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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dr.
Mauro Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1664/2024 del R.A.C.C. in data 29/08/2024, introdotta d a
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. Parte_5 C.F._5
Tutti con il patrocinio degli avvocati Davide Pollano e Jessica
Matarrese, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori i
Torino
RICORRENTI
c o n t r o
(C.F. ) con il Controparte_1 C.F._6
patrocinio dell'avv. Michele Manfrini, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ferrara;
e
C.F. con il patrocinio Controparte_2 C.F._7
dell'avv. Chiara Campi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ferrara
Pag. 1 RESISTENTI avente per oggetto: Divisione di beni caduti in successione viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 26 marzo 2025 da ritenersi qui integralmente riportate;
visti gli articoli 281 terdecies e 281 sexies, III comma, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Parte_1 Parte_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la dichiarazione di nullità di donazioni asseritamente effettuate a favore di e CP_1
per complessivi € 284.540,00, dal de cuius Parte_1 Per_1
e, previa corretta ricostituzione dell'asse ereditario, la condanna
[...]
alla restituzione, pro quota, di € 35.567,00 o della diversa somma da accertare.
In particolare, i ricorrenti hanno allegato:
- di essere nipoti (in quanto figli dei fratelli) e Parte_1
cognata (in quanto sorella di di CP_3 Per_1
deceduto in Lagosanto il 4 dicembre 2018 ed eredi, assieme ai convenuti, in forza di testamento olografo (“nomino miei eredi per metà della mia eredità i miei fratelli o i loro discendenti, in parti uguali fra loro, per l'altra metà della mia eredità nominerei gli eredi legittimi di mia moglie ”); CP_3
- che all'apertura della successione il relictum risultava costituito da un bene immobile, gioielli, pellicce e liquidità in conto corrente (denaro, polizze e strumenti finanziari);
- che a partire dal luglio 2018 decideva Per_1
volontariamente di trasferirsi in una casa di riposo;
- che nell'agosto 2018 egli chiudeva il proprio conto corrente con contestuale apertura di un nuovo rapporto presso la “Banca di
Pag. 2 Rovigo” filiale di Portomaggiore, trasferendovi l'intero saldo creditorio pari ad € 347.603,25;
- che ed erano stati verosimilmente CP_1 Controparte_2
delegati ad operare sul conto;
- che tra l'agosto e il dicembre 2018 i convenuti avevano operato sul conto eseguendo bonifici a loro favore, pagamenti di premi di polizze vita e altri prelevamenti per un totale di €
284.540,00;
- che i movimenti bancari puntualmente indicati costituivano donazioni - attesa la implicita autorizzazione al prelievo da parte de cuius - nulle per difetto dei requisiti formali;
- che alla dichiarazione di nullità consegue l'obbligazione restitutoria presupposto per la ricostruzione dell'asse ereditario e la successiva ripartizione secondo le paritetiche quote ereditarie.
Si è tempestivamente costituito contestando Controparte_1
l'infondatezza delle pretese attoree ed eccependo:
- il difetto di legittimazione passiva, perché non beneficiario di alcuna polizza, in relazione alla domanda di accertamento della nullità delle donazioni consistite nel versamento dei premi assicurativi;
- che, in ogni caso, il pagamento dei premi da parte di un soggetto diverso dal beneficiario costituisce, per giurisprudenza costante, donazione indiretta, non soggetta ai formalismi delle donazioni dirette;
- quanto alle restanti somme, che la donazione a proprio favore era pari ad € 13.750,00 (€ 6.750,00 per bonifici ed € 7.000,00 per l'acquisto di un orologio marca rolex) ma che, in considerazione delle condizioni economiche del donante e
Pag. 3 dell'esiguità della somma, la donazione deve qualificarsi come di modico valore;
- di non essere mai venuto in possesso delle pellicce e degli altri gioielli genericamente indicati dagli attori e di non aver gestito il patrimonio del de cuius in autonomia.
