Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4094/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
27/6/2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4094/2023 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Concetta Aiello;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi all'amministratore giudiziario.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
L'Avv. ha proposto opposizione avverso il decreto con cui Parte_1
il Tribunale di Palermo – Sezione I Penale – Misure di Prevenzione, in data
7/2/2023, ha dichiarato inammissibile per tardività la sua richiesta di liquidazione dei compensi per l'attività svolta quale amministratore giudiziario
1
Il Giustizia non si è costituito, sebbene ritualmente citato;
Controparte_1
sicché va dichiarata la sua contumacia.
Il provvedimento impugnato ha fatto applicazione del principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezioni civili, con ordinanza n. 21482/2019, secondo cui l'amministratore giudiziario, per la natura stessa dell'attività demandatagli, che si concreta nella custodia, nella conservazione e nell'amministrazione dei beni sequestrati sotto il diretto controllo dell'autorità giudiziaria, rientra nella categoria degli ausiliari del giudice;
con la conseguenza che anche la richiesta di liquidazione dei compensi è assoggettata al termine di decadenza previsto dall'art. 71 TU spese di giustizia.
Questo decidente ritiene di dissentire dalla richiamata decisione della
Suprema Corte, per di più contraddetta da contrarie pronunce della Corte di
Cassazione, sezioni penali (Cass. n. 113/2005; Cass. n. 6715/2004) per le ragioni che seguono.
L'art. 71 si riferisce testualmente alle “indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato”, prevedendo che le stesse “sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168.
(comma 1), e che “la domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato
…” (comma 2).
Il successivo art. 72, invece, disciplina unicamente l'indennità di custodia prevedendo che essa “è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute” e senza alcun cenno a un termine di decadenza.
2 Come è evidente, la norma tiene distinte la figura del custode, da quelle dei testimoni e degli ausiliari del magistrato, prevedendo solo per queste due ultime il termine di decadenza (art. 71).
Ci si chiede, allora, se può legittimamente farsi applicazione analogica dell'istituto della decadenza, espressamente riferito ai testimoni e agli ausiliari del magistrato dall'art. 71, alla distinta figura del custode, la cui indennità è specificamente disciplinata dal successivo art. 72.
A parere dello scrivente la risposta deve essere negativa, dovendosi preferire una interpretazione restrittiva di una norma che, prevedendo un termine di decadenza per l'esercizio di un diritto, con conseguente sua estinzione, non può essere estesa analogicamente in malam partem a fattispecie diverse.
A conferma di quanto detto, deve evidenziarsi che la distinzione tra
“spettanze” degli ausiliari del magistrato e “indennità” di custodia è pure presente nei titoli VII, rubricato: “Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario” (artt. da 49 a 57), e VIII, rubricato
“indennità di custodia nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario” (artt. 58 e 59), secondo cui ai primi spettano “l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo” (art. 49), mentre al secondo “spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.
L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali” (art. 58).
Contrarie conclusioni non possono trarsi dal disposto dell'art. 3, lett. n)
TU n. 115, secondo cui "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge”, tenuto conto che in tale categoria residuale (qualunque altro soggetto comunque idoneo al compimento di atti) potrebbe astrattamente essere ricompreso il custode, solo “se non diversamente ed espressamente indicato”, come statuito dal primo comma del medesimo articolo 3: e, per quanto si è visto, ai fini in esame il TU espressamente tiene distinta la figura degli ausiliari
3 del magistrato da quella del custode (rispettivamente titolo VII e art. 71 e titolo
VIII e art. 72).
La categoria degli ausiliari oggetto della disciplina del TU, quindi, si riferisce a soggetti nominati solo se ritenuti necessari dal magistrato ai fini dell'espletamento della propria funzione giurisdizionale e, quindi, laddove questi ritenga di doversi avvalere di una attività temporanea di valutazione tecnico-scientifica o di traduzione da parte di un esperto in vista della propria decisione. Il custode giudiziario e, analogamente, l'amministratore giudiziario, invece, sono figure necessarie la cui nomina non è rimessa alla facoltà del giudice e sono investiti di un'attività che ha carattere continuativo e che si svolge per tutta la durata del procedimento.
Le argomentazioni qui esposte non sono contraddette nemmeno dalle norme del codice di procedura civile, il cui capo III del titolo I, seppure inserisce il custode tra gli ausiliari del giudice, tiene comunque distinta detta categoria da quella degli altri ausiliari del giudice già nella rubrica, riservando alla prima, norme diverse (artt. 65-67) da quelle previste per la seconda (art. 68). Senza contare, comunque, che, al di là dell'inserimento del custode nella categoria degli ausiliari operata dal codice di rito, è il TU n. 115 ad avere espressamente differenziato le due categorie ai fini del trattamento economico, non prevedendo alcuna decadenza per le indennità spettanti ai custodi.
D'altra parte, a norma dell'art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) “l'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi”. Sicché i suoi compiti sono anzitutto quelli di custodia e conservazione dei beni sequestrati, compiti propri ed esclusivi del custode giudiziario, e non appare interpretazione corretta quella che, per il solo fatto che a tali incarichi si possano affiancare anche quelli di gestione dei beni stessi, fa transitare la figura in esame dall'ambito che le è proprio a quello degli
4 “altri ausiliari del giudice”, settore, per quanto detto, che il testo unico spese di giustizia mantiene separato.
Ed ancora, il Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n.
