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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/05/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 22 maggio 2025, dinnanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Giuseppe Rasa, nella causa civile iscritta al n. 1068/2022 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 104 depositata dal Giudice di Pace di Patti in data 9 giugno 2022, promossa da (C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore dott. , elettivamente domiciliata Parte_2 in Tortorici, via Filangeri n. 42D presso lo studio dell'avv. Giuseppina Anzalone, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Vito De Vita, attrice in appello, contro (C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Parte_3
Ficarra, via San Mauro n. 30/E, presso lo studio dell'avv. Valeria Ridolfo, che la rappresenta e difende, convenuta in appello, avente ad oggetto: contratto di prestazione d'opera intellettuale;
per , l'avv. Vito De Vita anche in sostituzione dell'avv. Parte_1
ANZALONE GIUSEPPINA;
per l'avv. Gabriele Buttò in sostituzione dell'avv. Controparte_1
RIDOLFO VALERIA. I procuratori, su invito del giudice, precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni articolate in atti di causa e, in particolare, nelle note conclusive. All'esito della discussione, il giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA Motivi in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 15 luglio 2022, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 104 depositata dal Giudice di Pace di Patti in data 9 giugno 2022 - avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 221/2021 emesso in data 1° luglio 2021 e notificato in data 19 luglio 2021 - con la quale era stata dichiarata l'incompetenza del Giudice di Pace di Patti ad emettere il decreto ingiuntivo con conseguente revoca dello stesso. L'appellante ha eccepito: con il primo motivo di appello, l'errata decisione sulla declaratoria di incompetenza per la presenza della clausola compromissoria esclusiva nel contratto d'opera; con il secondo motivo di appello, l'omessa decisione sulle eccezioni preliminari di nullità della notifica per il mancato avviso alla cancelleria del Tribunale di Patti dell'avvenuta opposizione al decreto ingiuntivo e della mancata attestazione della conformità della copia analogica della notifica a mezzo p.e.c. alle copie informatiche degli atti notificati;
con il terzo motivo di appello, l'omessa decisione sul disconoscimento del contratto d'opera formulata dall'appellato, ribadendo la tardività di tale disconoscimento come già eccepito nel giudizio di primo grado;
con il quarto motivo di appello, l'erroneità della revoca del decreto ingiuntivo per effetto della dichiarazione di incompetenza;
con il quinto motivo di appello l'omessa pronuncia sulle questioni oggetto di causa diverse dalla decisione sulla competenza;
con il sesto motivo di appello, la fondatezza della pretesa creditoria. Tanto premesso, l'appellante ha chiesto: in via preliminare, di dichiarare l'ammissibilità dell'appello; nel merito, di accogliere l'appello e adottare ogni provvedimento con riferimento alle domande principali proposte da e non decise dal Giudice di Pace di Patti, nonché di Parte_1 condannare l'appellata al pagamento della somma di euro 3.945,00 a titolo di compenso derivante dal contratto d'opera professionale, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Con comparsa di risposta, depositata in data 29 novembre 2022, si è costituita la convenuta in appello, contestando quanto dedotto ed eccepito dall'appellante, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello perché carente dei presupposti di forma e di sostanza ex art. 342 c.p.c., nonché per il difetto di competenza del Giudice di Pace di Patti;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Acquisiti i fascicoli sia del procedimento monitorio sia del primo grado ed espletate le prove orali, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive. All'udienza odierna la causa viene decisa. In primo luogo, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e per il difetto di competenza del Giudice di Pace di Patti. Le eccezioni preliminari dell'appellata sono infondate e vanno rigettate;
il primo ed il quarto motivo di appello sono fondati e vanno accolti, mentre è infondato il quinto motivo di appello. Preliminarmente, occorre rilevare che gli articoli 342 e 434 del c.p.c., nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Ciò che il nuovo testo dell'articolo 342 del c.p.c esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia. In particolare, nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa (in questo senso, Cass., n. 18309/2024). Nel caso di specie, l'atto di appello non presenta alcun vizio ex art. 342 c.p.c. in quanto individua con dovuta precisione le circostanze da cui deriva la violazione di legge, in quanto ogni motivo di appello risulta compiutamente argomentato con riferimento alle circostanze di fatto e di diritto che hanno condotto all'impugnazione della sentenza appellata che, invero, ha mera natura di sentenza declinatoria della competenza, così da individuare correttamente la causa petendi della controversia anche in grado di appello. Nel merito, l'appello è fondato. L'appellante, con il primo motivo di appello, ha eccepito l'errata decisione sulla declaratoria di incompetenza per la presenza della clausola compromissoria esclusiva nel contratto d'opera. Il motivo appare fondato. La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti (Cass., n. 10236/2025). Poiché l'art. 29 comma 2 c.p.c. impone che la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo, anche quando coincida con uno di quelli previsti dalla legge, sia fatta con una pattuizione espressa in tal senso, la quale, proprio in ragione della prescrizione della forma espressa, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo invece scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti emergente dal tenore della clausola, volta a escludere la competenza del o degli altri fori previsti dalla legge (Cass., n. 17497/2013). Nel caso di specie, il contratto di prestazione d'opera, allegato al fascicolo di opposizione al decreto ingiuntivo, individua, in virtù di una clausola compromissoria, in modo inequivoco ed univoco, il Foro di Patti, quale foro esclusivo eletto dalle parti per la risoluzione di ogni eventuale controversia derivante dal contratto (cfr. art.9 del contratto d'opera intellettuale ove si legge: “il Foro di competenza per ogni eventuale controversia relativa all'esecuzione delle clausole del presente contratto è esclusivamente quello di Patti”). Da siffatte considerazioni discende, in accoglimento del primo motivo di appello, che il Giudice di Pace di Patti avrebbe dovuto rigettare l'eccezione di incompetenza e procedere con un esame delle eccezioni residue nonché del merito della domanda. L'appello avverso la declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, impugnazione necessaria, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace ex art. 46 c.p.c., investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame del merito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo;
qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria "potestas decidendi", e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado (Cass., n. 33456/2019). Ciò posto, previa declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, occorre esaminare nel merito le domande delle parti. In via preliminare, l'appellante ha riproposto, quali motivi di appello, le eccezioni, già avanzate in primo grado, di nullità della notifica per il mancato avviso alla cancelleria del Tribunale di Patti dell'avvenuta opposizione e della mancata attestazione della conformità della copia analogica della notifica a mezzo p.e.c. alle copie informatiche degli atti notificati. Le eccezioni appaiono infondate. Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la mera omissione della notifica dell'avviso di opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto depositato in cancelleria, costituisce soltanto un'irregolarità che non comporta l'esecutività del decreto ingiuntivo nè l'applicabilità della norma dell'art. 650 c.p.c. per l'opposizione tardiva (Cass., n. 5228/1993). Non comporta nullità notifica dell'atto di citazione effettuata mezzo PEC, ma costituiscono mera irregolarità ove non venga contestata anche la non corrispondenza agli originali, la mancata indicazione nella certificazione di conformità agli originali degli atti prodotti dall'appellante dell'indicazione legislativa in caso di non fisica unione della dichiarazione con l'atto oggetto di attestazione (Corte d'Appello Napoli, n. 1605/2022). La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della attestazione di conformità all'originale nonché eventuali irregolarità nella relata di notifica non incidono sulla validità della notificazione, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall'art. 160 c.p.c., e non ne comportano l'inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale ( n. 5055/2023). Controparte_2
Ferma la natura di mera irregolarità dei vizi di nullità eccepiti, occorre rilevare che siffatti vizi sono, in ogni caso, sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto (i.e. l'odierno appellante) che, invero, si era costituito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass., n. 2212/2024; cfr., altresì, Corte di Appello di Napoli, n. 50/2025, secondo cui: “la nullità derivante dalla notificazione dell'atto introduttivo ad una società già incorporata è sanata ex tunc dalla costituzione in giudizio della società incorporante, la quale consente di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio e di realizzare lo scopo dell'atto”). Nel merito, l'opposizione proposta dall'appellata in primo grado appare infondata. Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass., n. 826/15; n. 15659/11; Cass., n. 13533/01). Nel caso di specie, grava, pertanto, sull'attrice provare la fonte del proprio diritto di credito: in applicazione del principio della Parte_1 vicinanza della prova e del principio dispositivo, deve allegare il contratto d'opera intellettuale con fonte del credito di cui è stato Controparte_1 chiesto l'adempimento. Nel caso di specie, l'appellante ha prodotto in primo grado il contratto d'opera intellettuale del 1° ottobre 2018 (allegato n. 3 comparsa di costituzione di primo grado), ove si prevede – all'art. 1 – la commisurazione del compenso dovuto per la prestazione dei servizi di assistenza contabile e
– all'art. 6 – la durata annua del rapporto, con rinnovo tacito salva disdetta o recesso per giusta causa e per le cause previste dall'articolo medesimo. Sul punto, non rileva il disconoscimento, operato dalla Controparte_1 del contratto d'opera, allegato alla comparsa di costituzione di primo grado. Tale disconoscimento, infatti, come eccepito dall'appellante, nel presente grado del giudizio e già nel primo grado del giudizio (v. verbale di udienza del 5 aprile 2022), era stato formulato in udienza successiva rispetto alla prima, con conseguente inammissibilità dell'eccezione stante la presunzione di riconoscimento della scrittura privata ove tardivamente prodotta ex art. 215 c.p.c.. Giova, altresì, precisare che siffatta eccezione non è stata neanche reiterata in grado di appello, ove l'appellata ha sostanzialmente e formalmente riconosciuto il contratto d'opera intellettuale nell'ambito della comparsa di costituzione in appello ove ha riferito dell'incarico da lei conferito a
[...] per la gestione contabile della società (cfr. p. 6 comparsa di Parte_1 costituzione in appello). Ciò posto, in assenza di una dichiarazione di recesso o disdetta dal contratto, il rapporto deve considerarsi vigente anche per l'intero anno 2019, per i cui servizi era stata emessa la fattura n. 304/2021, di importo pari ad euro 3.945,00, per l'assistenza contabile e dichiarazione dei redditi relative all'anno sociale 2019 (cfr. allegato n. 5 comparsa di costituzione di primo grado). L'appellante ha allegato l'inadempimento della debitrice, circostanza, tra l'altro, confermata e non contestata dall'appellata, che ha riconosciuto di avere conferito l'incarico professionale e di non avere adempiuto il debito in quanto l'importo non era dovuto per avere subito danni economici a causa della gestione contabile prestata dall'appellante (cfr. p. 6 comparsa di costituzione in appello). Occorre rilevare che il mero fatto di avere subito taluni danni economici, neanche allegati o compiutamente provati dall'appellata, estranei e susseguenti rispetto alla prestazione di controparte, non può costituire un'eccezione di inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1460 c.c., tra l'atro non eccepita dall'appellata, la cui legittimità richiede un inadempimento della controparte che, nel caso di specie, non è risultato. Fermo il riconoscimento del contratto d'opera intellettuale da parte della società committente, debitrice del compenso professionale, occorre, altresì, rilevare che il perfezionamento di siffatta scrittura privata è stato, altresì, confermato dalla teste , la quale, all'udienza del 23 Testimone_1 novembre 2023, ha confermato la circostanza n. 7 dell'atto di citazione in appello a mente della quale “Vero che l'incarico consisteva nella gestione integrale della contabilità e nei relativi adempimenti fiscali da parte di per come da scrittura di conferimento Parte_1 Controparte_1 incarico che mi viene esibita (all.3)” e dichiarato che “…il lavoro descritto nella scrittura di conferimento incarico che mi viene esibita è quello che ho fatto io”; la teste ha anche confermato la circostanza n. 8 secondo cui “Vero che tali prestazioni sono state tutte eseguite regolarmente come da documenti che mi vengono esibiti (all. da 6 a 13)” e dichiarato che “…Sono state eseguite le prestazioni come da documenti che mi vengono esibiti dall'allegato 6 a 13 di parte appellante”. Circostanze, queste, che sono corroborate dalle dichiarazioni testimoniali di escussa all'udienza del 26 giugno 2024, la quale ha Testimone_2 confermato le circostanze dell'atto di citazione in appello e dichiarato:
“ADR 1) “Vero che è stata cliente di Controparte_1 Parte_1 sin dal mese di ottobre 2018”: “confermo la circostanza e ciò posso dire perché sono impiegata amministrativa della ed in sede di Parte_1 acquisizione del cliente sono presente sia fisicamente o in video call. Nel caso di specie la sig.ra veniva in studio, proveniva da un altro Pt_4 consulente e si è rivolta a noi a partire dall'ultimo trimestre del 2018. Ho redatto io la scrittura di conferimento incarico che mi viene esibita, allegata al fascicolo dell'appellante al n.
