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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/10/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1329/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OV AN MARIA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. DOA ALESSANDRO e PIRAS MARIANTONIETTA,per procura in atti, resistente,
Oggetto: Merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 24/06/2024, formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie necessarie per il CP_2 godimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, ne aveva escluso la sussistenza, non essendo emersa una riduzione dell'autonomia personale, proporzionale all'età del soggetto, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione, così come richiesto dalla normativa vigente. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il richiamo del c.t.u.
2- Il CTU dott. , richiamata nella presente fase, ha compiutamente risposto alle Persona_1 osservazioni di parte ricorrente, evidenziando come, relativamente alla patologia osteoarticolare, il reperto radiografico di osteopenia e spondiloartrosi dorso-lombare con discopatie L1-L4 giustifica indubbiamente la ridotta funzionalità del rachide nei gradi estremi del movimento, come riscontrato alla visita medico-legale, e può giustificare altresì la periodica recrudescenza algica, ma, allo stato, non emergendo deficit neurologici di rilievo da ascrivere ad una possibile compressione discale sulle radici nervose corrispondenti, come testimonia la negatività dell'esame neurologico, tale sintomatologia può essere mantenuta quiescente con adeguata terapia fisica e farmacologica.
Analogamente la modesta coxartrosi bilaterale e la spondiloartrite indifferenziata ( sacroileite monolaterale destra) causano un modesto impegno disfunzionale, che limita parzialmente i movimenti. La deambulazione ed i passaggi posturali avvengono autonomamente.
Le stesse considerazioni valgono per le altre patologie riscontrate: e cioè la patologia cardiovascolare può essere ricondotta alla II classe funzionale NYHA, il che significa che la perizianda, pur presentando una riduzione di efficienza della funzionalità cardiaca, può ancora svolgere una attività fisica di lieve entità e non presenta segni clinici di scompenso emodinamico.
Infine la patologia psichica è risultata consistere in un disturbo ansioso-depressivo di entità moderata, responsabile di labilità emotiva ed astenia, ma che, allo stato, non appare di entità tale da compromettere l'attività lavorativa e/o la vita familiare e sociale della perizianda.
Si evince chiaramente che le patologie prese in esame non presentano caratteristiche di gravità e/o necessità di controlli clinici ravvicinati, nonché necessità di assistenza da parte di terze persone, come sostenuto dal CTP.
In merito alle altre patologie riportate dal legale e cioè: Gozzo multinodulare, malattia da reflusso gastroesofageo, diverticolosi colica, colite infiammatoria, dispepsia epatobiliare, si evidenzia che trattasi di patologie di lieve entità, facilmente emendabili con adeguata terapia farmacologica e che non sottendono alcuna valenza invalidante.
Da ultimo è necessario evidenziare che nessuna nuova documentazione sanitaria, probante di eventuale aggravamento di preesistente patologia o di nuova insorgenza di malattia, è stata allegata al presente ricorso di merito. Stante quindi che le argomentazioni formulate con l'atto introduttivo del presente giudizio di merito non apportano elementi clinici o documentali nuovi, esse non consentono di modificare il giudizio medico-legale già espresso nella fase di a.t.p., che pertanto si conferma integralmente: ”Le infermità riscontrate, giudicate nel loro complesso, a parere della sottoscritta, non riducono l'autonomia personale della perizianda in maniera tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione. Pertanto alla ricorrente non possono essere riconosciuti i benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della L. 104/1992”.
Non appare necessario disporre il rinnovo della consulenza, come richiesto da parte ricorrente - in ragione della mera non condivisione delle valutazioni medico-legali cui è giunto il consulente- posto che le conclusioni peritali si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende quindi il rigetto del ricorso.
3- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att.cpc. CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1329/2024 RG, così provvede:
1) Rigetta il ricorso, non sussistendo, in capo alla ricorrente, le condizioni sanitarie necessarie per il godimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992;
2) Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 15/10/2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1329/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OV AN MARIA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. DOA ALESSANDRO e PIRAS MARIANTONIETTA,per procura in atti, resistente,
Oggetto: Merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 24/06/2024, formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie necessarie per il CP_2 godimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, ne aveva escluso la sussistenza, non essendo emersa una riduzione dell'autonomia personale, proporzionale all'età del soggetto, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione, così come richiesto dalla normativa vigente. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il richiamo del c.t.u.
2- Il CTU dott. , richiamata nella presente fase, ha compiutamente risposto alle Persona_1 osservazioni di parte ricorrente, evidenziando come, relativamente alla patologia osteoarticolare, il reperto radiografico di osteopenia e spondiloartrosi dorso-lombare con discopatie L1-L4 giustifica indubbiamente la ridotta funzionalità del rachide nei gradi estremi del movimento, come riscontrato alla visita medico-legale, e può giustificare altresì la periodica recrudescenza algica, ma, allo stato, non emergendo deficit neurologici di rilievo da ascrivere ad una possibile compressione discale sulle radici nervose corrispondenti, come testimonia la negatività dell'esame neurologico, tale sintomatologia può essere mantenuta quiescente con adeguata terapia fisica e farmacologica.
Analogamente la modesta coxartrosi bilaterale e la spondiloartrite indifferenziata ( sacroileite monolaterale destra) causano un modesto impegno disfunzionale, che limita parzialmente i movimenti. La deambulazione ed i passaggi posturali avvengono autonomamente.
Le stesse considerazioni valgono per le altre patologie riscontrate: e cioè la patologia cardiovascolare può essere ricondotta alla II classe funzionale NYHA, il che significa che la perizianda, pur presentando una riduzione di efficienza della funzionalità cardiaca, può ancora svolgere una attività fisica di lieve entità e non presenta segni clinici di scompenso emodinamico.
Infine la patologia psichica è risultata consistere in un disturbo ansioso-depressivo di entità moderata, responsabile di labilità emotiva ed astenia, ma che, allo stato, non appare di entità tale da compromettere l'attività lavorativa e/o la vita familiare e sociale della perizianda.
Si evince chiaramente che le patologie prese in esame non presentano caratteristiche di gravità e/o necessità di controlli clinici ravvicinati, nonché necessità di assistenza da parte di terze persone, come sostenuto dal CTP.
In merito alle altre patologie riportate dal legale e cioè: Gozzo multinodulare, malattia da reflusso gastroesofageo, diverticolosi colica, colite infiammatoria, dispepsia epatobiliare, si evidenzia che trattasi di patologie di lieve entità, facilmente emendabili con adeguata terapia farmacologica e che non sottendono alcuna valenza invalidante.
Da ultimo è necessario evidenziare che nessuna nuova documentazione sanitaria, probante di eventuale aggravamento di preesistente patologia o di nuova insorgenza di malattia, è stata allegata al presente ricorso di merito. Stante quindi che le argomentazioni formulate con l'atto introduttivo del presente giudizio di merito non apportano elementi clinici o documentali nuovi, esse non consentono di modificare il giudizio medico-legale già espresso nella fase di a.t.p., che pertanto si conferma integralmente: ”Le infermità riscontrate, giudicate nel loro complesso, a parere della sottoscritta, non riducono l'autonomia personale della perizianda in maniera tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione. Pertanto alla ricorrente non possono essere riconosciuti i benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della L. 104/1992”.
Non appare necessario disporre il rinnovo della consulenza, come richiesto da parte ricorrente - in ragione della mera non condivisione delle valutazioni medico-legali cui è giunto il consulente- posto che le conclusioni peritali si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende quindi il rigetto del ricorso.
3- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att.cpc. CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1329/2024 RG, così provvede:
1) Rigetta il ricorso, non sussistendo, in capo alla ricorrente, le condizioni sanitarie necessarie per il godimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992;
2) Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 15/10/2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano