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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/06/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 294/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate da entrambe le parti in data 14.5.2025; vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 294/2023 R.G.A.C. vertente
TRA nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti Francesca POLICHENI e Letizia
CANNIZZARO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Portigliola, alla via Olivarello, n. 65, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
-ATTORE-
E
, IN PERSONA DEL LRPT, rappresentata e Controparte_1
difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandro DENTAMARO
e Salvatore DE LUCA, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata ai fini del presente atto presso –Via Miraglia n. 14 – Controparte_1
Reggio Calabria;
-CONVENUTA-
Oggetto: pagamento somme – titoli di credito
Conclusioni delle parti: alla udienza cartolare del 15.5.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni di cui alle note scritte d'udienza
Fatto e diritto
I.- premettendo di essere erede universale di Parte_1 Per_1
(nato ad [...] l'[...] e deceduto in Biella il
[...]
17.6.2011) e che il de cuius era in possesso di n. 23 buoni fruttiferi postali oggetto di lascito testamentario in suo favore, ha esposto di essersi recato più volte presso l'Ufficio postale di Siderno per portare all'incasso i predetti titoli senza riuscirvi, nonostante – a suo dire - l'allegazione di tutta la documentazione necessaria;
che solo nell'estate 2019 Controparte_1 aveva provveduto al cambio di un solo buono fruttifero di euro 5.000,00 emesso il 31.1.2002, n. 479265 Seria A3 e rimborsato in data 22.8.2019 per un importo di euro 10.798,68; che rispetto agli altri BFP, a seguito dell'ostruzionismo – a proprio dire – illegittimo di si vedeva CP_1 costretto ad acquisire ulteriori informazioni presso la Procura della
Repubblica di Locri in merito ad una denuncia contro ignoti sporta dal de cuius nel 2004 per lo smarrimento di n. 26 BFP e del libretto bancario conclusosi con sentenza di condanna nei confronti dell'autore del furto del solo libretto bancario al portatore (e non per il libretto postale e i BFP); che,
2 una volta risolta la questione del rinvenimento dei BFP, era costretto a contestare anche la vicenda insorta con tale la quale si era Persona_2 professata anch'essa erede universale del in forza di un Per_1
testamento e che tale questione era stata risolta in data 05.7.2022.
Ha dedotto che, in seguito, erano stati accertati e approvati dalla Filiale di Contr Reggio Calabria in data 30.6.2022 n. 13 e per tre di essi era stata avanzata richiesta di duplicazione eseguita in data 09.7.2022 dall'Ufficio postale di Antonimina su richiesta della filiale di Reggio Calabria;
che nonostante la regolarità della pratica successoria e le integrazioni documentali richieste, alla data della notifica dell'atto di citazione
[...]
non aveva provveduto né al rimborso dei BFP né del libretto Controparte_1 di risparmio n. 27700500. Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare:
-Che, il Sig. , dalla documentazione versata in atti, è Parte_1
l'unico erede testamentario del Sig. con il Persona_1 consequenziale diritto al rimborso di tutti i buoni fruttiferi e delle somme depositate nel libretto sopra indicato, oltre interessi moratori come per legge e per l'effetto;
- ordinare all'odierna convenuta, di fornire la lista completa di tutti i buoni fruttiferi intestati al dopo la sua morte Controparte_3 avvenuta il 17.06.2011 rimasti non incassati e di cui il signor non Pt_1
è a conoscenza dell'emissione, e fornire tutti riferimenti di detti buoni fruttiferi che sono stati duplicati, il luogo e la data ove eventualmente venivano incassati.
2) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore delle procuratrici costituite”.
I.
2- Si è costituita in giudizio eccependo in primo luogo Controparte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente il giudice del luogo in cui si è aperta la successione del de cuius, Per_1
(ossia . Nel merito, ha precisato che nel
[...] Persona_3
2019 era stato incassato dall'attore il BFP n. mentre la filiale di Siderno
3 Marina non aveva proceduto alla liquidazione della somma giacente su DR
27700500, per come richiesto dall'erede, atteso che aveva dichiarato di Contr essere in possesso di altri n. 21 intestati al de cuius di cui per 14 di essi il de cuius aveva presentato denuncia per furto tra il 2004 e il Per_1
2005 richiedendo nel 2006 la duplicazione di n. 18 titoli mai autorizzata;
che peraltro a novembre 2019 era stata notificata a una prima missiva CP_1 nell'interesse di tale la quale, dichiarandosi erede universale Persona_2 del de cuius giusto testamento del 10.03.2011 pubb. il Per_1
21.05.2019, con la conseguenza che era stato disposto il blocco di Contr qualsivoglia operazione di duplicazione / pagamento portata avanti da terze persone nelle more di verificare l'autenticità di un secondo testamento esistente. Ha evidenziato che tali circostanze avevano determinato il ritardo nella istruttoria della pratica ma che stava procedendo Controparte_1 alla liquidazione di quanto richiesto. Ha concluso pertanto per la cessazione della materia del contendere.
