (tornata 2018).
1.1. Si costituiva il Ministero resistente con memoria di stile.
1.2. Nelle more del presente giudizio, con atto depositato in data 3.6.2025, parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo conseguito l’abilitazione in data 7 giugno 2022, nella successiva tornata del 2021, con richiesta di compensazione tra le parti delle spese di lite.
2. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 4 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. – Alla luce di quanto dichiarato in giudizio dalla parte ricorrente, il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
4. – Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, stante la definizione in rito della controversia e la esplicita richiesta di parte ricorrente alla quale le altre parti costituite non si sono opposte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO