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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/10/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 527/2024 RGA avverso la sentenza n° 663/2024 R.S. del Tribunale di Parma, sez. Lavoro, emessa e pubblicata in data 24.07.2024, nella causa civile n. 91/2023 RG., notificata il 26.07.2024; avente ad oggetto: differenze retributive;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 02/10/2025; promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA RI NN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Parma (PR), Via Carducci 8/a; APPELLANTE/APPELLATO IN VIA INCIDENTALE;
contro
, in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Osti Cristiano e Sansone Francesco, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo procuratore sito in Parma, in Parma, Strada Abbeveratoia, 65/A;
APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE;
Controparte_2
( ) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Valeria Giroldi, Oreste Manzi e Renato Vestini, con elezione di domicilio in Bologna (BO), via Gramsci, n. 6, , presso l'ufficio legale della sede di Bologna;
APPELLATO; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti
1 trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…)
1. Con ricorso depositato in data 31.1.2023, ha chiesto al Tribunale di Parma di condannare Parte_1 [...]
presso la quale ha lavorato come autotrasportatore dall'1.4.2018 al Controparte_1
31.12.2020, al pagamento di € 20.588,28 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, oltre a eventuali ulteriori differenze che risultassero all'esito di CTU contabile, nonché alla conseguente regolarizzazione della posizione contributiva.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto.
3. Essendo stata chiesta, tra l'altro, la regolarizzazione della posizione previdenziale del dipendente, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che CP_2 ha aderito alla domanda attorea afferente al versamento dei contributi omessi. (…)”. Istruita la causa sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, il Tribunale di Parma, all'esito dell'udienza di discussione del 24/07/2024, ha definito la vertenza con la sentenza 663/2024 R.S., così statuendo: “(…)
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite. (…)”. Il Giudice a quo nella predetta sentenza, in estrema sintesi, riepilogato lo svolgimento del processo, in via preliminare, ha disatteso l'eccezione sollevata all'allora convenuta, secondo cui la domanda del lavoratore sarebbe stata inammissibile in virtù dell'accordo di forfetizzazione ex art. 11 bis CCNL Logistica Trasporti e, nel merito, la respinto le pretese avanzate dal sig. , ritenendo che costui non abbia assolto agli Parte_1 oneri probatori su di lui gravanti, ricostruiti sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia. Con ricorso depositato in data 12/08/2024, il sig. ha spiegato appello nei Parte_1 confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) - in via principale riformare ,ai punti 14-15-16 -17-18-19, la sentenza n° 663\2024 emessa dal Tribunale di Parma, sez. Lavoro, Dott. Moresco, nella causa civile RG. 91\2023 e notificata il 26.07.2024 - In via istruttoria: disporre la CTU contabile per tutti i motivi esposti ai pp.a2 ed a3. Con Vittoria di spese e compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge. (…)”. Nello spiegato atto di gravame, il lavoratore appellante ha censurato la sentenza gravata sulla scorta di unico ed articolato motivo di gravame, esaustivamente rubricato “A) Errata applicazione degli elementi di fatto e di diritto e falsa applicazione dell'art.2697 c.c.”. La società appellata, ritualmente costituitasi in giudizio, in via preliminare, ha eccepito l'omessa produzione del fascicolo di primo grado da parte del lavoratore appellante all'atto dell'iscrizione a ruolo del gravame (depositato solo successivamente), nel merito,
2 poi, ha diffusamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure ed, infine, ha proposto appello incidentale condizionato volto a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'applicabilità al sig. del contratto integrativo aziendale per il Parte_1 periodo di causa. La in particolare, ha chiesto che questa Corte voglia: “(…) in via Controparte_1 principale: - rigettare l'appello proposto perché infondato, non provato o come meglio e, pertanto, confermare la sentenza n. 663/2024 resa inter partes dal Tribunale di Parma in funzione di Giudice del Lavoro, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta dell'appellante di riforma della sentenza sui punti appellati:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del proposto appello incidentale, accertare l'applicabilità al sig. del contratto integrativo Parte_1 aziendale per il periodo di causa;
in ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA. (…)”. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha reiterato le prospettazioni svolte nel CP_2 giudizio a quo, assumendo una posizione di sostanziale “terzietà” rispetto alle rivendicazioni del lavoratore appellante e chiedendo che questa Corte voglia: “decidere secondo diritto e prudente apprezzamento la infondatezza/fondatezza dei motivi di appello e relative censure e/o la fondatezza dei diritti fatti valere dal lavoratore originario ricorrente Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alla confermabilità/censurabilità/riformabilità sentenza del Tribunale di Parma 663/2024 pubblicata in data 24/07/2024 quindi 1. qualora si ritengano fondate le pretese fatte valere dall'appellante, decidere in conformità in ordine ad eventuali diritti economico/retributivi ed al alla loro ammontare condannando conseguentemente alla regolarizzazione contributiva 2. qualora invece si ritenesse incensurabile l'accertamento operato dal Tribunale, confermare la sentenza del Tribunale di Parma n 663/2024, pubblicata in data 24 luglio 2024, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. (…)”. Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, preliminarmente va affrontata la questione della tardiva produzione del fascicolo di primo grado del lavoratore, odierno appellante principale. Al riguardo, si osserva che con sentenza n. 4835 del 16 febbraio 2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate su plurime questioni riguardanti le conseguenze derivanti dall'omesso deposito in appello del fascicolo di primo grado,
3 statuendo principi applicabili anche alla fattispecie in esame. La Suprema Corte ha chiarito che l'efficacia probatoria dei documenti ritualmente prodotti in primo grado, sia in formato cartaceo che telematico, non si esaurisce nel singolo grado di giudizio. Pertanto, in forza del principio di acquisizione, il Giudice di Appello può acquisire la conoscenza dei fatti storici in essi rappresentati, anche laddove detti documenti non siano stati nuovamente depositati nel giudizio di impugnazione. Ancora, la Cassazione ha affermato che il Giudice di appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado, ma non depositato in sede di impugnazione, nel caso in cui la parte ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte nel secondo grado di giudizio. Da ultimo, con la pronuncia in parola le Sezioni Unite hanno precisato che il Giudice di appello ha facoltà di porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte, apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, ovvero in altro provvedimento o atto del processo. In applicazione dei suesposti principi di diritto, che avrebbero già di per sé reso
“superabile” l'omessa produzione del fascicolo del lavoratore, il suo tardivo deposito deve considerarsi alla stregua di una “mera irregolarità”, priva di conseguenze sul piano processuale. Si osserva, poi, che benché le conclusioni dell'atto di appello non brillino per chiarezza espositiva, a fronte di una doverosa lettura complessiva dell'atto di gravame, risulta chiaro che il lavoratore appellante nel chiedere la riforma della sentenza impugnata in relazione
“ai punti 14-15-16 -17-18-19” ha voluto implicitamente ma inequivocabilmente insistere per l'accoglimento delle conclusioni da lui rassegnate nel libello introduttivo del giudizio, non a caso ritrascritte nel corpo dell'atto di impugnazione (v. pag. dell'atto di appello). Svolte queste doverose premesse, ritiene la Corte che le pretese dell'odierno appellante principale debbano essere respinte per i motivi appresso indicati. Al riguardo va osservato che l'allora ricorrente ha richiesto, nella presente sede, l'accertamento di un numero di ore di lavoro di gran lunga superiore a quelle contrattuali e, quindi, la condanna della società appellata al pagamento di quanto dovutogli a tale titolo. È documentalmente provato che il rapporto di lavoro intercorso fra le parti è stato regolato dal CCNL Trasporto Merci Logistica (docc. da 2 a 7 fasc. di primo grado di parte appellata); così come è evincibile per tabulas che il Sig. apparteneva al Parte_1 personale viaggiante con orario di lavoro discontinuo. Entrambe le circostanze possono, invero, evincersi dalla mera lettura dei contratti di lavoro dell'allora ricorrente (doc. 2, 3 4 fasc. di primo grado di parte appellata). La pretesa dell'odierno appellante principale, in particolare, trova titolo nelle disposizioni di cui agli artt. 11 e 11 bis del richiamato CCNL logistica, trasporto merci e spedizione
4 (doc. 23 fasc. di primo grado di parte appellata). L'art. 11 bis – rubricato “Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue” – così recita: “In deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° super e 3° super junior (rif. art. 11-quater), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE 561/06 , 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali. Con le modalità previste dal successivo comma 3, ai lavoratori che esercitano l'attività nelle condizioni suddette - e, perciò, considerati discontinui anche a norma del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, R.D. 10 settembre 1923, n. 1953, R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 234/2007, la durata media della settimana non può superare le 58 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali. Con accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale sarà accertata la sussistenza delle condizioni che consentono l'applicazione dei diversi limiti di orario stabiliti dal precedente comma 2. Tali accordi, che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dovranno essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati. Sono titolati alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte e le R.S.U., le R.S.A. ove esistenti, le rappresentanze territoriali delle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale dall'altra. Il confronto dovrà avere inizio entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta avanzata anche da una sola delle parti. Gli accordi di cui sopra avranno una durata massima di 4 anni. In assenza di accordo e/o di rinnovo e trascorsi 3 mesi dalla scadenza, la media oraria sarà quella prevista dall'art. 11. In caso di mancato accordo su iniziativa anche di una sola delle parti, l'accertamento per singola azienda di cui ai commi 2 e 3, potrà essere esperito mediante appositi incontri da tenersi tra i rappresentanti dell'Associazione datoriale mandataria e le OO.SS. territoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il confronto tra le parti dovrà avere inizio entro 10 giorni dalla conclusione dell'esame a livello aziendale o dalla richiesta avanzata anche da una sola delle parti. Permanendo il disaccordo la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti
5 Organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che si incontreranno entro i 10 giorni successivi. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo debbono essere deferite all'Ufficio di conciliazione sindacale e, se convenuto, sono affidate al Collegio arbitrale, di cui all'art. 11-ter. Lo stesso Collegio, secondo le modalità previste dalla clausola compromissoria è competente a decidere le azioni promosse dal datore di lavoro o dai lavoratori, anche tramite l'Organizzazione sindacale cui aderiscono o abbiano conferito mandato, per accertare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; anche per tali azioni di accertamento, esperibili senza che siano insorte controversie, è obbligatorio il tentativo di conciliazione davanti agli Uffici sindacali di conciliazione istituiti tra le parti sociali, secondo la clausola compromissoria. L'Ufficio sindacale di conciliazione è composto pariteticamente da tre rappresentanti delle OO.SS. stipulanti e da tre rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali. In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui all'art. 11, comma 8, punto b) ovvero degli accordi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sarà verificata la sussistenza delle condizioni che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione del regime di orario previsto dal comma 1. L'attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l'abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella definita in modo positivo all'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 234/2007. Tutte le ore prestate oltre il limite di cui al comma 1 saranno retribuite con le maggiorazioni per lavoro straordinario ovvero con le modalità previste dal comma 8 del precedente art. 11”. Quanto previsto dal CCNL citato – che, alla stregua delle considerazioni che precedono, risulta applicabile al rapporto in controversia – consente di affermare che l'orario ordinario settimanale dell'allora ricorrente, inquadrato nel livello 3 Super e riconducibile alla figura dell'autista nell'ambito di un'organizzazione aziendale così come prevista dagli art. 11 e 11 bis CCNL, fosse, non già di 39 ore settimanali, ma di 47. La diversa quantificazione ha un'incidenza diretta e rilevante ai fini della presente causa, atteso che l'odierno appellante principale rivendica il pagamento di lavoro straordinario che può dirsi tale, però, solo laddove le ore lavorate superino quelle ordinarie. Sul punto, si rende necessaria una preliminare ricognizione dei principi applicabili in tema di riconoscimento del compenso per lavoro straordinario. Appare utile premettere che, com'è noto, l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui spetta al lavoratore che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario - ma il discorso vale anche per le ferie e i permessi non goduti - fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente
6 previsti. Tale affermazione costituisce, appunto, la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale – ovvero lo svolgimento di lavoro nei giorni e negli orari deputati alla fruizione di ferie o permessi - quale fatto costitutivo della pretesa azionata. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza - da sola - costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva (delle ferie e dei permessi non goduti) sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009); sicché, soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento, questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. Da ultimo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione è tornata sul punto precisando che:
“Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (cfr. Sent. n. 13150/2018. Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver “lavorato oltre l'orario di lavoro
“senza percepire” quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario” nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.). Infine, sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. Cass., S.U., n. 13533/2001). Tanto premesso in ordine ai principi di diritto applicabili al caso di specie, rileva la Corte che le allegazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio, al pari di quelle contenute nell'atto di gravame, non danno adeguatamente conto della ricorrenza degli elementi costitutivi delle pretese azionate;
e, in particolare: a) delle collocazione temporale e della precisa entità giornaliera delle prestazioni lavorative straordinarie rese dal ricorrente rispetto a quelle contrattualmente assunte;
b) dell'entità delle festività non godute. L'allegazione dei fatti rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda risulta estremamente generica.
7 Ed invero, il lavoratore odierno appellante non si è premurato di allegare, rispetto alle varie giornate di lavoro dedotte in giudizio, gli orari di presa servizio, di arrivo alle località intermedie - per gancio e sgancio del rimorchio e per carico e scarico della merce - e, da ultimo, di arrivo alle località di destinazione finale, e non ha neppure precisato a che ora iniziassero e terminassero le operazioni di gancio e sgancio del rimorchio e di carico e scarico della merce e cosa facesse nelle more di quelle operazioni. L'allora ricorrente, infatti, nel libello introduttivo del giudizio si è limitato ad allegare l'ammontare complessivo delle ore di lavoro straordinario diurno, di ore notturne, giorni festivi, di ore festive ecc. di cui rivendica il pagamento, senza svolgere le doverose precisazioni sopra evidenziate1. Al riguardo, occorre precisare che: “i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio, o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova” (sul punto v. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09/02/2012, n. 1878), circolarità che, per essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzato al perseguimento del principio della “ragionevole durata del processo” (art. 111 Cost., comma 2) in quanto la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso. Ne consegue che, in un siffatto contesto...non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi nemmeno tramite un'integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati” (così Cass, sent. 12 febbraio 2016, n. 2832). Le medesime carenze, come sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, non possono essere nemmeno colmate dal giudice facendo ricorso ai poteri d'ufficio, “valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. Civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne, sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto” (Cass., civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572). Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, le pretese dell'odierno appellante principale vanno respinte, in primis, in quanto non supportate da adeguate e specifiche allegazioni. A tale difetto di allegazione (avente di per sé valore assorbente) si aggiunge poi, anche un difetto di prova, correttamente evidenziato dal Tribunale di Parma nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) 12. Nel merito, si rileva che la pretesa del ricorrente deve nondimeno essere rigettata per difetto di prova.