I.
3- Nel corso del giudizio deve darsi atto che con la nota di trattazione scritta depositata telematicamente il 18.3.2024, ha dato Controparte_1 atto di aver provveduto, per come richiesto dall'attore, a rimborsare tutti i buoni secondo i decreti ministeriali relativi alle serie di emissione dei buoni e insistito pertanto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Dal canto proprio, parte attrice ha, invece, rappresentato che “i buoni fruttiferi andati in successione, indicati nel proprio libello difensivo, venivano tutti rimborsati nell'importo del capitale sottoscritto, presso
l'Ufficio postale ubicato in Siderno Marina (RC) […] senza la giusta computazione degli interessi, soprattutto per quanto concerne quelli riguardanti la Serie Q/P, i quali riportano sul retro un tasso di interesse che spetta all'attore, superiore a quelli fissati dal decreto ministeriale del
13.06.1986 utilizzati da per effettuare i rimborsi [...]. Onde al meglio CP_1 precisare la domanda, nel contraddittorio tra le parti, questa difesa, chiede all'Ill.mo Giudice adito, la concessione dei termini per lo svolgimento delle facoltà difensive di cui all'art 183, comma 6 c.p.c.”, giusta nota di trattazione scritta depositata in data 20.3.2024. In forza di quanto innanzi il
Tribunale, in persona di altro Magistrato, con ordinanza del 04.4.2024 –
4 resa a scioglimento della riserva assunta alla udienza cartolare del
21.3.2024 -, ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e concesso i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. Ciò posto, deve darsi atto che solo in sede di memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. la difesa del ha chiesto Pt_1 testualmente l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Condannare
in persona del lrpt alla corresponsione degli interessi su Controparte_1 tutti i BFP, fermo restando che l'odierna convenuta all'atto della riscossione dei buoni ha corrisposto interessi inferiori rispetto a quelli indicati sul retro dei buoni che, in riferimento ai periodi menzionati per ognuno di essi prevede una netta maggiorazione;
B) Condannare altresì,
l'odierna convenuta alla refusione degli interessi maturati sui buoni che come da calcolo eseguito, che ammontano ad Euro 114.563,04 oltre la computazione degli interessi moratori per il ritardo operato nel pagamento di dell'obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.); i quali rappresentano una sorta di ristoro per il ritardo (la mora) e l'assenza di qualsivoglia riscontro formalizzato per iscritto da durante gli anni, nonché alla CP_1 liquidazione degli interessi legali come per legge”. Con ordinanza del
18.10.2024, rigettate le istanze istruttorie, anche in considerazione della natura documentale della controversia, lo scrivente in virtù di quanto concordemente dichiarato dalle parti circa l'avvenuto rimborso dei BFP intestati al de cuius e non incassati alla data della sua Persona_1 morte (Avvenuta il 17.6.2011) ha ritenuto di invitare le parti ad addivenire ad una soluzione bonaria, prospettando d'ufficio la questione della inammissibilità della domanda avanzata dal per la prima volta solo Pt_1 in sede di memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c.
Falliti i tentativi di addivenire ad una soluzione bonaria essendo rimaste le parti ferme sulle rispettive posizioni, la causa è stata rinviata alla udienza del 15.5.2025 da svolgersi con modalità cartolari per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con concessione di termine per eventuali note conclusive.
5 II.
1- In primo luogo va dichiarata la inammissibilità della domanda avanzata per la prima volta dalla difesa del in sede di memoria ex Pt_1 art. 183, VI comma n. 1 c.p.c.
Come sopra evidenziato, in sede di memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. il
, dando atto espressamente dell'avvenuto rimborso dei BFP, ha Pt_1
contestato i criteri di liquidazione seguiti da chiedendo Controparte_1 che fossero corrisposti gli interessi maturati sui buoni nella misura di Euro
114.563,04 oltre la computazione degli interessi moratori per il ritardo operato nel pagamento di dell'obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.).
Ebbene in parte qua la richiesta si appalesa come domanda nuova - per come evidenziato già in sede di ordinanza resa il 18.10.2024 - in quanto avanzata per la prima volta in conseguenza del riconoscimento da parte di della fondatezza della domanda attorea nei termini di Controparte_1 cui all'atto di citazione (tanto da aver chiesto la cessazione della materia del contendere) e della circostanza che parte attrice evidentemente ha reputato non interamente soddisfacente l'importo liquidato. Ebbene tale questione è del tutto nuova ed esula dal thema decidendum e probandum indicato con l'atto di citazione e modificato in sede di I memoria ex art. 183, VI comma,
n.1 c.p.c., in spregio alle disposizioni in materia di preclusioni processuali.
Tanto è di evidente constatazione se sol si osserva che l'originario oggetto del giudizio è stato spostato dall'attore in quanto non si verte più sulla consegna della lista dei BFP non incassati dal de cuius al momento della morte e sul loro rimborso ma sui criteri di quantificazione degli interessi per i BFP facenti parte della serie Q/P e della serie Q tanto che la difesa di parte convenuta è stata costretta ad articolare argomentazioni difensive nuove su questioni non prospettate con l'atto introduttivo del giudizio.
E' pacifico infatti che “Qualora la parte formuli, in sede di memoria ex art.
183 comma 6 n. 1 c.p.c. una domanda aggiuntiva, questa deve qualificarsi come domanda nuova e non già meramente modificativa di quella proposta in citazione e confermata nella memoria medesima: da ciò consegue propriamente una "mutatio libelli" e non già una mera "emendatio libelli", come tale inammissibile, giacché tardivamente proposta in giudizio”
(Tribunale Bergamo sez. III, 07/03/2023, n.440).
6 Per tali ragioni la suddetta domanda è inammissibile.
Ad ogni buon conto, anche ove volesse sostenersi che trattasi di mera emendatio – sul presupposto che si chiede una modifica in punto di quantificazione della domanda e, ripetasi, così non è - deve darsi atto che la difesa di richiamando la giurisprudenza ormai Controparte_1
consolidata sul punto, ha sconfessato la tesi attorea secondo cui vi sarebbe stata un erronea computazione degli interessi, soprattutto per quanto concerne i BFP riguardanti la Serie Q/P, sul presupposto che riportano sul retro un tasso di interesse superiore a quelli fissati dal decreto ministeriale del 13.06.1986.
A tal proposito, è appena il caso richiamare l'orientamento espresso di recente da quattro pronunce dalla Cassazione, secondo il quale “l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che
l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” (Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 4384 del 10/02/2022; conformi Cass. Ord. 4748-4751-
4763/2022).
Con l'ordinanza n. 4748 del 14/02/2022 la Cassazione ha anche avuto modo di precisare che la pronuncia a Sezioni Unite, del 15 giugno 2007, n. 13979, invocata dall'attore, concerne un caso peculiare, “giacché i buoni postali erano stati emessi successivamente alla pubblicazione di un decreto
7 ministeriale che aveva portato da otto a nove anni la scadenza del possibile rimborso anticipato, decreto con cui si era previsto che, in caso di impiego di buoni già stampati per emissioni precedenti, recanti la sigla «AA», si dovesse procedere ad apporre su di essi una stampigliatura con
l'indicazione di una sigla diversa («AB-AA») e con la menzione del diverso termine di scadenza, cosa che, nel caso in questione, a differenza del caso oggi in esame, non era stato fatto: e cioè il buono era puramente e semplicemente un buono sella serie «AA», dunque di una serie diversa da quella effettivamente sottoscritta”.
Va evidenziato, inoltre, che la successiva pronuncia delle Sezioni Unite
(Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963), nel richiamare la decisione del
2007 ha osservato che «le Sezioni Unite non hanno affatto affermato … la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e … anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 del codice civile e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo».
In altri termini, la giurisprudenza di legittimità, ripercorrendo le precedenti statuizioni anche a Sezioni Unite, ha evidenziato che l'esigenza di tutela dell'affidamento incolpevole - certamente riscontrabile in ipotesi di buoni all'apparenza appartenenti ad una determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che avesse modificato la disciplina degli interessi, qualora detti buoni non manifestassero alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile - non ha nulla a che vedere con il diverso caso in cui, in adesione allo stesso precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato (per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di nuovi) recasse l'apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie «Q/P», tale da richiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso un timbro
8 sostitutivo della impressione a stampa preesistente. Ciò in conformità all'articolo 5 del decreto ministeriale 13 giugno 1986, secondo cui: «sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal
1° luglio 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”,
l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi».
Sulla base di tali considerazioni, la Cassazione è arrivata ad escludere la sussistenza di uno spazio per applicare l'argomento svolto dalle Sezioni
Unite nel 2007, nel caso allora considerato, al caso, totalmente diverso, esaminato nella pronuncia del 2022 ord. n. 4748, caso invece perfettamente coincidente con quello oggetto dell'odierna pronuncia.
In particolare, è stato affermato che “non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione, ossia di una manifestazione di volontà, che l'ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi, l'errore manchi del requisito della riconoscibilità (articolo 1433 in relazione all'articolo 1428
c.c.): qui non solo non c'è la volontà dell'ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore richiede, ma non c'è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie «Q/P», l'altra, preesistente, quelli della serie «P»”.
Le argomentazioni svolte dalla Corte di Cassazione appaiono condivisibili.
La circostanza che la stampigliatura riferita alla serie «Q/P» non riporti alcuna previsione per il decennio che va dal 21° al 30° anno non è sufficiente a legittimare l'applicazione della previsione presente sul supporto cartaceo originale.
