Sentenza 23 giugno 2005
Massime • 1
Il difensore, una volta che è dichiarata la contumacia, assume a tutti gli effetti la rappresentanza dell'imputato, sicché, se alle successive udienze, a causa di una sua dichiarazione di adesione ad un'agitazione di categoria, il giudice differisce il dibattimento con conseguente fissazione della data di prosecuzione, il relativo avviso orale sostituisce validamente la notifica anche per l'imputato. (La Corte ha altresì precisato che la dichiarazione del difensore di astensione dall'udienza in adesione ad un'agitazione di categoria, se effettuata in limine litis, e cioè prima che il giudice accerti la regolare costituzione delle parti, impedisce l'accertamento della contumacia, che presuppone l'effettivo esercizio dell'attività di controllo della difesa tecnica, sicché il conseguente differimento del dibattimento, con la fissazione della data di prosecuzione, deve essere notificato all'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/06/2005, n. 25022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25022 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 23/06/2005
Dott. SIRENA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 820
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 38032/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO;
avverso la sentenza in data 10.7.2002 della Corte di appello di Salerno nei confronti di:
Sparano Gianluca;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. Dr. CESQUI Elisabetta che ha concluso per l'annullamento con rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 10.7.2002 la Corte di appello di Salerno annullava il giudizio di primo grado e la decisione di condanna al suo esito emessa nei confronti di Sparano Gianluca, sul presupposto della sussistenza di un'invalidità di tipo assoluto derivante dalla circostanza che, avendo aderito il difensore ad un'agitazione di categoria, non era stata comunicata all'imputato, peraltro già dichiarato contumace, la data della successiva udienza fissata in prosecuzione. Ricorre per cassazione il procuratore generale denunciando la violazione degli artt. 420 bis, 420 ter, comma 5, 420 quater, comma 2 in relazione all'art. 484 bis c.p.p. e rilevando come, essendo stata regolarmente dichiarata la contumacia dell'imputato, la rappresentanza di quest'ultimo in capo al difensore escludeva la necessità di qualsiasi ulteriore avviso di differimento del dibattimento diverso da quello dato in udienza.
La doglianza è fondata.
Non sono oggetto di discussione, nella specie, i fatti processuali secondo cui l'atto di citazione per il giudizio di primo grado fosse stato ritualmente notificato, la contumacia dell'imputato fosse stata legittimamente dichiarata nell'udienza del 19.12.1994 e l'avviso di differimento dell'udienza dibattimentale dal 5 maggio 1997 al 6 aprile 1998 fosse stato dato oralmente dal giudice in presenza del difensore nominato d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia. Ciò posto, rileva il collegio che, una volta ritualmente dichiarata - come nel caso di specie - la contumacia dell'imputato, il difensore (sia esso il titolare dell'ufficio difensivo ovvero il suo sostituto, designato dal sostituito o nominato dal giudice) ne assume a tutti gli effetti la rappresentanza (art. 420 quater, comma 2, c.p.p.); ne deriva che, ove alle udienze successive alla regolare instaurazione del rapporto processuale il professionista dichiari di astenersi dall'udienza in. adesione ad agitazione di categoria, l'avviso oralmente dato dal giudice che, preso atto dell'astensione, differisce il dibattimento e fissa la data della sua prosecuzione non deve essere notificato ne' al difensore presente ne' all'imputato, che deve intendersi da questo validamente rappresentato (sez. un., 9.10.1996, n. 10595, Nastasi;
se. 5^, 20.5.1993, Veneziano, rv 194869; sez. 3^, 8.3.1994, Stella, rv 197593; sez. 5^, 14.10.1999, Ghezzi, rv 215044).
Nè vale sostenere, come si legge nella decisione impugnata, che l'astensione dalla partecipazione all'udienza che sia dichiarata dopo l'espletamento delle formalità di apertura comporti comunque un'interruzione del rapporto processuale e inibisca lo svolgimento di qualsiasi attività, compresa quella della comunicazione orale degli avvisi inerenti al rinvio: ed invero, da un lato, detto rapporto, una volta ritualmente instaurato con l'accertamento della regolarità della vocatio e la costituzione delle parti, non subisce interruzioni nonostante la sospensione del dibattimento, e, da un altro, la comunicazione orale dell'avviso di differimento è solo l'effetto naturale della dichiarazione del difensore di adesione all'agitazione di categoria: la quale dichiarazione richiede sempre l'adozione di un provvedimento da parte del giudice, atteso che essa non implica necessariamente l'accoglimento della richiesta di rinvio dovendosi sempre valutare da parte dell'organo giurisdizionale la compatibilità di questa con gli interessi superiori dell'amministrazione della giustizia e con gli stessi principi di autodisciplina fissati dalle organizzazioni forensi. Evidente, dunque, la differenza fra la situazione che si verifica in limine litis allorché la dichiarazione di astensione sia formulata prima della dichiarazione di contumacia e quella, come la presente, in cui essa interviene dopo la rituale verifica della costituzione delle parti: nel primo caso è impedito lo stesso accertamento della contumacia, che presuppone l'effettivo esercizio dell'attività di controllo della difesa tecnica, mentre nel secondo, già radicatasi la rappresentanza del contumace in capo al difensore, la mera ricezione degli avvisi da parte di quest'ultimo, anche per conto del rappresentato, nient'altro è che la immediata conseguenza della manifestazione di volontà del professionista di aderire all'agitazione di categoria e del provvedimento del giudice che vi fa necessariamente seguito, senza che ciò comporti ne' la dismissione della qualifica del difensore ne' lo svolgimento alcuno di attività difensiva.
Allo stesso modo, in assenza di espressa indicazione in tal senso, non può attribuirsi significato di rifiuto di assumere la difesa d'ufficio alla dichiarazione di astensione intervenuta dopo la designazione a sostituto da parte del giudice, la cui formulazione, insieme alla richiesta di differimento del dibattimento, non avrebbe alcun senso ove il munus neppure fosse stato assunto perché ricusato. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2005