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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 163/2019+237/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella cause civili in grado d'appello iscritte ai nn. 163/2019 R.G. e 237/2019
R.G., riunite sotto il primo numero di Registro Generale, vertenti entrambe tra
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Armando e Simona Talarico;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Luigi Morrone;
appellato
Oggetto: appello avverso le sentenze n. 788/18 e n. 835/18 del Tribunale di
Crotone, aventi ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'adita Corte di Appello, contrariis reiectis, riformare in toto la sentenza impugnata stabilendo che la parte appellata nulla accredita per il titolo dedotto in giudizio per tutte le ragioni esposte nell'atto di appello;
in via assolutamente subordinata, ritenere che parte appellata abbia titolo a percepire la
1 quota del 12% sulle somme al netto di accessori fiscali e previdenziali e giammai sulle somme di esclusiva spettanza dell'ing. Controparte_2
; somme emergenti dagli atti prodotti in primo grado da entrambe le parti
[...]
attraverso semplice calcolo aritmetico ovvero da CTU sulla cui nomina si insiste.
Con ogni altra statuizione di legge e con la condanna di controparte ai compensi e spese di giudizio del doppio grado”.
Per l'appellato: “Si chiede che la causa venga decisa, con rigetto di ambo gli appelli proposti da , condannando l'appellante alle spese di Parte_1 questo grado di giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio n. 169/2019
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 503/2016 con il quale il Tribunale di
Crotone aveva ingiunto il pagamento, in favore di , di euro 10.990,25, CP_1
oltre interessi e spese del monitorio.
Esponeva al riguardo che, in data 26.01.2004, era stato stipulato atto costitutivo di un'associazione temporanea di professionisti, con capogruppo mandatario l'ing.
e con mandanti l'ing. l'arch. Parte_1 CP_3 CP_4
l'ing. e l'arch. , quest'ultimo associato in
[...] Persona_1 CP_1 qualità di “giovane professionista”; che tale raggruppamento temporaneo era stato costituito al fine di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica indetta dal per la progettazione del complesso termale in località Ponte Parte_2
Coniglio; che in tale atto costitutivo era stato previsto per l'opposto una quota di partecipazione corrispondente al 12%; che all'esito dell'aggiudicazione e della stipula del contratto di appalto, l'arch. , pur avendo sottoscritto l'atto CP_1
costitutivo, non aveva in concreto svolto alcuna attività di partecipazione ai lavori commissionati e quindi alcuna effettiva attività di progettazione;
che era dunque insussistente il diritto di credito vantato dall'originario ingiungente.
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto. In particolare CP_1 deduceva che dell'importo corrisposto all'associazione temporanea di professionisti non gli era stato versato alcunché, in violazione delle pattuizioni contenute nell'atto costitutivo, rilevando che, in virtù della sua qualifica di “giovane professionista” e quindi della sua partecipazione all'associazione, era stata resa possibile la partecipazione dell'ATP alla gara.
2 Istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 788/2018 pubblicata il
21.06.2018, il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Segnatamente il giudice di prime cure non riteneva fondata la deduzione di parte opponente in merito all'asserita insussistenza di un diritto di credito dell'opposto discendente dalla mera partecipazione al raggruppamento temporaneo di professionisti, in difetto di svolgimento di un'effettiva attività professionale, in quanto contrastante con gli elementi essenziali dell'associazione temporanea di professionisti. Secondo il Tribunale il rapporto formalmente stipulato con la capogruppo costituiva, nella sostanza, un rapporto contrattuale stipulato dalla
Pubblica Amministrazione con ciascuno dei professionisti associati atteso che il rapporto di mandato collettivo sotteso al raggruppamento temporaneo non crea un fenomeno societario e da ciò discendeva la rilevanza e l'incidenza, nel contratto di appalto pubblico stipulato, delle pattuizioni interne al rapporto di mandato, ove espressamente richiamato l'atto costitutivo nel contratto stipulato. Ciò si traduceva, sul piano economico, nella circostanza che la pattuizione di un compenso nel contratto di appalto era da intendersi riferito a ciascuno dei professionisti partecipanti nel rispetto delle quote interne di ripartizione fissate nel contratto costitutivo del raggruppamento temporaneo, indipendentemente dall'effettiva attività svolta da ciascuno. Ove, di contro, il compenso unitario corrisposto in corrispondenza dell'attività svolta non seguisse la ripartizione interna prevista nell'atto costitutivo, verrebbe irrimediabilmente leso il consolidato principio dell'immodificabilità del prezzo nell'appalto pubblico, più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass., 13 maggio 1997, n. 4181; Cass., 14 novembre 2003, n. 17199; Cass., Sez. un., 5 aprile
2007, n. 8519; Corte cost., 28 dicembre 2006, n. 447). Ad avviso del giudice di prime cure l'applicabilità del suddetto principio, con specifico riferimento al raggruppamento temporaneo di imprese, implicava che, nella misura in cui, per le ragioni sopra evidenziate, la regolamentazione dei rapporti interni che nascevano dal conferimento di un mandato collettivo interferiva con il contratto concluso con la pubblica amministrazione, la modifica della ripartizione interna del compenso sarebbe entrata in contrasto con il principio di inefficacia di accordi modificativi delle prestazioni contrattuali successivi alla conclusione del negozio quando le posizioni, sia economiche che tecniche, sono ormai cristallizzate (ex multis TAR n.
7848/2008; C. 7287/1977).
3 1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata l'11.01.2019, affidandosi a tre motivi. Anzitutto lamentava la Parte_1
erronea applicazione nella sentenza impugnata dei principi e delle disposizioni riguardanti il diverso istituto della Associazione Temporanea di Imprese. Censurava, poi, la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto un compenso all'arch. CP_1
nonostante lo stesso non avesse svolto attività professionale. Infine, in via subordinata, impugnava la pronuncia nella parte in cui liquidava il compenso all'arch. nella misura del 12% delle somme percepite dal , CP_1 Parte_1
capogruppo, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali.
Sulla base di tali motivi l'appellante formulava le seguenti conclusioni: Voglia
l'adita Corte di Appello, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, riformare in toto quest'ultima stabilendo che la parte oggi convenuta nulla accredita per il titolo dedotto in giudizio per tutte le ragioni esposte nell'atto di appello;
in via assolutamente subordinata, ritenere che parte convenuta abbia titolo a percepire la quota del 12% sulle somme al netto di accessori fiscali e previdenziali e giammai sulle somme di esclusiva spettanza dell'ing.
[...]
; somme emergenti dagli atti prodotti in primo Controparte_2
grado da entrambe le parti attraverso semplice calcolo aritmetico ovvero da nominando consulente tecnico. Con ogni altra statuizione di legge e con la condanna di controparte ai compensi e spese di giudizio del doppio grado. Sul piano istruttorio si chiede, qualora la Corte ne dovesse ravvisare la necessità o, quantomeno
l'opportunità, che venga espletata la prova testimoniale richiesta in 1° grado ma rigettata con ordinanza del 25/1/2018”.
Il giudizio veniva iscritto al n. 169/2019 R.G.
Con comparsa depositata in data 19.04.2019 si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
§2. Il giudizio n. 237/19
2.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21/2014 con il quale il Tribunale di
Crotone aveva ingiunto il pagamento, in favore di , di euro 6.600,00, CP_1
oltre interessi e spese del monitorio, quale ulteriore somma allo stesso spettante per aver fatto parte dell'Associazione Temporanea di Professionisti di cui era capogruppo l'ing. . Parte_1
4 Eccepiva, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di idonea prova scritta, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva sul rilievo che l' non darebbe luogo ad un autonomo soggetto giuridico e che pertanto CP_5
l'arch. avrebbe dovuto richiedere il pagamento direttamente all'ente che CP_1 aveva affidato i lavori. Nel merito contestava il diritto di credito vantato dall'opposto atteso che quest'ultimo fin dall'inizio non aveva collaborato all'attività progettuale prevista, mostrando disinteresse, rendendosi inadempiente agli obblighi assunti e rifiutandosi, altresì, di partecipare al fondo spese richiestogli con missiva del
16.12.2005 per far fronte ai costi della progettazione.
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto. In particolare CP_1 deduceva che dell'importo corrisposto all'associazione temporanea di professionisti documentato dai mandati di pagamento emessi dal in favore del Parte_2
quale mandatario dell' non gli era stato versato alcunché in Parte_1 CP_5 violazione delle pattuizioni contenute nell'atto costitutivo che prevedano una quota di sua spettanza del 12%, rilevando che il diritto al percepimento di detta quota discendeva dalla mera partecipazione all'A.T.P., indipendentemente dal suo concreto apporto alla progettazione e che, in virtù della sua qualifica di “giovane professionista” e quindi della sua partecipazione all'associazione, era stata resa possibile la partecipazione dell'ATP alla gara. Aggiungeva che vi erano numerose missive con cui egli chiedeva al , in qualità di capogruppo, di indicargli Parte_1
quali fossero i compiti di sua spettanza, tutte rimaste senza esito e che il versamento del fondo spese non aveva mai costituito oggetto di pattuizione ed era frutto di richiesta unilaterale del . Parte_1
Istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 835/2018 pubblicata il
02.07.2018, il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di prime cure, respinta l'eccezione preliminare di nullità del decreto ingiuntivo, osservava che il diritto di credito dell'attore si fondava sulla sua partecipazione all' e, più precisamente, sull'art. 3 dell'atto costituivo in virtù CP_5
del quale le quote relative ai compensi percepiti dall'Amministrazione Pt_3
dovevano essere ripartite tra i professionisti e che gravava sul , quale Parte_1 mandatario, l'onere di ripartire quanto percepito dall'Ente affidatario dell'incarico, tra i professionisti, secondo le quote di competenza. Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente rilevando che dalle missive
5 in atti era dato evincere l'interesse e la volontà dell'opposto a non essere de facto estromesso dall' e che di contro emergeva una certa mala fede del CP_5 Parte_1 nell'esecuzione del contratto dal momento che, nonostante i solleciti del , non CP_1
solo non gli assegnava alcun compito e non provvedeva ad inviare la documentazione relativa all'opposto al ma giungeva addirittura a tentare di Pt_2
sostituire il convenuto con altro professionista dai requisiti similari, a mezzo di una comunicazione indirizzata esclusivamente all'amministrazione comunale.
Emergeva, anche, che il , per tutelare i propri interessi, era costretto a CP_1
rivolgersi direttamente al per essere informato di ogni istanza presentata a Pt_2 nome dell' Quanto al contestato omesso versamento del fondo spese, il CP_5
Tribunale osservava che l'opposto, malgrado la pretesa di controparte risultasse ingiustificata, manifestava la propria disponibilità a contribuire, salvo chiedere vanamente una più equa ripartizione, nonché una giustificazione documentata della corresponsione richiesta.
Secondo il giudice di primo grado, dunque, il non aveva adempiuto Parte_1 agli obblighi assunti con l'atto costitutivo chiaramente indicati agli artt. 3 (sulla ripartizione pro-quota dei compensi) e 4 (sulla ripartizione dei compiti tra i partecipanti all'A.T.I.).
2.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
29.01.2019, affidandosi a tre motivi. Anzitutto lamentava che Parte_1
il giudice di prime cure non aveva tenuto in debita considerazione i tempi ristretti entro cui andava espletato l'incarico ricevuto dall' rispetto ai quali non CP_5 potevano assumere alcun valore le missive dell'arch. . Censurava, poi, la CP_1
sentenza per non avere depurato i mandati presi a base per la determinazione della quota percentuale asseritamente spettante al della somma relativa al piano di CP_1
sicurezza che era di esclusiva spettanza di esso appellante essendo stato il relativo incarico conferito solo a lui. Impugnava la pronuncia nella parte in cui aveva affermato che il versamento del fondo spese non era previsto dall'atto costitutivo dell'A.T.P., non avendo considerato che la polizza assicurativa era prevista per legge. Lamentava ancora che il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto al compenso benchè l'arch. non avesse svolto alcuna attività professionale e CP_1
che aveva liquidato il compenso nella misura del 12% delle somme percepite dal
, capogruppo, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali. Parte_1
6 Sulla base di tali motivi l'appellante formulava le seguenti conclusioni: Voglia
l'adita Corte di Appello, riformare in toto la sentenza impugnata stabilendo che la parte oggi convenuta nulla accredita per il titolo dedotto in giudizio per tutte le ragioni esposte nell'atto di appello;
in via assolutamente subordinata, ritenere che parte convenuta abbia titolo a percepire la quota del 12% sulle somme al netto di accessori fiscali e previdenziali e giammai sulle somme di esclusiva spettanza dell'ing. ; somme emergenti dagli Controparte_2
atti prodotti in primo grado da entrambe le parti attraverso semplice calcolo aritmetico ovvero da nominando consulente tecnico. Con ogni altra statuizione di legge, compresa la restituzione della somma versata al in seguito ad CP_1
esecuzione del D.I. e con la condanna di controparte ai compensi e spese di giudizio del doppio grado. Sul piano istruttorio si chiede, qualora la Corte ne dovesse ravvisare la necessità o, quantomeno l'opportunità, che venga espletata la prova testimoniale richiesta in 1° grado ma rigettata”.
Il giudizio veniva iscritto al n. 237/2019 R.G.
Con comparsa depositata in data 19.04.2019 si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
§ 3. La riunione dei giudizi n. 169/19 e 237/19 R.G.
Con ordinanze del 04.06.2019, rese a scioglimento della riserva assunta in entrambi i giudizi all'udienza del 14.05.2019, la Corte disponeva la riunione dei procedimenti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva e rinviava al
24.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva poi alcuni differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 16.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 17.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
7 § 4. Le valutazioni della Corte
4.1. Muovendo dall'esame dell'appello iscritto al n. 163/19 R.G. ritiene la Corte che le doglianze formulate dal siano destituite di fondamento. Parte_1
Il rilievo secondo cui il giudice di primo grado avrebbe erroneamente applicato i principi e le disposizioni riguardanti il diverso istituto della Associazione
Temporanea di Imprese non appare condivisibile in quanto sia il Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti che il Raggruppamento Temporaneo si CP_6
caratterizzano per la presenza di un vincolo associativo occasionale, temporaneo e limitato, costituito in vista dell'aggiudicazione e dell'esecuzione di opere pubbliche concesse in appalto, nel cui ambito non si realizza un centro autonomo di interessi, in quanto i singoli partecipanti conservano la loro individualità, pur assumendo un rapporto di tipo unitario con la stazione appaltante, mediante il conferimento di un mandato collettivo alla c.d. capogruppo.
L'art. 3 comma 1 lett. u del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) stabilisce che con il termine «raggruppamento temporaneo» viene individuato un insieme di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta, così confermando l'identità di natura giuridica tra le due figure in esame.
Al pari dell'Associazione tra Imprese, il raggruppamento di professionisti è sostanzialmente un accordo negoziale in base al quale più parti effettuano il conferimento di un mandato collettivo irrevocabile ad un soggetto terzo, prescelto come capogruppo, che dovrà agire in nome dei mandanti per effettuare un'offerta congiunta. La connotazione in termini di mera aggregazione di scopo, sulla base di un accordo di cooperazione, implica quindi che la costituzione del RTP, come quella dell'ATI, non dia luogo ad un'entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto dai professionisti che lo compongono.
Proprio in ragione della delineata identità tra i due istituti si rivela immune da censure la sentenza impugnata nella parte in cui ha richiamato i principi elaborati in giurisprudenza con riferimento al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.
Priva di pregio è poi la doglianza secondo cui all'arch. non può essere CP_1
riconosciuto alcun compenso per non avere lo stesso svolto alcuna attività professionale.
8 Come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, il rapporto formalmente stipulato con la capogruppo costituisce, nella sostanza, un rapporto contrattuale stipulato dalla Pubblica Amministrazione con ciascuno dei professionisti associati. Risulta, dunque, evidente “la rilevanza e l'incidenza, nel contratto di appalto pubblico stipulato, delle pattuizioni interne al rapporto di mandato, ove espressamente richiamato l'atto costitutivo nel contratto stipulato. Ciò si sostanzia, sul piano economico, nella circostanza che la pattuizione di un compenso nel contratto di appalto sia da intendersi riferito a ciascuno dei professionisti partecipanti nel rispetto delle quote interne di ripartizione fissate nel contratto costitutivo del raggruppamento temporaneo, indipendentemente dall'effettiva attività svolta da ciascuno. Ove, di contro, il compenso unitario corrisposto in corrispondenza dell'attività svolta non seguisse la ripartizione interna prevista nell'atto costitutivo, verrebbe irrimediabilmente leso il consolidato principio dell'immodificabilità del prezzo nell'appalto pubblico, più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass., 13 maggio 1997, n. 4181; Cass., 14 novembre 2003, n.