13. L'art. 2108 c.c. prevede che, in caso di prolungamento dell'orario normale, il lavoratore deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario;
la misura della maggiorazione è definita in maggiore dettaglio dalla contrattazione collettiva applicabile.
14. Come noto, grava sul lavoratore che rivendichi differenze retributive per lavoro straordinario, l'onere di fornire rigorosa prova di aver osservato un orario di lavoro superiore a quello previsto nel proprio contratto (Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389; Cass. 20 febbraio 2018, n. 4076; Cass. 19 giugno 2018, n. 16150). 15. Con particolare riferimento alla prova del lavoro straordinario effettuato dagli autotrasportatori, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che le mere stampe dei dischi cronotachigrafi analogici sono insufficienti, se specificamente contestate come nel caso di specie, a dimostrare l'effettiva prestazione di lavoro nella misura da esse risultanti, costituendo un mero elemento di prova indiziaria che necessita di essere supportata da ulteriori elementi probatori a riscontro (Cass. 20 giugno 2002, n. 9006; Cass. 13 maggio 2014, n. 10366). 16. Ciò anche in quanto le stampe dei dischi cronotachigrafi riportano su supporto analogico le ore di guida e di riposo impostate direttamente dall'autista stesso, senza che la società possa intervenire in alcun modo sui cronotachigrafi. 17. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio ulteriore idoneo a fornire un riscontro esterno a quanto risultante dalle stampe dei dischi cronotachigrafi prodotte sub doc. 10 ricorrente, espressamente e specificamente contestate da parte convenuta ai sensi dell'art. 2712 c.c.
18. Inoltre, non ha neppure formulato alcuna richiesta di escussione testimoniale di colleghi in merito, quantomeno, ai suoi orari di partenza e arrivo e alle prassi aziendali in materia di orario di lavoro degli autotrasportatori;
elementi che avrebbero fornito ulteriori argomenti indiziari da cui desumere presuntivamente, in concorso con quanto risultante dai dischi cronotachigrafi, la conferma delle allegazioni attoree.
19.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato per carenza di prova. (…)”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, suffragate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia e frutto di un'attenta e meditata disamina del
9 compendio probatorio in atti, nella condivisione della Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierno appellante principale (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015), il quale nel proprio sintetico atto di gravame non ha offerto a questo Collegio alcun dirimente spunto di riflessione per discostarsi dalle valutazioni compiute dal Tribunale di Parma nella gravata sentenza.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello principale proposto dal sig. va respinto, con conseguente integrale conferma della Parte_1 sentenza gravata. In virtù della reiezione dell'appello principale, questa Corte è dispensata dall'esaminare l'appello incidentale condizionato dalla Controparte_1
Quanto alla regolamentazione delle spese del grado, giova osservare che, con la recente sentenza n. 77/2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le suddette spese ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 comma 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo. Ebbene, nell'ipotesi de qua, la particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, preclusiva della conoscibilità a priori delle ragioni delle parti - costituendo “analoga grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di lite tra le parti” - autorizza la compensazione integrale delle spese del grado tra le parti in causa. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal sig. , con conseguente integrale conferma Parte_1 della sentenza gravata;
- compensa integralmente fra le parti le spese di questo grado del giudizio;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un
10 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 02.10.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo quanto si ha modo di leggere nel ricorso introduttivo del giudizio: “-straordinario diurno 1388,58 (retribuite 313,18) - differenza retributiva 1075,40*13,99=15.044,85 euro
- ore notturne 223 (retribuite 0) - differenza retributiva 223*5,38= 1.199,74 euro ( perchè retribuite come ore normali ad euro 10,77)
- giorni festivi 42 (retribuiti 8) - differenza retributiva 34*82,21= 2.795,14 euro
- ore festive 124,57 (retribuite 137,21) - differenza retributiva 12,64*17,19= - 217,28 euro
- notti in camion 221 (retribuite 0) - differenza retributiva 221*0,99= 205,53 euro
- trasferte sotto le 12 h - 82 (retribuite 74) - differenza retributiva 8*21,80= 174,40 euro
- trasferte sotto le 18 h - 115 (retribuite 192) - differenza retributiva 77*33,02= - 2.542,54 euro
- trasferte sotto le 24 h - 183 (retribuite 89) -differenza retributiva 94*41,16=3.869,04 euro (…)”. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 527/2024 RGA avverso la sentenza n° 663/2024 R.S. del Tribunale di Parma, sez. Lavoro, emessa e pubblicata in data 24.07.2024, nella causa civile n. 91/2023 RG., notificata il 26.07.2024; avente ad oggetto: differenze retributive;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 02/10/2025; promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA RI NN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Parma (PR), Via Carducci 8/a; APPELLANTE/APPELLATO IN VIA INCIDENTALE;
contro
, in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Osti Cristiano e Sansone Francesco, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo procuratore sito in Parma, in Parma, Strada Abbeveratoia, 65/A;
APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE;
Controparte_2
( ) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Valeria Giroldi, Oreste Manzi e Renato Vestini, con elezione di domicilio in Bologna (BO), via Gramsci, n. 6, , presso l'ufficio legale della sede di Bologna;
APPELLATO; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti
1 trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…)
1. Con ricorso depositato in data 31.1.2023, ha chiesto al Tribunale di Parma di condannare Parte_1 [...]
presso la quale ha lavorato come autotrasportatore dall'1.4.2018 al Controparte_1
31.12.2020, al pagamento di € 20.588,28 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, oltre a eventuali ulteriori differenze che risultassero all'esito di CTU contabile, nonché alla conseguente regolarizzazione della posizione contributiva.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto.
3. Essendo stata chiesta, tra l'altro, la regolarizzazione della posizione previdenziale del dipendente, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che CP_2 ha aderito alla domanda attorea afferente al versamento dei contributi omessi. (…)”. Istruita la causa sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, il Tribunale di Parma, all'esito dell'udienza di discussione del 24/07/2024, ha definito la vertenza con la sentenza 663/2024 R.S., così statuendo: “(…)
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite. (…)”. Il Giudice a quo nella predetta sentenza, in estrema sintesi, riepilogato lo svolgimento del processo, in via preliminare, ha disatteso l'eccezione sollevata all'allora convenuta, secondo cui la domanda del lavoratore sarebbe stata inammissibile in virtù dell'accordo di forfetizzazione ex art. 11 bis CCNL Logistica Trasporti e, nel merito, la respinto le pretese avanzate dal sig. , ritenendo che costui non abbia assolto agli Parte_1 oneri probatori su di lui gravanti, ricostruiti sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia. Con ricorso depositato in data 12/08/2024, il sig. ha spiegato appello nei Parte_1 confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) - in via principale riformare ,ai punti 14-15-16 -17-18-19, la sentenza n° 663\2024 emessa dal Tribunale di Parma, sez. Lavoro, Dott. Moresco, nella causa civile RG. 91\2023 e notificata il 26.07.2024 - In via istruttoria: disporre la CTU contabile per tutti i motivi esposti ai pp.a2 ed a3. Con Vittoria di spese e compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge. (…)”. Nello spiegato atto di gravame, il lavoratore appellante ha censurato la sentenza gravata sulla scorta di unico ed articolato motivo di gravame, esaustivamente rubricato “A) Errata applicazione degli elementi di fatto e di diritto e falsa applicazione dell'art.2697 c.c.”. La società appellata, ritualmente costituitasi in giudizio, in via preliminare, ha eccepito l'omessa produzione del fascicolo di primo grado da parte del lavoratore appellante all'atto dell'iscrizione a ruolo del gravame (depositato solo successivamente), nel merito,
2 poi, ha diffusamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure ed, infine, ha proposto appello incidentale condizionato volto a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'applicabilità al sig. del contratto integrativo aziendale per il Parte_1 periodo di causa. La in particolare, ha chiesto che questa Corte voglia: “(…) in via Controparte_1 principale: - rigettare l'appello proposto perché infondato, non provato o come meglio e, pertanto, confermare la sentenza n. 663/2024 resa inter partes dal Tribunale di Parma in funzione di Giudice del Lavoro, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta dell'appellante di riforma della sentenza sui punti appellati:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del proposto appello incidentale, accertare l'applicabilità al sig. del contratto integrativo Parte_1 aziendale per il periodo di causa;
in ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA. (…)”. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha reiterato le prospettazioni svolte nel CP_2 giudizio a quo, assumendo una posizione di sostanziale “terzietà” rispetto alle rivendicazioni del lavoratore appellante e chiedendo che questa Corte voglia: “decidere secondo diritto e prudente apprezzamento la infondatezza/fondatezza dei motivi di appello e relative censure e/o la fondatezza dei diritti fatti valere dal lavoratore originario ricorrente Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alla confermabilità/censurabilità/riformabilità sentenza del Tribunale di Parma 663/2024 pubblicata in data 24/07/2024 quindi 1. qualora si ritengano fondate le pretese fatte valere dall'appellante, decidere in conformità in ordine ad eventuali diritti economico/retributivi ed al alla loro ammontare condannando conseguentemente alla regolarizzazione contributiva 2. qualora invece si ritenesse incensurabile l'accertamento operato dal Tribunale, confermare la sentenza del Tribunale di Parma n 663/2024, pubblicata in data 24 luglio 2024, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. (…)”. Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, preliminarmente va affrontata la questione della tardiva produzione del fascicolo di primo grado del lavoratore, odierno appellante principale. Al riguardo, si osserva che con sentenza n. 4835 del 16 febbraio 2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate su plurime questioni riguardanti le conseguenze derivanti dall'omesso deposito in appello del fascicolo di primo grado,
3 statuendo principi applicabili anche alla fattispecie in esame. La Suprema Corte ha chiarito che l'efficacia probatoria dei documenti ritualmente prodotti in primo grado, sia in formato cartaceo che telematico, non si esaurisce nel singolo grado di giudizio. Pertanto, in forza del principio di acquisizione, il Giudice di Appello può acquisire la conoscenza dei fatti storici in essi rappresentati, anche laddove detti documenti non siano stati nuovamente depositati nel giudizio di impugnazione. Ancora, la Cassazione ha affermato che il Giudice di appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado, ma non depositato in sede di impugnazione, nel caso in cui la parte ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte nel secondo grado di giudizio. Da ultimo, con la pronuncia in parola le Sezioni Unite hanno precisato che il Giudice di appello ha facoltà di porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte, apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, ovvero in altro provvedimento o atto del processo. In applicazione dei suesposti principi di diritto, che avrebbero già di per sé reso
“superabile” l'omessa produzione del fascicolo del lavoratore, il suo tardivo deposito deve considerarsi alla stregua di una “mera irregolarità”, priva di conseguenze sul piano processuale. Si osserva, poi, che benché le conclusioni dell'atto di appello non brillino per chiarezza espositiva, a fronte di una doverosa lettura complessiva dell'atto di gravame, risulta chiaro che il lavoratore appellante nel chiedere la riforma della sentenza impugnata in relazione
“ai punti 14-15-16 -17-18-19” ha voluto implicitamente ma inequivocabilmente insistere per l'accoglimento delle conclusioni da lui rassegnate nel libello introduttivo del giudizio, non a caso ritrascritte nel corpo dell'atto di impugnazione (v. pag. dell'atto di appello). Svolte queste doverose premesse, ritiene la Corte che le pretese dell'odierno appellante principale debbano essere respinte per i motivi appresso indicati. Al riguardo va osservato che l'allora ricorrente ha richiesto, nella presente sede, l'accertamento di un numero di ore di lavoro di gran lunga superiore a quelle contrattuali e, quindi, la condanna della società appellata al pagamento di quanto dovutogli a tale titolo. È documentalmente provato che il rapporto di lavoro intercorso fra le parti è stato regolato dal CCNL Trasporto Merci Logistica (docc. da 2 a 7 fasc. di primo grado di parte appellata); così come è evincibile per tabulas che il Sig. apparteneva al Parte_1 personale viaggiante con orario di lavoro discontinuo. Entrambe le circostanze possono, invero, evincersi dalla mera lettura dei contratti di lavoro dell'allora ricorrente (doc. 2, 3 4 fasc. di primo grado di parte appellata). La pretesa dell'odierno appellante principale, in particolare, trova titolo nelle disposizioni di cui agli artt. 11 e 11 bis del richiamato CCNL logistica, trasporto merci e spedizione
4 (doc. 23 fasc. di primo grado di parte appellata). L'art. 11 bis – rubricato “Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue” – così recita: “In deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° super e 3° super junior (rif. art. 11-quater), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE 561/06 , 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali. Con le modalità previste dal successivo comma 3, ai lavoratori che esercitano l'attività nelle condizioni suddette - e, perciò, considerati discontinui anche a norma del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, R.D. 10 settembre 1923, n. 1953, R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 234/2007, la durata media della settimana non può superare le 58 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali. Con accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale sarà accertata la sussistenza delle condizioni che consentono l'applicazione dei diversi limiti di orario stabiliti dal precedente comma 2. Tali accordi, che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dovranno essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati. Sono titolati alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte e le R.S.U., le R.S.A. ove esistenti, le rappresentanze territoriali delle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale dall'altra. Il confronto dovrà avere inizio entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta avanzata anche da una sola delle parti. Gli accordi di cui sopra avranno una durata massima di 4 anni. In assenza di accordo e/o di rinnovo e trascorsi 3 mesi dalla scadenza, la media oraria sarà quella prevista dall'art. 11. In caso di mancato accordo su iniziativa anche di una sola delle parti, l'accertamento per singola azienda di cui ai commi 2 e 3, potrà essere esperito mediante appositi incontri da tenersi tra i rappresentanti dell'Associazione datoriale mandataria e le OO.SS. territoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il confronto tra le parti dovrà avere inizio entro 10 giorni dalla conclusione dell'esame a livello aziendale o dalla richiesta avanzata anche da una sola delle parti. Permanendo il disaccordo la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti
5 Organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che si incontreranno entro i 10 giorni successivi. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo debbono essere deferite all'Ufficio di conciliazione sindacale e, se convenuto, sono affidate al Collegio arbitrale, di cui all'art. 11-ter. Lo stesso Collegio, secondo le modalità previste dalla clausola compromissoria è competente a decidere le azioni promosse dal datore di lavoro o dai lavoratori, anche tramite l'Organizzazione sindacale cui aderiscono o abbiano conferito mandato, per accertare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; anche per tali azioni di accertamento, esperibili senza che siano insorte controversie, è obbligatorio il tentativo di conciliazione davanti agli Uffici sindacali di conciliazione istituiti tra le parti sociali, secondo la clausola compromissoria. L'Ufficio sindacale di conciliazione è composto pariteticamente da tre rappresentanti delle OO.SS. stipulanti e da tre rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali. In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui all'art. 11, comma 8, punto b) ovvero degli accordi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sarà verificata la sussistenza delle condizioni che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione del regime di