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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/05/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 5/5/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1422 dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Paolo Filannino, giusta procura allegata al ricorso;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 5/5/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/2/2024 la ricorrente agiva in giudizio per far accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' del 18/10/2023 di ripetizione della somma di € CP_1
14.699,18, corrisposta per il periodo dall'1/8/2021 al 30/11/2023, con conseguente condanna dell' all'annullamento del suddetto indebito. CP_1
A tal fine deduceva di aver ricevuto dall' la richiesta di restituzione della somma in questione, CP_1
senza alcuna motivazione;
di aver proposto opposizione al Comitato Provinciale in data 23/11/2023, ma invano;
di non essere nelle condizioni economiche di restituire l'indebito. Aggiungeva la
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ricorrente che l' avrebbe dovuto motivare specificatamente la sua richiesta e che comunque, CP_1
avendo tutti i dati a sua disposizione, ella aveva creduto di ricevere secondo diritto le somme poi richieste dall' nel 2023. CP_1
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva l'infondatezza del ricorso in fatto e in diritto evidenziando: CP_1 che all'esito della visita del 22/7/2021 non era stato riconfermato il requisito sanitario per percepire l'indennità di accompagnamento;
che il verbale sanitario era stato regolarmente notificato alla ricorrente in data 6/8/2021; che dunque l'indebito era stato comunicato con provvedimento del
18/10/2023 con l'indicazione della motivazione, ossia l'erogazione di una prestazione non spettante riguardante la pensione cat. INVCIV n. 07776043 in godimento della ricorrente;
che dunque, essendo venuto meno il requisito sanitario previsto per beneficiare della prestazione assistenziale
(indennità di accompagnamento), l'operato dell' era legittimo;
che in Controparte_2
definitiva il ricorso doveva essere rigettato.
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La domanda è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
L'indebito oggetto del giudizio attiene alla richiesta di restituzione della somma di € 14.699,18, corrisposta alla ricorrente dall' resistente per il periodo da agosto 2021 a Controparte_2
novembre 2023 sulla pensione cat. INV CIV n. 07776043.
Deve essere respinta in via preliminare l'eccezione di carenza di motivazione del provvedimento emesso dall' , in quanto la comunicazione di indebito del 18/10/2023 reca esattamente CP_1
l'indicazione della pensione su cui è stato pagato l'indebito (appunto la pensione cat. INV CIV n.
07776043), nonché le ragioni dell'indebito stesso (pagamento non dovuto).
Tanto premesso, in linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38, comma 1, Cost. laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
Inoltre, per l'art. 128 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, richiamato dalla L. n. 328 del 2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
Ciò posto, l'indebito assistenziale, deriva dalla ingiustificata percezione di prestazioni assistenziali, quali, ad esempio, l'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/1980, l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili ai sensi della Legge n. 118/1971, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo. La giurisprudenza formatasi con riguardo alla disciplina del suddetto indebito si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale. In termini generali, la Corte di Cassazione ha sempre precisato che nel settore della
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previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma, comunque, aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare nel medesimo affidamento. Secondo il principio generale individuato, con una serie di statuizioni chiarificatrici, dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, deve escludersi la ripetizione dell'indebito assistenziale ove l'erogazione non sia addebitabile al percettore, in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che dette prestazioni, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Cass. 06 ottobre 2022, n. 29034; Corte Cost. n. 1/2006; Corte
Cost. n. 431/1993). Trattasi di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene nella sentenza n. 1446/2008 (est. , riconosciuto anche dalle Sezioni Unite della Corte di Per_1
Cassazione (sentenza n. 10454 del 21.05.2015), secondo cui le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, diversamente dalle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Sulla esistenza di questo principio generale di settore si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale, allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, in virtù del quale la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”. Al riguardo, il Giudice delle leggi ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte Cost. nn. 39 e
431 del 1993).