17199; Cass., Sez. un., 5 aprile 2007, n. 8519; Corte cost., 28 dicembre 2006, n.
447). L'applicabilità del suddetto principio, con specifico riferimento al raggruppamento temporaneo di imprese, implica che, nella misura in cui, per le ragioni sopra evidenziate, la regolamentazione dei rapporti interni che nascono dal conferimento di un mandato collettivo interferisce con il contratto concluso con la pubblica amministrazione, la modifica della ripartizione interna del compenso, confliggerebbe con il principio di inefficacia di accordi modificativi delle prestazioni contrattuali successivi alla conclusione del negozio quando le posizioni, sia economiche che tecniche, sono ormai cristallizzate (ex multis TAR n. 7848/2008; C.
7287/1977)” (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza).
Ora, all'art 3 dell'atto costitutivo dell'associazione temporanea, i professionisti hanno espressamente previsto “di essere d'accordo di ripartire, in caso di aggiudicazione, le seguenti quote di compensi professionali…” con la percentuale del 12% dei compensi in favore dell'arch. . CP_1
A fronte di tale ripartizione interna, il contratto di appalto stipulato con l'associazione temporanea, successivamente all'aggiudicazione, ha espressamente conferito l'incarico a quest'ultima “secondo le indicazioni contenute nell'atto di costituzione dell' sopra richiamata”. CP_5
9 Ne consegue che il compenso unitario espressamente pattuito, ai sensi degli artt.
7 e 8, relativo alla progettazione, va ripartito a livello interno secondo le quote sopra indicate, senza alcuna valutazione del professionista capogruppo in ordine all'effettiva attività svolta dal singolo professionista.
D'altra parte che la quota di partecipazione agli utili percepiti in conseguenza del contratto di appalto fosse legata alla percentuale di attività professionale svolta non
Cont emerge né dall'atto costitutivo del né da separati accordi inter partes.
Deve ulteriormente rilevarsi che in base all'art. 4 dell'atto costitutivo dell'ATP era onere del capogruppo affidare a ciascun partecipante i rispettivi compiti e nella specie non vi è prova che l'ing. abbia assolto a siffatto onere. Parte_1
Quanto, infine, all'ultimo motivo di appello, non pare revocabile in dubbio che la percentuale di distribuzione interna debba essere calcolata sul compenso unitario corrisposto dalla stazione appaltante al lordo degli oneri, dovendo questi ultimi gravare proporzionalmente su tutti i partecipanti al raggruppamento.
La sentenza n. 788/2018 del Tribunale di Crotone va quindi confermata.
4.2. Passando all'esame dell'appello iscritto al n. 237/19 R.G., anche in questo caso ritiene la Corte che le doglianze formulate dal debbano essere Parte_1
disattese.
Vanno qui richiamate tutte le considerazioni espresse sub 4.1 in punto di ricostruzione della figura del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti al fine di escludere che la quota di compenso spettante all'arch. in base all'atto CP_1
costitutivo dovesse essere commisurata all'attività effettivamente svolta.
Il diritto alla quota di compenso discende, per quanto sopra esposto, dalla mera partecipazione del professionista all'Associazione Temporanea.
Peraltro, nella specie il Tribunale ha rilevato che dalle missive in atti emergeva da un lato l'interesse e la volontà dell'arch. a non essere de facto estromesso CP_1 dall' e dall'altro la mala fede dell'ing. nell'esecuzione del CP_5 Parte_1
contratto dal momento che, nonostante i solleciti del , non solo non gli CP_1
assegnava alcun compito e non provvedeva ad inviare la documentazione relativa all'opposto al ma giungeva addirittura a tentare di sostituirlo con altro Pt_2
professionista dai requisiti similari, a mezzo di una comunicazione indirizzata esclusivamente all'amministrazione comunale. Il Tribunale ha dato atto che il
, per tutelare i propri interessi, era costretto a rivolgersi direttamente al CP_1 per essere informato di ogni istanza presentata a nome dell' e quanto Pt_2 CP_5
10 al contestato omesso versamento del fondo spese, ha osservato che l'opposto, malgrado la pretesa di controparte risultasse ingiustificata, aveva manifestato la propria disponibilità a contribuire, salvo chiedere vanamente una più equa ripartizione, nonché una giustificazione documentata della corresponsione richiesta.
In tale contesto, il richiamo dell'appellante ai tempi ristretti entro cui andava espletato l'incarico ricevuto dall'A.T.P rappresenta un maldestro tentativo di giustificare la propria inerzia nell'assegnazione dei compiti al . CP_1
Così come del tutto pretestuosa è la richiesta di detrarre dal compenso unitario la somma relativa al piano di sicurezza in quanto di esclusiva spettanza di esso appellante per avere egli svolto il relativo incarico. Invero, proprio in ragione Cont dell'affidamento di tale mansione nell'atto costitutivo del stato riconosciuto all'ing. una quota di partecipazione del 34% a fronte delle quote del 18% Parte_1
e del 12% previste per gli altri professionisti.
Infine, anche in tal caso va ribadito che la percentuale di distribuzione interna deve essere calcolata sul compenso unitario corrisposto dalla stazione appaltante al lordo degli oneri, dovendo questi ultimi gravare proporzionalmente su tutti i partecipanti al raggruppamento.
Anche la sentenza n. 835/18 va quindi confermata.
