Sentenza 26 aprile 2017
Massime • 1
All'imputato non comparso senza allegare alcun legittimo impedimento, quando non ne sia dichiarata la contumacia, deve essere necessariamente comunicato il rinvio dell'udienza, non potendo egli ritenersi rappresentato dal difensore ex art. 420 quater, comma secondo, cod. proc. pen., tuttavia l'omissione dell'avviso, non integrando un'ipotesi di mancata citazione dell'imputato, determina una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/04/2017, n. 24955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24955 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2017 |
Testo completo
24955-17 AIR REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 26/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 848/17 FRANCESCO MARIA CIAMPI Presidente REGISTRO GENERALE ANDREA MONTAGNI N.9692/2016 Rel. Consigliere - VINCENZO PEZZELLA - ALESSANDRO RANALDI FRANCESCA COSTANTINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL LL nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 03/07/2015 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA Udito il Procuratore Generale in persona del DELIA CARDIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricors Udito il rafensore Avv. Porantonio Carlo Rovetti, The insiste per l'accoglimento del ricorso, 1 RITENUTO IN FATTO 1. LL RV ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sentenza con cui il giudice di primo grado l'aveva condannata per reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. b), co. 2sexies CDS, fatto commesso in Riccione il 24/10/2010 2. Il difensore ricorrente deduce con un primo motivo violazione di legge a seguito dell'omessa rituale citazione dell'imputata nel giudizio di primo grado. Secondo la tesi proposta in ricorso si sarebbe verificata una nullità assoluta ed insanabile dell'intero giudizio di primo grado, ai sensi degli articoli 178 lett. c) e 179 co. 1 cod. in quanto all'udienza del 5.4.2013, benchè l'imputata fosse stata ritualmente citata, la stessa non venne dichiarata contumace, ma fu solo dichiarata assente. Quella stessa udienza fu poi rinviata per problemi di notifica al difensore, che venne ricitato. Alla successiva udienza del 5/7/2013, per la quale non fu disposta la rinotifica del decreto di citazione all'imputata, la stessa fu poi dichiarata contumace. Ebbene il difensore ricorrente sostiene che si sia così realizzata, in difetto di una rituale vocatio in ius per l'udienza in cui fu dichiarata contumace, una nullità assoluta ed insanabile, conclusione in relazione alla quale richiama i precedenti di questa Corte costituiti da Sez. 2 n. 25022/2005, Sez. 2 n. 33759/2001, sez. 6 n. 1134/2001, Sez. 1 n. 15814/2009, sez. 4 n. 14376/2009). Con un secondo motivo deduce violazione di legge per la nullità del giudizio di appello per l'omessa notifica all'imputata contumace dell'avviso di deposito per estratto della sentenza di primo grado. Con un terzo motivo lamenta mancanza assoluta di motivazione in ordine al percorso logico nel computo della pena irrogata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata, con ogni conseguente provvedimento, anche valutando l'eventualità di una pronuncia ex art. 620 co. 1 lett. 1) cod. proc. pen. essendo medio tempore maturata la prescrizione del reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Non essendo tutti i motivi di ricorso sopra illustrati manifestamente infondati, il Collegio non può che prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato in contestazione e pertanto, vista l'assenza di parti civili, annullare senza rinvio la sentenza impugnata per l'estinzione del reato.
