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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/06/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 681/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: resp. professionale nella causa iscritta al n. 681/2024 promoSA da: in proprio e quale socia della Parte_1 [...]
residente in [...]Controparte_1
Piemonte (CN) alla Via Ing. Valbusa n. 26, difesa e rappresentata tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dall'Avvocato Galante Federico (C.F. - C.F._1
PEC e dall'Avvocato Griffo Domenico (C.F. Email_1
- PEC , entrambi del C.F._2 Email_2
Foro di Genova, elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Genova, via Fieschi
2/25, per procura allegata all'atto di appello appellante contro
(C.F.: ), nato ad [...], l'[...] CP_2 C.F._3
in proprio e quale associato dello STUDIO ASSOCIATO TESTA DI RAGG.
(P. IVA: , con sede in Savona, Via Email_3 Parte_2 P.IVA_1
Paleocapa n. 20/16, rappresentato e difeso dagli Avvocati Nolasco Paolo (C.F.:
- PEC e Suffia Elisa (C.F.: C.F._4 Email_4
– PEC ed elettivamente C.F._5 Email_5
domiciliato in Savona, Via Nazario Sauro n. 1/5, presso il loro studio per procura allegata alla comparsa di costituzione di appello appellato
e contro C.F. ), società di diritto belga Controparte_3 P.IVA_2
con sede legale in Bruxelles Bastion Tower, Marsveldplein 5, registrata presso la
Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero
682.594.839 che agisce per gli che hanno assunto, pro quota e Parte_3
senza vincolo di solidarietà, il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione n certificato A820B0101D23GKA-LB, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei domiciliata per la carica in Milano, Corso CP_3 Controparte_4
Garibaldi 86 (P. IVA. ), assistita e difesa dall'Avvocato De Benedetti P.IVA_3
Daniele (C.F. – PEC rdineavvocati C.F._6 Email_6
torino.it) del Foro di Torino per procura allegata alla comparsa di appello appellato
* * *
Termine per la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. al 24/3/2025.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante in proprio e quale socia della Parte_1
Controparte_1 Controparte_1
ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito, in accoglimento della presente impugnazione per i motivi dedotti ed in riforma della Sentenza n.422/2024 pubblicata e comunicata il 28.5.2024 repertorio 542/2024 resa dal Tribunale di Savona in composizione monocratica nella persona del Giudice DO. Stefano Poggio a definizione del procedimento NRG
2841/2022 notificata al precedente difensore di parte odierna appellante in data
28.5.2024, in ragione della manifesta fondatezza del presente appello, stante la manifesta infondatezza in fatto ed in diritto delle difese avversarie, riformare la sentenza impugnata e conseguentemente accogliere le conclusioni di cui al primo grado di giudizio che si ritrascrive e ripropongono:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Savona, previa ammissione delle prove dedotte e non ammesse, rigettata ogni avversaria domanda o eccezione, I) Accertare e dichiarare ogni specifica inadempienza e negligenza in cui sia incorso il rag. CP_2 in proprio e quale associato dello STUDIO ASSOCIATO TESTA nell'espletamento del
pag. 2/17 mandato professionale conferito per i fatti, le condotte e le omissioni poste in essere e meglio descritte nella parte espositiva del presente atto.
II) Conseguentemente, dichiarare risolto per fatto e colpa del rag. CP_2
il contratto di prestazione professionale e conseguentemente condannarlo a restituire alla conchiudente quanto ricevuto quale corrispettivo delle prestazioni rese negli anni dal 2016 al 2019.
III) Accertare e dichiarare il diritto della dott.SA in Parte_1
proprio e quale precedente titolare della ad ottenere il Controparte_1
risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi derivanti dalla condotta gravemente colposa tenuta dal convenuto.
IV) Per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare il rag. in proprio e CP_2
quale associato dello STUDIO ASSOCIATO TESTA al risarcimento in favore della dott.SA in proprio e quale precedente titolare della Parte_1
di tutti i danni dalla steSA patiti e patiendi in Controparte_1
conseguenza degli anzidetti comportamenti nella misura emergenda in corso di causa o da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ..
V) Accertare e dichiarare l'ammontare dei danni patiti dal conchiudente in conseguenza del ritardato e mancato pagamento delle somme di denaro che risulteranno dovute in evasione delle domande di cui sopra, determinandone
l'ammontare tenendo conto sia delle previsioni di legge in materia, sia degli oneri e dei costi sopportati dal conchiudente. Il tutto comunque, maggiorato degli interessi di cui all'art. 1284 I e IV comma cod. civ..
VI) In ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il rag. in proprio CP_2
e quale associato dello STUDIO ASSOCIATO TESTA a rifondere all'esponente tutte le spese e competenze del presente giudizio, comprensive degli oneri fiscali e previdenziali di legge”.
Con vittoria di spese ed onorari sia del presente procedimento di appello sia del procedimento di primo grado.”
* * *
pag. 3/17 -parte appellata in proprio e quale associato dello STUDIO CP_2
ASSOCIATO TESTA DI RAGG. ha rassegnato le Parte_4 Parte_2
seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni istanza istruttoria reiterata dall'appellante in quanto improcedibile ed inammissibile, previa ammissione – se del caso - di tutte le prove orali, anche in controprova ed in prova contraria, per interpello
e testi dedotte dalla scrivente difesa e non ammesse in primo grado, rigettata altresì ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
A) in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. e/o manifestatamente infondato il gravame proposto dalla DO.SA , in proprio Parte_1
e quale precedente socia della “ Controparte_1
e, per l'effetto, confermare integralmente da sentenza n.
[...]
422/2024, rep. n. 542/2024, resa dal Tribunale di Savona, in persona del Giudice DO.
Stefano Poggio, in data 28.05.2024 e pubblicata in pari data, a definizione del procedimento di primo grado RG n. 2841/2022;
B) nel merito ed in ogni caso, rigettare l'appello proposto dalla DO.SA
[...]
, in proprio e quale socia della “ Parte_1 [...]
, in quanto del tutto infondato in fatto ed Controparte_1
in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 422/2024, rep. n.
542/2024, resa dal Tribunale di Savona, in persona del Giudice DO. Stefano Poggio, in data 28.05.2024 e pubblicata in pari data, a definizione del procedimento di primo grado RG n. 2841/2022;
C) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, dell'appello proposto e di riforma della sentenza impugnata con accertamento di una qualsiasi e sia pur parziale obbligazione / responsabilità dell'appellato Rag. e/o dello STUDIO ASSOCIATO TESTA di RAGG. CP_2
nei confronti dell'appellante, previo rigetto dell'asserito CP_2 Parte_2
diniego di copertura delle spese di lite in quanto inammissibile ed infondato per le ragioni esposte in atti, dichiarare tenuta e condannare la compagnia
[...]
, in persona del Controparte_5
Rappresentante Generale per l'Italia / Legale Rappresentante pro-tempore, a tenere
pag. 4/17 indenne, garantire e manlevare il Rag. , in proprio e quale associato CP_2
dello STUDIO ASSOCIATO TESTA DI RAGG. , dal Parte_5
pagamento di qualsiasi somma a cui lo stesso dovesse venir condannato tanto in proprio, quanto in detta qualità, nonché da ogni altra conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio di appello, anche in punto spese di lite;
D) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le Controparte_3
seguenti conclusioni:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria e diversa istanza o eccezione, nel merito, in via principale, previa ogni neceSAria e opportuna pronuncia, respinta ogni contraria domanda eccezione e istanza, respingere, previo ogni accertamento e statuizione, perché infondata in fatto e in diritto, l'impugnazione, confermano la sentenza di prime cure, e, in ogni caso, anche nell'ipotesi di eventuale appello incidentale, voglia in ogni caso respingere l'appello ed i gravami incidentali aventi ad oggetto il rapporto assicurativo per assenza della prova della riferibilità esclusiva del danno e della sola responsabilità in capo all' ; Parte_6 in gradato subordine, nella denegata ipotesi di condanna dell' e Parte_6 dell'esponente, perché accertata la responsabilità del primo, anche parziale e perché ritenuta operante la copertura di polizza, ridurre il danno, anche nella sua effettiva quantificazione e consistenza, previa ripartizione delle responsabilità pro quota tra i vari soggetti parti in causa, secondo le loro distinte responsabilità.