§5. Le spese processuali
5.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo da parte dell'appellante, come previsto dall'art. 13, comma 1 - quater, del DPR 30.05.2002
n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da Parte_1
nei confronti di , avverso le sentenze del Tribunale di
[...] CP_1
Crotone n. 788/18 e n. 835/18, così provvede:
a) rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma le sentenze impugnate;
c) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite del grado che liquida, per entrambi i giudizi, in euro 3.012,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali
11 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuno degli appelli proposti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella cause civili in grado d'appello iscritte ai nn. 163/2019 R.G. e 237/2019
R.G., riunite sotto il primo numero di Registro Generale, vertenti entrambe tra
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Armando e Simona Talarico;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Luigi Morrone;
appellato
Oggetto: appello avverso le sentenze n. 788/18 e n. 835/18 del Tribunale di
Crotone, aventi ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'adita Corte di Appello, contrariis reiectis, riformare in toto la sentenza impugnata stabilendo che la parte appellata nulla accredita per il titolo dedotto in giudizio per tutte le ragioni esposte nell'atto di appello;
in via assolutamente subordinata, ritenere che parte appellata abbia titolo a percepire la
1 quota del 12% sulle somme al netto di accessori fiscali e previdenziali e giammai sulle somme di esclusiva spettanza dell'ing. Controparte_2
; somme emergenti dagli atti prodotti in primo grado da entrambe le parti
[...]
attraverso semplice calcolo aritmetico ovvero da CTU sulla cui nomina si insiste.
Con ogni altra statuizione di legge e con la condanna di controparte ai compensi e spese di giudizio del doppio grado”.
Per l'appellato: “Si chiede che la causa venga decisa, con rigetto di ambo gli appelli proposti da , condannando l'appellante alle spese di Parte_1 questo grado di giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio n. 169/2019
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 503/2016 con il quale il Tribunale di
Crotone aveva ingiunto il pagamento, in favore di , di euro 10.990,25, CP_1
oltre interessi e spese del monitorio.
Esponeva al riguardo che, in data 26.01.2004, era stato stipulato atto costitutivo di un'associazione temporanea di professionisti, con capogruppo mandatario l'ing.
e con mandanti l'ing. l'arch. Parte_1 CP_3 CP_4
l'ing. e l'arch. , quest'ultimo associato in
[...] Persona_1 CP_1 qualità di “giovane professionista”; che tale raggruppamento temporaneo era stato costituito al fine di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica indetta dal per la progettazione del complesso termale in località Ponte Parte_2
Coniglio; che in tale atto costitutivo era stato previsto per l'opposto una quota di partecipazione corrispondente al 12%; che all'esito dell'aggiudicazione e della stipula del contratto di appalto, l'arch. , pur avendo sottoscritto l'atto CP_1
costitutivo, non aveva in concreto svolto alcuna attività di partecipazione ai lavori commissionati e quindi alcuna effettiva attività di progettazione;
che era dunque insussistente il diritto di credito vantato dall'originario ingiungente.
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto. In particolare CP_1 deduceva che dell'importo corrisposto all'associazione temporanea di professionisti non gli era stato versato alcunché, in violazione delle pattuizioni contenute nell'atto costitutivo, rilevando che, in virtù della sua qualifica di “giovane professionista” e quindi della sua partecipazione all'associazione, era stata resa possibile la partecipazione dell'ATP alla gara.
2 Istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 788/2018 pubblicata il
21.06.2018, il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Segnatamente il giudice di prime cure non riteneva fondata la deduzione di parte opponente in merito all'asserita insussistenza di un diritto di credito dell'opposto discendente dalla mera partecipazione al raggruppamento temporaneo di professionisti, in difetto di svolgimento di un'effettiva attività professionale, in quanto contrastante con gli elementi essenziali dell'associazione temporanea di professionisti. Secondo il Tribunale il rapporto formalmente stipulato con la capogruppo costituiva, nella sostanza, un rapporto contrattuale stipulato dalla
Pubblica Amministrazione con ciascuno dei professionisti associati atteso che il rapporto di mandato collettivo sotteso al raggruppamento temporaneo non crea un fenomeno societario e da ciò discendeva la rilevanza e l'incidenza, nel contratto di appalto pubblico stipulato, delle pattuizioni interne al rapporto di mandato, ove espressamente richiamato l'atto costitutivo nel contratto stipulato. Ciò si traduceva, sul piano economico, nella circostanza che la pattuizione di un compenso nel contratto di appalto era da intendersi riferito a ciascuno dei professionisti partecipanti nel rispetto delle quote interne di ripartizione fissate nel contratto costitutivo del raggruppamento temporaneo, indipendentemente dall'effettiva attività svolta da ciascuno. Ove, di contro, il compenso unitario corrisposto in corrispondenza dell'attività svolta non seguisse la ripartizione interna prevista nell'atto costitutivo, verrebbe irrimediabilmente leso il consolidato principio dell'immodificabilità del prezzo nell'appalto pubblico, più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass., 13 maggio 1997, n. 4181; Cass., 14 novembre 2003, n. 17199; Cass., Sez. un., 5 aprile
2007, n. 8519; Corte cost., 28 dicembre 2006, n. 447). Ad avviso del giudice di prime cure l'applicabilità del suddetto principio, con specifico riferimento al raggruppamento temporaneo di imprese, implicava che, nella misura in cui, per le ragioni sopra evidenziate, la regolamentazione dei rapporti interni che nascevano dal conferimento di un mandato collettivo interferiva con il contratto concluso con la pubblica amministrazione, la modifica della ripartizione interna del compenso sarebbe entrata in contrasto con il principio di inefficacia di accordi modificativi delle prestazioni contrattuali successivi alla conclusione del negozio quando le posizioni, sia economiche che tecniche, sono ormai cristallizzate (ex multis TAR n.
7848/2008; C. 7287/1977).
3 1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata l'11.01.2019, affidandosi a tre motivi. Anzitutto lamentava la Parte_1
erronea applicazione nella sentenza impugnata dei principi e delle disposizioni riguardanti il diverso istituto della Associazione Temporanea di Imprese. Censurava, poi, la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto un compenso all'arch. CP_1
nonostante lo stesso non avesse svolto attività professionale. Infine, in via subordinata, impugnava la pronuncia nella parte in cui liquidava il compenso all'arch. nella misura del 12% delle somme percepite dal , CP_1 Parte_1
capogruppo, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali.