Si è costituita altresì preliminarmente eccependo Controparte_2
il difetto di procedibilità della domanda per omesso svolgimento del procedimento di mediazione nei suoi confronti e, nel merito, con argomentazioni analoghe a quelle del fratello circa la CP_1
qualifica di donazione indiretta delle polizze e quella di modico valore dei bonifici a proprio favore, ammontanti ad € 7.258,00, specificando di essere beneficiaria solamente di una delle polizze vita (“futuro garantito top n. 625894”) e di custodire una pelliccia, a disposizione di tutti gli eredi.
Alla prima udienza, disposta la mediazione nei confronti di gli attori hanno rinunciato agli atti nei confronti di Controparte_2
all'udienza successiva, alla luce della rinuncia anche CP_4
della domanda relativo ai premi assicurativi (per l'importo complessivo di € 240.000,00), il giudice ha concesso le memorie ex art. 281 duodecies IV comma c.p.c. richieste, formulando una proposta ex art. 185 bis c.p.c., accettata dai convenuti (e, solamente dopo il deposito delle memorie da parte dei convenuti, in data 24 marzo 2025, anche dai ricorrenti).
All'udienza del 27 marzo 2025, ritenute non ammissibili le prove richieste dalla parte ricorrente per interrogatorio formale, preso atto della revoca della accettazione della proposta giudiziale da parte dei resistenti, il giudice ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa, riservandosi il
Pag. 4 deposito della sentenza entro trenta giorni ex art. 281 sexies, III comma, c.p.c.
***
Deve necessariamente premettersi come la causa petendi del giudizio sia individuata da parte ricorrente nella nullità delle asserite donazioni per difetto di forma (“ACCERTARE la nullità delle donazioni effettuate in vita in favore di e e dei loro Controparte_1 Controparte_2
discendenti e\o nei confronti di altri eredi e loro discendenti, ACCERTARE che le
somme donate pari ad € 284.540,oo hanno rappresentato anticipazioni di quote
ereditarie e che tali anticipazioni hanno violato le quote spettanti ai ricorrenti
secondo il volere testamentario del de cuius, RICOSTRUIRE fittiziamente il
patrimonio del de cuius al momento del decesso e DETERMINARE le quote corrette
spettanti ai coeredi testamentari e per l'effetto ONRE e Controparte_1
a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti, pro quota, la somma di Controparte_2
€ 35.567,oo o la veriore emergente in corso di causa. Oltre interessi ex art. 1284 c.c.
e rivalutazione monetaria”).
Si comprende, quindi, come, da un lato, la condanna restitutoria – previa ricostruzione del relictum - sia effetto conseguente unicamente all'accertamento richiesto, e dall'altro, come, esulino dal thema decidendum tutte le domande astrattamente connesse alla ricostruzione fattuale offerta, ma non proposte dalla parte ricorrente
(id est l'azione di rendiconto ex art. 263 c.p.c.; l'azione restituzione dell'indebito ex 2033 c.c.; eventuali azioni risarcitorie derivanti da fatto illecito).
Va altresì considerato che la rinuncia, in questa sede, da parte degli attori alla domanda relativa ai pagamenti dei premi di polizze vita circoscrive il thema probandum all'accertamento della natura donativa (e della dedotta nullità) dei soli prelevamenti in denaro e dei bonifici a favore dei convenuti.
Pag. 5 Ciò premesso, sotto tale profilo, si osserva, che per i bonifici l'allegazione introduttiva ha trovato conferma nelle difese avversarie, avendo e ammesso il negozio liberale, CP_1 Controparte_2
pur contestando la fondatezza della eccezione di nullità; viceversa analoga ammissione non è stata fatta in relazione ai prelevamenti.
Rispetto a questi ultimi, manca la prova che siano stati fatti con il consenso preventivo del de cuius così da qualificarli come atti donativi.