Il tutto nei limiti del massimale di copertura e dedotta la franchigia contrattuale nei termini contrattualmente pattuiti e indicati in narrativa.
Con il favore delle spese e degli onorari anche di questo grado del giudizio”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Savona con sentenza 422/2024 pubblicata il 28/5/2024 così decideva:
“
1. Respinge tutte le domande dell'attrice.
2. Condanna l'attrice alla refusione delle
pag. 5/17 spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in € 15.000,00 per competenze professionali del difensore oltre accessori di legge.
3. Condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore della terza chiamata che liquida in € 15.000,00 per competenze professionali del difensore oltre accessori di legge”.
* * *
Parte attrice, già titolare dell'omonima farmacia, Parte_1
aveva citato a giudizio il proprio commercialista affermando che era CP_2
intercorso un rapporto professionale iniziato nel gennaio 2009 e ceSAto il 31 dicembre
2019, che “per quanto attiene ai pagamenti era prassi consolidata che gli stessi venissero effettuati direttamente dallo studio del rag. che CP_2
provvedeva ad addebitare i modelli F23, F24 o altri direttamente sul conto corrente indicato dalla dott.SA ” (cfr. pag. 2 atto di citazione), Parte_1 che, quando nel 2019 aveva deciso di vendere la farmacia, “nell'ambito delle attività di verifica propedeutiche alla cessione, … [aveva] appreso che la situazione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali, nonché la sua personale era molto diversa da come la steSA riteneva” (cfr. ibidem). contestava quindi la violazione da parte del Parte_1 professionista del dovere di espletamento del contratto d'opera professionale con la dovuta diligenza e del dovere di informazione, indicando nel corpo dell'atto di citazione: i) che erano emersi errori nell'imputazione di importi a titolo di IVA;
ii) che vi erano stati problemi connessi al versamento di importi per la rottamazione di alcune cartelle esattoriali non comunicati e quindi non pagati;
iii) che non aveva avuto la possibilità di rispettare un piano di rientro di altri debiti con Controparte_6
a causa del comportamento del professionista;
iv) che per ritardi
[...]
imputabili allo stesso non era stato possibile gestione la posizione debitoria con
. CP_7
lamentava, in particolare che, ricevuti gli avvisi di Parte_1 accertamento e le varie cartelle “lo STUDIO TESTA non si è fatto carico né di chiarire presso l'Agenzia delle Entrate, né di verificare la correttezza o meno delle richieste, né tanto meno di procedere ai pagamenti mancanti (ad eccezione dell'avviso bonario di cui è stata data comunicazione nel dicembre 2019), lasciando non solo che venissero
pag. 6/17 notificate le cartelle esattoriali, ma addirittura lasciando che venissero posti vincoli ipotecari o avviate azioni esecutive (iscrizioni di ipoteche, pignoramenti presso terzi)”
(cfr. pag. 6 atto di citazione). chiedeva, quindi al proprio professionista il Parte_1 risarcimento di “tutti i danni dalla steSA patiti e patiendi per effetto delle predette condotte di natura colposa e inadempienze e, comunque, derivanti e/o connesse e/o consequenziali ai fatti descritti nel presente atto, nella misura da determinarsi in corso di causa e, comunque, non inferiore ad € 88.703,16 o, in alternativa in base alle emergenze istruttorie e, ove del caso e più favorevole all'esponente, secondo equità”
(cfr. pag. 12 atto di citazione).
* * *
Si costituiva contestando la fondatezza delle domande di CP_2
controparte ed evidenziando: i) che l'attrice non aveva né indicato, né provato quale fosse stato l'oggetto e il contenuto dell'incarico professionale;
ii) che l'unica attività professionale concordata era per la “tenuta della contabilità e dei connessi adempimenti fiscali” e che “l'oggetto dell'incarico all'esponente non includeva né l'assistenza tributaria, né la gestione di posizioni debitorie nei confronti di fornitori (quali CP_6
e , oltre che di eventuali procedure esecutive” (cfr. pag. 7 comparsa di CP_7
costituzione), non avendo, quindi, mai avuto alcun mandato in veste di tributarista per contestare il contenuto di accertamenti o cartelle esattoriali;
iii) che Parte_1
aveva piena contezza e conoscenza della situazione debitoria ben prima del
[...]
2019 perché “già al momento della costituzione della società in accomandita semplice
n data Controparte_1
20.01.2016, a rogito del Notaio di Savona rep. n. 34246, racc. n. 6750, Per_1 registrato a Savona il 26.01.2016 (prod. 1), … vi erano posizioni in sofferenza … note
e confessoriamente riconosciute dalla steSA attrice nel ridetto atto pubblico” e che
“all'articolo 16), la DO.SA dichiarava espreSAmente l'esistenza di Parte_1 debiti per € 887.289,00= alla data del 30.09.2015 (così riconoscendo i valori di cui alla perizia di stima dell'esponente) e si assumeva il carico di eventuali ulteriori debiti da accertare con riferimento al periodo antecedente all'effettuato conferimento per tributi
e contributi erariali, comunali, regionali e provinciali, tasse e imposte dirette e
pag. 7/17 indirette, contravvenzioni, ammende e soprattasse di qualsiasi natura, nonché oneri verso istituti previdenziali ed assicurativi …” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione); iv) che “le dichiarate passività consistevano in debiti nei confronti dei fornitori, oltre che nei confronti dell'Erario (per IVA ed RA), di Istituti Previdenziali e di Istituti Bancari”
(cfr. ibidem); v) che “i debiti della sono progressivamente aumentati a CP_1
causa del mancato pagamento degli avvisi - successivamente iscritti a ruolo e sempre regolarmente notificati alla -, ovvero a circostanze Controparte_1
IMPUTABILI solo ed esclusivamente al comportamento di parte attrice” (cfr. ibidem); vi) che “le comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche IVA notificate dall'Agenzia delle Entrate alla società (doc. da n. 1 a n. 7 di parte attrice) non costituiscono di certo la prova di un errore del Professionista nella loro quantificazione, bensì rilevano meramente la non corrispondenza tra le ridette liquidazioni e quanto effettivamente pagato dal contribuente”, per essere stati emessi “a causa del mancato pagamento dell'imposta da parte dell'attrice” (cfr. ibidem pag. 8)
;vii) che, quanto ai piani di rientro con e CP_7 CP_6 [...] non aveva mai ricevuto da “alcun Controparte_6 Parte_1
incarico avente ad oggetto la gestione delle posizioni debitorie della con i CP_1 fornitori, sicché nessun danno per maggiori somme versate … può essere ricondotto all'attività dell'esponente”. chiedeva il rigetto delle domande avversarie e chiedeva, CP_2
comunque, di essere autorizzato a chiamare in giudizio la propria compagnia assicurativa per essere manlevato da qualsiasi responsabilità ove fossero stese ritenute fondare le richieste dell'attrice.
* * *
Veniva autorizzata la chiamata del terzo e si costituivano i Controparte_3
he chiedevano il rigetto delle domande di parte attrice e, in subordine,
[...] in caso di loro accoglimento, il riconoscimento di un concorso di colpa dell'asserito danneggiato.
* * *
pag. 8/17 Il Tribunale di Savona, ritenuta la causa di natura documentale, faceva precisare le conclusioni e tratteneva la causa a decisione previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Il Tribunale di Savona rilevava che “spetta al cliente che ne invochi la responsabilità per negligenza o imperizia, l'onere di dimostrare l'esatto perimetro del mandato conferito”, che tale onere era relativo non solo alla prova dell'esistenza di un mandato per la tenuta della contabilità e la predisposizione delle varie dichiarazioni fiscali, ma anche “a presentare telematicamente la dichiarazione dei redditi, trattandosi di adempimenti distinti e diversi”, richiamando la pronuncia del Supremo Collegio n.
13138/2014.
Il Giudice di prime cure riteneva che, nella sostanza “l'asserito inadempimento del rag. non riguarda la quantificazione degli importi dovuti dalla contribuente, CP_2 quanto il materiale versamento dell'imposta”, ed affermava che “ove il cliente non dimostri in giudizio di aver conferito un mandato ad hoc al commercialista per il versamento del tributo, benché quest'ultimo sia stato incaricato della tenuta della contabilità in generale, mancherà il presupposto per ritenere il professionista responsabile delle vicende successive” (cfr. pag. 8 sentenza impugnata).
Il Giudice di prime cure riteneva provato che “l'attrice fosse informata della necessità di procedere ai vari pagamenti”, che il professionista “non potesse provvedervi in mancanza di una specifica autorizzazione della cliente” e che lo stesso
“fosse nella materiale impossibilità di provvedere stante la mancanza di fondi”, circostanze riscontrate dalla “inverosimiglianza dell'affermazione dell'inconsapevolezza da parte della cliente circa la propria posizione debitoria” (cfr. ibidem), giacché la Parte territorialmente competente aveva intrapreso una procedura esecutiva mobiliare nei confronti della farmacia, le cartelle di pagamento prodotte in atti erano quasi tutte indirizzate alla sede della farmacia, già nel 2016 dall'analisi svolta in sede di costituzione della società, risultava che l'attivo aziendale di oltre tre milioni di euro era pressocché assorbito dal valore dell'avviamento di oltre due milioni e mezzo di euro, dalle immobilizzazioni e dai debiti verso banche e fornitori per oltre mezzo milione di euro, a fronte di crediti verso terzi inferiori ai centomila euro.
Il Tribunale di Savona rigettava, quindi le domande della attrice.
pag. 9/17 * * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. impugnava la sentenza emeSA dal Tribunale di Parte_1
Savona lamentando la presenza di diversi herrores in iudicando senza una puntuale enucleazione delle censure nei seguenti termini:
“I capi a, b, c della sentenza qui oggetto di gravame sono affetti da error in iudicando non avendo il Giudice prime cure identificato l'esatto contenuto della domanda attorea interpretando la steSA in modo parziale e restrittivo. L'errore è rilevante in quanto non ha consentito di accertare e dichiarare in modo corretto l'esatta portata dell'inadempimento del convenuto.
I capi d, e, f, g, h sono parimenti affetti da evidente error in iudicando non avendo il
Giudice di prime cure ritenuto assolto l'onere della prova gravante sull'attore ed avendo erroneamente applicato il disposto dell'art. 1218 c.c. in ordine alla sua ripartizione nell'ambito della responsabilità contrattuale. L'errore è certamente rilevante perché ha portato a dichiarare il mancato assolvimento dell'onere probatorio di parte attrice odierna appellante esonerando sostanzialmente il convenuto dall'adempiere al proprio.
Il capo i della impugnata sentenza rappresenta le conclusioni cui è giunto il Giudice del
Tribunale sviluppando un ragionamento viziato dagli errori di giudizio relativi ai capi sopra riportati e dovrà essere riformato, ad avviso della scrivente difesa sulla base di quanto di seguito si espone. Anche in questo caso l'errore è rilevante perché delinea una serie di circostanze non conformi ai reali rapporti contrattuali fra le parti. …” (cfr. pagg. 6 e 7 appello).
L'appellante precisava poi che “…tutti i capi della sentenza sopra riportati e qui oggetto di gravame sono frutto di una serie di errori di giudicato da parte del Giudice di prime cure che ha (i) erroneamente interpretato svariati elementi di prova agli atti del procedimento, quali ad esempio dichiarazioni delle parti mai contestate;
(ii) erroneamente considerato non contestate affermazioni che al contrario lo erano;
(iii) erroneamente considerato non assolto l'onere probatorio da parte dell'attrice anche male applicando il principio di ripartizione dell'onere probatorio fra le parti nell'ambito della responsabilità contrattuale;
(iv) arbitrariamente ed erroneamente, in
pag. 10/17 rapporto alle rassegnate conclusioni, ristretto la tipologia degli inadempimenti contestati al DO. riconducendoli esclusivamente al mancato pagamento degli CP_2
F24. …” (cfr. pag. 7 appello).
L'appellante sosteneva, inoltre, che i documenti in atti avrebbero fornito prova del contenuto dell'incarico professionale affidato al convenuto, che la corrispondenza intercorsa avrebbe valore confessorio e che sarebbe stato “onere del Rag. , di CP_2
fronte alla contestazione di inadempimento rappresentata dal non aver pagato (come da prassi non contestata) gli F24 (omissione che assorbe anche l'inadempimento della comunicazione degli importi delle liquidazioni periodiche per cui si discute), dimostrare con una mail, una pec o in qualunque modo giuridicamente valido di aver ottemperato alla propria obbligazione quantomeno comunicando gli importi da pagare
e di aver chiesto l'autorizzazione all'effettivo addebito” (cfr. pag. 15 appello).
L'appellante, quanto alla definizione agevolata di alcune cartelle esattoriali affermava che “anche con riferimento a questa specifica obbligazione, certamente estranea alla tenuta della contabilità, è comunque fornita prova esatta del perimetro dell'incarico risultando per fatti concludenti e per via documentale” perché non era stata contestata la circostanza che “i relativi moduli di pagamento allegati all'accettazione erano recapitati allo Studio Testa” (cfr. pag. 17 appello).
L'appellante contestava, quindi, l'affermazione contenuta in sentenza che la farmacia si trovasse in uno stato di insolvenza, richiamando il patrimonio netto ampiamente positivo della steSA.
* * *
Si costituiva eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_2 dell'appello ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. difettando di specificità, chiarezza e brevità
e chiedendo nel merito il rigetto dell'impugnazione per l'infondatezza dei motivi di appello.
Si costituivano i che, del pari, Controparte_3 evidenziavano l'inammissibilità dell'appello, ne chiedevano nel merito il rigetto ed evidenziavano come alcuni paSAggi della sentenza impugnata fossero ormai paSAti in giudicato.
* * *
pag. 11/17 La Corte alla prima udienza, rilevata l'integrità del contraddittorio e ritenuto che non vi fosse alcuna possibilità di procedere con un tentativo di conciliazione, fiSAva udienza di discussione orale previa concessione di un termine per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni e di uno successivo per il deposito delle note conclusionali.
* * *
3. Sull' eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Occorre, preliminarmente, rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dalle parti appellate. Invero, nonostante l'appello risulti poco organico e frammentario, è possibile enucleare i motivi di appello in conformità al disposto del vigente art. 342 c.p.c., giacché risulta evidente il contenuto delle doglianze formulate dall'appellante relative sia alla erronea valutazione del contenuto della domanda e delle prove offerte, sia al rigetto delle istanze istruttorie, sia alle ritenute erronee conclusioni cui sarebbe giunto il Tribunale di Savona.
Risulta, inoltre, indicata la parte della sentenza di cui si chiede la riforma e sono formulate precise critiche al provvedimento impugnato. Si osserva, da ultimo, che le appellate, esaminando l'atto di controparte, hanno potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte.
Va, quindi respinta l'eccezione preliminare
* * *
4. Sulle censure di appello.
È possibile esaminare congiuntamente le diverse censure di appello perché la loro concatenate. L'appellante invero lamenta la presenza di alcuni errores in iudicando i) per non avere il Giudice prime cure identificato l'esatto contenuto della domanda attorea interpretandola in modo parziale e restrittivo, ii) per non aver ritenuto assolto l'onere della prova gravante sull'attore con scorretta applicazione dell'art. 1218 c.c. in ordine alla ripartizione probatoria nell'ambito della responsabilità contrattuale e iii) per aver male valutato il complessivo compendio probatorio sotto tre profili, perché a) non avrebbe ammesso la prova per testi richiesta, b) avrebbe erroneamente considerato non contestate affermazioni che al contrario lo erano, c) non avrebbe erroneamente pag. 12/17 considerato che parte convenuta non aveva puntualmente contestato la prospettazione dei fatti riportata dall'attrice.
Le diverse censure di appello formulate da sono tutte Parte_1
palesemente infondate.