Altrettanto dicasi per quanto concerne i criteri di liquidazione dei BFP appartenenti alla serie Q.
9 Ebbene, ritiene questo Tribunale che - per come evincibile dall'esame dei documenti recanti lo sviluppo dei conteggi operati da nella CP_1 liquidazione dei buoni già avvenuta in favore del - la società Pt_1
convenuta ha dato puntuale e corretta applicazione ai saggi di interesse fissati nel D.M. citato (ovvero 8% fino al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno,
10,5% dall'11° al 15° anno e 12% dal 16° anno al 31 dicembre del 30° anno, il tutto con capitalizzazione annua dal 1° al 20° anno al netto della ritenuta fiscale come previsto dall'art. 7 del D.M. Tesoro 23 giugno 1997, e senza capitalizzazione dal 21° al 30° anno), operando altresì le ritenute fiscali di legge. Detto altrimenti, sino al compimento del 20° anno gli interessi maturati annualmente al netto della ritenuta fiscale vengono sommati al capitale ed a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo così alla determinazione del montante sul quale viene applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento. Dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione viene, invece, corrisposto su base bimestrale un interesse semplice al tasso massimo raggiunto
(l'interesse viene calcolato sul montante netto risultante al termine del ventesimo anno). D'altra parte, non appare ultroneo osservare che i rendimenti esposti sul verso dei titoli non tengono conto della ritenuta erariale istituita con il D.L. 19/09/1986 n. 556 (pubblicato in G.U. n. 219 del 20/09/1986 e convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759) e, dunque, in data successiva al DM 13.6.1986.
Per tali ragioni la domanda – anche ove ritenuta ammissibile – non è meritevole di accoglimento.
II.
2- Per il resto va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La materia del contendere deve ritenersi cessata e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390; Cass. civ., sez. lav., 6 maggio 1998, n. 4583; Cass. civ., 21 aprile 1982, n. 2463).
Infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia.
10 La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Orbene, per il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, per dirla con Cassazione
Civile, Sezione lavoro, 27 aprile 2000, n. 5390, che: "a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
e) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura "ad hoc".
Peraltro l'interesse ad agire e a contraddire devono ritenersi ancora sussistenti quando, pur non essendovi più alcun contrasto nel merito e vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente o dal suo difensore munito di procura, non vi sia però accordo sulla regolazione delle spese processuali (Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 2000, n. 2180 e la stessa Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n.
5393 già citata).
Ciò posto, avuto riguardo alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado – tenuto conto che, preso atto della qualità in capo all'attore di erede testamentario del de cuius , Persona_1
ha: 1) fornito la lista completa di tutti i BFP intestati al de cuius dopo CP_1 la sua morte e rimasti non incassati;
2) provveduto a rimborsare tutti i BFP come da allegato n. 2 alla memoria ex art. 183, VI comma, n.1 c.p.c. depositata da parte attrice in data 06.5.2024, in tal modo adempiendo in toto alle iniziale richieste.
III.- Occorre, pertanto, rilevata la cessata materia del contendere con riferimento al merito della domanda, procedere alla valutazione della astratta fondatezza della stessa al fine della eventuale condanna alle spese sulla quale, come è noto, deve pronunciarsi il Tribunale secondo il principio della soccombenza virtuale.
Orbene, rispetto alla iniziale domanda è evidente che – pur essendo giustificata la lungaggine dell'istruttoria dalle problematiche sopra riassunte
11 – è evidente che il da dovuto attendere la notifica dell'atto di Pt_1 citazione per vedersi riconosciuto il rimborso dei BFP;
nello stesso tempo però il è soccombente rispetto alla ulteriore domanda proposta per Pt_1
la prima volta in sede di memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. In relazione alla valutazione complessiva dell'esito del giudizio sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite ad eccezione di quelle relative alla fase decisoria atteso che parte attrice – nonostante l'invito a definire bonariamente la controversia e i rilievi contenuti nella ordinanza del
18.10.2024 – ha insistito nelle proprie richieste deliberatamente non accettando la proposta avanzata dalla controparte di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite pur a fronte della copiosa e costante giurisprudenza allegata circa la infondatezza della domanda avanzata peraltro tardivamente. Alla liquidazione delle spese di lite della fase decisoria si procede come in dispositivo in considerazione del valore della controversia per come dichiarato (euro 99.256,00) avuto riguardo ai parametri inferiori ai medi tariffari di cui al D.M. n. 147/22.
PQM
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta nel giudizio iscritto al n. 294/2023 r.g. così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda avanzata per la prima volta da con la memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c.; Parte_1
2) dichiara per il resto cessata la materia del contendere tra le parti;
3) condanna al pagamento delle spese di lite della Parte_1
fase decisoria in favore di che liquida in Controparte_1 complessivi euro 2.127,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
4) compensa per il resto le spese di lite tra le parti.