3. Le indicazioni del titolare dell'azienda”; ADR 3) “Vero che l'incarico aveva durata annuale con rinnovo automatico salvo disdetta”;: “vera la circostanza, ciò risulta dalla scrittura che ho redatto e che ho sopra riconosciuto”; ADR 4) “Vero che i compensi professionali relativi alla gestione della contabilità per l'anno 2019 sono rimasti impagati da parte di;
: “vera la circostanza, mi occupo CP_1 dell'emissione delle fatture e dell'invio al cliente della copia di cortesia tramite a mail, ho accesso alla visione della contabilità dove posso consultare lo stato dei pagamenti e ho visto che la a ad oggi non Pt_5 eseguito i pagamenti”; ADR 5) “Vero che le competenze professionali rimaste impagate ammontano ad euro 3.945,00 iva compresa come da fattura n.304 del 20.04.2021 che mi viene esibita (all.5)”: “vera la circostanza, così per come è descritta in fattura quello riportato è l'importo dovuto rispetto alle competenze”; ADR 8) “Vero che tali prestazioni sono state tutte eseguite regolarmente come da documenti che mi vengono esibiti (all. da 6 a 13): “confermo che gli adempimenti relativi all'annualità 2018 son stati tutti espletati, anche quelli dell'anno 2019. Preciso che gli adempimenti riguardavo il 2018 ed il 2019, due annualità”. Ne deriva che risulta provato il titolo contrattuale, l'esecuzione regolare delle prestazioni professionali da parte dell'appellante e l'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria a carico dell'appellata pari ad euro 3.945,00, come dedotta in contratto. Non risulta, invece, alcuna prova dell'adempimento della Controparte_1
Né sono stati documentati o, altrimenti, provati, eventuali danni economici subiti dalla cliente. Per quanto esposto, in accoglimento dell'appello, dichiarata la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Patti n. 104 del 9 giugno 2022, va rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'appellata e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo n. 221/2021 emesso dal Giudice di Pace di Patti in data 1° luglio 2021. Ogni altro motivo va dichiarato assorbito. Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo: per il presente grado del giudizio, ai sensi del d.m. n. 147/2022 (giudizio di cognizione innanzi al Tribunale;
parametri minimi, atteso il rigetto delle eccezioni preliminari di nullità della notifica di opposizione al d.i.; con istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 1.101,00 a 5.200,00); per il primo grado di grado del giudizio, ai sensi del d.m. n. 55/2014 (Giudice di Pace;
parametri minimi;
senza istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 1.101,00 a 5.200,00).
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1068/2022 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 104 depositata dal Giudice di Pace di Patti in data 9 giugno 2022, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede: - rigetta le eccezioni di inammissibilità dell'appello;
- dichiara la nullità della sentenza n. 104 depositata dal Giudice di Pace di Patti in data 9 giugno 2022;
- rigetta le eccezioni preliminari di nullità della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo;
per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 221/2021 emesso dal Giudice di Pace di Patti in data 1° luglio 2021;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in: euro 208,00 per esborsi (spese vive e spese citazione testi) ed euro 1.278,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute. Condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di delle spese di lite del giudizio di Parte_1 primo grado che liquida in euro 436,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute. Patti, 22 maggio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)