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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/01/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
Verbale di udienza
R.G. n. 415/2014
All'udienza del 30.01.2025, davanti al giudice dott. Valentina
Giasi, sono comparsi: per parte opponente l'Avv. Maragoni, che richiama l'atto introduttivo e le note depositate, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni;
per parte opposta l'Avv. Iobbi, che richiama le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e nelle note finali e ne chiede l'accoglimento.
Il Giudice, sentita breve discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il Giudice decide come da separato provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Giasi, all'esito della camera di consiglio del 30.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 415 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, a cui è stato riunito il giudizio R.G. n. 713/2024, promossi
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Adelindo Maragoni, come da procura in atti;
-parte opponente-
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Adelindo Maragoni, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
(P. IVA Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Iobbi, come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO
Con separati atti di citazione ex art. 645 c.p.c. e Parte_1 formulavano opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 3/2024, con cui l'intestato Tribunale ingiungeva loro - in solido - di pagare in favore della Controparte_2
€ 32.318,00, oltre interessi e spese, a titolo di saldo delle
[...]
2 fatture n. 37/2023 e n. 38/2023 quale corrispettivo dovuto per l'esecuzione di un contratto di appalto. Eccepivano la infondatezza della pretesa creditoria avversa perché non adeguatamente provata, la determinazione tra le parti di un corrispettivo per le opere eseguite di misura inferiore rispetto all'importo indicato nel ricorso monitorio, la non corretta esecuzione delle prestazioni da parte della opposta, nonché l'estinzione integrale della obbligazione per intervenuto pagamento. Rassegnavano infine le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: disporre preliminarmente inaudita altera parte, ovvero previa comparizione delle stesse, in forza di quanto in narrativa esposto, la revoca e/o l'annullamento della provvisoria esecuzione di cui è stato munito il DI n. 3/2024 opposto;
in accoglimento dell'opposizione proposta, revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n.03/2024, rigettando altresì ogni
e qualsivoglia domanda di pagamento proposta nei confronti della concludente in forza di quanto in premessa indicato.
Vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
La costituendosi ritualmente in Controparte_2 giudizio, chiedeva il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n.3/2024 reso nel procedimento n.
5502/2023 del Tribunale di Latina, con conseguente conferma integrale dell'opposto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
con vittoria di spese e competenze da liquidarsi tenuto conto della temerarietà e palese infondatezza della proposta opposizione. Salva ogni altra deduzione, produzione ed istanza istruttoria. Salvis iuribus”. Disposta la riunione dei due giudizi e conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 30.01.2025 la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la
3 veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente- convenuto sostanziale allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda. La ha chiesto ed ottenuto CP_2 Controparte_2 l'ingiunzione di pagamento per € 32.318,00, oltre interessi e spese, a titolo di saldo fatture n. 37/2023 e 38/2023 emesse quale corrispettivo per le prestazioni rese nella esecuzione di un contratto di appalto, in particolare per l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico con superbonus 110% presso l'unità immobiliare di proprietà degli opponenti.
Non vi è contestazione tra le parti ed è provato in via documentale che le stesse abbiano concluso un contratto di appalto in data 21.06.2023 avente ad oggetto i lavori di demolizione e di ricostruzione dell'immobile di proprietà di sito in Sezze, via Parte_2
Murolungo snc.
A sostegno della domanda di accertamento del credito e di condanna al pagamento parte opposta ha prodotto, sin dalla fase monitoria e con successiva integrazione nel presente giudizio, il contratto di appalto, le fatture nn. 37 e 38 emesse in data 07.12.2023, entrambe per € 16.159,00, il SAL e il computo metrico sottoscritto dagli opponenti, le fatture pregresse regolarmente saldate dagli opponenti, nonché le lettere di messa in mora. Come noto, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce idonea prova dell'esistenza del credito, il quale invece dovrà essere dimostrato dal creditore opposto con gli ordinari mezzi di prova (ex plurimis Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 5071 del
03/03/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007).
Gli opponenti, introducendo il presente giudizio, non hanno contestato la esistenza di un valido rapporto contrattuale con la società opposta, ma hanno eccepito la Controparte_2 determinazione tra le parti di un corrispettivo per le opere eseguite di misura inferiore rispetto all'importo indicato nel ricorso monitorio, l'estinzione integrale della obbligazione per intervenuto pagamento, nonché l'inesatto adempimento da parte dell'opposta, la quale -in violazione degli accordi presi- avrebbe realizzato e consegnato opere (ristrutturazione dell'immobile) gravemente viziate e non idonee all'uso convenuto a causa dell'insorgere di fenomeni infiltrativi.
