Sentenza 11 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2001, n. 6600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6600 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
4 7 O 3 L . L N ) O , B E 1 REPUBBLICA ITALIANA E C 9 9 E A 1 N P - 1 O I I 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Z - D 1 A 2 E R . T C S I L CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I D 9 Oggetto G 3 U E strade comunali1 6 6 0 06 6 0 0 / 0 1 I R E Responsabilità civile G I 6 SEZIONE TERZA CIVILE T 4 E omtessa mautenzione di N E N T . S T E T R Composta dagli I S I A ( R.G.N. 12945/99 Presidente Dott. Angelo GIULIANO Consigliere SALLUZZODott. Vincenzo Cron. 14779 Rel. Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO Ud. 23/03/01Consig liere Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GH AT, TA IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIETRO DELLA VALLE 1, presso lo studio dell'avvocato BONITO GIUSEPPINA, difesi dall'avvocato RANDAZZINI FRANCESCO MARIA, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
COM CALTAGIRONE, OCCHIPINTI CARMELO;
intimati - avverso la sentenza n. 25/98 del Giudice di pace di 2001 CALTAGIRONE, emessa il 15/5/1998, depositata il 586 15/05/98; RG.24/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. VA HE ed AN PA, con atto di citazione del 23 gennaio 1997, hanno convenuto in giu- dizio davanti al giudice di pace di Caltagirone il Co- mune di quella città chiedendone la condanna al risar- cimento dei danni subiti dalla loro autovettura in con- seguenza di un sinistro stradale avvenuto il 12 gennaio 1996. Gli attori hanno dichiarato che, nel giorno indica- to, percorrendo in auto la via Agesilao Greco, erano finiti su una griglia destinata a coprire un tombino per la raccolta delle acque piovane che giaceva abban- donato sulla carreggiata, ma non era visibile perché celato dal fango. L'inevitabile urto aveva prodotto danni all'autovettura quantificati in circa lire 350.000. Il Comune si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda. Nel giudizio è intervenuto RM NT, 2 chiamato in causa dal Comune per essere garantito della domanda degli attori.
2. La domanda è stata rigettata con sentenza del 15 maggio 1998. Il giudice di pace ha ritenuto che la causa del si- nistro doveva essere addebitata al conducente l'auto, il quale avrebbe avuto tenere una condotta di guida che tenesse conto dell'ora serale, dell'imperversare di una pioggia torrenziale e della nebbia ed una velocità pru- denziale.
3. Per la cassazione di questa sentenza VA HE ed AN PA hanno proposto ricorso. Gli intimati Comune di Caltagirone e RM Occhi- pinti non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorso contiene la censura che il giudice di pace non ha interpretato correttamen- te i fatti denunciati, omettendo l'ammissione dei testi indicati sui fatti della causa: censura di violazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. in relazione al- l'art. 244 dello stesso codice. Con il secondo motivo è censurato il capo della de- cisione nel quale il giudice di pace ha ritenuto che gli attori non avevano provato neppure il danno del- l'autovettura. 3 inammissibile per le Il ricorso sarà dichiarato considerazioni di seguito esposte.
