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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di conSIlio del 19/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 5890/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. GRIMALDI MICHELE e
, c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. GRIMALDI MICHELE RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 29/03/2024, con cui e , Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio a Rimini in data 23.6.2018 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rimini al numero 6, parte II, serie C, dell'anno 2018), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 8.7.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. pronunciare la separazione personale dei coniugi con autorizzazione a vivere separatamente ed obbligo al reciproco rispetto ed ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rimini di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle altre incombenze di legge;
2. la casa coniugale corrente in Montichiari (BS), via Don Serafino Ronchi n. 24, è attualmente in comproprietà tra i coniugi per la quota del 50% cad., in forza dell'atto di compravendita del 09.07.2018, con mutuo ipotecario n.
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05002630139559400000 acceso presso l'istituto bancario Credit Agricole S.p.A. - filiale di Castiglione delle Stiviere (MN), intestato ad entrambi con rata mensile dell'importo di circa €. 600,00 accreditata sul c/c bancario n. 00263/0000043674975 presso Credit Agricole S.p.A. – filiale di Castiglione d/Stiviere (MN). All'esito dell'emissione del provvedimento di separazione personale, il SI. si impegna - ora per allora Controparte_1
– al trasferimento in favore della SI.ra , che accetta, della propria quota del 50% Parte_1 dell'immobile sito in Montichiari (BS), via Don Serafino Ronchi n. 24 composto di appartamento con accessori/pertinenze esclusivi, box autorimessa pertinenziale nonché corte esclusiva meglio identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Montichiari (BS), Sezione NCT, fg. 77, come segue:
mapp. 254, sub. 15, via Don Serafino Ronchi n. 24, piano S1-T-1, cat. A/2, cl. 6, vani 7, R.C. 668,81;
mapp. 254, sub. 16, via Don Serafino Ronchi n. 26, piano S1, cat. C/6, cl. 4, mq 32; ed aventi diritto alle utilità comuni, beni non censibili:
mapp. 254, sub. 23 (vialetto, scala, scivolo e corsello);
mapp. 254, sub. 24 (vano contatori); con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati. Da parte Sua, la SI.ra si accolla le rate mensili del mutuo Parte_2 ipotecario n. 05002630139559400000 dell'importo di circa €. 600,00 con decorrenza dal mese di aprile 2024 (rata n. 40 di 216) sino all'estinzione (dicembre 2038), oltre le imposte di registro, catastale, ipotecaria e Tassa di archivio, se dovute (id est, le agevolazioni previste dall'art. 10, l. 74/1987 per gli atti di trasferimento immobiliare sono estese alle separazioni come da Circolare 18/E del 29.05.2013 dell'Agenzia delle Entrate), oltre gli onorari notarili e previdenziali, oltre alle spese di istruttoria della pratica attinenti alle verifiche ipocatastali. Peraltro, la SI.ra si impegna sin d'ora nei confronti del SI. a NON cedere Parte_1 Controparte_1
a terzi l'immobile familiare in scrutinio, sino a quando le figlie, e , non saranno entrambe maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente autosufficienti. Siccome, il SI. si trasferirà – come si è già trasferito – in Controparte_1
Montichiari (BS), via Brescia n. 52, ivi collocando la propria residenza, costituendo così altro e diverso nucleo familiare e cesserà la posizione di cointestatario del rapporto di c/c bancario n. 00263/0000043674975 presso Credit Agricole – filiale di Castiglione d/Stiviere (MN);
3. i coniugi danno atto di aver ripartito i mobili e gli arredi collocati presso la casa familiare;
4. la vettura SS QA – telaio SJNFAAJ11U1934650 – tg. FP731EN, di proprietà del SI.
