Sentenza 3 febbraio 2011
Massime • 1
Nel giudizio di riesame del sequestro preventivo eseguito d'urgenza dalla polizia giudiziaria non sono proponibili le questioni relative all'avvenuta convalida, dato che oggetto esclusivo del riesame è il decreto di sequestro emesso dal giudice, che è l'unico provvedimento che legittima la misura cautelare.
Commentario • 1
- 1. L’ordinanza con la quale il giudice, a norma dell’art. 321 c.p.p., comma 3 bis, convalida il sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dal P.M. è…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 13 novembre 2020
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 321, c. 3-bis) Il fatto Il Tribunale di Venezia, in sede di riesame, in accoglimento della richiesta di riesame dell'indagato, annullava il decreto di convalida di sequestro e di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia relativamente al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. A. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Ricorreva in cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge (art. 321, 181, 182 e 183, c.p.p., art. 64 disp. att. c.p.p., commi 3 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2011, n. 11671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11671 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 03/02/2011
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 245
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - N. 28863/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR AN, nata a [...] il [...];
Avverso la ordinanza in data 28 Maggio 2010 del Tribunale di Benevento, che ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 12 Aprile 2010 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale in sede.
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. De Santis Fausto, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il Difensore, Avv. Basili Fabio in sostituzione dell'Avv. Villani Alberico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RILEVA
Con ordinanza in data 28 Maggio 2010 il Tribunale di Benevento ha confermato il decreto di sequestro preventivo della struttura "Villa del Sorriso" emesso in data 12 Aprile 2010 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale in sede in relazione alla violazione del R.D. n. 1265 del 1934, art. 193. Il Tribunale ha respinto l'istanza presentata dalla Sig.ra ET quale legale rappresentante della S.r.l. "Villa del Sorriso". Afferma il Tribunale che la convalida del sequestro è stata effettuata dal Giudice delle indagini preliminari entro il termine di 96 ore dal provvedimento di sequestro emesso d'urgenza dal Pubblico Ministero;
che si è in presenza di struttura sanitaria priva delle necessarie autorizzazioni e gestita senza rispettare gli standard richiesti;
che tali violazioni danno corso ad evidenti rischi per le persone ricoverate e impongono il mantenimento della misura. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame la Sig.ra ET propone ricorso tramite il Difensore, lamentando:
1. violazione dell'art. 321 c.p.p. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto tempestiva la convalida disposta il 13 Aprile 2010 dal Giudice delle indagini preliminari del sequestro operato in via d'urgenza in data 9 Aprile 2010 dal Pubblico Ministero;
2. violazione degli artt. 321, 324 e 369-bis c.p.p. e conseguente nullità del decreto di sequestro, per essere incompleta l'informazione di garanzia notificata alla parte, in particolare per essere stata omessa l'informazione circa i diritti di difesa, ivi compresa la possibile presenza del Difensore all'esecuzione del sequestro;
3. violazione del R.D. n. 1265 del 1934, art. 193 e degli artt. 324 e 321 c.p.p. per assenza del "fumus" di reato e per mancata verifica da parte del Tribunale della concreta e non solo teorica prospettazione di un illecito. Tale verifica difetta totalmente nel decreto emesso dal Giudice delle indagini preliminari in una situazione nella quale nessuna attività sanitaria viene svolta nella struttura sequestrata, che si limita a garantire "assistenza e protezione degli ospiti";
4. violazione degli artt. 324 e 325, 311 c.p.p. per essere meramente apparente la motivazione in ordine alla sussistenza del "periculum in mora", che non considera la natura non sanitaria delle attività svolte e non chiarisce quali possano essere i pregiudizi arrecati dalla prosecuzione delle attività di assistenza svolte. OSSERVA
Rileva la Corte che la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta estremamente sintetica e disorganica, ma non manca di affrontare le questioni essenziali sottoposte al controllo del Tribunale, così che non può ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione. Passando al merito delle questioni, va rilevato che il primo motivo di censura, così come la stessa motivazione dell'ordinanza, non colgono nel segno. Una volta che il Giudice delle indagini preliminari abbia ritenuto sussistere gli estremi per l'emissione del decreto di sequestro preventivo, ogni questione relativa alla convalida del sequestro disposto in via d'urgenza risulta priva di attualità e il tribunale del riesame può essere investito esclusivamente del controllo sul decreto di sequestro emesso dallo stesso Giudice delle indagini preliminari, unico provvedimento che a quel punto legittima la misura cautelare.
Quanto alla nullità invocata per vizio dell'informazione di garanzia, la stessa ricorrente evidenzia che il sequestro non costituisce il primo atto d'indagine e che un precedente decreto di sequestro era stato emesso dal Giudice delle indagini preliminari e annullato dal Tribunale di Benevento "per ragioni strettamente processuali" (pag. 1 del ricorso), con la conseguenza che la parte deve presumersi - e non è stata sollevata censura sul punto - già informata delle violazioni ipotizzate e dei propri diritti, tanto da avere esercitato un'efficace difesa e ottenuto l'annullamento della prima misura cautelare.
Venendo al tema del "fumus" di reato, la Corte osserva che il Tribunale qualifica la struttura come "adibita a residenza sanitaria assistenziale" destinata ad ospitare anche soggetti non autosufficienti. L'accertamento del carattere sanitario delle prestazioni offerte dalla struttura è questione che attiene al merito delle contestazioni e questa Corte potrebbe andare di diverso avviso soltanto ove, anche alla luce delle produzioni difensive, l'ipotesi di reato risultasse manifestamente priva di fondamento per non corrispondenza dei fatti contestati alla fattispecie legale. Nel caso in esame tali presupposti di intervento non sussistono, essendo evidente, anche sulla base dello stesso ricorso, che la struttura non ospitava esclusivamente persone anziane o disabili, ma anche un numero non modesto di persone non autosufficienti (termine che si riferisce a persone bisognose anche di assistenza infermieristica specializzata e sanitaria). La fondatezza della ipotesi avanzata dal Pubblico Ministero costituirà materia di accertamento nelle fasi successive, ma va escluso che allo stato sussistano elementi che escludano in maniera evidente il "fumus" richiesto dalla legge.
Infine, ritiene la Corte che anche il quarto motivo di ricorso sia manifestamente infondato e non meriti accoglimento. La ricorrente potrà certamente far valere successivamente le argomentazioni esposte in ricorso circa la insussistenza dell'illecito nonché l'assenza di pregiudizi che giustificano parte dell'ipotesi dell'accusa, ma non può certo ritenersi manifestamente illogica l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui l'assenza di adeguata assistenza specialistica e sanitaria comporta rischi per la salute delle persone non autosufficienti e rende probabile il protrarsi dell'illecito. Tale conclusione, che impone di rigettare il motivo di ricorso, non impedisce certamente alla parte ricorrente di prospettare al Giudice delle indagini preliminari una nuova e diversa situazione di fatto che legittimi l'adozione di provvedimento in tutto o in parte diverso rispetto al decreto di sequestro attualmente in vigore.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011