4 Occorre pertanto verificare se detti motivi di opposizione siano fondati.
Con il primo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito la determinazione tra le parti di un corrispettivo per le opere eseguite in misura inferiore rispetto all'importo indicato nel ricorso monitorio, allegando un importo complessivo di € 84.134,80 comprensivo di Iva.
Sul punto si osserva che, in materia di riparto degli oneri probatorio ex art. 2697 c.c. l'appaltatore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, ove si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere stesse, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda (ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17959 del 13/09/2016; Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 26365 del 07/09/2022). Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'eccezione di determinazione per le opere eseguite di un corrispettivo inferiore rispetto all'importo indicato nel decreto ingiuntivo sollevata da parte opponente non meriti accoglimento. Dall'esame della documentazione in atti si evince, infatti, che nel contratto di appalto stipulato in data 21.06.2023 le parti hanno stabilito “di proseguire i lavori di demolizione e ricostruzione, già iniziati con il contratto del 21.02.2022 successivamente ripresi con contratto del 30.03.2023, solo relativamente ai lavori riportati nel Parte_3
che ammontano complessivamente a Euro
[...]
90.731,54 (novantamilasettecentotrentuno/54) oltre a IVA di legge. – Che all'importo sopra citato l'appaltatore applicherà uno sconto del 7% (settepercento) pari a Euro 6.351,21 (seimilatrecentocinquantuno/21), per un'offerta economica pari a Euro 84.380,33) oltre a IVA di legge”. In particolare, l'art. 12 del contratto, rubricato “prezzo e termini di pagamento”, prevede che “il prezzo globale per tutto il lavoro è determinato a misura secondo quanto indicato nell'allegato “A” per un ammontare scontato pari a Euro 84.380,33
(ottantaquattrolìmilatrecentoottanta/33) oltre IVA al 10%”. Ne consegue che, in ragione di quanto espressamente previsto nel contratto di appalto, deve ritenersi che sia stata raggiunta la prova che il corrispettivo previsto per la realizzazione delle
5 opere fosse pari ad € 84.380,33, così ridotto per effetto dello sconto del 7%, oltre IVA al 10%. In considerazione degli esiti dell'istruttoria documentale deve quindi ritenersi che l'eccezione di determinazione di un importo inferiore rispetto a quello indicato nel ricorso monitorio sollevata dagli opponenti sia infondata.
In secondo luogo gli opponenti hanno eccepito la sussistenza di vizi nelle opere eseguite dalla società Controparte_2
Sul punto è utile richiamare i granitici principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto degli oneri probatori ex art. 2697 c.c.: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nell'ipotesi in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. saranno invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (sin da Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Come successivamente ribadito con riguardo a contratto con prestazioni corrispettive, nel caso in cui il convenuto resista alla domanda di condanna all'adempimento della prestazione da lui dovuta, eccependo che l'attore non ha adempiuto la propria obbligazione ("exceptio inademplenti contractus"), spetta a quest'ultimo provare il proprio adempimento (Cass., sez. I, 15 luglio 2011, n. 15659; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del
20/01/2015; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021).
Ne consegue che, ove munita di adeguata specificità rispetto al caso concreto, la formulazione di una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da parte del debitore
6 fa sorgere in capo al creditore (odierno opposto) l'onere di provare l'intero ed esatto adempimento.
Tanto premesso, nel caso di specie si ritiene che la eccezione d'inadempimento sollevata dagli opponenti sia del tutto destituita di fondamento.
Si deve infatti evidenziare come suddetta eccezione sia stata formulata in modo del tutto generico nell'atto introduttivo, senza una specifica e dettagliata allegazione dei vizi asseritamente presenti nei lavori e nelle opere eseguite e senza introdurre in giudizio alcun elemento probatorio a sostegno di tale eccezione.
Nel caso in esame gli opponenti nulla hanno allegato in modo specifico in relazione alla comparsa di fenomeni infiltrativi nelle opere realizzate dall'opposta, limitandosi ad una mera sintetica affermazione di tale inadempimento, senza alcuna circostanziata allegazione e senza alcun riscontro probatorio.
Nessuna ulteriore contestazione specifica è stata fatta dagli opponenti né quest'ultimi hanno provato in via documentale o validamente chiesto di provare la fondatezza di tale motivo di opposizione. Quanto alla richiesta di prova orale articolata nelle memorie istruttorie è necessario precisare che la stessa non è ammissibile, perché i capitoli sono stati formulati genericamente o sono volti a provare circostanze che la parte avrebbe dovuto provare in via documentale. Si ritiene pertanto che tale motivo di opposizione sia rimasto privo di valido riscontro probatorio e, prima ancora, di puntuale e specifica allegazione.
Infine, gli opponenti hanno eccepito una ipotesi di estinzione del credito per integrale pagamento delle somme dovute nel corso del giudizio.
In particolare, i debitori hanno dedotto un fatto estintivo dell'altrui credito, avendo rappresentato di aver pagato mediante bonifici bancari (cfr. all. n. 4 fascicolo telematico parte opponente) tutte le somme dovute per l'esecuzione da parte dell'opposta del contratto di appalto, in ragione degli accordi intervenuti tra le parti.
Detta circostanza, non contestata, di avvenuto pagamento della somma di € 23.634,80 da parte degli opponenti in favore della ha pacificamente trovato Controparte_2 effettivo e valido riscontro probatorio in giudizio.
Tuttavia, come in precedenza evidenziato, il credito posto dalla appaltatrice alla base del provvedimento monitorio, pari ad €
7 32.318,00, ha trovato valido riscontro documentale, in virtù della espressa previsione nell'art. 12 del contratto di appalto di un prezzo complessivo per le opere da realizzare pari ad € 84.380,33 oltre Iva al 10%.
In conclusione, ritiene il Tribunale che la prova del pagamento da parte degli opponenti di un importo pari ad € 23.634,80 integra una ipotesi di estinzione parziale del credito ingiunto.
Di conseguenza l'opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondata e il decreto ingiuntivo n. 3/2024 deve essere revocato.
Gli opponenti devono quindi essere condannati al pagamento in favore di di € 8.683,20, pari alla Controparte_2 differenza tra l'importo accertato di € 32.318,00, corrispondente al complessivo corrispettivo pattuito, ed € 23.634,80 pari al valore complessivo degli acconti già versati.
Decorreranno interessi legali dalla data della domanda
(28.12.2023) al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della ridotta istruttoria e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3/2023;
- condanna e al pagamento, Parte_1 Controparte_1 in solido, in favore della di € Controparte_2
8.683,20, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed oltre le spese già liquidate nel procedimento monitorio;
- condanna gli opponenti, in solido, alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Latina, 30.01.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
8
Sezione Seconda Civile
Verbale di udienza
R.G. n. 415/2014
All'udienza del 30.01.2025, davanti al giudice dott. Valentina
Giasi, sono comparsi: per parte opponente l'Avv. Maragoni, che richiama l'atto introduttivo e le note depositate, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni;
per parte opposta l'Avv. Iobbi, che richiama le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e nelle note finali e ne chiede l'accoglimento.
Il Giudice, sentita breve discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il Giudice decide come da separato provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Giasi, all'esito della camera di consiglio del 30.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 415 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, a cui è stato riunito il giudizio R.G. n. 713/2024, promossi
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Adelindo Maragoni, come da procura in atti;
-parte opponente-
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Adelindo Maragoni, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
(P. IVA Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Iobbi, come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO
Con separati atti di citazione ex art. 645 c.p.c. e Parte_1 formulavano opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 3/2024, con cui l'intestato Tribunale ingiungeva loro - in solido - di pagare in favore della Controparte_2
€ 32.318,00, oltre interessi e spese, a titolo di saldo delle
[...]
2 fatture n. 37/2023 e n. 38/2023 quale corrispettivo dovuto per l'esecuzione di un contratto di appalto. Eccepivano la infondatezza della pretesa creditoria avversa perché non adeguatamente provata, la determinazione tra le parti di un corrispettivo per le opere eseguite di misura inferiore rispetto all'importo indicato nel ricorso monitorio, la non corretta esecuzione delle prestazioni da parte della opposta, nonché l'estinzione integrale della obbligazione per intervenuto pagamento. Rassegnavano infine le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: disporre preliminarmente inaudita altera parte, ovvero previa comparizione delle stesse, in forza di quanto in narrativa esposto, la revoca e/o l'annullamento della provvisoria esecuzione di cui è stato munito il DI n. 3/2024 opposto;
in accoglimento dell'opposizione proposta, revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n.03/2024, rigettando altresì ogni
e qualsivoglia domanda di pagamento proposta nei confronti della concludente in forza di quanto in premessa indicato.
Vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
La costituendosi ritualmente in Controparte_2 giudizio, chiedeva il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n.3/2024 reso nel procedimento n.
