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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 08/04/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 18/12/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 2489/2021 R.G.;
nella causa pendente tra:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
75, (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Quaglierini C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Livorno – Via Ricasoli n. 82 giusta procura in atti;
ATTORE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_1 congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avvocati Susanna Cenerini, Lucia
Macchia, Cristiana Sardi e Zenti Maria Teresa, con domicilio eletto presso il Palazzo
Civico, Piazza del Municipio n. 1, Livorno, giusta procura in atti;
CONVENUTO
E
(C.F. ), con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Livorno, Via del Gazometro 9, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Cappa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazzetta Guastalla n. 7, giusta procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il al fine di sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa: A) dichiarare la responsabilità esclusiva del
, in persona del Sindaco pro tempore, per la causazione del sinistro Controparte_1 occorso al signor in data 12.06.2020 e, conseguentemente, Parte_1 condannarlo a risarcire tutti i danni subiti e subendi dal medesimo a titolo di danno biologico, liquidando gli stessi nella misura complessiva di € 13.348,26, di cui €
8.717,98 a titolo di risarcimento del danno per l'invalidità permanente, € 4.630,28 a titolo di risarcimento per l'invalidità temporanea, ovvero in quelle somme maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa e ritenute conformi a giustizia, anche alla luce delle eventuali risultanze di una CTU medica, se ammessa, volta a quantificare i danni subiti dal signor B) condannare il convenuto al Parte_1 risarcimento delle spese mediche sostenute dal signor a causa del Parte_1 sinistro in oggetto, che vengono quantificate in € 1.869,00, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta conforme a giustizia;
C) condannare il convenuto al pagamento in favore del signor di una Parte_1 congrua indennità per svalutazione monetaria e degli interessi legali. Con vittoria di spese e compensi di giudizio (già diritti ed onorari)”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- in data 12/06/2020, verso le ore 11.00 circa, mentre stava percorrendo a piedi sul marciapiede Corso Amedeo, in Livorno, giunto nei pressi del ristorante indiano sito al n. civico 115, cadeva rovinosamente a terra a causa di una insidiosa e poco visibile buca;
- nonostante il dolore, si faceva accompagnare a casa ove contattava telefonicamente il medico curante, il quale consigliava riposo e terapia locale con anti-infiammatori e ghiaccio;
- in data 15/06/2020, stante la persistenza del quadro algico-disfunzionale all'arto inferiore destro, nonostante le cure avviate, si sottoponeva ad indagine radiologica presso la struttura SVS-servizi radiologici di Livorno dalla quale emergeva: “frattura diafisaria, scomposta, della porzione diasfaria medio-distale del quarto metacarpo e, scomposta e pluriframmentata, della porzione diafisaria medio- distale del quinto metatarso. Rapporti articolari conservati, con interlinee di ampiezza nei limiti. Osso soprannumerario (Os calcaneo cuboideum laterale)”;
2 - il medesimo giorno si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Livorno, dove i sanitari di turno confermavano la presenza delle fratture suddette e veniva data una prognosi di 30 giorni;
- in data 12/01/2021, lo specialista ortopedico ravvisava la guarigione del suddetto quadro anatomo-clinico, con postumi da valutare in ambito medico-legale;
- il medico legale, Dott. quantificava un danno di natura biologica Persona_1 ragionevolmente stimabile in un complessivo 7% e un periodo di inabilità temporanea totale in 30 giorni, oltra ad un'inabilità temporanea parziale di 30 giorni al 75%, di ulteriori 30 giorni al 50%, e di ulteriori 120 giorni al 25%;
- stante la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'attore inviava, CP_1 in data 13/10/2020, lettera raccomandata a.r. al con la quale denunciava CP_1 formalmente il sinistro ed invitava lo stesso a risarcire tutti i danni subiti e subendi dall'odierno attore;
- in data 26/01/2021, il comunicava il rigetto della richiesta Controparte_1 risarcitoria in quanto la buca che avrebbe provocato il sinistro è adiacente ad un Cont chiusino posto a servizio della rete idrica di competenza , specificando in particolare che in virtù del Disciplinare tecnico del Regolamento per il rilascio
Concessione per l'alterazione del suolo o sottosuolo pubblico, il Concessionario
[...]
