Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3319 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 3319/02 IN NOME LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: | Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G. N. 11042/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere Cron.7699 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Consigliere Ud. 22/11/01 Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: VA EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SVAE SRL ora CIPIFI s.r.l., in persona del legale .. . rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato EMANUELE II 326, presso lo in ROMA C.SO VITTORIO studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DIONIGI2001 1PORCEDDU CILIONE, giusta delega in atti;
4547 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 1093/98 del Tribunale di VERONA, depositata il 03/06/98 R.G.N. 205/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo per quanto di ragione e rigetto degli altri motivi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al PR di Verona, RE NO conveniva in giudizio la Svae s.r.l. chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimatole nell'ambito di una procedura per l'attuazione di un licenziamento collettivo, con la condanna del datore di lavoro alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Il PR rigettava la domanda con sentenza che era confermata in appello dal Tribunale di Verona. Questo giudice, nel rigettare l'impugnazione proposta dalla NO, ricordava che la Soc. Svae, operante nella commercializzazione di autoveicoli, aveva attivato la procedura di licenziamento collettivo per sette dipendenti, di cui due nel settore officina e cinque impiegati dei reparti amministrazione e commerciali, con indicazione dei profili professionali relativi, in relazione ad una contrazione delle vendite dovuta a una crisi di mercato;
che, tuttavia, la riduzione del personale era stata limitata a quattro unità interessanti il settore amministrativo, in quanto l'officina e il magazzino non avevano subito alcuna flessione a seguito dell'apertura di una nuova concessionaria. Tanto premesso osservava, riguardo alla deduzione della ricorrente di violazione della disposizione dell'art. 5, secondo comma, legge n. 223/1991, introdotta dall'art. 6, comma 5-bis, del d.l. n. 148/1993, che correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che il raffronto andava operato, in relazione alla mansioni prese in considerazione, tra la percentuale di manodopera femminile posta in mobilità e quella della manodopera femminile mantenuta in servizio. 3 Escludeva anche la sussistenza di una violazione delle norme sui criteri di scelta del personale da licenziare, poiché, dei lavoratori la cui mancata considerazione era stata lamentata dalla ricorrente, il LL ZA era addetto al STU settore officina, non interessato alla ristrutturazione, mentre e le dipendenti mentre ST CA e ON avevano una maggiore anzianità ed erano nubili ( la ricorrente era titolare di assegni familiari). Infine non poteva ritenersi fondata la tesi secondo cui mancava la prova dello stato di crisi aziendale, essendo invece documentata una perdita di oltre 341.000.000 di lire, risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1992. Contro questa decisione la NO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. La Soc. Svae resiste con controricorso. Ambedue le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 5 1. 23 luglio 1991 n. 223 e dell'art. 2697 c.c., oltre a insufficienza di motivazione e omesso esame di fatti decisivi. Sotto un primo profilo, lamenta che il Tribunale abbia trascurato la deduzione dell'istante secondo cui la divisione della struttura aziendale in reparti o uffici era artificiosa e in ogni caso inidonea a superare l'evidente compatibilità della posizione lavorativa della ricorrente con quella di altri dipendenti con mansioni del tutto analoghe, quali il LL ZA, la CA e la ON. Senza che fosse stata acquisita la prova di un'effettiva articolazione dell'azienda in reparti e comunque in violazione del principio, secondo cui il datore di lavoro deve indicare e giustificare le ragioni per cui il licenziamento abbia riguardato solo i lavoratori addetti a un reparto - poiché i criteri di scelta vanno applicati 4 con riferimento all'intero complesso aziendale si era in particolare trascurata la circostanza che sussisteva una totale compatibilità tra le mansioni, entrambe amministrative, svolte