Sentenza 26 febbraio 2009
Massime • 1
L'omessa notificazione all'imputato non comparso, ma non ancora dichiarato contumace, dell'ordinanza di rinvio del dibattimento è causa di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado dello stesso. (Fattispecie in tema di giudizio d'appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2009, n. 14376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14376 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/02/2009
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 393
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 23864/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND AE, nato il [...];
avverso la sentenza 13 gennaio 2006 della Corte di appello di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Iacoviello Francesco Mauro che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
AE ND ricorre a mezzo del suo difensore avverso la sentenza 13 gennaio 2006 della Corte di appello di Napoli (che ha confermato la decisione del Tribunale monocratico di Napoli, in data 25 febbraio 2004, di condanna D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73) deducendo che, dopo il rinvio del dibattimento d'appello, dovuto alla accertata irregolarità nella costituzione del rapporto processuale, la data di rinvio della nuova udienza era stata notificata al solo difensore di fiducia di esso imputato appellante, ma non all'imputato (non comparso nella prima udienza e non dichiarato contumace), nonostante una precisa ed esplicita disposizione della stessa Corte distrettuale.
Nella specie, risulta pertanto:
a) che la Corte ha disposto il rinvio della trattazione dell'udienza dibattimentale, nella data indicata nel decreto di citazione per il giudizio di appello ad altra data di trattazione, atteso che, nella circostanza, era stato omesso di dare avviso dell'intervenuta fissazione del giudizio di secondo grado al nominato difensore di fiducia dell'imputato;
b) che l'avviso del rinvio con la nuova data di trattazione del gravame di merito è stato notificato esclusivamente al difensore di fiducia, nonostante il giudice avesse diversamente disposto che ne fosse dato avviso anche all'imputato, non presentatosi all'udienza, e di cui non era stata ancora dichiarata la contumacia. Con un primo motivo di impugnazione, la difesa, premesso che a sensi dell'art. 420 quater c.p.p., comma 2 soltanto l'imputato dichiarato contumace è rappresentato dal difensore, e, pertanto, in caso di rinvio del dibattimento a udienza fissa, non occorre altra citazione dell'imputato, essendo a ciò bastevole l'avviso dato al difensore, deduce violazione di legge perché, pur avendo disposto la Corte che si desse avviso del disposto rinvio della trattazione del procedimento, non soltanto al difensore - cui non era stato notificato l'avviso di cui all'art. 601 c.p.p., comma 5 - ma anche all'imputato, non comparso e in quell'udienza non dichiarato contumace, tale avviso è stato omesso.
L'inosservanza del disposto adempimento ha determinato una nullità assoluta per irregolare costituzione del rapporto processuale che si riverbera su tutti gli atti conseguenti, attesa la capacità diffusiva delle nullità processuali.
Il motivo è fondato e la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli come richiesto anche dal Procuratore generale.
Invero nella specie risulta che la Corte, rilevato alla prima udienza che il difensore non era stato ritualmente avvisato e che l'imputato non era comparso, aveva correttamente disposto che si desse avviso del disposto rinvio della trattazione del procedimento, non soltanto al difensore - non avvisato ex art. 601 c.p.p., comma 5 - ma anche all'imputato, non comparso e in quell'udienza non dichiarato contumace.
Successivamente, il dibattimento era ripreso senza il rilievo del mancato avviso all'imputato della data dell'udienza cui il dibattimento era stato rinviato.
Ritiene questa Corte che, nella specie, non essendo stata dichiarata la contumacia dell'imputato, "fisicamente non presente", prima dell'avvenuta decisione del rinvio dell'udienza dibattimentale, ne' essendo tale evenienza processuale possibile, per difetto di costituzione del rapporto processuale, il detto imputato appellante non poteva essere considerato "formalmente presente", dato che egli non poteva essere rappresentato dal suo difensore (ex art. 420 quater c.p.p., comma 2), ed aveva pertanto diritto - come peraltro disposto dalla Corte distrettuale - alla comunicazione della data della nuova udienza, la cui mancanza ha così determinato la nullità, assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, che è stata dedotta (Cass. Penale sez. 2^, 7459/1991, Rv. 187823 Procopio, in una vicenda nella quale l'imputato era peraltro legittimamente assente).
Da ciò l'annullamento della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2009