CASS
Sentenza 24 giugno 2016
Sentenza 24 giugno 2016
Massime • 1
In caso di rinvio del dibattimento a udienza fissa prima del compimento degli atti introduttivi, qualora non sia stata dichiarata la contumacia dell'imputato, il giudice deve disporne la rinnovazione della citazione per la nuova udienza che può essere eseguita anche attraverso la notificazione della sola ordinanza che ha disposto il rinvio. (In motivazione la Corte ha precisato che non è necessaria la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione all'imputato, essendo questo, a seguito della regolare notifica della prima citazione, già a conoscenza degli elementi essenziali per una corretta instaurazione del rapporto processuale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2016, n. 30705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30705 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2016 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento