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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.: 4992/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
(Cod. Fisc.: ), nata a [...], il [...], cittadina Parte_1 C.F._1 italiana, residente in [...], con l'Avv. Riccardo Garavaglia di
Milano, via Agnello n. 5, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
(Cod. Fisc.: ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 cittadino italiano, iscritto all'A.I.R.E. del Comune di Bollate (Mi), abitante in Taiwan, circoscrizione di Taipei, Changhua Country, n. 7 Lane 275 Jianguo east rd. 500 Changhua City, con l'Avv. Riccardo
Garavaglia di Milano, via Agnello n. 5, presso il quale ha eletto domicilio telematico.
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, in data 29 giugno 1985, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano (anno 1985, Reg. 03, n. 1018, parte 2, serie A), adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni.
I coniugi si sono separati consensualmente innanzi al Tribunale di Milano in data 6.11.2018, come da decreto di omologazione n. 22036/2018 emesso dallo stesso Tribunale di Milano in data
21.11.2018, con i seguenti figli: nata l'[...] e nata il 20 Persona_1 Persona_2 settembre 1995.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il signor nell'ambito di una definitiva regolamentazione del rapporto di Parte_2 mantenimento della moglie e delle figlie ed , nonché quale atto necessario Parte_1 Per_1 Per_2
e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti tra i coniugi e le figlie, promette di cedere e/o trasferire il proprio diritto di usufrutto vitalizio esistente sulla quota del 50% dell'immobile sito nel Comune di Bollate, via Vincenzo Attimo n. 8 (unitamente alla cantina pertinenziale), alle figlie nata a [...], l'[...] e nata a Persona_1 Persona_2
Milano, il 20 settembre 1995, attualmente nude proprietarie di detta quota, rispettivamente per il 25%
e per il 25% , così divenendo le stesse piene proprietarie per effetto di consolidazione Per_1 Per_2 del diritto.
L'immobile risulta meglio identificato presso il N.C.E.U. del Comune di Bollate in tal modo: appartamento in condominio ai piani terra e primo della scala 2, composto da salone oltre cucina e servizi al piano terra e due locali e servizio al primo piano, con annessi vano cantina al piano sotterraneo e, in diritto superficiario perpetuo e senza possibilità di edificazione, aree scoperte da adibire a cortili e/o giardini a servizio inscindibile dell'appartamento e cedibili solo unicamente al predetto, distinto nel N.C.E.U. del Comune di Bollate alla partita 100695, foglio 40, mappale 267, sub 20 e mappale 279 sub 3, Via Attimo, sc. 2, p T,1, S1, cat A/3, classe 3, vani 8.
Confini: della porzione di appartamento al piano terra ed aree cortilizie: a nord proprietà di terzi, a est vano scale, a sud mappale 232, a ovest appartamento 12; della porzione di appartamento al piano primo: a nord area di cortile, a est vano scale, a sud appartamento 4, a ovest appartamento 15; della cantina: a nord box 56-55, a est-sud corridoio comune, a ovest cantina 7.
L'atto pubblico di trasferimento dovrà essere stipulato innanzi a notaio scelto dal sig. il Per_1 quale assumerà integralmente i relativi costi ed oneri, entro e non oltre il 31 luglio 2025.
I coniugi chiedono in relazione alla suindicata attribuzione patrimoniale di cui al presente ricorso,
l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della L. 74/87 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999.
3) il signor proprietario dell'immobile sito in Sithonia (Calcidica – Grecia) Parte_2 in Akti Salonikiou, Pyrgoudi, senza numero civico, nell'ambito di una definitiva regolamentazione del rapporto di mantenimento della moglie nonché quale atto necessario e funzionale Parte_1 alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti tra i coniugi stessi, promette di cedere alla moglie sig.ra il suindicato bene, impegnandosi al relativo trasferimento, Parte_1 secondo quanto previsto dalla normativa del paese ove si stipulerà l'atto di cessione. I costi relativi alla cessione di detto immobile sono a carico della signora Parte_1
4) il sig. corrisponderà quale concorso al mantenimento delle figlie la somma mensile di Per_1
Euro 1.000,00 (mille/00) a favore di ed Euro 1.000,00 (mille/00) a favore di , contributo Per_2 Per_1 da versare in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con l'automatica applicazione della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di maggio 2026;
5) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere autosufficienti e indipendenti sotto il profilo economico, dichiarando di aver già definito tutti i rapporti patrimoniali tra essi intercorrenti e ritenendosi sin d'ora reciprocamente soddisfatti, nonché di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per nessuna causa e titolo.
