Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/06/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1462/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/3/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARIA Parte_1 C.F._1
EMILIA FILIPPINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Vittorio Veneto n. 72, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARCO DE Parte_2 C.F._2
CESARI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale S. Concordio n. 738, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) La casa familiare sita in Marlia (Capannori - Lucca) via del Giardinetto n. 12 di proprietà esclusiva dei genitori della sig.ra rimane assegnata, con la mobilia ed arredi ivi contenuti, Pt_1 alla stessa che vi continuerà ad abitare;
Per_ 2) i figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori con residenza anagrafica Per_1 presso la casa familiare, assieme alla madre, anche e qualora la stessa dovesse trasferirsi altrove;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente per le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione, salute, mentre per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità genitoriale quando avrà presso di sé i figli. Pur riconoscendo ampia libertà di frequentazione dei figli con entrambi i
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il giovedì dall'uscita di scuola o di eventuali attività sportive svolte nelle ore successive sino al venerdì mattina quando la riaccompagnerà a scuola ed un fine settimana alternato dal sabato dalle ore 14.30 fino alla domenica alle 14.30 quando la riporterà dalla madre, mentre l'altro fine settimana di sua spettanza, il padre terrà la figlia dalle 21.00 del venerdì sino alla domenica alle 14.30 quando la riporterà dalla madre. Circa il figlio , tenuto conto che nell'ultimo anno il figlio dimora prevalentemente dal padre, Per_1 la madre terrà con sé il figlio nei giorni di martedì mercoledì e venerdì dall'uscita della scuola fino alle 20.45 e, salvo diversa volontà del figlio, un fine settimana alternato dal sabato dalle 14.30 fino alle 21,30 e la domenica dalle 10 fino alle 21.30, con o senza pernottamento. Circa le festività natalizie e pasquali i genitori concordano che ciascuno trascorrerà la Vigilia di Natale ed il 25 dicembre fino all'ora di cena con i figli, mentre l'altro genitore trascorrerà con i figli la cena del Natale ed il 26 dicembre, ogni anno secondo il criterio dell'alternanza. Stesso criterio valga per il 31 dicembre, il primo dell'anno, il 6 gennaio e le festività pasquali, così per ogni altra ricorrenza, varrà ogni anno il criterio dell'alternanza di ciascun genitore salvo diverso accordo tra le parti e diversa volontà del figlio, salvo diversi accordi in base ai turni di lavoro della sig.ra Pt_1
Per quanto riguarda le ferie estive, salva diversa volontà dei figli, il padre trascorrerà almeno 7 gg Per_ anche non consecutivi con la figlia , mentre la madre farà altrettanto con il figlio , previa Per_1 comunicazione tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno. 3) Circa il mantenimento ordinario dei figli, per espresso accordo di parte, tenuto conto del periodo pressochè paritetico trascorso da ciascun figlio presso il padre e la madre, e delle condizioni stabilite al punto 7) le parti si impegnano a contribuire direttamente, in base alle proprie risorse, al mantenimento dei figli quando essi si trovino presso ciascuno di loro;
le parti si accordano affinchè l'assegno unico per i figli venga percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
4) Le spese straordinarie di cui al protocollo dell'intestato Tribunale, saranno suddivise al 50% fra i due genitori, i quali le concorderanno fra loro, - eccezione fatta per quelle indifferibili ed urgenti e per quelle per cui non vi sono problemi di scelta - in ordine alla loro necessità ed alla congruità del relativo importo.
5) Nessun assegno divorzile è previsto tra i coniugi.
6) La sig.ra ha sostenuto delle spese straordinarie per i figli, riconosciute dal sig. per Pt_1 Pt_2 un totale di euro 2.044,62; il sig. ha sostenuto spese straordinarie per il figlio per € Pt_2 Per_1
229,00 relative all'acquisto degli occhiali da vista in data 25.01.2025; stante le dovute compensazioni, il sig. si impegna a rimborsare alla sig.ra la somma di euro 907,81= mediante rate Pt_2 Pt_1 mensili da euro 100,00 ciascuna, entro il 15 di ogni mese, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso sino al saldo. 7 ) Il sig. si accolla personalmente l'obbligo di corrispondere all'Avv. Marco De Cesari del foro Pt_2 di Lucca la somma di euro 1.000,00 compresi accessori di legge per l'assistenza stragiudiziale prestata nella gestione della pratica “ NPL s.pa.”in favore della Signora Persona_3 Parte_1
».
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) l'8/8/2009, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1
2 27/11/2012) e (nata il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_2 di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
in Lucca (LU) in data 8/8/2009, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 101, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2009; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/6/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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