Quanto alla prima doglianza (individuazione della domanda attorea), la Corte osserva che il Tribunale di Savona ha individuato il contenuto della domanda attorea, trattandosi di domanda di responsabilità professionale, e si è posto il problema di quale fosse l'oggetto e il contenuto dell'obbligazione dedotta per verificare l'ambito applicativo della correlata responsabilità, non valutandola, come sostenuto dall'appellante, in modo parziale e restrittivo, ma alla luce delle obbligazioni proprie del commercialista. L'appellante, invero, nell'esposizione dei fatti sovrappone due piani completamente distinti nell'ambito dell'attività professionale di cui si discute, espreSAmente indicati dal Tribunale di Savona, che ha richiamato al riguardo per esteso anche la pronuncia della Corte di CaSAzione n. 13138/52014. Invero, una cosa è la tenuta della contabilità, inclusa la predisposizione della modulistica per il pagamento di tasse, imposte, contributi, altra cosa è invece l'inoltro di tali richieste di versamento, il loro pagamento e il controllo circa l'effettivo buon fine (attività queste due ultime che richiedono una delega permanente ed effettiva) e, altra cosa ancora, è l'assunzione da parte del professionista dell'obbligazione di provvedere direttamente al pagamento degli importi a vario titolo dovuti dal proprio cliente con successivo diritto alla rifusione.
L'appellante, in relazione al diverso contenuto delle varie obbligazioni indicate, con le proprie censure non ha superato la pronuncia del Tribunale di Savona relativa, al riparto dell'oneris probandi (trattato con l'esame del secondo profilo di censura), al contenuto del principio di non contestazione e alla ammissibilità della prova dedotta
(trattati con l'esame del terzo profilo di censura).
Quanto alla terza doglianza (ammissibilità della prova dedotta, valutazione delle prove offerte e applicazione del principio di non contestazione), da esaminare in ordine logico prima della seconda (relativa alla asserita scorretta applicazione dell'art. 1218
c.c.), si evidenzia che la prova per testi è palesemente inammissibile non solo perché la parte ha formulato capitoli del tutto generici, in parte su circostanze non contestate e pacifiche (la tenuta della contabilità) in parte valutative o inconferenti, ma soprattutto pag. 13/17 perché non ha censurato in modo puntuale la mancata ammissione di specifici capitoli né ha indicato perché le circostanze dedotte avrebbero potuto incidere sul percorso motivazionale seguito dal Tribunale di Savona.
Esclusa la possibilità di ammettere le prove dedotte per testi, l'appellante avrebbe dovuto provare diversamente che la controparte, quale proprio professionista, avesse assunto anche l'obbligazione di presentare le dichiarazioni fiscali e di provvedere al pagamento tramite modelli F24 o altrimenti delle diverse imposte tasse e contributi dovuti da Parte_1
Tale prova non è stata fornita. L'appellante nell'atto di citazione introduttivo del giudizio ha affermato che “per quanto attiene ai pagamenti era prassi consolidata che gli stessi venissero effettuati direttamente dallo studio del rag. che CP_2
provvedeva ad addebitare i modelli F23, F24 o altri direttamente sul conto corrente indicato dalla dott.SA ”, senza dimostrare tale “prassi” Parte_1
e senza dimostrare l'esistenza di una puntuale obbligazione sul punto.
Invero, ha affermato di essere tenuto solo alla tenuta della CP_2
contabilità, e ha contestato di dover anche depositare i modelli per il pagamento delle somme dovute, di dover provvedere al pagamento e di dover verificare il buon fine di tali operazioni. Il principio di non contestazione significa che la parte non deve avere mai preso posizione su una questione nel corso del giudizio, ritenendo, così, per vere le circostanze dedotte da controparte. La Corte di CaSAzione ha, invero affermato che “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass.
9439/2022). Risulta, invece che nel caso in esame non solo si è CP_2
sempre difeso negando la fondatezza delle tesi di controparte, ma ha anche espreSAmente contestato la veridicità di quanto sostenuto dall'attrice oggi appellante nei propri atti, sia chiedendo di essere ammesso alla prova contraria sulle circostanze dalla steSA sostenute, sia espreSAmente affermando nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 3, c.p.c., di parte convenuta “lette ed integralmente contestate le memorie ex art. 183/co. VI n. 2 c.p.c. avversarie, gli scriventi, reiterata ogni istanza, difesa,
pag. 14/17 eccezione, contestazione, domanda, deduzione ed allegazione di cui ai propri atti difensivi ed alla verbalizzazione resa in udienza, replicano ed articolano la prova contraria come segue”.
non si è poi limitato ad una contestazione generica, ma è entrato CP_2
nel merito delle affermazioni e delle doglianze di controparte, negando di aver mai avuto un mandato professionale così ampio come indicato da Parte_1
escludendo di aver assunto l'obbligo di provvedere ai pagamenti o di
[...]
verificarne il loro buon esito, di non aver mai ricevuto alcun mandato quale tributarista per contestare la correttezza delle richieste di accertamento pervenute o di sanare le posizioni debitorie vantate dall'erario. ha solo ammesso, da sempre, di essersi occupato della “tenuta CP_2 della contabilità e dei connessi adempimenti fiscali”, compito che non comprende di certo né il deposito delle richieste di pagamento, né l'effettuazione dei pagamenti degli importi a vario titolo dovuti dalla cliente né la verifica dell'effettivo buon fine degli stessi. Tale distinzione è stata ben chiarita dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata e le varie censure di appello non hanno fornito elementi utili a dimostrare che il Tribunale di Savona abbia errato nel valutare il contenuto dei documenti prodotti o quanto, comunque, emerso in sede istruttoria. L'appellante, attesa la prospettazione dei fatti posta a fondamento delle proprie domande, avrebbe dovuto provare il contenuto dell'incarico professionale e che questo fosse più ampio della semplice “tenuta della contabilità e dei connessi adempimenti fiscali”, attività ammesse dall'appellato, che non ricomprende anche l'obbligo di provvedere ai pagamenti e di verificare il buon fine.
La mancanza di prova circa la portata del contenuto dell'obbligazione del professionista è assorbente rispetto a ogni successivo profilo e a tutte le domande avanzate dalla attrice. I documenti prodotti in atti dimostrano che, contrariamente a quanto affermato dalla appellante, la steSA fosse a conoscenza da subito e ben prima del
2019 di quale fosse la propria esposizione debitoria anche nei confronti dell'erario.
Significative sono la relazione prodotta dal convenuto relativa alla situazione patrimoniale alla data di costituzione della società che avrebbe gestito la farmacia e il fatto che tutti gli accertamenti di imposta risultino indirizzati e quindi recapitati alla farmacia.
pag. 15/17 L'appellante non può dolersi del fatto che il proprio professionista non abbia curato di contestare all'agenzia delle entrate il contenuto degli accertamenti, giacché non ha dimostrato di aver conferito a uno specifico mandato in merito, né CP_2
risulta che il commercialista dovesse curare i rapporti con e CP_7 CP_6
Risulta, a fronte di quanto esposto, inconferente la Controparte_6
ragione per cui non sono state versate le imposte o tasse dovute e parte attrice è stata, quindi, oggetto dei conseguenti accertamenti e anche l'analisi dell'eventuale dissesto economico dell'attività commerciale o la possibile incapienza economica.
La seconda doglianza (relativa al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'attore con scorretta applicazione dell'art. 1218 c.c. in ordine alla ripartizione probatoria nell'ambito della responsabilità contrattuale) risulta assorbita da quanto esposto in relazione alla prima e alla terza censura. Invero, come detto, gravava sull'attore provare il concreto contenuto del mandato professionale conferito, mentre era onere del professionista la prova dell'adempimento di quella specifica obbligazione.
Le diverse censure di appello, alla luce di quanto esposto, risultano del tutto infondate e vanno rigettate con integrale conferma della sentenza impugnata.
* * *
5. Sulla pronuncia in punto spese.
Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M.
147/2022, tenendo conto del valore del decisum nei valori medi (valore della causa inferiore a 260.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018): fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria
5.103,00 euro (totale 14.317,00 euro).
* * *
6. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
pag. 16/17
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da Parte_1
in proprio e quale socia della
[...] Controparte_1
nei confronti di in proprio e
[...] CP_2
quale associato dello STUDIO ASSOCIATO TESTA DI RAGG. Parte_5
e di
[...] Controparte_3
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante, a rifondere a favore di ciascuna delle parti appellate le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 14.317,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 7/05/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 681/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: resp. professionale nella causa iscritta al n. 681/2024 promoSA da: in proprio e quale socia della Parte_1 [...]
residente in [...]Controparte_1
Piemonte (CN) alla Via Ing. Valbusa n. 26, difesa e rappresentata tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dall'Avvocato Galante Federico (C.F. - C.F._1
PEC e dall'Avvocato Griffo Domenico (C.F. Email_1
- PEC , entrambi del C.F._2 Email_2
Foro di Genova, elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Genova, via Fieschi
2/25, per procura allegata all'atto di appello appellante contro
(C.F.: ), nato ad [...], l'[...] CP_2 C.F._3
in proprio e quale associato dello STUDIO ASSOCIATO TESTA DI RAGG.
(P. IVA: , con sede in Savona, Via Email_3 Parte_2 P.IVA_1
Paleocapa n. 20/16, rappresentato e difeso dagli Avvocati Nolasco Paolo (C.F.:
- PEC e Suffia Elisa (C.F.: C.F._4 Email_4
– PEC ed elettivamente C.F._5 Email_5
domiciliato in Savona, Via Nazario Sauro n. 1/5, presso il loro studio per procura allegata alla comparsa di costituzione di appello appellato
e contro C.F. ), società di diritto belga Controparte_3 P.IVA_2
con sede legale in Bruxelles Bastion Tower, Marsveldplein 5, registrata presso la
Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero
682.594.839 che agisce per gli che hanno assunto, pro quota e Parte_3
senza vincolo di solidarietà, il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione n certificato A820B0101D23GKA-LB, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei domiciliata per la carica in Milano, Corso CP_3 Controparte_4
Garibaldi 86 (P. IVA. ), assistita e difesa dall'Avvocato De Benedetti P.IVA_3
Daniele (C.F. – PEC rdineavvocati C.F._6 Email_6
torino.it) del Foro di Torino per procura allegata alla comparsa di appello appellato
* * *
Termine per la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. al 24/3/2025.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante in proprio e quale socia della Parte_1
Controparte_1 Controparte_1
ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito, in accoglimento della presente impugnazione per i motivi dedotti ed in riforma della Sentenza n.422/2024 pubblicata e comunicata il 28.5.2024 repertorio 542/2024 resa dal Tribunale di Savona in composizione monocratica nella persona del Giudice DO. Stefano Poggio a definizione del procedimento NRG
2841/2022 notificata al precedente difensore di parte odierna appellante in data
28.5.2024, in ragione della manifesta fondatezza del presente appello, stante la manifesta infondatezza in fatto ed in diritto delle difese avversarie, riformare la sentenza impugnata e conseguentemente accogliere le conclusioni di cui al primo grado di giudizio che si ritrascrive e ripropongono:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Savona, previa ammissione delle prove dedotte e non ammesse, rigettata ogni avversaria domanda o eccezione, I) Accertare e dichiarare ogni specifica inadempienza e negligenza in cui sia incorso il rag. CP_2 in proprio e quale associato dello STUDIO ASSOCIATO TESTA nell'espletamento del
pag. 2/17 mandato professionale conferito per i fatti, le condotte e le omissioni poste in essere e meglio descritte nella parte espositiva del presente atto.
II) Conseguentemente, dichiarare risolto per fatto e colpa del rag. CP_2
il contratto di prestazione professionale e conseguentemente condannarlo a restituire alla conchiudente quanto ricevuto quale corrispettivo delle prestazioni rese negli anni dal 2016 al 2019.
III) Accertare e dichiarare il diritto della dott.SA in Parte_1
proprio e quale precedente titolare della ad ottenere il Controparte_1
risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi derivanti dalla condotta gravemente colposa tenuta dal convenuto.
IV) Per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare il rag. in proprio e CP_2
quale associato dello STUDIO ASSOCIATO TESTA al risarcimento in favore della dott.SA in proprio e quale precedente titolare della Parte_1
di tutti i danni dalla steSA patiti e patiendi in Controparte_1
conseguenza degli anzidetti comportamenti nella misura emergenda in corso di causa o da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ..
V) Accertare e dichiarare l'ammontare dei danni patiti dal conchiudente in conseguenza del ritardato e mancato pagamento delle somme di denaro che risulteranno dovute in evasione delle domande di cui sopra, determinandone
l'ammontare tenendo conto sia delle previsioni di legge in materia, sia degli oneri e dei costi sopportati dal conchiudente. Il tutto comunque, maggiorato degli interessi di cui all'art. 1284 I e IV comma cod. civ..
VI) In ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il rag. in proprio CP_2
e quale associato dello STUDIO ASSOCIATO TESTA a rifondere all'esponente tutte le spese e competenze del presente giudizio, comprensive degli oneri fiscali e previdenziali di legge”.
Con vittoria di spese ed onorari sia del presente procedimento di appello sia del procedimento di primo grado.”
* * *
pag. 3/17 -parte appellata in proprio e quale associato dello STUDIO CP_2
ASSOCIATO TESTA DI RAGG. ha rassegnato le Parte_4 Parte_2
seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni istanza istruttoria reiterata dall'appellante in quanto improcedibile ed inammissibile, previa ammissione – se del caso - di tutte le prove orali, anche in controprova ed in prova contraria, per interpello
e testi dedotte dalla scrivente difesa e non ammesse in primo grado, rigettata altresì ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
A) in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. e/o manifestatamente infondato il gravame proposto dalla DO.SA , in proprio Parte_1
e quale precedente socia della “ Controparte_1
e, per l'effetto, confermare integralmente da sentenza n.
[...]
422/2024, rep. n. 542/2024, resa dal Tribunale di Savona, in persona del Giudice DO.
Stefano Poggio, in data 28.05.2024 e pubblicata in pari data, a definizione del procedimento di primo grado RG n. 2841/2022;
B) nel merito ed in ogni caso, rigettare l'appello proposto dalla DO.SA
[...]
, in proprio e quale socia della “ Parte_1 [...]
, in quanto del tutto infondato in fatto ed Controparte_1
in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 422/2024, rep. n.
542/2024, resa dal Tribunale di Savona, in persona del Giudice DO. Stefano Poggio, in data 28.05.2024 e pubblicata in pari data, a definizione del procedimento di primo grado RG n. 2841/2022;
C) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, dell'appello proposto e di riforma della sentenza impugnata con accertamento di una qualsiasi e sia pur parziale obbligazione / responsabilità dell'appellato Rag. e/o dello STUDIO ASSOCIATO TESTA di RAGG. CP_2
nei confronti dell'appellante, previo rigetto dell'asserito CP_2 Parte_2
diniego di copertura delle spese di lite in quanto inammissibile ed infondato per le ragioni esposte in atti, dichiarare tenuta e condannare la compagnia
[...]
, in persona del Controparte_5
Rappresentante Generale per l'Italia / Legale Rappresentante pro-tempore, a tenere
pag. 4/17 indenne, garantire e manlevare il Rag. , in proprio e quale associato CP_2
dello STUDIO ASSOCIATO TESTA DI RAGG. , dal Parte_5
pagamento di qualsiasi somma a cui lo stesso dovesse venir condannato tanto in proprio, quanto in detta qualità, nonché da ogni altra conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio di appello, anche in punto spese di lite;
D) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le Controparte_3
seguenti conclusioni:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria e diversa istanza o eccezione, nel merito, in via principale, previa ogni neceSAria e opportuna pronuncia, respinta ogni contraria domanda eccezione e istanza, respingere, previo ogni accertamento e statuizione, perché infondata in fatto e in diritto, l'impugnazione, confermano la sentenza di prime cure, e, in ogni caso, anche nell'ipotesi di eventuale appello incidentale, voglia in ogni caso respingere l'appello ed i gravami incidentali aventi ad oggetto il rapporto assicurativo per assenza della prova della riferibilità esclusiva del danno e della sola responsabilità in capo all' ; Parte_6 in gradato subordine, nella denegata ipotesi di condanna dell' e Parte_6 dell'esponente, perché accertata la responsabilità del primo, anche parziale e perché ritenuta operante la copertura di polizza, ridurre il danno, anche nella sua effettiva quantificazione e consistenza, previa ripartizione delle responsabilità pro quota tra i vari soggetti parti in causa, secondo le loro distinte responsabilità.
Il tutto nei limiti del massimale di copertura e dedotta la franchigia contrattuale nei termini contrattualmente pattuiti e indicati in narrativa.
Con il favore delle spese e degli onorari anche di questo grado del giudizio”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Savona con sentenza 422/2024 pubblicata il 28/5/2024 così decideva:
“
1. Respinge tutte le domande dell'attrice.
2. Condanna l'attrice alla refusione delle
pag. 5/17 spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in € 15.000,00 per competenze professionali del difensore oltre accessori di legge.
3. Condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore della terza chiamata che liquida in € 15.000,00 per competenze professionali del difensore oltre accessori di legge”.
* * *
Parte attrice, già titolare dell'omonima farmacia, Parte_1
aveva citato a giudizio il proprio commercialista affermando che era CP_2
intercorso un rapporto professionale iniziato nel gennaio 2009 e ceSAto il 31 dicembre
2019, che “per quanto attiene ai pagamenti era prassi consolidata che gli stessi venissero effettuati direttamente dallo studio del rag. che CP_2
provvedeva ad addebitare i modelli F23, F24 o altri direttamente sul conto corrente indicato dalla dott.SA ” (cfr. pag. 2 atto di citazione), Parte_1 che, quando nel 2019 aveva deciso di vendere la farmacia, “nell'ambito delle attività di verifica propedeutiche alla cessione, … [aveva] appreso che la situazione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali, nonché la sua personale era molto diversa da come la steSA riteneva” (cfr. ibidem). contestava quindi la violazione da parte del Parte_1 professionista del dovere di espletamento del contratto d'opera professionale con la dovuta diligenza e del dovere di informazione, indicando nel corpo dell'atto di citazione: i) che erano emersi errori nell'imputazione di importi a titolo di IVA;
ii) che vi erano stati problemi connessi al versamento di importi per la rottamazione di alcune cartelle esattoriali non comunicati e quindi non pagati;
iii) che non aveva avuto la possibilità di rispettare un piano di rientro di altri debiti con Controparte_6
a causa del comportamento del professionista;
iv) che per ritardi
[...]
imputabili allo stesso non era stato possibile gestione la posizione debitoria con
. CP_7
lamentava, in particolare che, ricevuti gli avvisi di Parte_1 accertamento e le varie cartelle “lo STUDIO TESTA non si è fatto carico né di chiarire presso l'Agenzia delle Entrate, né di verificare la correttezza o meno delle richieste, né tanto meno di procedere ai pagamenti mancanti (ad eccezione dell'avviso bonario di cui è stata data comunicazione nel dicembre 2019), lasciando non solo che venissero
pag. 6/17 notificate le cartelle esattoriali, ma addirittura lasciando che venissero posti vincoli ipotecari o avviate azioni esecutive (iscrizioni di ipoteche, pignoramenti presso terzi)”
(cfr. pag. 6 atto di citazione). chiedeva, quindi al proprio professionista il Parte_1 risarcimento di “tutti i danni dalla steSA patiti e patiendi per effetto delle predette condotte di natura colposa e inadempienze e, comunque, derivanti e/o connesse e/o consequenziali ai fatti descritti nel presente atto, nella misura da determinarsi in corso di causa e, comunque, non inferiore ad € 88.703,16 o, in alternativa in base alle emergenze istruttorie e, ove del caso e più favorevole all'esponente, secondo equità”
(cfr. pag. 12 atto di citazione).
* * *
Si costituiva contestando la fondatezza delle domande di CP_2
controparte ed evidenziando: i) che l'attrice non aveva né indicato, né provato quale fosse stato l'oggetto e il contenuto dell'incarico professionale;
ii) che l'unica attività professionale concordata era per la “tenuta della contabilità e dei connessi adempimenti fiscali” e che “l'oggetto dell'incarico all'esponente non includeva né l'assistenza tributaria, né la gestione di posizioni debitorie nei confronti di fornitori (quali CP_6
e , oltre che di eventuali procedure esecutive” (cfr. pag. 7 comparsa di CP_7
costituzione), non avendo, quindi, mai avuto alcun mandato in veste di tributarista per contestare il contenuto di accertamenti o cartelle esattoriali;
iii) che Parte_1
aveva piena contezza e conoscenza della situazione debitoria ben prima del
[...]
2019 perché “già al momento della costituzione della società in accomandita semplice
n data Controparte_1
20.01.2016, a rogito del Notaio di Savona rep. n. 34246, racc. n. 6750, Per_1 registrato a Savona il 26.01.2016 (prod. 1), … vi erano posizioni in sofferenza … note
e confessoriamente riconosciute dalla steSA attrice nel ridetto atto pubblico” e che
“all'articolo 16), la DO.SA dichiarava espreSAmente l'esistenza di Parte_1 debiti per € 887.289,00= alla data del 30.09.2015 (così riconoscendo i valori di cui alla perizia di stima dell'esponente) e si assumeva il carico di eventuali ulteriori debiti da accertare con riferimento al periodo antecedente all'effettuato conferimento per tributi
e contributi erariali, comunali, regionali e provinciali, tasse e imposte dirette e
pag. 7/17 indirette, contravvenzioni, ammende e soprattasse di qualsiasi natura, nonché oneri verso istituti previdenziali ed assicurativi …” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione); iv) che “le dichiarate passività consistevano in debiti nei confronti dei fornitori, oltre che nei confronti dell'Erario (per IVA ed RA), di Istituti Previdenziali e di Istituti Bancari”
(cfr. ibidem); v) che “i debiti della sono progressivamente aumentati a CP_1
causa del mancato pagamento degli avvisi - successivamente iscritti a ruolo e sempre regolarmente notificati alla -, ovvero a circostanze Controparte_1
IMPUTABILI solo ed esclusivamente al comportamento di parte attrice” (cfr. ibidem); vi) che “le comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche IVA notificate dall'Agenzia delle Entrate alla società (doc. da n. 1 a n. 7 di parte attrice) non costituiscono di certo la prova di un errore del Professionista nella loro quantificazione, bensì rilevano meramente la non corrispondenza tra le ridette liquidazioni e quanto effettivamente pagato dal contribuente”, per essere stati emessi “a causa del mancato pagamento dell'imposta da parte dell'attrice” (cfr. ibidem pag. 8)
;vii) che, quanto ai piani di rientro con e CP_7 CP_6 [...] non aveva mai ricevuto da “alcun Controparte_6 Parte_1
incarico avente ad oggetto la gestione delle posizioni debitorie della con i CP_1 fornitori, sicché nessun danno per maggiori somme versate … può essere ricondotto all'attività dell'esponente”. chiedeva il rigetto delle domande avversarie e chiedeva, CP_2
comunque, di essere autorizzato a chiamare in giudizio la propria compagnia assicurativa per essere manlevato da qualsiasi responsabilità ove fossero stese ritenute fondare le richieste dell'attrice.
* * *
Veniva autorizzata la chiamata del terzo e si costituivano i Controparte_3
he chiedevano il rigetto delle domande di parte attrice e, in subordine,
[...] in caso di loro accoglimento, il riconoscimento di un concorso di colpa dell'asserito danneggiato.
* * *
pag. 8/17 Il Tribunale di Savona, ritenuta la causa di natura documentale, faceva precisare le conclusioni e tratteneva la causa a decisione previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Il Tribunale di Savona rilevava che “spetta al cliente che ne invochi la responsabilità per negligenza o imperizia, l'onere di dimostrare l'esatto perimetro del mandato conferito”, che tale onere era relativo non solo alla prova dell'esistenza di un mandato per la tenuta della contabilità e la predisposizione delle varie dichiarazioni fiscali, ma anche “a presentare telematicamente la dichiarazione dei redditi, trattandosi di adempimenti distinti e diversi”, richiamando la pronuncia del Supremo Collegio n.
13138/2014.