177 (“Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14”) non richiama alcun termine decadenziale per la liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari, di talché, nel silenzio della normativa di settore, non possono che applicarsi le disposizioni legislative generali dettate dal tu spese di giustizia con riguardo alla figura più vicina ad essi per compiti: per quanto detto, i custodi giudiziari.
Di talché, giova ripetere, non può farsi applicazione analogica in malam partem agli amministratori giudiziari dell'istituto della decadenza previsto dall'art. 71.
In definitiva, quindi, il diritto alle competenze rivendicato dell'opponente non è incorso in decadenza e va quindi riconosciuto.
Passando alla quantificazione, giova richiamare la richiesta dell'Avv.
: “liquidare il compenso delle competenze maturate per l'attività di Pt_1
amministratore giudiziario … avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nella misura di un minimo di euro 218.826,47 ed un massimo di euro 344.211,52, nonché ai sensi del comma 4 dell'art. 3 la somma di euro 20.661,05, quale somma calcolata sui ricavi registrati nel corso della gestione giudiziaria, ed euro 33.489,00, quale somma calcolata sugli utili registrati nel medesimo periodo, oltre alle spese generali di cui al comma 8 dello stesso art. 3 nella misura del 10% del compenso così liquidato, ed oltre ancora il rimborso delle spese vive sostenute, per coma sopra descritte e documentate nella misura di euro 822,65, fatte salve gli aumenti e/o le riduzioni di cui all'art. 4 del testo normativo anzi citato”.
All'avv. è stata affidata l'amministrazione giudiziaria di: Pt_1
I. Capitale sociale e relativo complesso di beni aziendali della società
“Immobiliare Lo Valvo s.r.l.”, avente sede legale in Palermo, via Goethe
n. 22, nonché del «Lotto di terreno sito in Palermo, contrada Cardillo, con accesso dalla via Oreste Lo Valvo, identificato al catasto al foglio 16, p.lla
5 925, acquistato dalla società “Immobiliare Lo Valvo” con atto del
7.11.2007, con annesso complesso immobiliare in corso di costruzione;
II. Capitale sociale e relativo complesso dei beni aziendali della società denominata “ con sede in Misilmeri, via P.6/Q, part. Controparte_2
IVA n. P.IVA_1
Orbene, in base alle previsioni del D.P.R. n. 177/2015, applicabile alla fattispecie, in caso di amministrazione dinamica, quando cioè
l'amministratore giudiziario (non si limita a custodirli ma altresì) gestisce attivamente i beni sequestrati o complessi aziendali, come avvenuto nel caso in esame, al medesimo spettano i seguenti compensi:
i. a norma dell'art. 3, comma 1, lettera a), il compenso principale calcolato in percentuale sul valore del complesso aziendale, con specifiche percentuali minime e massime fissate per scaglioni;
per determinare detto valore, si considera il valore stimato dal perito o dall'amministratore giudiziario per i beni non liquidati (come nel caso in esame), e ogni altra somma ricavata (comma 2); nella specie, quindi, tale valore è rappresentato dalle componenti attive dei patrimoni aziendali risultanti dai bilanci al 31.12.2011 e da quelli successivi, pari a complessivi €
4.625.835 (€ 3.957.403 per la prima società + 668.432 per la seconda). Il compenso va quindi liquidato in una misura mediana tra il minimo
(65.521,85) e il massimo (98.346,15) corrispondente allo scaglione di riferimento, tenuto conto della natura dell'attività di gestione (edile), della durata dell'amministrazione (oltre 100 mesi) e della sua complessità
e quindi in € 81.900,00. Al riguardo non può essere accolta la richiesta del ricorrente di superare il limite massimo previsto dal DPR per lo scaglione, in funzione della durata superiore ai 30 mesi della gestione, dato nessuna norma di detto regolamento autorizza tale deroga;
ii. a norma dell'art. 3, comma 4, un compenso aggiuntivo del 5% sugli utili netti e dello 0,50% sui ricavi lordi conseguiti nel corso della gestione giudiziaria. Al ricorrente, quindi, spettano le ulteriori somme di €
33.489,00 (5% di 669.780, somma degli utili delle due società) e di €
20.661,00 (0,50% di 4.132.211 somma dei ricavi delle due società; v. i dati
6 riportati alle pagg. da 17 a 19 della richiesta di liquidazione, allegato n. 7 al ricorso in opposizione);
iii. oltre le spese generali di cui al comma 8 dello stesso art. 3, nella misura del 7,5% (mediana tra il minimo e il massimo fissati dal comma 8) dei compensi liquidati ai precedenti punti i-ii; iv. il rimborso delle spese vive sostenute e documentate nella misura di €
822,65;
In riforma del decreto impugnato, quindi, all'avv. va Parte_1
riconosciuta la somma complessiva di € 136.050,00 (81.900 + 33.489 + 20.661), oltre spese generali nella misura del 7,5% ed € 822,65 a titolo di rimborso delle spese vive sostenute.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55/2014 e successive modificazioni, per i giudizi dinnanzi il tribunale, scaglione da €
52.001 a 260.000, valori mediani tra i minimi e i medi ed esclusa la fase istruttoria/trattazione che non si è svolta.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione I Penale – Misure di
Prevenzione, in data 7/2/2023, liquida a beneficio dell'Avv. , a Parte_1
titolo di compensi professionali per l'attività di amministratore giudiziario svolta nel procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale n. 262/2010 R.M.P., la somma complessiva di € 136.050,00, oltre spese generali nella misura del 7,5% ed € 822,65 a titolo di rimborso delle spese vive.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 6.220,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 16/01/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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