Sentenza 18 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5695 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL P1 5 695/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM Oggetto appotto SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G.N. 3305/99 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron.12263 Rep. 2064 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Consigliere Ud.13/12/00 Dott. Francesco TRIFONE - Rel. Consigliere Dott. Gianfranco MANZO CORTE SUPREMA CASSAZIONS UFFICI PIE ha pronunciato la seguente astudio Richiesta IL SOLE 24 ORE SE NTENZA dal Sig. per diritti 6000 sul ricorso proposto da: 8 AFT IL CANCELLIERE RI IO, titolare della ditta individuale RE 3000 denominatra Impresa OV RI, elettivamente CANCELLERIA domiciliato in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende, CG50 1398 giusta delega in atti;
ricorrente CG509339
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CONSORZIO BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA' (già Consorzio - UFFICIO COPIE di Bonifica PA LP) in persona del Presidente, Rilasciata copia legale al Sig. per diritti L ✗1000+6 elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO ( 1 AGI), 2001 297, presso lo studio dell'avvocato LAVAGGI GIUSEPPE, 2000 IL CANCELLIERE che lo difende, giusta delega in atti;
2053 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta cop a studio controricorrente dal Sig. RONCARL per diritti L. 18000 nonchè
contro
-5 SET. 2001 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE;
IL CANCELLIERE A intimato avverso la sentenza n. 1161/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione II° Civile, emessa il 09/06/98 e depositata il 29/06/98 (R.G. 1010/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Salvatore DI MATTIA (per delega Avv. LIRE 10000 Luigi MANZI); udito l'Avvocato Giuseppe LAVAGGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AS465988Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il BC230385rigetto del ricorso. BC231390 BC290395 BC230380 LIRE 2000 CANCELLERIA BB431743 BE235623 BE235627 BE431280 BE431273 BB49:736-2- BB491741. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 7 titolaresettembre 1969, OV RI, dell'omonima impresa, esponeva che, con contratto del 26 novembre 1962, aveva ottenuto in appalto dal Consorzio di Bonifica PA LP la costruzione di tronchi di fognatura di taluni comuni della provincia di Verona e di non aver ricevuto il corrispettivo maturato pari а lire 14.644.998 (20.644.998, detratto l'acconto versato in lire 6.000.000). Chiedeva quindi la condanna del Consorzio al pagamento della somma indicata, con gli interessi dalla domanda al saldo. Il Consorzio si costituiva in giudizio deducendo che il credito dovuto al RI era pari a lire 6.855.550 e chiedendo in via riconvenzionale la condanna dello stesso al pagamento della scmma di lire 2.890.000, quale penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori. In conclusione, chiedeva la condanna dell'attore alla somma di lire 2.034.450 risultante dal saldo tra le due somme indicate. A sostegno delle ragioni del Consorzio interveniva volontariamente il Ministero dell'agricoltura e foreste, che aveva assunto а propric carico il 75% dell'intero 3 ہو corrispettivo pattuito. Il Tribunale condannava il Consorzio al pagamento in favore del RI della somma di lire 5.231.087, con gli interessi legali dal 7 dell'ulteriore somma di lire settembre 1969 e maggior danno da svalutazione 9.241.4000 per monetaria appello, chiedendo il Il RI proponeva lire 13.718.635, oltre saldo dovuto pari а la revisione prezzi, la all'importo dovuto per dall'1 gennaio 1964 al rivalutazione monetaria annualmente, nonché gli saldo, capitalizzato interessi sulla somma rivaluta, il risarcimento del danno subito per l'inadempimento da parte del spese perconsorzio pari a lire 500.000.000, le l'elaborato di revisione prezzi e le consulenze oltre interessi e d'ufficio, tecniche costituiva il Ministero Si rivalutazione. dell'agricoltura e foreste, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Il Consorzio si costituiva in un anno dalcorso di giudizio, oltre il termine di deposito della sentenza impugnata, eccependone il passaggio in giudicato, perché la copia notificatagli dell'atto di citazione d'appello era priva della data dell'udienza di comparizione, e 4 chiedendo la declaratoria d'inammissibilità dell'appello. 