Il Giudice di prime cure riteneva che, nella sostanza “l'asserito inadempimento del rag. non riguarda la quantificazione degli importi dovuti dalla contribuente, CP_2 quanto il materiale versamento dell'imposta”, ed affermava che “ove il cliente non dimostri in giudizio di aver conferito un mandato ad hoc al commercialista per il versamento del tributo, benché quest'ultimo sia stato incaricato della tenuta della contabilità in generale, mancherà il presupposto per ritenere il professionista responsabile delle vicende successive” (cfr. pag. 8 sentenza impugnata).
Il Giudice di prime cure riteneva provato che “l'attrice fosse informata della necessità di procedere ai vari pagamenti”, che il professionista “non potesse provvedervi in mancanza di una specifica autorizzazione della cliente” e che lo stesso
“fosse nella materiale impossibilità di provvedere stante la mancanza di fondi”, circostanze riscontrate dalla “inverosimiglianza dell'affermazione dell'inconsapevolezza da parte della cliente circa la propria posizione debitoria” (cfr. ibidem), giacché la Parte territorialmente competente aveva intrapreso una procedura esecutiva mobiliare nei confronti della farmacia, le cartelle di pagamento prodotte in atti erano quasi tutte indirizzate alla sede della farmacia, già nel 2016 dall'analisi svolta in sede di costituzione della società, risultava che l'attivo aziendale di oltre tre milioni di euro era pressocché assorbito dal valore dell'avviamento di oltre due milioni e mezzo di euro, dalle immobilizzazioni e dai debiti verso banche e fornitori per oltre mezzo milione di euro, a fronte di crediti verso terzi inferiori ai centomila euro.
Il Tribunale di Savona rigettava, quindi le domande della attrice.
pag. 9/17 * * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. impugnava la sentenza emeSA dal Tribunale di Parte_1
Savona lamentando la presenza di diversi herrores in iudicando senza una puntuale enucleazione delle censure nei seguenti termini:
“I capi a, b, c della sentenza qui oggetto di gravame sono affetti da error in iudicando non avendo il Giudice prime cure identificato l'esatto contenuto della domanda attorea interpretando la steSA in modo parziale e restrittivo. L'errore è rilevante in quanto non ha consentito di accertare e dichiarare in modo corretto l'esatta portata dell'inadempimento del convenuto.
I capi d, e, f, g, h sono parimenti affetti da evidente error in iudicando non avendo il
Giudice di prime cure ritenuto assolto l'onere della prova gravante sull'attore ed avendo erroneamente applicato il disposto dell'art. 1218 c.c. in ordine alla sua ripartizione nell'ambito della responsabilità contrattuale. L'errore è certamente rilevante perché ha portato a dichiarare il mancato assolvimento dell'onere probatorio di parte attrice odierna appellante esonerando sostanzialmente il convenuto dall'adempiere al proprio.
Il capo i della impugnata sentenza rappresenta le conclusioni cui è giunto il Giudice del
Tribunale sviluppando un ragionamento viziato dagli errori di giudizio relativi ai capi sopra riportati e dovrà essere riformato, ad avviso della scrivente difesa sulla base di quanto di seguito si espone. Anche in questo caso l'errore è rilevante perché delinea una serie di circostanze non conformi ai reali rapporti contrattuali fra le parti. …” (cfr. pagg. 6 e 7 appello).
L'appellante precisava poi che “…tutti i capi della sentenza sopra riportati e qui oggetto di gravame sono frutto di una serie di errori di giudicato da parte del Giudice di prime cure che ha (i) erroneamente interpretato svariati elementi di prova agli atti del procedimento, quali ad esempio dichiarazioni delle parti mai contestate;
(ii) erroneamente considerato non contestate affermazioni che al contrario lo erano;
(iii) erroneamente considerato non assolto l'onere probatorio da parte dell'attrice anche male applicando il principio di ripartizione dell'onere probatorio fra le parti nell'ambito della responsabilità contrattuale;
(iv) arbitrariamente ed erroneamente, in
pag. 10/17 rapporto alle rassegnate conclusioni, ristretto la tipologia degli inadempimenti contestati al DO. riconducendoli esclusivamente al mancato pagamento degli CP_2
F24. …” (cfr. pag. 7 appello).
L'appellante sosteneva, inoltre, che i documenti in atti avrebbero fornito prova del contenuto dell'incarico professionale affidato al convenuto, che la corrispondenza intercorsa avrebbe valore confessorio e che sarebbe stato “onere del Rag. , di CP_2
fronte alla contestazione di inadempimento rappresentata dal non aver pagato (come da prassi non contestata) gli F24 (omissione che assorbe anche l'inadempimento della comunicazione degli importi delle liquidazioni periodiche per cui si discute), dimostrare con una mail, una pec o in qualunque modo giuridicamente valido di aver ottemperato alla propria obbligazione quantomeno comunicando gli importi da pagare
e di aver chiesto l'autorizzazione all'effettivo addebito” (cfr. pag. 15 appello).
L'appellante, quanto alla definizione agevolata di alcune cartelle esattoriali affermava che “anche con riferimento a questa specifica obbligazione, certamente estranea alla tenuta della contabilità, è comunque fornita prova esatta del perimetro dell'incarico risultando per fatti concludenti e per via documentale” perché non era stata contestata la circostanza che “i relativi moduli di pagamento allegati all'accettazione erano recapitati allo Studio Testa” (cfr. pag. 17 appello).
L'appellante contestava, quindi, l'affermazione contenuta in sentenza che la farmacia si trovasse in uno stato di insolvenza, richiamando il patrimonio netto ampiamente positivo della steSA.
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Si costituiva eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_2 dell'appello ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. difettando di specificità, chiarezza e brevità
e chiedendo nel merito il rigetto dell'impugnazione per l'infondatezza dei motivi di appello.
Si costituivano i che, del pari, Controparte_3 evidenziavano l'inammissibilità dell'appello, ne chiedevano nel merito il rigetto ed evidenziavano come alcuni paSAggi della sentenza impugnata fossero ormai paSAti in giudicato.
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pag. 11/17 La Corte alla prima udienza, rilevata l'integrità del contraddittorio e ritenuto che non vi fosse alcuna possibilità di procedere con un tentativo di conciliazione, fiSAva udienza di discussione orale previa concessione di un termine per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni e di uno successivo per il deposito delle note conclusionali.
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3. Sull' eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Occorre, preliminarmente, rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dalle parti appellate. Invero, nonostante l'appello risulti poco organico e frammentario, è possibile enucleare i motivi di appello in conformità al disposto del vigente art. 342 c.p.c., giacché risulta evidente il contenuto delle doglianze formulate dall'appellante relative sia alla erronea valutazione del contenuto della domanda e delle prove offerte, sia al rigetto delle istanze istruttorie, sia alle ritenute erronee conclusioni cui sarebbe giunto il Tribunale di Savona.
Risulta, inoltre, indicata la parte della sentenza di cui si chiede la riforma e sono formulate precise critiche al provvedimento impugnato. Si osserva, da ultimo, che le appellate, esaminando l'atto di controparte, hanno potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte.
Va, quindi respinta l'eccezione preliminare
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4. Sulle censure di appello.
È possibile esaminare congiuntamente le diverse censure di appello perché la loro concatenate. L'appellante invero lamenta la presenza di alcuni errores in iudicando i) per non avere il Giudice prime cure identificato l'esatto contenuto della domanda attorea interpretandola in modo parziale e restrittivo, ii) per non aver ritenuto assolto l'onere della prova gravante sull'attore con scorretta applicazione dell'art. 1218 c.c. in ordine alla ripartizione probatoria nell'ambito della responsabilità contrattuale e iii) per aver male valutato il complessivo compendio probatorio sotto tre profili, perché a) non avrebbe ammesso la prova per testi richiesta, b) avrebbe erroneamente considerato non contestate affermazioni che al contrario lo erano, c) non avrebbe erroneamente pag. 12/17 considerato che parte convenuta non aveva puntualmente contestato la prospettazione dei fatti riportata dall'attrice.
Le diverse censure di appello formulate da sono tutte Parte_1
palesemente infondate.
