Cass. pen., sez. II, sentenza 23/06/2005, n. 25022
CASS
Sentenza 23 giugno 2005

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Il difensore, una volta che è dichiarata la contumacia, assume a tutti gli effetti la rappresentanza dell'imputato, sicché, se alle successive udienze, a causa di una sua dichiarazione di adesione ad un'agitazione di categoria, il giudice differisce il dibattimento con conseguente fissazione della data di prosecuzione, il relativo avviso orale sostituisce validamente la notifica anche per l'imputato. (La Corte ha altresì precisato che la dichiarazione del difensore di astensione dall'udienza in adesione ad un'agitazione di categoria, se effettuata in limine litis, e cioè prima che il giudice accerti la regolare costituzione delle parti, impedisce l'accertamento della contumacia, che presuppone l'effettivo esercizio dell'attività di controllo della difesa tecnica, sicché il conseguente differimento del dibattimento, con la fissazione della data di prosecuzione, deve essere notificato all'imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 23/06/2005, n. 25022
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25022
    Data del deposito : 23 giugno 2005

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