Sentenza 20 maggio 1999
Massime • 1
La disciplina dettata dall'art.11 cod.proc.pen. si applica anche nel caso in cui un magistrato, addetto alla Corte di appello, sia imputato o persona offesa da un reato in ordine al quale la stessa Corte di appello è chiamata a decidere. E ciò ancorché il giudizio di primo grado sia stato regolarmente celebrato davanti al giudice naturale, individuato secondo le regole generali, non sussistendo a quel momento per il magistrato interessato le condizioni di cui al medesimo art. 11 cod. proc. pen. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha osservato che nella specie si determina una ipotesi di rimessione automatica, in quanto la legge individua una sorta di incompatibilità riguardante non già la persona di un giudice, bensì l'intero ufficio giudiziario che, secondo le regole generali sulla competenza territoriale, sarebbe competente a decidere. In tale prospettiva, ha soggiunto la Corte, non può aver rilievo il principio della "perpetuatio iurisdictionis", essendo esso destinato a soccombere davanti al più importante valore della terzietà ed imparzialità del giudice).
Commentario • 1
- 1. Sentenza d’incompetenza e potere d’impugnazione della parte civile: la nomofilachia fa sentire la sua voce nel caso IlvaErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 14 luglio 2025
Cass. pen., Sez. I, sent. 27.1.2025, n. 2970 – Pres. Siani Abstract: A fronte di un ricorso mediante il quale veniva sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 11 e 568, co. 2, c.p.p. in relazione agli articoli 3, 24, 25, co. 1, e 111 Cost., l'organo nomofilattico fissa i parametri interpretativi in tema d'impugnabilità della sentenza che decide sulla competenza. La scelta assunta dal legislatore con l'art. 568, co. 2, c.p.p. non cede a critiche di irragionevolezza, perseguendo quell'interesse di ordine pubblico in materia di competenza che risponde ai criteri di naturalità e precostituzione del giudice e che, conseguentemente, soddisfa i crismi del giusto processo. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/1999, n. 3766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3766 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 20/5/1999
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 3766
3. Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N. 05737/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da
1) SC NI n. il 06.04.1924
2) CORTE APPELLO PERUGIA - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) SC NI n. il 06.04.1924
sentita la relazione fatta dal consigliere dr. LOSANA CAMILLO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Oscar Cedrangolo che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte d'appello di OM. LA CORTE OSSERVA.
Con sentenza 13.10.1993 il Tribunale di OM condannò IO SC alla pena di lire 500.000 di multa per il delitto di diffamazione a mezzo stampa. Con sentenza 4 aprile 1995 la Corte d'Appello di OM (che avrebbe dovuto decidere in merito all'impugnazione proposta dallo SC) dichiarò la propria incompetenza per territorio e dispose la rimessione degli atti a sensi dell'art. 11 c.p.p. ,alla Corte d'appello di Perugia. Secondo la Corte d'appello di OM una delle persone offese dai delitto ascritto all'imputato cioè il magistrato dott. Umberto Feliciangeli al momento del giudizio di appello esercitava le sue funzioni proprio presso la medesima Corte (mentre invece lo stesso magistrato, al tempo del giudizio di primo grado, esercitava le sue funzioni presso la Suprema Corte di cassazione). Si verteva dunque nella situazione, inesistente al momento del giudizio di primo grado, prevista dall'art. 11 c.p.p.: e cioè quella in cui un magistrato, persona offesa da un reato, fa parte dello stesso ufficio giudiziario che deve giudicare in merito a quel reato.
Conseguentemente la competenza doveva essere attribuita all'ufficio giudiziario corrispondente della Corte d'appello più vicina;
nella specie appunto, la Corte d appello di Perugia.
(Va detto, incidentalmente, che contro la sentenza della Corte d'appello di OM aveva proposto ricorso per cassazione il difensore di IO SC, ma la Suprema Corte con sentenza 19 gennaio 1996 aveva dichiarato il ricorso inammissibile in quanto con esso era stata impugnata una sentenza di incompetenza la quale, essendo suscettibile di provocare un conflitto, non poteva, per espressa disposizione di legge, essere impugnata.)
Davanti alla Corte d'appello di Perugia dunque, il giorno 2 febbraio 1999, si è svolta l'udienza dibattimentale, nel processo a carico di IO SC. Con provvedimento di pari data quella Corte ha sollevato conflitto di competenza osservando che, essendosi il giudizio di primo grado svolto regolarmente, presso il Tribunale di OM, competente a decidere in grado di appello non potesse che essere la Corte d'appello di OM.
Gli atti sono stati trasmessi a questa Corte per la risoluzione del conflitto.
Secondo la Corte d'appello di Perugia non si verte nella specie, nella ipotesi prevista dall'art. 11 c.p.p. È vero che attualmente un magistrato, che esercita le sue funzioni presso la Corte d'appello di OM, risulta essere parte lesa nel processo penale in esame, in ordine, al quale la stessa Corte d'appello di OM sarebbe chiamata a decidere, ma ciò non implica alcuno spostamento di competenza territoriale perché l'art. 11 c.p.p., si riferisce sola al processo di primo grado, e, non è suscettibile di interpretazione analogica ( come, invece, pretenderebbe la Corte romana).
Il conflitto va risolto dichiarando la competenza della Corte d'appello di Perugia.
È pacifico che, sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di OM, dovrebbe e cioè, quella di OM. Ma è altrettanto pronunciarsi la corrispondente Corte d'appello pacifico che una delle parti lese del reato ascritto all'imputato, e cioè il magistrato dott. Umberto Feliciangeii, svolge, le proprie funzioni proprio presso la Corte d'appello romana.