Sulla base di tali motivi l'appellante formulava le seguenti conclusioni: Voglia
l'adita Corte di Appello, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, riformare in toto quest'ultima stabilendo che la parte oggi convenuta nulla accredita per il titolo dedotto in giudizio per tutte le ragioni esposte nell'atto di appello;
in via assolutamente subordinata, ritenere che parte convenuta abbia titolo a percepire la quota del 12% sulle somme al netto di accessori fiscali e previdenziali e giammai sulle somme di esclusiva spettanza dell'ing.
[...]
; somme emergenti dagli atti prodotti in primo Controparte_2
grado da entrambe le parti attraverso semplice calcolo aritmetico ovvero da nominando consulente tecnico. Con ogni altra statuizione di legge e con la condanna di controparte ai compensi e spese di giudizio del doppio grado. Sul piano istruttorio si chiede, qualora la Corte ne dovesse ravvisare la necessità o, quantomeno
l'opportunità, che venga espletata la prova testimoniale richiesta in 1° grado ma rigettata con ordinanza del 25/1/2018”.
Il giudizio veniva iscritto al n. 169/2019 R.G.
Con comparsa depositata in data 19.04.2019 si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
§2. Il giudizio n. 237/19
2.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21/2014 con il quale il Tribunale di
Crotone aveva ingiunto il pagamento, in favore di , di euro 6.600,00, CP_1
oltre interessi e spese del monitorio, quale ulteriore somma allo stesso spettante per aver fatto parte dell'Associazione Temporanea di Professionisti di cui era capogruppo l'ing. . Parte_1
4 Eccepiva, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di idonea prova scritta, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva sul rilievo che l' non darebbe luogo ad un autonomo soggetto giuridico e che pertanto CP_5
l'arch. avrebbe dovuto richiedere il pagamento direttamente all'ente che CP_1 aveva affidato i lavori. Nel merito contestava il diritto di credito vantato dall'opposto atteso che quest'ultimo fin dall'inizio non aveva collaborato all'attività progettuale prevista, mostrando disinteresse, rendendosi inadempiente agli obblighi assunti e rifiutandosi, altresì, di partecipare al fondo spese richiestogli con missiva del
16.12.2005 per far fronte ai costi della progettazione.
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto. In particolare CP_1 deduceva che dell'importo corrisposto all'associazione temporanea di professionisti documentato dai mandati di pagamento emessi dal in favore del Parte_2
quale mandatario dell' non gli era stato versato alcunché in Parte_1 CP_5 violazione delle pattuizioni contenute nell'atto costitutivo che prevedano una quota di sua spettanza del 12%, rilevando che il diritto al percepimento di detta quota discendeva dalla mera partecipazione all'A.T.P., indipendentemente dal suo concreto apporto alla progettazione e che, in virtù della sua qualifica di “giovane professionista” e quindi della sua partecipazione all'associazione, era stata resa possibile la partecipazione dell'ATP alla gara. Aggiungeva che vi erano numerose missive con cui egli chiedeva al , in qualità di capogruppo, di indicargli Parte_1
quali fossero i compiti di sua spettanza, tutte rimaste senza esito e che il versamento del fondo spese non aveva mai costituito oggetto di pattuizione ed era frutto di richiesta unilaterale del . Parte_1
Istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 835/2018 pubblicata il
02.07.2018, il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di prime cure, respinta l'eccezione preliminare di nullità del decreto ingiuntivo, osservava che il diritto di credito dell'attore si fondava sulla sua partecipazione all' e, più precisamente, sull'art. 3 dell'atto costituivo in virtù CP_5
del quale le quote relative ai compensi percepiti dall'Amministrazione Pt_3
dovevano essere ripartite tra i professionisti e che gravava sul , quale Parte_1 mandatario, l'onere di ripartire quanto percepito dall'Ente affidatario dell'incarico, tra i professionisti, secondo le quote di competenza. Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente rilevando che dalle missive
5 in atti era dato evincere l'interesse e la volontà dell'opposto a non essere de facto estromesso dall' e che di contro emergeva una certa mala fede del CP_5 Parte_1 nell'esecuzione del contratto dal momento che, nonostante i solleciti del , non CP_1
solo non gli assegnava alcun compito e non provvedeva ad inviare la documentazione relativa all'opposto al ma giungeva addirittura a tentare di Pt_2
sostituire il convenuto con altro professionista dai requisiti similari, a mezzo di una comunicazione indirizzata esclusivamente all'amministrazione comunale.
Emergeva, anche, che il , per tutelare i propri interessi, era costretto a CP_1
rivolgersi direttamente al per essere informato di ogni istanza presentata a Pt_2 nome dell' Quanto al contestato omesso versamento del fondo spese, il CP_5
Tribunale osservava che l'opposto, malgrado la pretesa di controparte risultasse ingiustificata, manifestava la propria disponibilità a contribuire, salvo chiedere vanamente una più equa ripartizione, nonché una giustificazione documentata della corresponsione richiesta.
Secondo il giudice di primo grado, dunque, il non aveva adempiuto Parte_1 agli obblighi assunti con l'atto costitutivo chiaramente indicati agli artt. 3 (sulla ripartizione pro-quota dei compensi) e 4 (sulla ripartizione dei compiti tra i partecipanti all'A.T.I.).
