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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 3132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3132 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3132/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI LONARDO SALVATORE, Giudice monocratico in data 07/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14455/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250122095844000 BOLLO AUTO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2416/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29 luglio 2025, Ricorrente_1 ha tempestivamente impugnato l'atto di riscossione notificatogli il 28 luglio 2025, recante la pretesa tributaria afferente al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2020 relativa al veicolo targato Targa_1 Il ricorrente si è costituito nel processo nel termine di legge, in data 29 luglio 2025.
A fondamento dell'impugnazione, il contribuente ha eccepito, in via principale ed assorbente, la nullità dell'atto per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, lamentando di non essere stato posto nella condizione di conoscere la pretesa impositiva e di esercitare il proprio diritto di difesa. Ha dedotto, altresì,
l'intervenuta prescrizione del credito erariale, stante il decorso del termine triennale previsto dalla normativa di settore senza che siano intervenuti validi atti interruttivi.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania, la quale ha contestato in fatto e in diritto l'avverso ricorso, insistendo per la legittimità della procedura di riscossione. In particolare, l'Ente impositore ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto, asserendo di aver ritualmente notificato l'avviso di accertamento n. 064227169263 in data 11 luglio 2023.
Sebbene ritualmente convenuta nel processo, è rimasta contumace l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Va rigettata, infatti, l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento, in quanto l'ente impositore ha tempestivamente documentato di aver notificato al ricorrente l'atto presupposto posto a fondamento dell'impugnata cartella.
Dall'esame della documentazione prodotta dalla Regione Campania, risulta che l'avviso di accertamento è stato notificato a mezzo raccomandata postale in data 11 luglio 2023.
Essendovi prova che l'atto presupposto è pervenuto all'indirizzo del destinatario, lo stesso – giusta l'art. 14
L. 890/82 – deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
La Corte ha proceduto a un rigoroso controllo della documentazione prodotta dalla parte resistente, per verificare la regolarità delle notificazioni degli atti prodromici.
L'onere della prova della ritualità della notifica, che grava sulla parte resistente, è stato, quindi, pienamente assolto.
È fondamentale rilevare che, a fronte di tale puntuale produzione documentale da parte della resistente, il ricorrente, sebbene posto nelle condizioni di contestare specificamente la regolarità delle notifiche o di approfondire i vizi di merito degli atti presupposti, non ha sollevato ulteriori motivi di doglianza, né ha ritenuto di depositare motivi aggiunti o memorie difensive nei termini di legge, per contestare specificamente e ulteriormente la regolarità delle notifiche così provate, né sono stati dedotti vizi che potessero inficiare la regolarità della documentazione depositata o la validità delle notifiche stesse.
La mancata proposizione di tali doglianze nel rispetto dei termini processuali ha comportato una implicita accettazione e non contestazione della regolarità delle notifiche.
Pertanto, essendo l'atto presupposto ritualmente e validamente notificato, la pretesa in esso contenuta è divenuta definitiva. L'odierna impugnazione, fondata sulla dedotta omessa o invalida notifica degli atti prodromici, è conseguentemente inammissibile, in quanto rivolta a sindacare un profilo della pretesa tributaria ormai cristallizzato e non più contestabile in questa sede. Ogni altra questione risulta assorbita dalla presente statuizione di inammissibilità.
Ne segue, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione fatta valere dal ricorrente.
Giusta l'art. 5 del d.l. 953 del 1982, convertito con l. 53/1983, l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nel caso di specie, il termine prescrizionale è stato tempestivamente interrotto. Infatti, tra la notifica dell'avviso di accertamento (avvenuta, come detto, in data 11 luglio 2023) e la notifica dell'atto oggetto dell'odierna impugnazione (eseguita in data 28 luglio 2025), non è decorso il termine triennale previsto dalla normativa di settore. Conseguentemente, deve escludersi la sopravvenuta prescrizione del credito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 7, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone: - rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione Campania, che liquida in euro 300,00 (trecento/00), oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge. Così deciso in data7 febbraio 2026 Il Giudice
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI LONARDO SALVATORE, Giudice monocratico in data 07/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14455/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250122095844000 BOLLO AUTO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2416/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29 luglio 2025, Ricorrente_1 ha tempestivamente impugnato l'atto di riscossione notificatogli il 28 luglio 2025, recante la pretesa tributaria afferente al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2020 relativa al veicolo targato Targa_1 Il ricorrente si è costituito nel processo nel termine di legge, in data 29 luglio 2025.