Il regime dell'indebito assistenziale presenta, pertanto, tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., a cui restano assoggettate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. La giurisprudenza di legittimità, esaminando la disciplina normativa ed i principi vigenti in tema di indebito assistenziale, è giunta, dunque, ad affermare che:
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1) l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale sono due figure differenti e non regolate dalle stesse norme;
in particolare, mentre in tema d'indebito previdenziale vengono in rilievo l'art. 52, comma 2, L. n. 88/1989 e l'art. 13, commi 1 e 2, della L. n. 412/1991, in ambito assistenziale, si è andato affermando un quadro di fondo tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale
(Cass. 1.10.2015, n. 19638; Cass. 17.04.2014, n. 8970; Cass. 23.01.2008, n. 1446; Cass.
28.03.2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito nella L. n.
29 del 1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del
Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte») (Cass. civ., sez. lav.,
9 novembre 2018, n. 28771). Ne deriva che la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991, con conseguente operatività, in caso di modifiche reddituali conoscibili dall , del relativo rigoroso doppio termine CP_1 decadenziale annuale ex comma 2 dell'art. 13, non è applicabile all'indebito assistenziale, essendo tali disposizioni, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. per tutte di recente Cass. n.
31373 del 2019), dirette a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, senza possibilità di adottare un'interpretazione analogica delle stesse, in quanto aventi carattere eccezionale (Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011;
Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018); può esservi ripetibilità solamente ove ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.08.2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5.03.2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens; 3) in presenza di un legittimo affidamento del beneficiario, l'indebito assistenziale è ripetibile solamente per quanto attiene alle somme versate dall' dopo il momento in cui è stato emesso il provvedimento che ne accerta CP_1
l'esistenza, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con i relativi
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aggiustamenti che involgono la fattispecie concreta. 4) il dolo dell'accipiens - che, come visto, consente la ripetizione dell'indebito assistenziale - non è configurabile nel caso in cui il medesimo sia in regola con la puntuale trasmissione dei propri dati reddituali - modello 730 o modello Unico -, sicché in detta situazione, non potendosi escludere l'affidamento sulla prestazione assistenziale ricevuta, l' non potrà richiedere la restituzione delle somme erogate al beneficiario. CP_1
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Suprema Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione), dei requisiti sanitari o a questioni di altra natura
(come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Fatte queste premesse di carattere generale, nel caso de quo ciò che viene in rilievo è, nello specifico, l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione.
Al riguardo, infatti sono dettate regole specifiche per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (Legge n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consentono la ripetibilità dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica. L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita, cioè, alla restituzione a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento è comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo (Cass. civ., sez. VI – Lav., ord., 4 agosto 2022, n. 24180).
Orbene, applicando i suddetti principi al caso di specie, è ben evidente la legittimità dell'operato dell' nel chiedere la restituzione della somma di € 14.669,18, corrisposta a titolo di CP_1
indennità di accompagnamento per il periodo da agosto 2021 novembre 2023.
Non può affermarsi che la ricorrente, che abbia ricevuto il verbale sanitario, si trovi in una situazione di buona fede circa la prosecuzione dell'erogazione della prestazione (indennità di accompagnamento).
Non può essere tutelata la posizione di chi, ricevuto il verbale di revisione e dunque avvisato del venir meno del requisito sanitario per usufruire di una certa prestazione, abbia continuato a percepire tale prestazione incompatibile con lo stato sanitario accertato.
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L'operato dell' , che ha comunicato tempestivamente alla ricorrente l'esito della visita di CP_1
revisione, come si evince dalla comunicazione depositata, è stato corretto ed è sufficiente ad escludere la buona fede della ricorrente.
Trova pertanto applicazione la regola, desumibile dalle norme e dalle pronunce sopra indicate, secondo cui, ricorrendo nella specie una delle ipotesi che a priori escluda il legittimo affidamento della ricorrente (a cui era stato comunicato in data 6/8/2021 l'esito della visita medica di revisione),
i ratei della prestazione assistenziale indebitamente erogati dall' a titolo di indennità di CP_1 accompagnamento sono ripetibili e devono essere restituiti dalla ricorrente per l'intero periodo richiesto nella comunicazione datata 18/10/2023.
Pertanto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Tenuto conto della natura della controversia e della qualità delle parti, sussistono i presupposti per compensare tra le stesse le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
21/2/2024 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1
provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Trani, data del deposito telematico
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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