2.1 Il giudizio che si svolge davanti al giudice di pace è disciplinato dall'art. 113 cod. proc. civ. (nel testo da ultimo novellato con l'art. 13 d. 1. 7 ottobre 1994, convertito con 1. 6 dicembre 1995, n. 673), il quale, al secondo comma, dispone che "il giudice di pa- ce decide secondo equità la causa il cui valore non ec- cede lire due milioni". Il potere equitativo del giudice di pace, indicato nella norma, si esprime in un giudizio di tipo intuiti- vo e non di tipo sillogistico e non richiede la preven- tiva individuazione della norma astratta applicabile al caso concreto. Da questo principio si possono ricavare le implica- zioni sul piano dell'impugnazione delle corrispondenti decisione con il ricorso per cassazione, che di seguito sono indicate. A. La violazione delle regole processuali, afferen- ti la decisione del giudice di pace pronunciata secondo equità, può essere denunciata incondizionatamente, in quanto l'art. 113 già citato non sottrae il processo davanti al giudice di pace al rispetto di esse e si tratta di regole che attengono alla tutela del diritto di difesa elevato a rango di diritto costituzionalmente 4 protetto dall'art. 24, secondo comma, della Costituzio- ne (conf.: Cass. .n. 11855/1993, nella motivazio- ne). Inoltre, l'equità del giudice di pace attiene alle sole norme sostanziali (conf.: Cass. n. 716/1999 SU). Questo vale, naturalmente, anche quando sia denun- ciata la nullità della sentenza о del procedimento, trattandosi di vizi che riguardano gli stessi valori del processo. B. Le decisioni adottate in controversie di valore non eccedente lire due milioni, sono sempre e solo de- cisioni secondo equità, perché questo è l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice in questo contesto. Per le stesse controversie (e sempre entro il valo- re di due milioni) questa conclusione vale sia nei casi in cui il giudice di pace invochi l'equità per la solu- zione del caso singolo, sia quando la soluzione della fattispecie sia stata effettuata con richiamo a princi- pi di diritto, perché, in questo caso, la lettura delle norme adottata dal giudice, anche in chiave diversa, è una lettura delle norme in chiave equitativa. C. Il difetto di motivazione è deducibile solo sot- to il profilo della sua mancanza о sotto quello della sua enunciazione meramente apparente. Perciò la deci- sione del giudice di pace deve fornire le giustifica- 7 zioni delle scelte operate, affinché appaiano raziona- 1 05 li, fondate e condivisibili. La mancanza o il carattere meramente apparente della motivazione della sentenza del giudice di pace possono essere dedotti in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., sotto il profilo della nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, primo comma n. 4 del medesimo codice e 118, secondo comma, seconda parte, delle disposizioni di attuazione dello stesso codice (che rispettivamente impongono al giudice di indicare concisamente i motivi della decisione e, in particolare, le ragioni di equità sulle quali essa sia fondata), tenendo presente il ca- rattere non sillogistico, ma intuitivo del giudizio di equità. Infatti, anche nella motivazione della sentenza emessa secondo equità il giudice di pace è tenuto al rispetto della regola sancita negli artt. 102 della Co- stituzione e 118 disp. att. c.p.c. Il giudice di pace, cioè, non può limitarsi ad affermare che l'allontana- mento dal criterio di stretto diritto gli sembra equo, ma deve dare conto del perché un determinato comporta- mento gli appare meritevole di tutela più o meno ampia rispetto alla valutazione data dall'ordinamento positi- facendo vedere come questo apprezzamento sia obiet- VO, tivamente giusto in base a quei particolari di fatto che rilevano specificamente nel giudizio di equità.
3. I motivi del ricorso sopra enunciati, formalmen- 6 te, denunciano la violazione delle norme sull'ammissio- ne della prova testimoniale e di quella della contrad- dittoria motivazione, ma si tratta di evidente pretesto per esibire una ricostruzione del rapporto diversa da come l'ha ricostruita il giudice di pace di Caltagiro- ne. Questi si è dilungato nella ricostruzione dell'ac caduto e nella individuazione delle cause del sinistro, indicando la regola, che si riporta all'equità, di un malaccorto comportamento del guidatore dell'auto, in riferimento alle particolari condizioni di tempo e del- la strada al momento dell'incidente. Si tratta di una regola che, per le ragioni indica- te in premessa, non è sindacabile in questa sede di le- gittimità: in questo senso già Cass. 9 maggio 2000, n. 5875, tra le più recenti.
4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- to. Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perché gli intimati non vi hanno svol- to attività difensiva.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 23 marzo 2001. Luigi Francesco Di Nanni, Est. by of So we IlPresidente Арьяйка IC CANCELLIERE 01 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, 11 11 MAG. 2001 O L 4 L 7 O 3 B . IL CANCELLIERE E N ) , E E 1 N Giovanni Giambattista 9 R C O O 9 I ૪૦ A 1 U Z S - P 1 A I E N O 1 R - D * T 1 S 2 I E G . C L E I R 9 D 3 A U I D E E G 6 T 4 E N . E T N . S T E T R S A I ( 0 0