è obbligato a riparare eventuali anomalie stradali ricadenti nell'area CP_2 adiacente i chiusini per una larghezza di 50 cm misurata dal bordo esterno del manufatto;
- a seguito della comunicazione del , l'attore inviava, in data Controparte_1
03/02/2021, formale richiesta di risarcimento danni ad allegando la CP_2 stessa comunicazione del CP_1
- in data 18/02/2021, la in qualità di soggetto incaricato da CP_3 [...] della gestione del sinistro in oggetto, comunicava di non ravvisare alcuna CP_2 responsabilità a carico dell'Ente, in quanto il cedimento che ha creato la buca sarebbe dovuto ad un tratto di tubazione e ad un pozzetto di una linea privata di fognatura nera e dunque la relativa responsabilità attribuibile al titolare dello scarico;
- in data 31/03/2021 l'attore inviava sia al che ad Controparte_1 CP_2 formale invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, come previsto dal
Decreto-Legge 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014, ma non CP_2 aderiva in quanto non riteneva insussistente una sua responsabilità e il CP_1
ometteva di rispondere.
[...]
3 Alla luce di tali fatti, ha introdotto il presente giudizio al fine di Parte_1 ottenere la condanna del in quanto responsabile ex art. 2051 c.c., al CP_1 risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro per cui è causa.
Si è costituito in giudizio il il quale ha contestato tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, eccependo in primo luogo la sua carenza di legittimazione passiva, tenuto conto che l'asserita insidia stradale sarebbe situata in adiacenza ad un chiusino di proprietà dell in quanto posto a servizio della CP_2 rete idrica, per cui l'unica responsabile sarebbe quest'ultima, che avrebbe violato gli oneri manutentivi posti a suo carico, e contestando comunque la domanda attorea nel merito in quanto infondata. Alla luce di ciò, ha chiesto di essere autorizzata alla Cont chiamata in causa del terzo e ha rassegnato le seguenti conclusioni “"Voglia codesto Ecc.mo Tribunale – in tesi, respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
– in ipotesi, dichiarare che
l'evento dannoso si è verificato per esclusivo fatto e colpa di Controparte_2
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, con sede in Livorno, Via del Gazometro n. 9, e, di conseguenza, condannare quest'ultima al pagamento di ogni somma che sia riconosciuta all'attore in conseguenza della verificazione dell'evento dannoso per cui è causa;
– in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari e con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge".
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio la CP_2 quale ha contestato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, domandando il rigetto della domanda di manleva, rappresentando come alcuna responsabilità possa essere ad essa imputata, essendo responsabile il quale custode della CP_1 strada, e ha altresì contestato la domanda attorea sia nell'an che nel quantum, ritenendola infondata e non provata. Ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni “respingere le domande svolte da parte dell'attore, perché infondate in fatto e diritto, respingere comunque la domanda di manleva del Controparte_1 verso l'esponente perché infondata in fatto e in diritto, in via subordinata, nel caso di accoglimento delle domande attoree e del accertata l'entità Controparte_1 dell'effettivo danno, accertato il concorso della parte attrice e del Controparte_1 nella determinazione dello stesso, limitare la condanna di alla sola quota di CP_2 responsabilità ad essa imputabile ovvero, in caso di condanna in via solidale, quantificare le rispettive quote di responsabilità, ai fini dell'azione di regresso. Con vittoria di compensi professionali e spese”.
4 La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e l'escussione di testimoni. La CTU medico-legale richiesta da parte attrice ed inizialmente ammessa,
è stata poi revocata per impossibilità del suo espletamento, non essendosi l'attore presentato alla visita dinanzi al CTU, ed essendosi reso di fatto irreperibile.
All'udienza del 18/12/2024 la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, la domanda attore deve essere rigettata in quanto infondata e non provata alla luce delle ragioni di seguito specificate.
La domanda formulata da parte attrice va inquadrata nell'alveo dell'articolo 2051
c.c. .
Sul punto si evidenzia come la specifica ipotesi di responsabilità aquiliana contemplata dall'art. 2051 c.c. si fondi essenzialmente su due elementi fondamentali: 1) l'esistenza di una relazione qualificata (di custodia) tra un soggetto e la cosa fonte della lesione, che si configura allorché sussista l'effettivo potere fisico del soggetto di esercitare sulla cosa un controllo astrattamente idoneo a consentirgli di prevedere, prevenire ed evitare il verificarsi di eventi lesivi connaturati all'intrinseco dinamismo della stessa o all'interferenza di agenti esterni su di essa;
2) il nesso di causalità tra la cosa ed il danno asseritamente sofferto da chi invoca l'applicazione della predetta norma.
Conseguentemente, una volta provato il nesso di causalità tra la cosa e il danno subito, a carico del soggetto titolare del potere fisico sulla cosa sussiste una presunzione iuris tantum di responsabilità, che può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto del danneggiato.
Nel caso di specie, al di là delle questioni insorte tra l convenuto e la terza CP_4 chiamata in causa sulla relazione qualificata di custodia con la cosa (la buca presente sul marciapiede di Corso Amedeo in Livorno, va in primis evidenziato che parte attrice non ha provato il nesso di casualità tra l'evento de quo e le lesioni subite.
Ed invero, va osservato che, nonostante l'ammissione della CTU medico-legale richiesta dalla stessa parte attrice, quest'ultima ha omesso di presentarsi alla visita dinanzi al consulente, pure rinviata più volte, rendendo di fatto impossibile l'espletamento della consulenza, che infatti è stata revocata.
5 Si rammenta che secondo i principi generali sull'onere della prova, chi agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda secondo quanto stabilito dall'art. 2967 c.c. .
Inoltre, per quanto concerne più propriamente il caso in esame, per poter essere risarcito, il danno biologico necessita dell'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica secondo criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi, sicché questa tipologia di danno richiede una prova scientifica, rigorosa ed oggettiva, del nocumento e del suo nesso causale con la condotta illecita altrui (Cass. civ., Sez.
III, 18 aprile 2019, n. 10816), non potendo essere riconosciuto e liquidato sulla base della sola documentazione medica prodotta in atti o di una perizia medico-legale di parte, che non può assumere il valore di prova tipica in un giudizio, tanto più nei casi in cui essa venga contestata dalla controparte, come avvenuto nel caso di specie.
Nella fattispecie in esame, dunque, all'esito dell'istruttoria espletata, sebbene possa ritenersi provato il fatto storico, ossia che il sig. sia caduto Parte_1 per una sconnessione presente sul marciapiede, nelle circostanze di tempo e di luogo allegate nell'atto di citazione, non può invece dirsi provato il nesso causale tra il fatto e le presunte lesioni subite, che sono rimaste del tutto sfornito di prova per esclusiva responsabilità e colpa dello stesso attore.
In mancanza, pertanto, di una adeguata prova circa le lesioni subite e il nesso di causalità tra queste e l'evento dedotto (non essendo idonee, a tal fine, le allegazioni di parte attrice e la documentazione medica prodotta, in mancanza di qualsivoglia ulteriore riscontro probatorio), deve pervenirsi al rigetto della domanda.