Locri, 13.6.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
12
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate da entrambe le parti in data 14.5.2025; vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 294/2023 R.G.A.C. vertente
TRA nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti Francesca POLICHENI e Letizia
CANNIZZARO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Portigliola, alla via Olivarello, n. 65, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
-ATTORE-
E
, IN PERSONA DEL LRPT, rappresentata e Controparte_1
difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandro DENTAMARO
e Salvatore DE LUCA, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata ai fini del presente atto presso –Via Miraglia n. 14 – Controparte_1
Reggio Calabria;
-CONVENUTA-
Oggetto: pagamento somme – titoli di credito
Conclusioni delle parti: alla udienza cartolare del 15.5.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni di cui alle note scritte d'udienza
Fatto e diritto
I.- premettendo di essere erede universale di Parte_1 Per_1
(nato ad [...] l'[...] e deceduto in Biella il
[...]
17.6.2011) e che il de cuius era in possesso di n. 23 buoni fruttiferi postali oggetto di lascito testamentario in suo favore, ha esposto di essersi recato più volte presso l'Ufficio postale di Siderno per portare all'incasso i predetti titoli senza riuscirvi, nonostante – a suo dire - l'allegazione di tutta la documentazione necessaria;
che solo nell'estate 2019 Controparte_1 aveva provveduto al cambio di un solo buono fruttifero di euro 5.000,00 emesso il 31.1.2002, n. 479265 Seria A3 e rimborsato in data 22.8.2019 per un importo di euro 10.798,68; che rispetto agli altri BFP, a seguito dell'ostruzionismo – a proprio dire – illegittimo di si vedeva CP_1 costretto ad acquisire ulteriori informazioni presso la Procura della
Repubblica di Locri in merito ad una denuncia contro ignoti sporta dal de cuius nel 2004 per lo smarrimento di n. 26 BFP e del libretto bancario conclusosi con sentenza di condanna nei confronti dell'autore del furto del solo libretto bancario al portatore (e non per il libretto postale e i BFP); che,
2 una volta risolta la questione del rinvenimento dei BFP, era costretto a contestare anche la vicenda insorta con tale la quale si era Persona_2 professata anch'essa erede universale del in forza di un Per_1
testamento e che tale questione era stata risolta in data 05.7.2022.
Ha dedotto che, in seguito, erano stati accertati e approvati dalla Filiale di Contr Reggio Calabria in data 30.6.2022 n. 13 e per tre di essi era stata avanzata richiesta di duplicazione eseguita in data 09.7.2022 dall'Ufficio postale di Antonimina su richiesta della filiale di Reggio Calabria;
che nonostante la regolarità della pratica successoria e le integrazioni documentali richieste, alla data della notifica dell'atto di citazione
[...]
non aveva provveduto né al rimborso dei BFP né del libretto Controparte_1 di risparmio n. 27700500. Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare:
-Che, il Sig. , dalla documentazione versata in atti, è Parte_1
l'unico erede testamentario del Sig. con il Persona_1 consequenziale diritto al rimborso di tutti i buoni fruttiferi e delle somme depositate nel libretto sopra indicato, oltre interessi moratori come per legge e per l'effetto;
- ordinare all'odierna convenuta, di fornire la lista completa di tutti i buoni fruttiferi intestati al dopo la sua morte Controparte_3 avvenuta il 17.06.2011 rimasti non incassati e di cui il signor non Pt_1
è a conoscenza dell'emissione, e fornire tutti riferimenti di detti buoni fruttiferi che sono stati duplicati, il luogo e la data ove eventualmente venivano incassati.
2) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore delle procuratrici costituite”.
I.
2- Si è costituita in giudizio eccependo in primo luogo Controparte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente il giudice del luogo in cui si è aperta la successione del de cuius, Per_1
(ossia . Nel merito, ha precisato che nel
[...] Persona_3
2019 era stato incassato dall'attore il BFP n. mentre la filiale di Siderno
3 Marina non aveva proceduto alla liquidazione della somma giacente su DR
27700500, per come richiesto dall'erede, atteso che aveva dichiarato di Contr essere in possesso di altri n. 21 intestati al de cuius di cui per 14 di essi il de cuius aveva presentato denuncia per furto tra il 2004 e il Per_1
2005 richiedendo nel 2006 la duplicazione di n. 18 titoli mai autorizzata;
che peraltro a novembre 2019 era stata notificata a una prima missiva CP_1 nell'interesse di tale la quale, dichiarandosi erede universale Persona_2 del de cuius giusto testamento del 10.03.2011 pubb. il Per_1
21.05.2019, con la conseguenza che era stato disposto il blocco di Contr qualsivoglia operazione di duplicazione / pagamento portata avanti da terze persone nelle more di verificare l'autenticità di un secondo testamento esistente. Ha evidenziato che tali circostanze avevano determinato il ritardo nella istruttoria della pratica ma che stava procedendo Controparte_1 alla liquidazione di quanto richiesto. Ha concluso pertanto per la cessazione della materia del contendere.
I.
3- Nel corso del giudizio deve darsi atto che con la nota di trattazione scritta depositata telematicamente il 18.3.2024, ha dato Controparte_1 atto di aver provveduto, per come richiesto dall'attore, a rimborsare tutti i buoni secondo i decreti ministeriali relativi alle serie di emissione dei buoni e insistito pertanto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Dal canto proprio, parte attrice ha, invece, rappresentato che “i buoni fruttiferi andati in successione, indicati nel proprio libello difensivo, venivano tutti rimborsati nell'importo del capitale sottoscritto, presso
l'Ufficio postale ubicato in Siderno Marina (RC) […] senza la giusta computazione degli interessi, soprattutto per quanto concerne quelli riguardanti la Serie Q/P, i quali riportano sul retro un tasso di interesse che spetta all'attore, superiore a quelli fissati dal decreto ministeriale del
13.06.1986 utilizzati da per effettuare i rimborsi [...]. Onde al meglio CP_1 precisare la domanda, nel contraddittorio tra le parti, questa difesa, chiede all'Ill.mo Giudice adito, la concessione dei termini per lo svolgimento delle facoltà difensive di cui all'art 183, comma 6 c.p.c.”, giusta nota di trattazione scritta depositata in data 20.3.2024. In forza di quanto innanzi il
Tribunale, in persona di altro Magistrato, con ordinanza del 04.4.2024 –
4 resa a scioglimento della riserva assunta alla udienza cartolare del
21.3.2024 -, ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e concesso i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. Ciò posto, deve darsi atto che solo in sede di memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. la difesa del ha chiesto Pt_1 testualmente l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Condannare
in persona del lrpt alla corresponsione degli interessi su Controparte_1 tutti i BFP, fermo restando che l'odierna convenuta all'atto della riscossione dei buoni ha corrisposto interessi inferiori rispetto a quelli indicati sul retro dei buoni che, in riferimento ai periodi menzionati per ognuno di essi prevede una netta maggiorazione;
B) Condannare altresì,
l'odierna convenuta alla refusione degli interessi maturati sui buoni che come da calcolo eseguito, che ammontano ad Euro 114.563,04 oltre la computazione degli interessi moratori per il ritardo operato nel pagamento di dell'obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.); i quali rappresentano una sorta di ristoro per il ritardo (la mora) e l'assenza di qualsivoglia riscontro formalizzato per iscritto da durante gli anni, nonché alla CP_1 liquidazione degli interessi legali come per legge”. Con ordinanza del
18.10.2024, rigettate le istanze istruttorie, anche in considerazione della natura documentale della controversia, lo scrivente in virtù di quanto concordemente dichiarato dalle parti circa l'avvenuto rimborso dei BFP intestati al de cuius e non incassati alla data della sua Persona_1 morte (Avvenuta il 17.6.2011) ha ritenuto di invitare le parti ad addivenire ad una soluzione bonaria, prospettando d'ufficio la questione della inammissibilità della domanda avanzata dal per la prima volta solo Pt_1 in sede di memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c.
Falliti i tentativi di addivenire ad una soluzione bonaria essendo rimaste le parti ferme sulle rispettive posizioni, la causa è stata rinviata alla udienza del 15.5.2025 da svolgersi con modalità cartolari per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con concessione di termine per eventuali note conclusive.
5 II.
1- In primo luogo va dichiarata la inammissibilità della domanda avanzata per la prima volta dalla difesa del in sede di memoria ex Pt_1 art. 183, VI comma n. 1 c.p.c.
Come sopra evidenziato, in sede di memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. il
, dando atto espressamente dell'avvenuto rimborso dei BFP, ha Pt_1
contestato i criteri di liquidazione seguiti da chiedendo Controparte_1 che fossero corrisposti gli interessi maturati sui buoni nella misura di Euro
114.563,04 oltre la computazione degli interessi moratori per il ritardo operato nel pagamento di dell'obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.).
Ebbene in parte qua la richiesta si appalesa come domanda nuova - per come evidenziato già in sede di ordinanza resa il 18.10.2024 - in quanto avanzata per la prima volta in conseguenza del riconoscimento da parte di della fondatezza della domanda attorea nei termini di Controparte_1 cui all'atto di citazione (tanto da aver chiesto la cessazione della materia del contendere) e della circostanza che parte attrice evidentemente ha reputato non interamente soddisfacente l'importo liquidato. Ebbene tale questione è del tutto nuova ed esula dal thema decidendum e probandum indicato con l'atto di citazione e modificato in sede di I memoria ex art. 183, VI comma,
n.1 c.p.c., in spregio alle disposizioni in materia di preclusioni processuali.
