Sentenza 25 settembre 2003
Massime • 1
Costituisce una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. la illegittima esclusione della parte civile nel giudizio di appello, sul presupposto che tale parte non aveva autonomamente impugnato la sentenza di primo grado, atteso che la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale si riflette sulla decisione relativa alla responsabilità civile anche in mancanza di impugnazione del capo concernente l'azione civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2003, n. 11468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11468 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 25/09/2003
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1214
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 17882/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'LL NI (parte civile ricorrente);
2) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di Appello di Potenza.
Avverso la sentenza del 20/02/2003 della Corte di Appello di Potenza, nei confronti di:
1) DI UC IO, n. 1/11/1946, in Rionero in Vulture;
2) IP RN, n. 27/3/1930, in Roma;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Arcangelo De Biase;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. MELONI Vittorio, Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Raffaele Caggiano del foro di ME che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza e della sentenza ordinata.
Udito il difensore avv. Alfredo Bargi da Napoli che ha chiesto il rigetto del ricorso della P.C. e del P.G.; l'avv. NI Murano, per Di CC, si associa alle richieste dell'avv. Bargi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 17/10/2000, il tribunale di ME assolveva con la formula "perché il fatto non costituisce reato" Di CC IO e LL RN del delitto di lesioni colpose gravi descritto in epigrafe - nelle rispettive qualità di capo- cantoniere/capo squadra e capo dipartimento dell'A.N.A.S. - in danno di D'LA NI, dipendente di tale ente in qualità di operaio specializzato stagionale, il quale, trovandosi a bordo di una macchina spargisale utilizzata per liberare la strada dalla neve (unitamente ad altro operaio in veste di conducente), nel tentativo di ovviare al mancato funzionamento del dispositivo spargisale sospingendo il sale dopo la rimozione della grata di protezione e mentre era in equilibrio precario, scivolava e rimaneva incastrato tra le sponde della tramaggia e l'albero rotante, cioè riportando lesioni personali durate oltre il quarantacinquesimo giorno con pericolo di vita (in ME, il 22/02/1996).
Contro tale provvedimento proponeva appello il P.M., ma la Corte di Appello con sentenza n. 83, pubblicata il 7/3/2003, confermava la sentenza gravata.
Per l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Potenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Potenza contro la stessa sentenza e contro l'ordinanza del 28/6/2002 emessa in dibattimento della stessa Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione la parte civile costituita D'LA NI chiedendo che questa S. Corte annulli l'ordinanza impugnata adottando i conseguenti provvedimenti.
Il ricorso del Procuratore Generale si articola sui seguenti motivi:
a) inosservanza dell'art. 590 c.p. in relazione agli artt. 47 e 49 D.P.R. n. 547, all'art. 2087 c.c. e al D.Lvo n. 626/94; b) mancanza avverso manifesta illogicità della motivazione. Assume il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe del tutto ignorato la contestazione confermando la sentenza di primo grado solo in base al convincimento della mancata presenza, in loco, al momento del fatto del Di CC, mentre invece l'evento si verificò anche perché l'imprenditore e il suo preposto violarono l'art. 208 c.c. e le Direttive della Comunità Europea di cui al D. L.vo n. 626/94; sostiene inoltre che la Corte, non motivando adeguatamente, è incorsa in un convincimento erroneo, laddove ha ipotizzato l'esclusivo "rischio elettivo" della P.O. nell'erroneo presupposto dell'allontanamento dal luogo dell'incidente del Di CC, mentre dagli atti di censura sarebbe risultato il contrario.
Col gravame della parte civile avverso l'ordinanza del 28/6/2002 della Corte potentina si deduce:
a) violazione del combinato disposto degli artt. 80, 81, 491, 598 c.p.p.: la Corte di Appello di Potenza, si rileva, con la detta ordinanza, aveva escluso la parte civile dal procedimento di appello, in quanto questa non aveva impugnato, ex art. 576 c.p.p., la sentenza del 17/10/2000 emessa dal giudice di 1^ grado, che aveva assolto gli imputati "perché il fatto non costituisce reato"; ma detta ordinanza emessa all'udienza del 28/6/2002, su eccezione del responsabile civile e dell'imputato era intervenuta dopo altre due udienze di dibattimentali (quelle del 19/10/2001 e quella del 21/3/2002) nel corso delle quali era stato già dichiarato aperto il dibattimento.
b) violazione degli artt. 76 e 601 co. 4^ c.p.p. in quanto non avrebbe dovuto escludersi la parte civile non appellante autonoma, in quanto la contestazione dell'imputato e del responsabile civile atteneva al c.d. "giudicato assolutorio" che investe non già la partecipazione della parte civile al procedimento di appello, ma esclusivamente la pronuncia sulla domanda di risarcimento;
c) violazione degli artt. 76 e 591 c.p.p. in relazione all'art. 185 c.p.: assume che se il fatto non viene ritenuto reato, la parte civile perde la sua legittimazione "ad processum", per cui il gravame della stessa contro la sentenza di primo grado sarebbe stato inammissibile per carenza di interesse.
Col gravame avverso la sentenza di appello, si ripetono gli stessi motivi e le stesse argomentazioni poste a sostegno del gravame del P.G. della concernente presso la Corte di Appello di Potenza. Il primo profilo di doglianza della parte civile, concernente la sua esclusione, è fondato.
Invero, ai sensi dell'art. 76, 2^ comma, c.p.p., "la costituzione di parte produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo" e "la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale si riflette sulla decisione relativa alla responsabilità civile automaticamente vale a dire anche in mancanza di impugnazione del capo concernente l'azione civile, che nei casi indicati forma oggetto di una devoluzione di diritto" (così Cass. SS.UU., n. 30327/2002). Ne consegue che illegittimamente è stata disposta la esclusione della parte civile nel giudizio di appello, sul presupposto che tale parte non aveva autonomamente impugnato la sentenza di primo grado. Si è quindi determinata una nullità di ordine generale (art. 178, lett. c) c.p.p.) che, verificatasi nel caso del giudizio, è
stata validamente eccepita con l'atto di gravame. La nullità dell'atto e di quelli consecutivi comporta la regressione del procedimento allo stato e al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo (art. 185 c.p.p.). Rimanendo così assorbiti gli alti profili di censura di tale ricorrente ed il ricorso del Procuratore Generale, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2004