Quanto alla prima doglianza (individuazione della domanda attorea), la Corte osserva che il Tribunale di Savona ha individuato il contenuto della domanda attorea, trattandosi di domanda di responsabilità professionale, e si è posto il problema di quale fosse l'oggetto e il contenuto dell'obbligazione dedotta per verificare l'ambito applicativo della correlata responsabilità, non valutandola, come sostenuto dall'appellante, in modo parziale e restrittivo, ma alla luce delle obbligazioni proprie del commercialista. L'appellante, invero, nell'esposizione dei fatti sovrappone due piani completamente distinti nell'ambito dell'attività professionale di cui si discute, espreSAmente indicati dal Tribunale di Savona, che ha richiamato al riguardo per esteso anche la pronuncia della Corte di CaSAzione n. 13138/52014. Invero, una cosa è la tenuta della contabilità, inclusa la predisposizione della modulistica per il pagamento di tasse, imposte, contributi, altra cosa è invece l'inoltro di tali richieste di versamento, il loro pagamento e il controllo circa l'effettivo buon fine (attività queste due ultime che richiedono una delega permanente ed effettiva) e, altra cosa ancora, è l'assunzione da parte del professionista dell'obbligazione di provvedere direttamente al pagamento degli importi a vario titolo dovuti dal proprio cliente con successivo diritto alla rifusione.
L'appellante, in relazione al diverso contenuto delle varie obbligazioni indicate, con le proprie censure non ha superato la pronuncia del Tribunale di Savona relativa, al riparto dell'oneris probandi (trattato con l'esame del secondo profilo di censura), al contenuto del principio di non contestazione e alla ammissibilità della prova dedotta
(trattati con l'esame del terzo profilo di censura).
Quanto alla terza doglianza (ammissibilità della prova dedotta, valutazione delle prove offerte e applicazione del principio di non contestazione), da esaminare in ordine logico prima della seconda (relativa alla asserita scorretta applicazione dell'art. 1218
c.c.), si evidenzia che la prova per testi è palesemente inammissibile non solo perché la parte ha formulato capitoli del tutto generici, in parte su circostanze non contestate e pacifiche (la tenuta della contabilità) in parte valutative o inconferenti, ma soprattutto pag. 13/17 perché non ha censurato in modo puntuale la mancata ammissione di specifici capitoli né ha indicato perché le circostanze dedotte avrebbero potuto incidere sul percorso motivazionale seguito dal Tribunale di Savona.
Esclusa la possibilità di ammettere le prove dedotte per testi, l'appellante avrebbe dovuto provare diversamente che la controparte, quale proprio professionista, avesse assunto anche l'obbligazione di presentare le dichiarazioni fiscali e di provvedere al pagamento tramite modelli F24 o altrimenti delle diverse imposte tasse e contributi dovuti da Parte_1
Tale prova non è stata fornita. L'appellante nell'atto di citazione introduttivo del giudizio ha affermato che “per quanto attiene ai pagamenti era prassi consolidata che gli stessi venissero effettuati direttamente dallo studio del rag. che CP_2
provvedeva ad addebitare i modelli F23, F24 o altri direttamente sul conto corrente indicato dalla dott.SA ”, senza dimostrare tale “prassi” Parte_1
e senza dimostrare l'esistenza di una puntuale obbligazione sul punto.
Invero, ha affermato di essere tenuto solo alla tenuta della CP_2
contabilità, e ha contestato di dover anche depositare i modelli per il pagamento delle somme dovute, di dover provvedere al pagamento e di dover verificare il buon fine di tali operazioni. Il principio di non contestazione significa che la parte non deve avere mai preso posizione su una questione nel corso del giudizio, ritenendo, così, per vere le circostanze dedotte da controparte. La Corte di CaSAzione ha, invero affermato che “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass.
9439/2022). Risulta, invece che nel caso in esame non solo si è CP_2
sempre difeso negando la fondatezza delle tesi di controparte, ma ha anche espreSAmente contestato la veridicità di quanto sostenuto dall'attrice oggi appellante nei propri atti, sia chiedendo di essere ammesso alla prova contraria sulle circostanze dalla steSA sostenute, sia espreSAmente affermando nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 3, c.p.c., di parte convenuta “lette ed integralmente contestate le memorie ex art. 183/co. VI n. 2 c.p.c. avversarie, gli scriventi, reiterata ogni istanza, difesa,
pag. 14/17 eccezione, contestazione, domanda, deduzione ed allegazione di cui ai propri atti difensivi ed alla verbalizzazione resa in udienza, replicano ed articolano la prova contraria come segue”.
non si è poi limitato ad una contestazione generica, ma è entrato CP_2
nel merito delle affermazioni e delle doglianze di controparte, negando di aver mai avuto un mandato professionale così ampio come indicato da Parte_1
escludendo di aver assunto l'obbligo di provvedere ai pagamenti o di
[...]
verificarne il loro buon esito, di non aver mai ricevuto alcun mandato quale tributarista per contestare la correttezza delle richieste di accertamento pervenute o di sanare le posizioni debitorie vantate dall'erario. ha solo ammesso, da sempre, di essersi occupato della “tenuta CP_2 della contabilità e dei connessi adempimenti fiscali”, compito che non comprende di certo né il deposito delle richieste di pagamento, né l'effettuazione dei pagamenti degli importi a vario titolo dovuti dalla cliente né la verifica dell'effettivo buon fine degli stessi. Tale distinzione è stata ben chiarita dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata e le varie censure di appello non hanno fornito elementi utili a dimostrare che il Tribunale di Savona abbia errato nel valutare il contenuto dei documenti prodotti o quanto, comunque, emerso in sede istruttoria. L'appellante, attesa la prospettazione dei fatti posta a fondamento delle proprie domande, avrebbe dovuto provare il contenuto dell'incarico professionale e che questo fosse più ampio della semplice “tenuta della contabilità e dei connessi adempimenti fiscali”, attività ammesse dall'appellato, che non ricomprende anche l'obbligo di provvedere ai pagamenti e di verificare il buon fine.
La mancanza di prova circa la portata del contenuto dell'obbligazione del professionista è assorbente rispetto a ogni successivo profilo e a tutte le domande avanzate dalla attrice. I documenti prodotti in atti dimostrano che, contrariamente a quanto affermato dalla appellante, la steSA fosse a conoscenza da subito e ben prima del
2019 di quale fosse la propria esposizione debitoria anche nei confronti dell'erario.
Significative sono la relazione prodotta dal convenuto relativa alla situazione patrimoniale alla data di costituzione della società che avrebbe gestito la farmacia e il fatto che tutti gli accertamenti di imposta risultino indirizzati e quindi recapitati alla farmacia.
pag. 15/17 L'appellante non può dolersi del fatto che il proprio professionista non abbia curato di contestare all'agenzia delle entrate il contenuto degli accertamenti, giacché non ha dimostrato di aver conferito a uno specifico mandato in merito, né CP_2
risulta che il commercialista dovesse curare i rapporti con e CP_7 CP_6
Risulta, a fronte di quanto esposto, inconferente la Controparte_6
ragione per cui non sono state versate le imposte o tasse dovute e parte attrice è stata, quindi, oggetto dei conseguenti accertamenti e anche l'analisi dell'eventuale dissesto economico dell'attività commerciale o la possibile incapienza economica.
La seconda doglianza (relativa al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'attore con scorretta applicazione dell'art. 1218 c.c. in ordine alla ripartizione probatoria nell'ambito della responsabilità contrattuale) risulta assorbita da quanto esposto in relazione alla prima e alla terza censura. Invero, come detto, gravava sull'attore provare il concreto contenuto del mandato professionale conferito, mentre era onere del professionista la prova dell'adempimento di quella specifica obbligazione.
Le diverse censure di appello, alla luce di quanto esposto, risultano del tutto infondate e vanno rigettate con integrale conferma della sentenza impugnata.
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5. Sulla pronuncia in punto spese.
Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M.
147/2022, tenendo conto del valore del decisum nei valori medi (valore della causa inferiore a 260.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018): fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria
5.103,00 euro (totale 14.317,00 euro).
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6. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
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P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da Parte_1
in proprio e quale socia della
[...] Controparte_1
nei confronti di in proprio e
[...] CP_2
quale associato dello STUDIO ASSOCIATO TESTA DI RAGG. Parte_5
e di
[...] Controparte_3
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante, a rifondere a favore di ciascuna delle parti appellate le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 14.317,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 7/05/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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