rimane nella disponibilità dello stesso, con la SI.ra che Controparte_1 Parte_1 rinuncia sin d'ora a qualsiasi pretesa eventualmente vantata sul bene medesimo;
5. le figlie, e , sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, in ossequio al principio Persona_3 Persona_4 della bigenitorialità, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
6. i genitori, nutrendo reciproca fiducia nelle rispettive capacità genitoriali, ai sensi dell'art. 337ter c.c., si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse delle figlie, garantendo alle medesime un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi, nonché rapporti SInificativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
7. la potestà genitoriale verrà esercitata disgiuntamente dai genitori per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre per quelle di straordinaria amministrazione relative alla salute, all'istruzione e all'educazione i genitori decideranno di comune accordo;
8. attesa la collocazione prevalente presso la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, e Persona_3 CP_1
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, salvi diversi accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici delle minori: Per_2
(I) week-end alternati, prelevandoLe dall'abitazione materna il venerdì sera alle ore 19,00 se compatibile col proprio orario lavorativo (I° turno e “giornata”) ovvero, in subordine, dal sabato mattina alle ore 9,00 (II° e III° turno) e riportandoLe presso l'abitazione materna la domenica sera verso le ore 20,00;
(II) lunedì e mercoledì, prelevandoLe dall'uscita di scuola (ovvero alle ore 16,00 presso l'abitazione materna, nel periodo extrascolastico) e riportandoLe presso l'abitazione materna verso le ore 20,00, compatibilmente con il proprio orario lavorativo (I° e III° turno e “giornata”); inoltre, la frequentazione avverrà presso ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza e con la sospensione temporanea delle modalità di visita sopra concordate, salvo diversi accordi e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore: metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno le festività principali, ovvero sia il giorno della Vigilia di Natale, del Natale e Santo TE con il Capodanno, la Santa Pasqua con il giorno dell'Angelo nonché il giorno del compleanno di e ed ogni altra principale festività dell'anno (1° novembre, 8 dicembre, 25 Per_1 Per_2 aprile, 1° maggio, 2 giugno e festività del Patrono); durante il periodo estivo delle vacanze scolastiche, quindici giorni anche non consecutivi purchè suddivisi al massimo in due periodi, con il reciproco obbligo di comunicare detti periodi in anticipo e, comunque, entro il 31 maggio di ogni anno, ivi compresi il luogo ed i recapiti di villeggiatura ove i genitori potrebbero eventualmente recarsi con le figlie;
9. il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di concorso nel Controparte_1 Parte_1 mantenimento delle figlie, ed , sino al momento in cui Le stesse non saranno maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, entro e non oltre il 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla medesima, la somma complessiva di €. 800,00 e, cioè, €. 400,00 per ciascuna figlia, importo che sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo l'indice ISTAT, ivi comprendente finanche la propria quota delle spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, di cui al Protocollo d'intesa sottoscritto dal Tribunale di Brescia e dall'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.2016;
10. gli assegni unici universali (o qualsivoglia misura equipollente) verranno percepiti integralmente dalla SI.ra
, con il SI. che rinuncia sin d'ora a quanto di propria Parte_1 Controparte_1 spettanza, anche sugli arretrati;
11. le parti dichiarano di essere edotte che, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio e che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno, eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà a reperire il genitore;
12. per quanto necessario, le parti si obbligano a concedere l'assenso per il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio in favore delle figlie minori;
13. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla è previsto a titolo di assegno di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro. Inoltre, dichiarano di aver definito con il presente accordo ogni questione di carattere patrimoniale e ogni rapporto di natura economica e, per l'effetto, di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, anche di natura risarcitoria, dipendente dal matrimonio, e di aver definito tra loro ogni questione, anche relativa al mantenimento delle figlie e alle spese sostenute durante il periodo di separazione;
14. i reciproci regali, donazione e/o doni scambiati in costanza di matrimonio saranno trattenuti rispettivamente da ciascun coniuge senza avere alcunché a pretendere l'uno dall'altro;
15. i deducenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano;
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16. le parti espressamente dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emamanda sentenza»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 19/12/2024
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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