Il rigetto della domanda attorea porta conseguentemente all'assorbimento della domanda formulata dal nei confronti della terza chiamata in causa. CP_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo., in base al valore della causa, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022
e tenendo conto della natura e complessità della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda attorea in quanto non provata,
6 • Condanna al rimborso in favore del e di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano, per ciascuna CP_2 parte, in complessivi € 3.550,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 08/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 18/12/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 2489/2021 R.G.;
nella causa pendente tra:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
75, (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Quaglierini C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Livorno – Via Ricasoli n. 82 giusta procura in atti;
ATTORE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_1 congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avvocati Susanna Cenerini, Lucia
Macchia, Cristiana Sardi e Zenti Maria Teresa, con domicilio eletto presso il Palazzo
Civico, Piazza del Municipio n. 1, Livorno, giusta procura in atti;
CONVENUTO
E
(C.F. ), con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Livorno, Via del Gazometro 9, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Cappa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazzetta Guastalla n. 7, giusta procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il al fine di sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa: A) dichiarare la responsabilità esclusiva del
, in persona del Sindaco pro tempore, per la causazione del sinistro Controparte_1 occorso al signor in data 12.06.2020 e, conseguentemente, Parte_1 condannarlo a risarcire tutti i danni subiti e subendi dal medesimo a titolo di danno biologico, liquidando gli stessi nella misura complessiva di € 13.348,26, di cui €
8.717,98 a titolo di risarcimento del danno per l'invalidità permanente, € 4.630,28 a titolo di risarcimento per l'invalidità temporanea, ovvero in quelle somme maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa e ritenute conformi a giustizia, anche alla luce delle eventuali risultanze di una CTU medica, se ammessa, volta a quantificare i danni subiti dal signor B) condannare il convenuto al Parte_1 risarcimento delle spese mediche sostenute dal signor a causa del Parte_1 sinistro in oggetto, che vengono quantificate in € 1.869,00, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta conforme a giustizia;
C) condannare il convenuto al pagamento in favore del signor di una Parte_1 congrua indennità per svalutazione monetaria e degli interessi legali. Con vittoria di spese e compensi di giudizio (già diritti ed onorari)”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- in data 12/06/2020, verso le ore 11.00 circa, mentre stava percorrendo a piedi sul marciapiede Corso Amedeo, in Livorno, giunto nei pressi del ristorante indiano sito al n. civico 115, cadeva rovinosamente a terra a causa di una insidiosa e poco visibile buca;
- nonostante il dolore, si faceva accompagnare a casa ove contattava telefonicamente il medico curante, il quale consigliava riposo e terapia locale con anti-infiammatori e ghiaccio;
- in data 15/06/2020, stante la persistenza del quadro algico-disfunzionale all'arto inferiore destro, nonostante le cure avviate, si sottoponeva ad indagine radiologica presso la struttura SVS-servizi radiologici di Livorno dalla quale emergeva: “frattura diafisaria, scomposta, della porzione diasfaria medio-distale del quarto metacarpo e, scomposta e pluriframmentata, della porzione diafisaria medio- distale del quinto metatarso. Rapporti articolari conservati, con interlinee di ampiezza nei limiti. Osso soprannumerario (Os calcaneo cuboideum laterale)”;
2 - il medesimo giorno si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Livorno, dove i sanitari di turno confermavano la presenza delle fratture suddette e veniva data una prognosi di 30 giorni;
- in data 12/01/2021, lo specialista ortopedico ravvisava la guarigione del suddetto quadro anatomo-clinico, con postumi da valutare in ambito medico-legale;
- il medico legale, Dott. quantificava un danno di natura biologica Persona_1 ragionevolmente stimabile in un complessivo 7% e un periodo di inabilità temporanea totale in 30 giorni, oltra ad un'inabilità temporanea parziale di 30 giorni al 75%, di ulteriori 30 giorni al 50%, e di ulteriori 120 giorni al 25%;
- stante la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'attore inviava, CP_1 in data 13/10/2020, lettera raccomandata a.r. al con la quale denunciava CP_1 formalmente il sinistro ed invitava lo stesso a risarcire tutti i danni subiti e subendi dall'odierno attore;
- in data 26/01/2021, il comunicava il rigetto della richiesta Controparte_1 risarcitoria in quanto la buca che avrebbe provocato il sinistro è adiacente ad un Cont chiusino posto a servizio della rete idrica di competenza , specificando in particolare che in virtù del Disciplinare tecnico del Regolamento per il rilascio
Concessione per l'alterazione del suolo o sottosuolo pubblico, il Concessionario
[...]