Tanto è di evidente constatazione se sol si osserva che l'originario oggetto del giudizio è stato spostato dall'attore in quanto non si verte più sulla consegna della lista dei BFP non incassati dal de cuius al momento della morte e sul loro rimborso ma sui criteri di quantificazione degli interessi per i BFP facenti parte della serie Q/P e della serie Q tanto che la difesa di parte convenuta è stata costretta ad articolare argomentazioni difensive nuove su questioni non prospettate con l'atto introduttivo del giudizio.
E' pacifico infatti che “Qualora la parte formuli, in sede di memoria ex art.
183 comma 6 n. 1 c.p.c. una domanda aggiuntiva, questa deve qualificarsi come domanda nuova e non già meramente modificativa di quella proposta in citazione e confermata nella memoria medesima: da ciò consegue propriamente una "mutatio libelli" e non già una mera "emendatio libelli", come tale inammissibile, giacché tardivamente proposta in giudizio”
(Tribunale Bergamo sez. III, 07/03/2023, n.440).
6 Per tali ragioni la suddetta domanda è inammissibile.
Ad ogni buon conto, anche ove volesse sostenersi che trattasi di mera emendatio – sul presupposto che si chiede una modifica in punto di quantificazione della domanda e, ripetasi, così non è - deve darsi atto che la difesa di richiamando la giurisprudenza ormai Controparte_1
consolidata sul punto, ha sconfessato la tesi attorea secondo cui vi sarebbe stata un erronea computazione degli interessi, soprattutto per quanto concerne i BFP riguardanti la Serie Q/P, sul presupposto che riportano sul retro un tasso di interesse superiore a quelli fissati dal decreto ministeriale del 13.06.1986.
A tal proposito, è appena il caso richiamare l'orientamento espresso di recente da quattro pronunce dalla Cassazione, secondo il quale “l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che
l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” (Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 4384 del 10/02/2022; conformi Cass. Ord. 4748-4751-
4763/2022).
Con l'ordinanza n. 4748 del 14/02/2022 la Cassazione ha anche avuto modo di precisare che la pronuncia a Sezioni Unite, del 15 giugno 2007, n. 13979, invocata dall'attore, concerne un caso peculiare, “giacché i buoni postali erano stati emessi successivamente alla pubblicazione di un decreto
7 ministeriale che aveva portato da otto a nove anni la scadenza del possibile rimborso anticipato, decreto con cui si era previsto che, in caso di impiego di buoni già stampati per emissioni precedenti, recanti la sigla «AA», si dovesse procedere ad apporre su di essi una stampigliatura con
l'indicazione di una sigla diversa («AB-AA») e con la menzione del diverso termine di scadenza, cosa che, nel caso in questione, a differenza del caso oggi in esame, non era stato fatto: e cioè il buono era puramente e semplicemente un buono sella serie «AA», dunque di una serie diversa da quella effettivamente sottoscritta”.
Va evidenziato, inoltre, che la successiva pronuncia delle Sezioni Unite
(Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963), nel richiamare la decisione del
2007 ha osservato che «le Sezioni Unite non hanno affatto affermato … la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e … anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 del codice civile e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo».
In altri termini, la giurisprudenza di legittimità, ripercorrendo le precedenti statuizioni anche a Sezioni Unite, ha evidenziato che l'esigenza di tutela dell'affidamento incolpevole - certamente riscontrabile in ipotesi di buoni all'apparenza appartenenti ad una determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che avesse modificato la disciplina degli interessi, qualora detti buoni non manifestassero alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile - non ha nulla a che vedere con il diverso caso in cui, in adesione allo stesso precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato (per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di nuovi) recasse l'apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie «Q/P», tale da richiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso un timbro
8 sostitutivo della impressione a stampa preesistente. Ciò in conformità all'articolo 5 del decreto ministeriale 13 giugno 1986, secondo cui: «sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal
1° luglio 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”,
l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi».
Sulla base di tali considerazioni, la Cassazione è arrivata ad escludere la sussistenza di uno spazio per applicare l'argomento svolto dalle Sezioni
Unite nel 2007, nel caso allora considerato, al caso, totalmente diverso, esaminato nella pronuncia del 2022 ord. n. 4748, caso invece perfettamente coincidente con quello oggetto dell'odierna pronuncia.
In particolare, è stato affermato che “non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione, ossia di una manifestazione di volontà, che l'ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi, l'errore manchi del requisito della riconoscibilità (articolo 1433 in relazione all'articolo 1428
c.c.): qui non solo non c'è la volontà dell'ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore richiede, ma non c'è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie «Q/P», l'altra, preesistente, quelli della serie «P»”.
Le argomentazioni svolte dalla Corte di Cassazione appaiono condivisibili.
La circostanza che la stampigliatura riferita alla serie «Q/P» non riporti alcuna previsione per il decennio che va dal 21° al 30° anno non è sufficiente a legittimare l'applicazione della previsione presente sul supporto cartaceo originale.
Altrettanto dicasi per quanto concerne i criteri di liquidazione dei BFP appartenenti alla serie Q.
9 Ebbene, ritiene questo Tribunale che - per come evincibile dall'esame dei documenti recanti lo sviluppo dei conteggi operati da nella CP_1 liquidazione dei buoni già avvenuta in favore del - la società Pt_1
convenuta ha dato puntuale e corretta applicazione ai saggi di interesse fissati nel D.M. citato (ovvero 8% fino al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno,
10,5% dall'11° al 15° anno e 12% dal 16° anno al 31 dicembre del 30° anno, il tutto con capitalizzazione annua dal 1° al 20° anno al netto della ritenuta fiscale come previsto dall'art. 7 del D.M. Tesoro 23 giugno 1997, e senza capitalizzazione dal 21° al 30° anno), operando altresì le ritenute fiscali di legge. Detto altrimenti, sino al compimento del 20° anno gli interessi maturati annualmente al netto della ritenuta fiscale vengono sommati al capitale ed a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo così alla determinazione del montante sul quale viene applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento. Dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione viene, invece, corrisposto su base bimestrale un interesse semplice al tasso massimo raggiunto
(l'interesse viene calcolato sul montante netto risultante al termine del ventesimo anno). D'altra parte, non appare ultroneo osservare che i rendimenti esposti sul verso dei titoli non tengono conto della ritenuta erariale istituita con il D.L. 19/09/1986 n. 556 (pubblicato in G.U. n. 219 del 20/09/1986 e convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759) e, dunque, in data successiva al DM 13.6.1986.
Per tali ragioni la domanda – anche ove ritenuta ammissibile – non è meritevole di accoglimento.
II.
2- Per il resto va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La materia del contendere deve ritenersi cessata e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390; Cass. civ., sez. lav., 6 maggio 1998, n. 4583; Cass. civ., 21 aprile 1982, n. 2463).
Infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia.
10 La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Orbene, per il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, per dirla con Cassazione
Civile, Sezione lavoro, 27 aprile 2000, n. 5390, che: "a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
e) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura "ad hoc".
Peraltro l'interesse ad agire e a contraddire devono ritenersi ancora sussistenti quando, pur non essendovi più alcun contrasto nel merito e vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente o dal suo difensore munito di procura, non vi sia però accordo sulla regolazione delle spese processuali (Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 2000, n. 2180 e la stessa Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n.
5393 già citata).
Ciò posto, avuto riguardo alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado – tenuto conto che, preso atto della qualità in capo all'attore di erede testamentario del de cuius , Persona_1
ha: 1) fornito la lista completa di tutti i BFP intestati al de cuius dopo CP_1 la sua morte e rimasti non incassati;
2) provveduto a rimborsare tutti i BFP come da allegato n. 2 alla memoria ex art. 183, VI comma, n.1 c.p.c. depositata da parte attrice in data 06.5.2024, in tal modo adempiendo in toto alle iniziale richieste.
III.- Occorre, pertanto, rilevata la cessata materia del contendere con riferimento al merito della domanda, procedere alla valutazione della astratta fondatezza della stessa al fine della eventuale condanna alle spese sulla quale, come è noto, deve pronunciarsi il Tribunale secondo il principio della soccombenza virtuale.
Orbene, rispetto alla iniziale domanda è evidente che – pur essendo giustificata la lungaggine dell'istruttoria dalle problematiche sopra riassunte
11 – è evidente che il da dovuto attendere la notifica dell'atto di Pt_1 citazione per vedersi riconosciuto il rimborso dei BFP;
nello stesso tempo però il è soccombente rispetto alla ulteriore domanda proposta per Pt_1
la prima volta in sede di memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. In relazione alla valutazione complessiva dell'esito del giudizio sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite ad eccezione di quelle relative alla fase decisoria atteso che parte attrice – nonostante l'invito a definire bonariamente la controversia e i rilievi contenuti nella ordinanza del
18.10.2024 – ha insistito nelle proprie richieste deliberatamente non accettando la proposta avanzata dalla controparte di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite pur a fronte della copiosa e costante giurisprudenza allegata circa la infondatezza della domanda avanzata peraltro tardivamente. Alla liquidazione delle spese di lite della fase decisoria si procede come in dispositivo in considerazione del valore della controversia per come dichiarato (euro 99.256,00) avuto riguardo ai parametri inferiori ai medi tariffari di cui al D.M. n. 147/22.
PQM
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta nel giudizio iscritto al n. 294/2023 r.g. così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda avanzata per la prima volta da con la memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c.; Parte_1
2) dichiara per il resto cessata la materia del contendere tra le parti;
3) condanna al pagamento delle spese di lite della Parte_1
fase decisoria in favore di che liquida in Controparte_1 complessivi euro 2.127,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
4) compensa per il resto le spese di lite tra le parti.
Locri, 13.6.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
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