Sentenza breve 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 27/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00409/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01062/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1062 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Scalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia - Mestre, via Torino 125;
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
USR - Ufficio Scolastico Regionale per il TO, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il TO, in data 11.06.2021, comunicato alla ricorrente in pari data, inerente la comunicazione alla prof.ssa -OMISSIS- dell'esito negativo della prova scritta della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D. n. 510/2020 ed al D.D. n. 783/2020 – classe di concorso A022;
b) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il TO n. AOODRVE. REGISTRO UFFICIALE. U. 0010313 del 11.06.2021, pubblicato in pari data, inerente la pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D. n. 510/2020 ed al D.D. n. 783/2020 – classe di concorso A022, nella parte in cui esclude la ricorrente dalla prosecuzione dell'iter di concorso;
c) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il TO n. AOODRVE. REGISTRO DECRETI. U. 0001723 del 18.06.2021, pubblicato in pari data unitamente alla graduatoria allegata, inerente l'approvazione della graduatoria di merito del concorso straordinario, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D. n. 510/2020 ed al D.D. n. 783/2020 – classe di concorso A022, per la Regione TO;
d) nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi i giudizi e le griglie di valutazione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente, il verbale delle operazioni di correzione, il decreto di nomina della Commissione e delle Sottocommissioni n. AOODRVE. REGISTRO DECRETI. U. 0000367 del 16.02.2021 ed ivi compresi gli atti conseguenti all'approvazione della graduatoria, inerenti all'esperimento delle operazioni di immissione in ruolo dei candidati che hanno superato il concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 il dott. Andrea Orlandi e rinviato al verbale quanto alla presenza delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 9 settembre 2021 e depositato il 6 ottobre 2021, la prof.ssa -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale del TO datato 11 giugno 2021, con il quale è stata esclusa dalla procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D. n. 510/2020 ed al D.D. n. 783/2020 – classe di concorso A022.
L’esclusione traeva ragione dal mancato superamento della prova scritta del concorso.
Sono impugnati anche gli atti presupposti e conseguenti, compreso il provvedimento di approvazione della graduatoria.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio resistendo al ricorso.
3. Con comunicazione di segreteria inviata il 16 gennaio 2025, è stato dato avviso alle parti della discussione del ricorso nella camera di consiglio del 20 marzo 2025 fissata ai sensi dell’art. 72 -bis cod. proc. amm., con la precisazione che “Il ricorso viene fissato ai sensi dell’art 72bis, co 1, cpa ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, con l’avvertenza (anche in relazione al disposto di cui all’art. 73, co 3, cpa) che la mancata manifestazione espressa di interesse potrà essere valutata ai fini di un’eventuale declaratoria di improcedibilità ai sensi degli artt. 35, co 1, e 84, co 4, cpa. Diversamente, sarà fissata l’udienza pubblica di discussione e decisione.”
4. Con atto depositato il 17 marzo 2025, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto al Tribunale di dichiarare il ricorso improcedibile, con compensazione delle spese.
5. Alla camera di consiglio del 20 marzo 2025, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione come da separato verbale.
6. In ragione di quanto dichiarato dalla parte ricorrente, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non ravvisando il Collegio ragioni ostative a una definizione del giudizio in senso diverso.
7. In conclusione, visti gli artt. 72 -bis , 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti avuto riguardo alla definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e della controinteressata.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.