Secondo la Corte d'appello di Perugia, che ha sollevato il conflitto, dovrebbe dichiararsi la competenza della Corte d'appello di OM perché il principio di cui all'art. 11 del codice di procedura penale è applicabile esclusivamente ai giudizi di primo grado;
inoltre una deroga ai principi generali della competenza territoriale che venisse disposta per la prima volta al momento del giudizio di secondo grado ( data la non contestata regolarità del giudizio di primo grado) confliggerebbe con il principio della "perpetuatio jurisdictionis".
Si impongono, tuttavia, le seguenti osservazioni.
1) Il principio di cui all'art. 11 c.p.p. non è applicabile ai soli giudizi di primo grado. E vero che la norma è ricompresa nel capo riguardante la competenza per territorio;
la quale, se ritualmente individuata, non dovrebbe subire, nei gradi successivi, deroghe, o modifiche, in forza del principio della "perpetuatio jiurisdictionis". Ma la norma stessa è ricompresa nel più generale titolo riguardante il giudice;
e, a ben vedere, disciplina un caso predeterminato di rimessione del processo. In sostanza, accanto alla rimessione del processo "per provvedimento della Corte di cassazione" disciplinata dall'art. 45 c.p.p. il codice prevede una rimessione automatica, "ex lege", nel caso in cui, appunto, il processo abbia ad oggetto un reato rispetto al quale un magistrato, appartenente ad un ufficio del medesimo distretto sia imputato ovvero persona offesa. Si tratta di rimessione, perché la legge individua una sorta di incompatibilità riguardante non già la singola persona di un giudice, bensì l'intero ufficio giudiziario che, secondo le regole generali sulla competenza territoriale, sarebbe competente a decidere. Ma, a differenza della rimessione "per provvedimento della Corte di cassazione", in questa caso è la legge stessa a disporre in presenza del citato presupposto, la deroga ai principii sulla competenza territoriale, e, quindi, la rimessione del processo, senza che occorra, sul punto, un provvedimento giurisdizionale. La ragione di questo istituto consiste nella necessità di assicurare la serenità ed obbiettivittà dei giudizi nonché la terzietà ed, imparzialità del giudice, anche con riferimento all'esigenza di eliminare presso l'opinione pubblica qualsiasi sospetto di parzialità determinato dal rapporto di colleganza e dalla normale frequentazione tra magistrati operanti nello stesso ufficio giudiziario o in uffici giudiziari appartenenti al medesimo distretto di corte d'appello (in tal senso Corte costituzionale, ordinanza 30.12.1997 n. 462). Non si vede dunque come questo così generale principio non debba applicarsi anche ai giudici della Corte d'appello, i quali si trovino, nella situazione sopra descritta.
È stato al riguardo espressamente affermato, in dottrina, che la disciplina in esame non riguarda i magistrati addetti alla Corte di cassazione, la cui competenza territoriale è nazionale, ma riguarda invece tutti gli altri magistrati, (ed anche i magistrati onorari) da quelli in servizio presso le Preture a quelli in servizio, presso le Corti d'appello.
Va aggiunto che l'esclusione dalla disciplina predetta dei magistrati addetti alla Corte di cassazione si giustifica bensì col rilievo che la competenza della Suprema Corte è nazionale;
ma si giustifica anche per la considerazione che la Corte di cassazione è giudice di legittimità e non giudica il merito della vicenda (ove è più pregnante il pericolo di un giudizio, di merito appunto, non sereno, da parte dei colleghi).
Invece la Corte d'appello può essere chiamata ad una completa, nuova valutazione del merito della vicenda, e i suoi giudici possono quindi venire a trovarsi nella identica situazione (psicologica e "di immagine" verso l'esterno) in cui si trova il giudice di primo grado Allora: una diversa disciplina tra giudici di primo e di secondo grado risulterebbe davvero incomprensibile.
Deve quindi affermarsi che non già in forza di interpretazione analogica, ma in forza di una corretta, letterale e sistematica, interpretazione dell'art. 11 e. p. p., la relativa disciplina si applica anche nel caso in cui un magistrato addetto alla Corte d'appello sia imputato oppure persona offesa dal reato, riguardo al quale la stessa Corte d'appello sia chiamata a decidere. E tutto ciò ancorché il giudizio di primo grado sia stato regolarmente celebrato davanti al giudice naturale, individuato secondo le regole generali. 2) Nè può condividersi l'osservazione secondo cui questa interpretazione confliggerebbe col principio della "perpetuatio jurisdictionis" e perciò solo, sarebbe inaccettabile. Infatti, quest'ultimo principio, che è puramente strumentale ad una razionalità processuale, non può che, soccombere rispetto a quello della terzietà ed imparzialità del giudice, che ha uno spessore ben maggiore e che è costituzionalmente tutelato.
Del resto l'eventualità, che una determinata Corte di appello giudichi sulle sentenze pronunciate da giudici di primo grado di altro distretto non è sconosciuta nel nostro ordinamento. Essa è anzi espressamente codificata dall'art. 623 lett. c) c.p.p. riguardo al giudizio di rinvio dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza di una Corte d'appello; ma, specialmente, è prevista, come già si è detto, nei casi di rimessione del processo di cui all'art. 45 c.p.p. A questo proposito, va detto che, la rimessione disciplinata da quest'ultima, norma (cui quella "ex lege" prevista dall'art. 11, come si è visto, è equiparabile), è applicabile, per espressa indicazione dell'art 45 c.p.p. con riferimento a situazioni che si verificano "in ogni stato e grado del processo di merito"; e dunque, anche solo, per la prima volta, in appello.
P. T. M.
Dichiarala competenza della Corte d'appello di Perugia. Così deciso in OM, il 20 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 1999