orario previsto dal comma 1. L'attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l'abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella definita in modo positivo all'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 234/2007. Tutte le ore prestate oltre il limite di cui al comma 1 saranno retribuite con le maggiorazioni per lavoro straordinario ovvero con le modalità previste dal comma 8 del precedente art. 11”. Quanto previsto dal CCNL citato – che, alla stregua delle considerazioni che precedono, risulta applicabile al rapporto in controversia – consente di affermare che l'orario ordinario settimanale dell'allora ricorrente, inquadrato nel livello 3 Super e riconducibile alla figura dell'autista nell'ambito di un'organizzazione aziendale così come prevista dagli art. 11 e 11 bis CCNL, fosse, non già di 39 ore settimanali, ma di 47. La diversa quantificazione ha un'incidenza diretta e rilevante ai fini della presente causa, atteso che l'odierno appellante principale rivendica il pagamento di lavoro straordinario che può dirsi tale, però, solo laddove le ore lavorate superino quelle ordinarie. Sul punto, si rende necessaria una preliminare ricognizione dei principi applicabili in tema di riconoscimento del compenso per lavoro straordinario. Appare utile premettere che, com'è noto, l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui spetta al lavoratore che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario - ma il discorso vale anche per le ferie e i permessi non goduti - fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente
6 previsti. Tale affermazione costituisce, appunto, la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale – ovvero lo svolgimento di lavoro nei giorni e negli orari deputati alla fruizione di ferie o permessi - quale fatto costitutivo della pretesa azionata. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza - da sola - costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva (delle ferie e dei permessi non goduti) sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009); sicché, soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento, questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. Da ultimo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione è tornata sul punto precisando che:
“Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (cfr. Sent. n. 13150/2018. Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver “lavorato oltre l'orario di lavoro
“senza percepire” quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario” nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.). Infine, sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. Cass., S.U., n. 13533/2001). Tanto premesso in ordine ai principi di diritto applicabili al caso di specie, rileva la Corte che le allegazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio, al pari di quelle contenute nell'atto di gravame, non danno adeguatamente conto della ricorrenza degli elementi costitutivi delle pretese azionate;
e, in particolare: a) delle collocazione temporale e della precisa entità giornaliera delle prestazioni lavorative straordinarie rese dal ricorrente rispetto a quelle contrattualmente assunte;
b) dell'entità delle festività non godute. L'allegazione dei fatti rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda risulta estremamente generica.
7 Ed invero, il lavoratore odierno appellante non si è premurato di allegare, rispetto alle varie giornate di lavoro dedotte in giudizio, gli orari di presa servizio, di arrivo alle località intermedie - per gancio e sgancio del rimorchio e per carico e scarico della merce - e, da ultimo, di arrivo alle località di destinazione finale, e non ha neppure precisato a che ora iniziassero e terminassero le operazioni di gancio e sgancio del rimorchio e di carico e scarico della merce e cosa facesse nelle more di quelle operazioni. L'allora ricorrente, infatti, nel libello introduttivo del giudizio si è limitato ad allegare l'ammontare complessivo delle ore di lavoro straordinario diurno, di ore notturne, giorni festivi, di ore festive ecc. di cui rivendica il pagamento, senza svolgere le doverose precisazioni sopra evidenziate1. Al riguardo, occorre precisare che: “i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio, o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova” (sul punto v. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09/02/2012, n. 1878), circolarità che, per essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzato al perseguimento del principio della “ragionevole durata del processo” (art. 111 Cost., comma 2) in quanto la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso. Ne consegue che, in un siffatto contesto...non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi nemmeno tramite un'integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati” (così Cass, sent. 12 febbraio 2016, n. 2832). Le medesime carenze, come sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, non possono essere nemmeno colmate dal giudice facendo ricorso ai poteri d'ufficio, “valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. Civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne, sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto” (Cass., civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572). Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, le pretese dell'odierno appellante principale vanno respinte, in primis, in quanto non supportate da adeguate e specifiche allegazioni. A tale difetto di allegazione (avente di per sé valore assorbente) si aggiunge poi, anche un difetto di prova, correttamente evidenziato dal Tribunale di Parma nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) 12. Nel merito, si rileva che la pretesa del ricorrente deve nondimeno essere rigettata per difetto di prova.