5502/2023 del Tribunale di Latina, con conseguente conferma integrale dell'opposto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
con vittoria di spese e competenze da liquidarsi tenuto conto della temerarietà e palese infondatezza della proposta opposizione. Salva ogni altra deduzione, produzione ed istanza istruttoria. Salvis iuribus”. Disposta la riunione dei due giudizi e conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 30.01.2025 la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la
3 veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente- convenuto sostanziale allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda. La ha chiesto ed ottenuto CP_2 Controparte_2 l'ingiunzione di pagamento per € 32.318,00, oltre interessi e spese, a titolo di saldo fatture n. 37/2023 e 38/2023 emesse quale corrispettivo per le prestazioni rese nella esecuzione di un contratto di appalto, in particolare per l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico con superbonus 110% presso l'unità immobiliare di proprietà degli opponenti.
Non vi è contestazione tra le parti ed è provato in via documentale che le stesse abbiano concluso un contratto di appalto in data 21.06.2023 avente ad oggetto i lavori di demolizione e di ricostruzione dell'immobile di proprietà di sito in Sezze, via Parte_2
Murolungo snc.
A sostegno della domanda di accertamento del credito e di condanna al pagamento parte opposta ha prodotto, sin dalla fase monitoria e con successiva integrazione nel presente giudizio, il contratto di appalto, le fatture nn. 37 e 38 emesse in data 07.12.2023, entrambe per € 16.159,00, il SAL e il computo metrico sottoscritto dagli opponenti, le fatture pregresse regolarmente saldate dagli opponenti, nonché le lettere di messa in mora. Come noto, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce idonea prova dell'esistenza del credito, il quale invece dovrà essere dimostrato dal creditore opposto con gli ordinari mezzi di prova (ex plurimis Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 5071 del
03/03/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007).
Gli opponenti, introducendo il presente giudizio, non hanno contestato la esistenza di un valido rapporto contrattuale con la società opposta, ma hanno eccepito la Controparte_2 determinazione tra le parti di un corrispettivo per le opere eseguite di misura inferiore rispetto all'importo indicato nel ricorso monitorio, l'estinzione integrale della obbligazione per intervenuto pagamento, nonché l'inesatto adempimento da parte dell'opposta, la quale -in violazione degli accordi presi- avrebbe realizzato e consegnato opere (ristrutturazione dell'immobile) gravemente viziate e non idonee all'uso convenuto a causa dell'insorgere di fenomeni infiltrativi.
4 Occorre pertanto verificare se detti motivi di opposizione siano fondati.
Con il primo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito la determinazione tra le parti di un corrispettivo per le opere eseguite in misura inferiore rispetto all'importo indicato nel ricorso monitorio, allegando un importo complessivo di € 84.134,80 comprensivo di Iva.
Sul punto si osserva che, in materia di riparto degli oneri probatorio ex art. 2697 c.c. l'appaltatore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, ove si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere stesse, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda (ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17959 del 13/09/2016; Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 26365 del 07/09/2022). Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'eccezione di determinazione per le opere eseguite di un corrispettivo inferiore rispetto all'importo indicato nel decreto ingiuntivo sollevata da parte opponente non meriti accoglimento. Dall'esame della documentazione in atti si evince, infatti, che nel contratto di appalto stipulato in data 21.06.2023 le parti hanno stabilito “di proseguire i lavori di demolizione e ricostruzione, già iniziati con il contratto del 21.02.2022 successivamente ripresi con contratto del 30.03.2023, solo relativamente ai lavori riportati nel Parte_3
che ammontano complessivamente a Euro
[...]
90.731,54 (novantamilasettecentotrentuno/54) oltre a IVA di legge. – Che all'importo sopra citato l'appaltatore applicherà uno sconto del 7% (settepercento) pari a Euro 6.351,21 (seimilatrecentocinquantuno/21), per un'offerta economica pari a Euro 84.380,33) oltre a IVA di legge”. In particolare, l'art. 12 del contratto, rubricato “prezzo e termini di pagamento”, prevede che “il prezzo globale per tutto il lavoro è determinato a misura secondo quanto indicato nell'allegato “A” per un ammontare scontato pari a Euro 84.380,33
(ottantaquattrolìmilatrecentoottanta/33) oltre IVA al 10%”. Ne consegue che, in ragione di quanto espressamente previsto nel contratto di appalto, deve ritenersi che sia stata raggiunta la prova che il corrispettivo previsto per la realizzazione delle
5 opere fosse pari ad € 84.380,33, così ridotto per effetto dello sconto del 7%, oltre IVA al 10%. In considerazione degli esiti dell'istruttoria documentale deve quindi ritenersi che l'eccezione di determinazione di un importo inferiore rispetto a quello indicato nel ricorso monitorio sollevata dagli opponenti sia infondata.