A fondamento dell'impugnazione, il contribuente ha eccepito, in via principale ed assorbente, la nullità dell'atto per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, lamentando di non essere stato posto nella condizione di conoscere la pretesa impositiva e di esercitare il proprio diritto di difesa. Ha dedotto, altresì,
l'intervenuta prescrizione del credito erariale, stante il decorso del termine triennale previsto dalla normativa di settore senza che siano intervenuti validi atti interruttivi.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania, la quale ha contestato in fatto e in diritto l'avverso ricorso, insistendo per la legittimità della procedura di riscossione. In particolare, l'Ente impositore ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto, asserendo di aver ritualmente notificato l'avviso di accertamento n. 064227169263 in data 11 luglio 2023.
Sebbene ritualmente convenuta nel processo, è rimasta contumace l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Va rigettata, infatti, l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento, in quanto l'ente impositore ha tempestivamente documentato di aver notificato al ricorrente l'atto presupposto posto a fondamento dell'impugnata cartella.
Dall'esame della documentazione prodotta dalla Regione Campania, risulta che l'avviso di accertamento è stato notificato a mezzo raccomandata postale in data 11 luglio 2023.
Essendovi prova che l'atto presupposto è pervenuto all'indirizzo del destinatario, lo stesso – giusta l'art. 14
L. 890/82 – deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
La Corte ha proceduto a un rigoroso controllo della documentazione prodotta dalla parte resistente, per verificare la regolarità delle notificazioni degli atti prodromici.
L'onere della prova della ritualità della notifica, che grava sulla parte resistente, è stato, quindi, pienamente assolto.
È fondamentale rilevare che, a fronte di tale puntuale produzione documentale da parte della resistente, il ricorrente, sebbene posto nelle condizioni di contestare specificamente la regolarità delle notifiche o di approfondire i vizi di merito degli atti presupposti, non ha sollevato ulteriori motivi di doglianza, né ha ritenuto di depositare motivi aggiunti o memorie difensive nei termini di legge, per contestare specificamente e ulteriormente la regolarità delle notifiche così provate, né sono stati dedotti vizi che potessero inficiare la regolarità della documentazione depositata o la validità delle notifiche stesse.
La mancata proposizione di tali doglianze nel rispetto dei termini processuali ha comportato una implicita accettazione e non contestazione della regolarità delle notifiche.
Pertanto, essendo l'atto presupposto ritualmente e validamente notificato, la pretesa in esso contenuta è divenuta definitiva. L'odierna impugnazione, fondata sulla dedotta omessa o invalida notifica degli atti prodromici, è conseguentemente inammissibile, in quanto rivolta a sindacare un profilo della pretesa tributaria ormai cristallizzato e non più contestabile in questa sede. Ogni altra questione risulta assorbita dalla presente statuizione di inammissibilità.
Ne segue, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione fatta valere dal ricorrente.
Giusta l'art. 5 del d.l. 953 del 1982, convertito con l. 53/1983, l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nel caso di specie, il termine prescrizionale è stato tempestivamente interrotto. Infatti, tra la notifica dell'avviso di accertamento (avvenuta, come detto, in data 11 luglio 2023) e la notifica dell'atto oggetto dell'odierna impugnazione (eseguita in data 28 luglio 2025), non è decorso il termine triennale previsto dalla normativa di settore. Conseguentemente, deve escludersi la sopravvenuta prescrizione del credito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 7, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone: - rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione Campania, che liquida in euro 300,00 (trecento/00), oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge. Così deciso in data7 febbraio 2026 Il Giudice