2.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
29.01.2019, affidandosi a tre motivi. Anzitutto lamentava che Parte_1
il giudice di prime cure non aveva tenuto in debita considerazione i tempi ristretti entro cui andava espletato l'incarico ricevuto dall' rispetto ai quali non CP_5 potevano assumere alcun valore le missive dell'arch. . Censurava, poi, la CP_1
sentenza per non avere depurato i mandati presi a base per la determinazione della quota percentuale asseritamente spettante al della somma relativa al piano di CP_1
sicurezza che era di esclusiva spettanza di esso appellante essendo stato il relativo incarico conferito solo a lui. Impugnava la pronuncia nella parte in cui aveva affermato che il versamento del fondo spese non era previsto dall'atto costitutivo dell'A.T.P., non avendo considerato che la polizza assicurativa era prevista per legge. Lamentava ancora che il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto al compenso benchè l'arch. non avesse svolto alcuna attività professionale e CP_1
che aveva liquidato il compenso nella misura del 12% delle somme percepite dal
, capogruppo, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali. Parte_1
6 Sulla base di tali motivi l'appellante formulava le seguenti conclusioni: Voglia
l'adita Corte di Appello, riformare in toto la sentenza impugnata stabilendo che la parte oggi convenuta nulla accredita per il titolo dedotto in giudizio per tutte le ragioni esposte nell'atto di appello;
in via assolutamente subordinata, ritenere che parte convenuta abbia titolo a percepire la quota del 12% sulle somme al netto di accessori fiscali e previdenziali e giammai sulle somme di esclusiva spettanza dell'ing. ; somme emergenti dagli Controparte_2
atti prodotti in primo grado da entrambe le parti attraverso semplice calcolo aritmetico ovvero da nominando consulente tecnico. Con ogni altra statuizione di legge, compresa la restituzione della somma versata al in seguito ad CP_1
esecuzione del D.I. e con la condanna di controparte ai compensi e spese di giudizio del doppio grado. Sul piano istruttorio si chiede, qualora la Corte ne dovesse ravvisare la necessità o, quantomeno l'opportunità, che venga espletata la prova testimoniale richiesta in 1° grado ma rigettata”.
Il giudizio veniva iscritto al n. 237/2019 R.G.
Con comparsa depositata in data 19.04.2019 si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
§ 3. La riunione dei giudizi n. 169/19 e 237/19 R.G.
Con ordinanze del 04.06.2019, rese a scioglimento della riserva assunta in entrambi i giudizi all'udienza del 14.05.2019, la Corte disponeva la riunione dei procedimenti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva e rinviava al
24.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva poi alcuni differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 16.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 17.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
7 § 4. Le valutazioni della Corte
4.1. Muovendo dall'esame dell'appello iscritto al n. 163/19 R.G. ritiene la Corte che le doglianze formulate dal siano destituite di fondamento. Parte_1
Il rilievo secondo cui il giudice di primo grado avrebbe erroneamente applicato i principi e le disposizioni riguardanti il diverso istituto della Associazione
Temporanea di Imprese non appare condivisibile in quanto sia il Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti che il Raggruppamento Temporaneo si CP_6
caratterizzano per la presenza di un vincolo associativo occasionale, temporaneo e limitato, costituito in vista dell'aggiudicazione e dell'esecuzione di opere pubbliche concesse in appalto, nel cui ambito non si realizza un centro autonomo di interessi, in quanto i singoli partecipanti conservano la loro individualità, pur assumendo un rapporto di tipo unitario con la stazione appaltante, mediante il conferimento di un mandato collettivo alla c.d. capogruppo.
L'art. 3 comma 1 lett. u del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) stabilisce che con il termine «raggruppamento temporaneo» viene individuato un insieme di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta, così confermando l'identità di natura giuridica tra le due figure in esame.
Al pari dell'Associazione tra Imprese, il raggruppamento di professionisti è sostanzialmente un accordo negoziale in base al quale più parti effettuano il conferimento di un mandato collettivo irrevocabile ad un soggetto terzo, prescelto come capogruppo, che dovrà agire in nome dei mandanti per effettuare un'offerta congiunta. La connotazione in termini di mera aggregazione di scopo, sulla base di un accordo di cooperazione, implica quindi che la costituzione del RTP, come quella dell'ATI, non dia luogo ad un'entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto dai professionisti che lo compongono.
Proprio in ragione della delineata identità tra i due istituti si rivela immune da censure la sentenza impugnata nella parte in cui ha richiamato i principi elaborati in giurisprudenza con riferimento al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.
Priva di pregio è poi la doglianza secondo cui all'arch. non può essere CP_1
riconosciuto alcun compenso per non avere lo stesso svolto alcuna attività professionale.
8 Come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, il rapporto formalmente stipulato con la capogruppo costituisce, nella sostanza, un rapporto contrattuale stipulato dalla Pubblica Amministrazione con ciascuno dei professionisti associati. Risulta, dunque, evidente “la rilevanza e l'incidenza, nel contratto di appalto pubblico stipulato, delle pattuizioni interne al rapporto di mandato, ove espressamente richiamato l'atto costitutivo nel contratto stipulato. Ciò si sostanzia, sul piano economico, nella circostanza che la pattuizione di un compenso nel contratto di appalto sia da intendersi riferito a ciascuno dei professionisti partecipanti nel rispetto delle quote interne di ripartizione fissate nel contratto costitutivo del raggruppamento temporaneo, indipendentemente dall'effettiva attività svolta da ciascuno. Ove, di contro, il compenso unitario corrisposto in corrispondenza dell'attività svolta non seguisse la ripartizione interna prevista nell'atto costitutivo, verrebbe irrimediabilmente leso il consolidato principio dell'immodificabilità del prezzo nell'appalto pubblico, più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass., 13 maggio 1997, n. 4181; Cass., 14 novembre 2003, n.
17199; Cass., Sez. un., 5 aprile 2007, n. 8519; Corte cost., 28 dicembre 2006, n.