dalla ricorrente e dal LL ZA, secondo la stessa prospettazione di cui alla comparsa di costituzione della convenuta. Erroneamente quindi era stata trascurata quest'ultima figura professionale, nonché quella dello IN . Sotto un secondo profilo, la ricorrente lamenta l'erronea interpretazione della norma volta ad evitare discriminazioni in danno della manodopera femminile in occasione dell'attuazione di una riduzione di personale, sostenendo che, evidentemente, il raffronto deve esser operato tra percentuale di manodopera femminile colpita dal licenziamento e quella, relativa alle mansioni prese in considerazione, occupata prima dell'attuazione del provvedimento, essendo palesemente infondata la tesi del giudice di merito secondo cui il secondo termine di raffronto andava identificato nella percentuale di manodopera femminile occupata nelle mansioni dopo il licenziamento. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 4 1. 23 luglio 1991 n. 223, nonché difetto assoluto di motivazione, omesso esame di fatto decisivo e violazione dell'art. 112 c.p.c. Osserva che la sentenza impugnata è del tutto priva di motivazione riguardo alla doglianza della parte istante relativa alla violazione delle prescrizioni del comma 9 dell'art. 4 citato, a causa della inidoneità delle comunicazioni all'Ufficio regionale del lavoro, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria: i dati richiesti erano stati forniti in maniera del tutto parziale, in particolare per quanto riguarda l'indicazione dei carichi di famiglia e delle modalità di applicazione dei criteri di scelta. Con riferimento a quest'ultimo 5 aspetto gli adempimenti si erano concretizzati nella semplice dichiarazione aziendale di avere osservato i criteri previsti dalla legge (ciò era stato ritenuto sufficiente dal PR, mentre il Tribunale nulla aveva osservato sul punto). Con il terzo motivo la ricorrente deduce omessa e contraddittoria motivazione relativamente alla sussistenza dello stato di crisi aziendale, violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo. Lamenta che il Tribunale abbia completamente omesso di considerare i rilievi dell'istante circa il contrasto tra le risultanze documentali e la veridicità delle argomentazioni usate dalla società convenuta per sostenere l'effettiva sussistenza dello stato di crisi aziendale, identificato nelle comunicazioni introduttive della procedura di licenziamentox con la riduzione delle vendite. Né poteva ritenersi adeguato il semplice riferimento alla perdita indicata nel bilancio chiuso al 31.12.1991, prescindendo dall'evoluzione dei bilanci dal 1989, anno di assunzione della ricorrente, al 1992, anno del suo licenziamento, che dimostravano una crescita delle vendite del 71% fino al 1991, seguita nel 1992 da un decremento del solo 6%. Peraltro questo stesso dato era stato smentito dall'estratto contabile acquisito all'udienza dell'1.9.1995. Deve prioritariamente essere esaminato il terzo motivo, con cui si contesta la legittimità dello stesso ricorso alla procedura di riduzione di personale. Il motivo non è fondato per l'assorbente ragione che il denunciato vizio di motivazione non investe un punto decisivo della controversia, secondo quanto richiede espressamente l'art. 360 n. 5 c.p.c, in conformità del resto alla logica dei mezzi di impugnazione. L'art. 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, in attuazione delle direttive comunitarie, disciplina - nella concorrenza di determinati requisiti quantitativi e 6 temporali che nella specie non sono stati posti in discussione - licenziamenti non dovuti a ragioni inerenti alla persona del lavoratore, ma costituenti attuazione di una riduzione di personale "conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro", cioè di una riduzione dell'attività o almeno di una trasformazione organizzativa (le quali peraltro devono essere effettive e non meramente contingenti, né, in particolare, funzionali a un mero “rimpiazzo” di 17 dicembre Silu una parte del personale: cfr. Cass. 12 ottobre 1998 n. 12658). Sono invece estranei alla fattispecie costitutiva del potere del datore di lavoro di procedere alla riduzione di personale, e non sono sindacabili in giudizio, i motivi delle scelte produttive e organizzative relative alla riduzione di personale (Cass. n. 12658/1998, cit., e Cass., Sez. un., 11 maggio 2000 n. 302 H), fermo restandox che, nell'ambito degli adempimenti procedimentali cui è soggetto il licenziamento collettivo, ai fini anche della tutela di interessi di carattere generale, la comunicazione alle organizzazioni sindacali e alle autorità pubbliche di apertura della procedura deve contenere la indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza e le altre notizie specificate dall'art. 4, comma 3, della 1. n. 223/1991. Questa comunicazione è funzionale, da un lato, al preliminare esame della scelta prospettata dal datore di lavoro in ambito sindacale ed amministrativo - ai fini della ricerca di soluzioni di minore impatto sulla situazione occupazionale, ed anche dello svolgimento di trattative con i sindacati, incentivate dalla previsione di una riduzione degli oneri contributivi connessi al ricorso alla mobilità (art. 5, comma 4) e, dall'altro, insieme alla - successiva comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, a consentire la verifica circa la correttezza della scelta dei lavoratori concretamente assoggettati alla risoluzione del rapporto, e, in ultima analisi, a garantire la verificabilità del nesso 7 tra la scelta complessiva compiuta dall'imprenditore e il singolo recesso (Cass., Sez. un., n. 302/2000/2), e Cass. 2 agosto 2001 n. 10576). STfet e quindi, Con riferimento alla presente controversia, appare indubbia la irrilevanza, ai fini della sussistenza del potere del datore di lavoro di procedere al licenziamento collettivo, di una contestazione avente ad oggetto non già l'effettiva sussistenza di un ridimensionamento dell'organico, ma le motivazioni imprenditoriali ed economiche addotte dall'impresa a giustificazione dello stesso. Tenendo presente la gerarchia logico-giuridica delle questioni, deve ora essere esaminato il secondo motivo di ricorso. Al riguardo è opportuno ricordare che, secondo quanto chiarito مان امده giurisprudenza di questa Corte, a mezzo anche dell'approfondimento della problematica compiuta dalle Sezioni unite, la sanzione dell'inefficacia del licenziamento intimato al lavoratore in attuazione di una procedura di mobilità o di riduzione del personale, sussiste, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, anche in caso di violazione della norma di cui al nono comma dell'art. 4, che impone al datore di lavoro di dare comunicazione, ai competenti uffici del lavoro e alle STEM. Ltral'altro, organizzazioni sindacali, delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare (Cass., Sez. un., n. 302/2000/50, cit.; Cass. 3 novembre 2000 n. 14408; Cass. 7 novembre 2000 n. 14476; Cass. 15 novembre 2000 n. 14758; Cass. 30 luglio 2001 n. 10357; Cass. 1 agosto 2001 n. 10504). Poiché la relativa, specifica contestazione della attuale ricorrente, ribadita espressamente in sede di appello, relativa alla sussistenza in concreto, nelle comunicazioni compiute dalla datrice di lavoro, di essenziali elementi della comunicazione, e in particolare della parte relativa alla specificazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta, non è stata concretamente presa in 8 considerazione da parte del giudice di a quo, è configurabile indubbiamente, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, attinente ad un profilo della causa petendi di per sé idoneo a comportare l'accoglimento della domanda. Ne consegue l'assorbimento del primo motivo, non solo perché la questione della validità del recesso in relazione al profilo formale in esame è logicamente prioritaria rispetto alle questioni relative alla corretta applicazione dei criteri di scelta, ma anche perché le valutazioni relative a quest'ultimo aspetto, in linea di principio, sono correlate anche al contenuto della comunicazione del datore di lavoro circa le specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta, di cui è richiesta la esternazione al datore di lavoro nel quadro delle garanzie volte a un garantire, tra l'altro, che il licenziamento collettivo non si traduca in mezzo o in un'occasione per l'adozione di provvedimenti mirati a singoli dipendenti. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata per le ragioni esposte e la causa deve essere rinviata per nuovo esame ad altro giudice, che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il terzo, assorbito il primo;
cassa la in relosione 2- motive accolto sentenza impugnatale rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio alla Corte d'Appello di Brescia. Così deciso in Roma il 22 novembre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Saeco Tifol. مسائ ل Deel IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 7 MAR. 2002 IL CANCELLIERE