Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2016, n. 30705
CASS
Sentenza 24 giugno 2016

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In caso di rinvio del dibattimento a udienza fissa prima del compimento degli atti introduttivi, qualora non sia stata dichiarata la contumacia dell'imputato, il giudice deve disporne la rinnovazione della citazione per la nuova udienza che può essere eseguita anche attraverso la notificazione della sola ordinanza che ha disposto il rinvio. (In motivazione la Corte ha precisato che non è necessaria la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione all'imputato, essendo questo, a seguito della regolare notifica della prima citazione, già a conoscenza degli elementi essenziali per una corretta instaurazione del rapporto processuale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2016, n. 30705
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30705
    Data del deposito : 24 giugno 2016

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