2. In particolare, non appare manifestamente infondato il primo motivo di ricorso sopra illustrato con il quale ci si duole che, dichiarata soltanto "assente" alla prima udienza, per la quale era stata regolarmente citata -udienza poi rinviata 2 per problemi di notifica al difensore per potere essere dichiarata contumace all'udienza successiva all'imputata andasse comunque notificato per quella udienza il decreto che dispone il giudizio (o, quanto meno, data notizia del rinvio). Sulla questione, infatti, l'orientamento di questa Corte di legittimità, non è univoco. Vi sono, infatti, numerose e più risalenti pronunce che propendono perché l'omessa dichiarazione di contumacia dell'imputato non comparso all'udienza nella quale sia disposto il rinvio ad udienza fissa comporta che egli non possa considerarsi formalmente presente, con la conseguenza che qualora non gli venga comunicata la data della nuova udienza si verifica la nullità assoluta della citazione, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 4, n. 6501 del 9/5/1996, Ricchiuti, Rv. 205327; Sez. 1, n. 33759 del 10/8/2001, Badoglio ed altri, Rv. 220061; Sez. 1, n. 15814 del 19/3/2009, Calandi, Rv. 243733; Sez. 4, n. 47791 del 22/11/2011, Cravana ed altro, Rv. 252461; Sez. 5, n. 45127 del 28/5/2013, De Vecchi, Rv. 257557). Secondo altro orientamento, che il Collegio ritiene di condividere, all'imputato non comparso senza allegare alcun legittimo impedimento, quando non ne sia dichiarata la contumacia, deve essere necessariamente comunicato il rinvio dell'udienza, non potendo egli ritenersi rappresentato dal difensore ex art. 420- quater, comma secondo, cod. pen., ma l'omissione dell'avviso, non integrando un'ipotesi di mancata citazione dell'imputato, determina una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore (Sez. 5, n. 13283 del 17/1/2013, Bucca, Rv. 255188; Sez. 5, n. 12182 del 7/6/2013 dep. il 2014, Santorsola, Rv. 262736; Sez. 1, n. 18147 del 2/4/2014, Messina, Rv. 261995; Sez. 6, n. 28299 del 10/11/2015 dep. il 2016, Bonomelli ed altro, Rv. 267046). Condivisibile, più specificamente, appare l'assunto secondo cui, in caso di rinvio del dibattimento a udienza fissa prima del compimento degli atti introduttivi, qualora non sia stata dichiarata la contumacia dell'imputato, il giudice deve disporne la rinnovazione della citazione per la nuova udienza che può essere eseguita anche attraverso la notificazione della sola ordinanza che ha disposto il rinvio, (Sez. 6, n. 30705 del 24/6/2016, K., Rv. 267684 nella cui motivazione la Corte ha precisato che non è necessaria la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione all'imputato, essendo questo, a seguito della regolare notifica della prima citazione, già a conoscenza degli elementi essenziali per una corretta instaurazione del rapporto processuale).
3. Il ricorso andrebbe, dunque, rigettato perché infondato, in quanto il difensore, che pur avrebbe potuto farlo, nulla aveva eccepito in sede di dichiarazione di contumacia dell'imputata circa la ritualità della notifica alla stessa 3 -avendo peraltro la Corte territoriale motivatamente e condivisibilmente risposto alle questioni oggi proposte con il secondo ed il terzo motivo di ricorso- ma, in ragione della sua non manifesta infondatezza, riscontrata ex actis la mancanza di periodi di sospensione della prescrizione, va preso atti che il termine prescrizionale massimo per il reato di cui all'imputazione risulta decorso il 24/10/2015. Va aggiunto che, alla luce delle pronunce di merito nemmeno si configura, l'evidenza della prova che consentirebbe l'adozione di una decisione liberatoria nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. I motivi di ricorso vanno, infatti, affrontati secondo le linee da tempo chiarite dalle Sezioni Unite di questa Corte, con un condivisibile dictum, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (così Sez. Un. n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244275, nella cui motivazione si è precisato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale). Ancora, di recente, si è ritenuto che in sede di legittimità non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato, e ciò sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio in Cassazione, sia quando sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento nei cui confronti è proposta l'impugnazione (così Sez. 4, n. 40952 del 17/9/2015, Marcucci ed altri, non mass. conf. Sez. 5, n. 588 del 4/10/2013 dep. il 2014, Zambonini, Rv. 258670; Sez. 3, n. 23260 del 29/4/2015, Gori ed altro, Rv. 263668; Sez. 2, n. 28545 del 16/6/2015, Galli, non mass.). Va peraltro ricordato che le Sezioni Unite, nella ricordata sentenza 35490/2009, Tettamanti, dirimendo un precedente contrasto giurisprudenziale, hanno tra l'altro affermato che la pronuncia assolutoria a norma dell'articolo 129 c.p.p., comma 2, è consentita al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Si è precisato, in quella pronuncia, che il controllo demandato al giudice deve appartenere più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento". Nel solco della richiamata sentenza Tettamanti può pertanto affermarsi che ""evidenza" richiesta dal menzionato articolo 129 c.p.p., comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale talmente chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, 4 concretizzandosi pertanto un quid pluris rispetto a quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia. Ancora, è stato condivisibilmente affermato che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà о insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (così questa Sez. 4, n. 23680 del 7/5/2013, Rizzo ed altro, Rv. 256202; conf. Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv.259445).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 26 aprile 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente FrancescoMaria Ciampi Vincenzo Pezzella Vine of Poffelle Depositata in Cancelleria 19 MAG. 2017 Oggi, N E R P Il Funzionario Giudiziario Patrizia Corra 5