è obbligato a riparare eventuali anomalie stradali ricadenti nell'area CP_2 adiacente i chiusini per una larghezza di 50 cm misurata dal bordo esterno del manufatto;
- a seguito della comunicazione del , l'attore inviava, in data Controparte_1
03/02/2021, formale richiesta di risarcimento danni ad allegando la CP_2 stessa comunicazione del CP_1
- in data 18/02/2021, la in qualità di soggetto incaricato da CP_3 [...] della gestione del sinistro in oggetto, comunicava di non ravvisare alcuna CP_2 responsabilità a carico dell'Ente, in quanto il cedimento che ha creato la buca sarebbe dovuto ad un tratto di tubazione e ad un pozzetto di una linea privata di fognatura nera e dunque la relativa responsabilità attribuibile al titolare dello scarico;
- in data 31/03/2021 l'attore inviava sia al che ad Controparte_1 CP_2 formale invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, come previsto dal
Decreto-Legge 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014, ma non CP_2 aderiva in quanto non riteneva insussistente una sua responsabilità e il CP_1
ometteva di rispondere.
[...]
3 Alla luce di tali fatti, ha introdotto il presente giudizio al fine di Parte_1 ottenere la condanna del in quanto responsabile ex art. 2051 c.c., al CP_1 risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro per cui è causa.
Si è costituito in giudizio il il quale ha contestato tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, eccependo in primo luogo la sua carenza di legittimazione passiva, tenuto conto che l'asserita insidia stradale sarebbe situata in adiacenza ad un chiusino di proprietà dell in quanto posto a servizio della CP_2 rete idrica, per cui l'unica responsabile sarebbe quest'ultima, che avrebbe violato gli oneri manutentivi posti a suo carico, e contestando comunque la domanda attorea nel merito in quanto infondata. Alla luce di ciò, ha chiesto di essere autorizzata alla Cont chiamata in causa del terzo e ha rassegnato le seguenti conclusioni “"Voglia codesto Ecc.mo Tribunale – in tesi, respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
– in ipotesi, dichiarare che
l'evento dannoso si è verificato per esclusivo fatto e colpa di Controparte_2
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, con sede in Livorno, Via del Gazometro n. 9, e, di conseguenza, condannare quest'ultima al pagamento di ogni somma che sia riconosciuta all'attore in conseguenza della verificazione dell'evento dannoso per cui è causa;
– in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari e con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge".
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio la CP_2 quale ha contestato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, domandando il rigetto della domanda di manleva, rappresentando come alcuna responsabilità possa essere ad essa imputata, essendo responsabile il quale custode della CP_1 strada, e ha altresì contestato la domanda attorea sia nell'an che nel quantum, ritenendola infondata e non provata. Ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni “respingere le domande svolte da parte dell'attore, perché infondate in fatto e diritto, respingere comunque la domanda di manleva del Controparte_1 verso l'esponente perché infondata in fatto e in diritto, in via subordinata, nel caso di accoglimento delle domande attoree e del accertata l'entità Controparte_1 dell'effettivo danno, accertato il concorso della parte attrice e del Controparte_1 nella determinazione dello stesso, limitare la condanna di alla sola quota di CP_2 responsabilità ad essa imputabile ovvero, in caso di condanna in via solidale, quantificare le rispettive quote di responsabilità, ai fini dell'azione di regresso. Con vittoria di compensi professionali e spese”.
4 La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e l'escussione di testimoni. La CTU medico-legale richiesta da parte attrice ed inizialmente ammessa,
è stata poi revocata per impossibilità del suo espletamento, non essendosi l'attore presentato alla visita dinanzi al CTU, ed essendosi reso di fatto irreperibile.