10La Corte d'appello, con sentenza del novembre 1992, dichiarava inammissibile l'appello. Il RI proponeva ricorso per cassazione. La Corte di cassazione con sentenza del 25 luglio 1996, cassava la sentenza impugnata, ritenendo che, in presenza dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficiale giudiziario, fosse necessaria la querela di falso da parte del Consorzio al fine di dimostrare la mancanza della d'udienza nella copia notificatadata e, conseguentemente, la nullità dell'atto d'appello. Con atto di citazione notificato il 1° luglio 1997, il RI riassumeva la caus a, chiedendo: il saldo dovuto pari a lire 13.718.635, oltre all'importo per la revisione prezzi, la rivalutazione monetaria dall'1 gennaio 1964 al saldo, capitalizzato annualmente, nonché gli interessi sulla sorma rivaluta, il risarcimento del danno subito per l'inadempimento da parte del consorzio pari a lire 500.000.000, le spese per l'elaborato di revisione prezzi e le consulenze tecniche d'ufficio, oltre interessi e rivalutazione, le spese dell'intero giudizio. 5 क्र La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 29 giugno 1998, in accoglimento parziale dell'appello condannava il Consorzio di Bonifica PA IG (già Consorzio di Bonifica PA LP) al pagamento in favore del RI della somma di lire 6.094.790, dichiarava compensate le spese di causa tra il Consorzio e il RI, che condannava, ciascuno per la metà, al pagamento delle spese di CTU, condannava l'appellante al pagamento delle spese in favore del Ministero per le politiche agricole. Più specificamente la Corte d'appello: a) riteneva la nullità della domanda svolta nei confronti del Ministero, poiché il Tribunale di Verona non aveva emesso alcuna pronunzia nei confronti dell'amministrazione e il RI non aveva svolto motivi nei confronti di tale omessa pronunzia;
b) riteneva inammissibili le conclusioni rassegnate nell'udienza del 9 febbraio 1998 laddove venivano richieste somme di ammontare compreso tra oltre lire 5 miliardi e oltre lire 3 miliardi quale applicazione sugli importi capitali chiesti...dei di revisione prezzi>>; c) ritenevacriteri inammissibile lala domanda concernente interessi sulla sommaliquidazione degli ос 6 nella comparsa rivalutata, formulata delriconosceva a credito conclusionale;
d) RI la somma ci lire 655.670 quale compenso per lavori di reinterro, nonché la somma di lire 696.500 per lavori in economia eseguiti in Caldiero;
e) riteneva infondata la pretesa in ordine ai lavori di scavo in S. Bonifacio e in Arcole;
f) riteneva la nullità del motivo relativo alla domanda di revisione prezzi per lire 1.987.265, in quanto il tribunale aveva respinto applicazione del principio chetale domanda in l'appaltatore ha un interesse legittimo, azionabile dinanzi al giudice amministrativo, alla revisione prezzi, a meno che l'amministrazione non abbia già riconosciuto un importo а titolo di revisione e nel motivo d'appello non era riportata alcuna ragione idonea а censurare l'affermazione resa dal primo giudice;
g) riteneva non dovuti gli interessi di mora previsti dall'art. 35 del D.P.R. n. 1063 del 1962, non essendo tale norma suscettibile di applicazione analogica ad ipotesi diverse dal ritardato pagamento delle rate di contrattuale;
h) acconto о di saldo di prezzo tribunale quanto confermava la sentenza del del maggior danno quantificato dal all'importo 7 Я tribunale nel 10% annuo e pari a lire 9.241.400; i) riteneva inammissibile, perché proposta per la prima volta nell'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al tribunale e con esplicito rifiuto del contraddittorio da parte del consorzio, la domanda formulata dal RI di maggior danno per lire 500 milioni, successivamente aumentata a lire 900 milioni. Avverso questa sentenza OV RI ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato mctivo. Il Consorzio di Bonifica PA Adige Guà resiste con controricorso. Il Ministero per le politiche agricole non ha svolto difese. Il RI e il Consorzio hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE l'unico motivo di ricorso il RI 1. Con nullità della sentenza e del lamenta la procedimento ex art. 360 n. 3 c.p.c. per di norme diviolazione e falsa applicazione diritto e comunque per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controversia ex art. 360 n. 5 decisivo della dalle parti e comunque rilevabile prospettato d'ufficio>>. Il motivo si articola poi in distinte 0 لا 0 doglianze che di seguito saranno autonomamente trattate.