In secondo luogo gli opponenti hanno eccepito la sussistenza di vizi nelle opere eseguite dalla società Controparte_2
Sul punto è utile richiamare i granitici principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto degli oneri probatori ex art. 2697 c.c.: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nell'ipotesi in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. saranno invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (sin da Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Come successivamente ribadito con riguardo a contratto con prestazioni corrispettive, nel caso in cui il convenuto resista alla domanda di condanna all'adempimento della prestazione da lui dovuta, eccependo che l'attore non ha adempiuto la propria obbligazione ("exceptio inademplenti contractus"), spetta a quest'ultimo provare il proprio adempimento (Cass., sez. I, 15 luglio 2011, n. 15659; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del
20/01/2015; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021).
Ne consegue che, ove munita di adeguata specificità rispetto al caso concreto, la formulazione di una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da parte del debitore
6 fa sorgere in capo al creditore (odierno opposto) l'onere di provare l'intero ed esatto adempimento.
Tanto premesso, nel caso di specie si ritiene che la eccezione d'inadempimento sollevata dagli opponenti sia del tutto destituita di fondamento.
Si deve infatti evidenziare come suddetta eccezione sia stata formulata in modo del tutto generico nell'atto introduttivo, senza una specifica e dettagliata allegazione dei vizi asseritamente presenti nei lavori e nelle opere eseguite e senza introdurre in giudizio alcun elemento probatorio a sostegno di tale eccezione.
Nel caso in esame gli opponenti nulla hanno allegato in modo specifico in relazione alla comparsa di fenomeni infiltrativi nelle opere realizzate dall'opposta, limitandosi ad una mera sintetica affermazione di tale inadempimento, senza alcuna circostanziata allegazione e senza alcun riscontro probatorio.
Nessuna ulteriore contestazione specifica è stata fatta dagli opponenti né quest'ultimi hanno provato in via documentale o validamente chiesto di provare la fondatezza di tale motivo di opposizione. Quanto alla richiesta di prova orale articolata nelle memorie istruttorie è necessario precisare che la stessa non è ammissibile, perché i capitoli sono stati formulati genericamente o sono volti a provare circostanze che la parte avrebbe dovuto provare in via documentale. Si ritiene pertanto che tale motivo di opposizione sia rimasto privo di valido riscontro probatorio e, prima ancora, di puntuale e specifica allegazione.
Infine, gli opponenti hanno eccepito una ipotesi di estinzione del credito per integrale pagamento delle somme dovute nel corso del giudizio.
In particolare, i debitori hanno dedotto un fatto estintivo dell'altrui credito, avendo rappresentato di aver pagato mediante bonifici bancari (cfr. all. n. 4 fascicolo telematico parte opponente) tutte le somme dovute per l'esecuzione da parte dell'opposta del contratto di appalto, in ragione degli accordi intervenuti tra le parti.
Detta circostanza, non contestata, di avvenuto pagamento della somma di € 23.634,80 da parte degli opponenti in favore della ha pacificamente trovato Controparte_2 effettivo e valido riscontro probatorio in giudizio.
Tuttavia, come in precedenza evidenziato, il credito posto dalla appaltatrice alla base del provvedimento monitorio, pari ad €
7 32.318,00, ha trovato valido riscontro documentale, in virtù della espressa previsione nell'art. 12 del contratto di appalto di un prezzo complessivo per le opere da realizzare pari ad € 84.380,33 oltre Iva al 10%.
In conclusione, ritiene il Tribunale che la prova del pagamento da parte degli opponenti di un importo pari ad € 23.634,80 integra una ipotesi di estinzione parziale del credito ingiunto.
Di conseguenza l'opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondata e il decreto ingiuntivo n. 3/2024 deve essere revocato.
Gli opponenti devono quindi essere condannati al pagamento in favore di di € 8.683,20, pari alla Controparte_2 differenza tra l'importo accertato di € 32.318,00, corrispondente al complessivo corrispettivo pattuito, ed € 23.634,80 pari al valore complessivo degli acconti già versati.
Decorreranno interessi legali dalla data della domanda
(28.12.2023) al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della ridotta istruttoria e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3/2023;
- condanna e al pagamento, Parte_1 Controparte_1 in solido, in favore della di € Controparte_2
8.683,20, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed oltre le spese già liquidate nel procedimento monitorio;
- condanna gli opponenti, in solido, alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Latina, 30.01.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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