Ne deriva che può dirsi provata la donazione in relazione ai bonifici, ma non rispetto ai prelevamenti ATM evidenziati nel prospetto di parte ricorrente, rispetto ai quali – si ribadisce – non è stata formulata domanda di restituzione a titolo di indebito da parte degli eredi, quali successori nei diritti patrimoniali del de cuius, ovvero di risarcimento del danno.
Si può, quindi, affermare che risulta donatario della Controparte_1
somma di € 14.000,00, (€ 2.500,00 bonifico in data 8 ottobre 2018; €
4.500,00 bonifico in data 4 dicembre 2018 ed € 7.000,00, somma impiegata per l'acquisto di un Rolex).
è, invece, donataria della somma di € 12.000,00, Controparte_2
oggetto di più bonifici (€ 2.500,00 in data 10 settembre 2018; €
2.500,00 in data 8 ottobre 2018; € 4.500,00 in data 4 dicembre 2018 ed € 2.500,0o in data 23 dicembre 2018).
Per altro, essendo deceduto in data 4 dicembre 2018, gli Per_1
ultimi due bonifici certamente non sono stati oggetto di donazione, ma atti dispositivi non autorizzati posti in essere dalla resistente.
Nella prospettiva dei convenuti, gli importi così determinati – escludendo, quindi, gli importi dei prelevamenti - costituirebbero donazioni di modico valore, non soggette agli obblighi formali.
Pag. 6 Ai fini della valutazione circa l'applicabilità dell'art 783 c.c., occorre considerare non solo il carattere di oggettiva modicità della singola datio, ma anche quello soggettivo, legato valore del patrimonio del donante, allorquando quello oggettivo sia già soddisfatto.
È emersa, per altro, la restituzione, da parte di entrambi i donatari, di
€ 4.500,00 pro capite il 31 maggio 2019, importi che riducono ulteriormente il donatum.
Nel caso di specie, è indubbia la modicità oggettiva delle somme donate con i bonifici, sia in sé considerate, sia cumulativamente sommate. Analoga valutazione può operarsi sulla base del dato soggettivo, tenendo in considerazione l'ammontare della pensione del disponente per il periodo di riferimento (tra i 3.000,00 e i 4.000,00 euro mensili), nonché il complessivo patrimonio del de cuius alla data degli atti di liberalità (pari ad oltre euro 400.000,00, sommando la liquidità e il bene immobile poi relitto).
Ne deriva l'applicabilità dell'art. 783 c.c. esonerante la parte dagli obblighi formali.
Alla luce delle considerazioni che precedono e sottolineata la limitazione del petitum esaminata in premessa, la domanda giudiziale deve essere rigettata, posto che gli obblighi restitutori sono stati eziologicamente connessi esclusivamente alla dedotta, quanto infondata, nullità delle donazioni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai valori medi dello scaglione di riferimento – determinato sulla base della domanda come precisata dopo la rinuncia effettuata alla udienza del 29 gennaio 2025 - per le fasi studio e introduttiva e ai valori minimi per la fase di trattazione e istruttoria (data la sostanziale ripetizione delle argomentazioni già esposte e la assenza di formulazione di mezzi istruttori).
Pag. 7
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
1664/2024 R.G.:
1) RIGETTA la domanda proposta da Parte_1 Parte_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
nei confronti di ed Parte_5 Controparte_1 CP_2
[...]
2) ON , Parte_1 Parte_2 [...]
e a rifondere a Parte_3 Parte_4 Parte_5
le spese di lite del presente procedimento Controparte_1
che si liquidano in € 2.536,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compensi ex DM 37/2018,
C.N.P.A. ed I.V.A.;
3) ON , Parte_1 Parte_2 [...]
e a rifondere ad Parte_3 Parte_4 Parte_5
le spese di lite del presente procedimento che Controparte_2
si liquidano in € 2.536,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018,
C.N.P.A. ed I.V.A.;
4) RIGETTA nel resto.
Ferrara, il 28 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
Pag. 8