All'udienza del 18/12/2024 la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, la domanda attore deve essere rigettata in quanto infondata e non provata alla luce delle ragioni di seguito specificate.
La domanda formulata da parte attrice va inquadrata nell'alveo dell'articolo 2051
c.c. .
Sul punto si evidenzia come la specifica ipotesi di responsabilità aquiliana contemplata dall'art. 2051 c.c. si fondi essenzialmente su due elementi fondamentali: 1) l'esistenza di una relazione qualificata (di custodia) tra un soggetto e la cosa fonte della lesione, che si configura allorché sussista l'effettivo potere fisico del soggetto di esercitare sulla cosa un controllo astrattamente idoneo a consentirgli di prevedere, prevenire ed evitare il verificarsi di eventi lesivi connaturati all'intrinseco dinamismo della stessa o all'interferenza di agenti esterni su di essa;
2) il nesso di causalità tra la cosa ed il danno asseritamente sofferto da chi invoca l'applicazione della predetta norma.
Conseguentemente, una volta provato il nesso di causalità tra la cosa e il danno subito, a carico del soggetto titolare del potere fisico sulla cosa sussiste una presunzione iuris tantum di responsabilità, che può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto del danneggiato.
Nel caso di specie, al di là delle questioni insorte tra l convenuto e la terza CP_4 chiamata in causa sulla relazione qualificata di custodia con la cosa (la buca presente sul marciapiede di Corso Amedeo in Livorno, va in primis evidenziato che parte attrice non ha provato il nesso di casualità tra l'evento de quo e le lesioni subite.
Ed invero, va osservato che, nonostante l'ammissione della CTU medico-legale richiesta dalla stessa parte attrice, quest'ultima ha omesso di presentarsi alla visita dinanzi al consulente, pure rinviata più volte, rendendo di fatto impossibile l'espletamento della consulenza, che infatti è stata revocata.
5 Si rammenta che secondo i principi generali sull'onere della prova, chi agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda secondo quanto stabilito dall'art. 2967 c.c. .
Inoltre, per quanto concerne più propriamente il caso in esame, per poter essere risarcito, il danno biologico necessita dell'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica secondo criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi, sicché questa tipologia di danno richiede una prova scientifica, rigorosa ed oggettiva, del nocumento e del suo nesso causale con la condotta illecita altrui (Cass. civ., Sez.
III, 18 aprile 2019, n. 10816), non potendo essere riconosciuto e liquidato sulla base della sola documentazione medica prodotta in atti o di una perizia medico-legale di parte, che non può assumere il valore di prova tipica in un giudizio, tanto più nei casi in cui essa venga contestata dalla controparte, come avvenuto nel caso di specie.
Nella fattispecie in esame, dunque, all'esito dell'istruttoria espletata, sebbene possa ritenersi provato il fatto storico, ossia che il sig. sia caduto Parte_1 per una sconnessione presente sul marciapiede, nelle circostanze di tempo e di luogo allegate nell'atto di citazione, non può invece dirsi provato il nesso causale tra il fatto e le presunte lesioni subite, che sono rimaste del tutto sfornito di prova per esclusiva responsabilità e colpa dello stesso attore.
In mancanza, pertanto, di una adeguata prova circa le lesioni subite e il nesso di causalità tra queste e l'evento dedotto (non essendo idonee, a tal fine, le allegazioni di parte attrice e la documentazione medica prodotta, in mancanza di qualsivoglia ulteriore riscontro probatorio), deve pervenirsi al rigetto della domanda.
Il rigetto della domanda attorea porta conseguentemente all'assorbimento della domanda formulata dal nei confronti della terza chiamata in causa. CP_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo., in base al valore della causa, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022
e tenendo conto della natura e complessità della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda attorea in quanto non provata,
6 • Condanna al rimborso in favore del e di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano, per ciascuna CP_2 parte, in complessivi € 3.550,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 08/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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