6) Le spese legali del presente procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono a carico del sig. Per_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra e Parte_1 il sig. in Milano, in data 29 giugno 1985, trascritto nei registri dello stato Parte_2 civile del Comune di Milano (anno 1985, Reg. 03, n. 1018, parte 2, serie A);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
(Cod. Fisc.: ), nata a [...], il [...], cittadina Parte_1 C.F._1 italiana, residente in [...], con l'Avv. Riccardo Garavaglia di
Milano, via Agnello n. 5, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
(Cod. Fisc.: ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 cittadino italiano, iscritto all'A.I.R.E. del Comune di Bollate (Mi), abitante in Taiwan, circoscrizione di Taipei, Changhua Country, n. 7 Lane 275 Jianguo east rd. 500 Changhua City, con l'Avv. Riccardo
Garavaglia di Milano, via Agnello n. 5, presso il quale ha eletto domicilio telematico.
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, in data 29 giugno 1985, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano (anno 1985, Reg. 03, n. 1018, parte 2, serie A), adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni.
I coniugi si sono separati consensualmente innanzi al Tribunale di Milano in data 6.11.2018, come da decreto di omologazione n. 22036/2018 emesso dallo stesso Tribunale di Milano in data
21.11.2018, con i seguenti figli: nata l'[...] e nata il 20 Persona_1 Persona_2 settembre 1995.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il signor nell'ambito di una definitiva regolamentazione del rapporto di Parte_2 mantenimento della moglie e delle figlie ed , nonché quale atto necessario Parte_1 Per_1 Per_2
e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti tra i coniugi e le figlie, promette di cedere e/o trasferire il proprio diritto di usufrutto vitalizio esistente sulla quota del 50% dell'immobile sito nel Comune di Bollate, via Vincenzo Attimo n. 8 (unitamente alla cantina pertinenziale), alle figlie nata a [...], l'[...] e nata a Persona_1 Persona_2
Milano, il 20 settembre 1995, attualmente nude proprietarie di detta quota, rispettivamente per il 25%
e per il 25% , così divenendo le stesse piene proprietarie per effetto di consolidazione Per_1 Per_2 del diritto.
L'immobile risulta meglio identificato presso il N.C.E.U. del Comune di Bollate in tal modo: appartamento in condominio ai piani terra e primo della scala 2, composto da salone oltre cucina e servizi al piano terra e due locali e servizio al primo piano, con annessi vano cantina al piano sotterraneo e, in diritto superficiario perpetuo e senza possibilità di edificazione, aree scoperte da adibire a cortili e/o giardini a servizio inscindibile dell'appartamento e cedibili solo unicamente al predetto, distinto nel N.C.E.U. del Comune di Bollate alla partita 100695, foglio 40, mappale 267, sub 20 e mappale 279 sub 3, Via Attimo, sc. 2, p T,1, S1, cat A/3, classe 3, vani 8.
Confini: della porzione di appartamento al piano terra ed aree cortilizie: a nord proprietà di terzi, a est vano scale, a sud mappale 232, a ovest appartamento 12; della porzione di appartamento al piano primo: a nord area di cortile, a est vano scale, a sud appartamento 4, a ovest appartamento 15; della cantina: a nord box 56-55, a est-sud corridoio comune, a ovest cantina 7.
L'atto pubblico di trasferimento dovrà essere stipulato innanzi a notaio scelto dal sig. il Per_1 quale assumerà integralmente i relativi costi ed oneri, entro e non oltre il 31 luglio 2025.
I coniugi chiedono in relazione alla suindicata attribuzione patrimoniale di cui al presente ricorso,
l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della L. 74/87 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999.
3) il signor proprietario dell'immobile sito in Sithonia (Calcidica – Grecia) Parte_2 in Akti Salonikiou, Pyrgoudi, senza numero civico, nell'ambito di una definitiva regolamentazione del rapporto di mantenimento della moglie nonché quale atto necessario e funzionale Parte_1 alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti tra i coniugi stessi, promette di cedere alla moglie sig.ra il suindicato bene, impegnandosi al relativo trasferimento, Parte_1 secondo quanto previsto dalla normativa del paese ove si stipulerà l'atto di cessione. I costi relativi alla cessione di detto immobile sono a carico della signora Parte_1
4) il sig. corrisponderà quale concorso al mantenimento delle figlie la somma mensile di Per_1
Euro 1.000,00 (mille/00) a favore di ed Euro 1.000,00 (mille/00) a favore di , contributo Per_2 Per_1 da versare in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con l'automatica applicazione della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di maggio 2026;
5) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere autosufficienti e indipendenti sotto il profilo economico, dichiarando di aver già definito tutti i rapporti patrimoniali tra essi intercorrenti e ritenendosi sin d'ora reciprocamente soddisfatti, nonché di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per nessuna causa e titolo.
6) Le spese legali del presente procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono a carico del sig. Per_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra e Parte_1 il sig. in Milano, in data 29 giugno 1985, trascritto nei registri dello stato Parte_2 civile del Comune di Milano (anno 1985, Reg. 03, n. 1018, parte 2, serie A);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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