447). L'applicabilità del suddetto principio, con specifico riferimento al raggruppamento temporaneo di imprese, implica che, nella misura in cui, per le ragioni sopra evidenziate, la regolamentazione dei rapporti interni che nascono dal conferimento di un mandato collettivo interferisce con il contratto concluso con la pubblica amministrazione, la modifica della ripartizione interna del compenso, confliggerebbe con il principio di inefficacia di accordi modificativi delle prestazioni contrattuali successivi alla conclusione del negozio quando le posizioni, sia economiche che tecniche, sono ormai cristallizzate (ex multis TAR n. 7848/2008; C.
7287/1977)” (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza).
Ora, all'art 3 dell'atto costitutivo dell'associazione temporanea, i professionisti hanno espressamente previsto “di essere d'accordo di ripartire, in caso di aggiudicazione, le seguenti quote di compensi professionali…” con la percentuale del 12% dei compensi in favore dell'arch. . CP_1
A fronte di tale ripartizione interna, il contratto di appalto stipulato con l'associazione temporanea, successivamente all'aggiudicazione, ha espressamente conferito l'incarico a quest'ultima “secondo le indicazioni contenute nell'atto di costituzione dell' sopra richiamata”. CP_5
9 Ne consegue che il compenso unitario espressamente pattuito, ai sensi degli artt.
7 e 8, relativo alla progettazione, va ripartito a livello interno secondo le quote sopra indicate, senza alcuna valutazione del professionista capogruppo in ordine all'effettiva attività svolta dal singolo professionista.
D'altra parte che la quota di partecipazione agli utili percepiti in conseguenza del contratto di appalto fosse legata alla percentuale di attività professionale svolta non
Cont emerge né dall'atto costitutivo del né da separati accordi inter partes.
Deve ulteriormente rilevarsi che in base all'art. 4 dell'atto costitutivo dell'ATP era onere del capogruppo affidare a ciascun partecipante i rispettivi compiti e nella specie non vi è prova che l'ing. abbia assolto a siffatto onere. Parte_1
Quanto, infine, all'ultimo motivo di appello, non pare revocabile in dubbio che la percentuale di distribuzione interna debba essere calcolata sul compenso unitario corrisposto dalla stazione appaltante al lordo degli oneri, dovendo questi ultimi gravare proporzionalmente su tutti i partecipanti al raggruppamento.
La sentenza n. 788/2018 del Tribunale di Crotone va quindi confermata.
4.2. Passando all'esame dell'appello iscritto al n. 237/19 R.G., anche in questo caso ritiene la Corte che le doglianze formulate dal debbano essere Parte_1
disattese.
Vanno qui richiamate tutte le considerazioni espresse sub 4.1 in punto di ricostruzione della figura del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti al fine di escludere che la quota di compenso spettante all'arch. in base all'atto CP_1
costitutivo dovesse essere commisurata all'attività effettivamente svolta.
Il diritto alla quota di compenso discende, per quanto sopra esposto, dalla mera partecipazione del professionista all'Associazione Temporanea.
Peraltro, nella specie il Tribunale ha rilevato che dalle missive in atti emergeva da un lato l'interesse e la volontà dell'arch. a non essere de facto estromesso CP_1 dall' e dall'altro la mala fede dell'ing. nell'esecuzione del CP_5 Parte_1
contratto dal momento che, nonostante i solleciti del , non solo non gli CP_1
assegnava alcun compito e non provvedeva ad inviare la documentazione relativa all'opposto al ma giungeva addirittura a tentare di sostituirlo con altro Pt_2
professionista dai requisiti similari, a mezzo di una comunicazione indirizzata esclusivamente all'amministrazione comunale. Il Tribunale ha dato atto che il
, per tutelare i propri interessi, era costretto a rivolgersi direttamente al CP_1 per essere informato di ogni istanza presentata a nome dell' e quanto Pt_2 CP_5
10 al contestato omesso versamento del fondo spese, ha osservato che l'opposto, malgrado la pretesa di controparte risultasse ingiustificata, aveva manifestato la propria disponibilità a contribuire, salvo chiedere vanamente una più equa ripartizione, nonché una giustificazione documentata della corresponsione richiesta.
In tale contesto, il richiamo dell'appellante ai tempi ristretti entro cui andava espletato l'incarico ricevuto dall'A.T.P rappresenta un maldestro tentativo di giustificare la propria inerzia nell'assegnazione dei compiti al . CP_1
Così come del tutto pretestuosa è la richiesta di detrarre dal compenso unitario la somma relativa al piano di sicurezza in quanto di esclusiva spettanza di esso appellante per avere egli svolto il relativo incarico. Invero, proprio in ragione Cont dell'affidamento di tale mansione nell'atto costitutivo del stato riconosciuto all'ing. una quota di partecipazione del 34% a fronte delle quote del 18% Parte_1
e del 12% previste per gli altri professionisti.
Infine, anche in tal caso va ribadito che la percentuale di distribuzione interna deve essere calcolata sul compenso unitario corrisposto dalla stazione appaltante al lordo degli oneri, dovendo questi ultimi gravare proporzionalmente su tutti i partecipanti al raggruppamento.
Anche la sentenza n. 835/18 va quindi confermata.
§5. Le spese processuali
5.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo da parte dell'appellante, come previsto dall'art. 13, comma 1 - quater, del DPR 30.05.2002
n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da Parte_1
nei confronti di , avverso le sentenze del Tribunale di
[...] CP_1
Crotone n. 788/18 e n. 835/18, così provvede:
a) rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma le sentenze impugnate;
c) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite del grado che liquida, per entrambi i giudizi, in euro 3.012,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali
11 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuno degli appelli proposti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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