13. L'art. 2108 c.c. prevede che, in caso di prolungamento dell'orario normale, il lavoratore deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario;
la misura della maggiorazione è definita in maggiore dettaglio dalla contrattazione collettiva applicabile.
14. Come noto, grava sul lavoratore che rivendichi differenze retributive per lavoro straordinario, l'onere di fornire rigorosa prova di aver osservato un orario di lavoro superiore a quello previsto nel proprio contratto (Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389; Cass. 20 febbraio 2018, n. 4076; Cass. 19 giugno 2018, n. 16150). 15. Con particolare riferimento alla prova del lavoro straordinario effettuato dagli autotrasportatori, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che le mere stampe dei dischi cronotachigrafi analogici sono insufficienti, se specificamente contestate come nel caso di specie, a dimostrare l'effettiva prestazione di lavoro nella misura da esse risultanti, costituendo un mero elemento di prova indiziaria che necessita di essere supportata da ulteriori elementi probatori a riscontro (Cass. 20 giugno 2002, n. 9006; Cass. 13 maggio 2014, n. 10366). 16. Ciò anche in quanto le stampe dei dischi cronotachigrafi riportano su supporto analogico le ore di guida e di riposo impostate direttamente dall'autista stesso, senza che la società possa intervenire in alcun modo sui cronotachigrafi. 17. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio ulteriore idoneo a fornire un riscontro esterno a quanto risultante dalle stampe dei dischi cronotachigrafi prodotte sub doc. 10 ricorrente, espressamente e specificamente contestate da parte convenuta ai sensi dell'art. 2712 c.c.
18. Inoltre, non ha neppure formulato alcuna richiesta di escussione testimoniale di colleghi in merito, quantomeno, ai suoi orari di partenza e arrivo e alle prassi aziendali in materia di orario di lavoro degli autotrasportatori;
elementi che avrebbero fornito ulteriori argomenti indiziari da cui desumere presuntivamente, in concorso con quanto risultante dai dischi cronotachigrafi, la conferma delle allegazioni attoree.
19.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato per carenza di prova. (…)”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, suffragate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia e frutto di un'attenta e meditata disamina del
9 compendio probatorio in atti, nella condivisione della Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierno appellante principale (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015), il quale nel proprio sintetico atto di gravame non ha offerto a questo Collegio alcun dirimente spunto di riflessione per discostarsi dalle valutazioni compiute dal Tribunale di Parma nella gravata sentenza.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello principale proposto dal sig. va respinto, con conseguente integrale conferma della Parte_1 sentenza gravata. In virtù della reiezione dell'appello principale, questa Corte è dispensata dall'esaminare l'appello incidentale condizionato dalla Controparte_1
Quanto alla regolamentazione delle spese del grado, giova osservare che, con la recente sentenza n. 77/2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le suddette spese ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 comma 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo. Ebbene, nell'ipotesi de qua, la particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, preclusiva della conoscibilità a priori delle ragioni delle parti - costituendo “analoga grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di lite tra le parti” - autorizza la compensazione integrale delle spese del grado tra le parti in causa. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal sig. , con conseguente integrale conferma Parte_1 della sentenza gravata;
- compensa integralmente fra le parti le spese di questo grado del giudizio;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un
10 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 02.10.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo quanto si ha modo di leggere nel ricorso introduttivo del giudizio: “-straordinario diurno 1388,58 (retribuite 313,18) - differenza retributiva 1075,40*13,99=15.044,85 euro
- ore notturne 223 (retribuite 0) - differenza retributiva 223*5,38= 1.199,74 euro ( perchè retribuite come ore normali ad euro 10,77)
- giorni festivi 42 (retribuiti 8) - differenza retributiva 34*82,21= 2.795,14 euro
- ore festive 124,57 (retribuite 137,21) - differenza retributiva 12,64*17,19= - 217,28 euro
- notti in camion 221 (retribuite 0) - differenza retributiva 221*0,99= 205,53 euro
- trasferte sotto le 12 h - 82 (retribuite 74) - differenza retributiva 8*21,80= 174,40 euro
- trasferte sotto le 18 h - 115 (retribuite 192) - differenza retributiva 77*33,02= - 2.542,54 euro
- trasferte sotto le 24 h - 183 (retribuite 89) -differenza retributiva 94*41,16=3.869,04 euro (…)”. 8