2. Pregiudiziale alla trattazione dei singoli profili di doglianza dei quali si compone il dell'eccezionericorso la trattazione d'inammissibilità proposta dal controricorrente. L'inammissibilità deriverebbe dalla mancata indicazione delle norme di diritto su cui si fonda il motivo di ricorso (art. 360 n. 4 c.p.c.). L'omissione dell'indicazione delle norme violate emergerebbe particolarmente chiara nella parte del ricorso con la quale si contesta la pronunzia d'inammissibilità delle conclusioni formulate dal RI in sede di rinvio. Dalle deduzioni svolte non sarebbe, infatti, possibile intendere quali conseguenze, ai fini del giudizio di cassazione, s'intendano trarre. L'eccezione non è fondata. Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui l'indicazione delle norme che si assumono violate erequisito autonomo non si pone quale imprescindibile ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure 9 7 formulate e di identificare i limiti dell'impugnazione. Pertanto la mancata indicazione delle disposizioni di legge non comporta gravame, qualora gli l'inammissibilità del argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme e i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione delle questioni sollevate (Cass. 16 agosto 2000, n.10816; 1 agosto 2000, n. 10027; 18 luglio 2000, n. 9426). Avuto riguardo al principio indicato, si Osserva che, pur in mancanza dell'indicazione delle norme di diritto su cui si fonda l'unico motivo, la considerazione degli articolato addotti consente di delimitare le argomenti questioni e di individuare le singole doglianze.
3. Venendo ai profili del motivo di ricorso, con una prima doglianza il ricorrente censura la avere ritenuto sentenza impugnata per inammissibile l'appello nei confronti del Ministero delle politiche agricole, senza però considerare il ruolo del Ministero nell'intera causa, nella quale era intervenuto volontariamente quale ente finanziatore dell'opera. Tale intervento, seppure qualificabile come ad 10 nuove domande nei adiuvandum aveva determinato domanda del confronti dell'attore e una nuova consorzio nei confronti del Ministero. Quindi, benché il Tribunale di Verona avesse completamente ignorato il Ministero, in primo grado tra il convenuto e l'interveniente si era litisconsorzio necessario tale da determinato un rendere perfettamente inutili domande distinte nei convenuti in sedeconfronti di entrambi i d'appello. Di conseguenza la parte attrice non aveva alcun onere di articolare specificamente le proprie domande nei confronti del Ministero, in quanto tali domande non potevano assolutamente differire da quelle nei confronti del Consorzio>>. Il motivo è privo di fondamento. Dagli atti esaminabili versandosi in tema di -error in procedendo risulta che il Ministero dell'agricoltura e foreste è intervenuto dinanzi le ragioni del al Tribunale per sostenere contenute nella Consorzio. Dalle conclusioni sentenza del Tribunale risulta che il RI aveva richiesto la condanna solidale del Consorzio e del Ministero. Il Tribunale, come anche pacifico tra le parti, ometteva ogni pronunzia relativamente al Ministero. In appello il RI 11 r reiterava la domanda di condanna solidale. La ritenuto la Corte d'appello di Venezia ha sia nella nullità delle domande, proposte citazione in appello, sia in sede di rinvio, nei confronti del Ministero>>, per non avere l'appellante censurato l'omessa pronunzia del Tribunale. Più precisamente la Corte di merito ha ritenuto che prima di proporre conclusioni nei aveva l'onere di svolgere confronti del ministero dell'omessa pronunzia di motivi a sostegno condanna>>. La decisione del tribunale, come si è detto, è stata censurata dal ricorrente poiché nel caso di specie si verterebbe in un'ipotesi di litisconsorzio necessario, tale qualificabile anche in considerazione del fatto che l'intervento adesivo dipendente dà luogo ad inscindibilità di sussistenza di un cause. Inoltre, la processuale litisconsorzio derivava dalla circostanza che, essendo stata svolta domanda nei confronti del Consorzio e dell'amministrazione, il primo aveva richiesto al Tribunale di emettere imputando il una sentenza di cordanna pro quota, 75% al Ministero. In tal modo, però, il ricorrente mostra di 12 Я non aver colto i termini della questione. Non rileva, infatti, la sussistenza о meno di una situazione di litisconsorzio, poiché la decisione è stata pronunziata in appello anche nei confronti del Ministero, che poi è stato intimato anche nel giudizio di legittimità. La Corte territoriale ha statuito che il RI non aveva svolto motivi nei confronti dell'omessa pronunzia del Tribunale che, per tale profilo, l'appello era nullo e mancando uno specifico motivo. Questo aspetto e la ratio decidendi scttesa alla pronunzia non è stata censurata in questa sede, non essendo per nulla pertinente il rilievo relativo all'esistenza di un litisconsorzio processuale.
4. Con altra doglianza il ricorrente censura per aver ritenuto sentenza impugnatala l'inammissibilità delle domande svolte con le conclusioni rassegnate all'udienza del 9 febbraio 1998. Deduce che per tutto il corso del giudizio aveva precisato le medesime conclusioni, con la sola differenza che nel giudizio di rinvio aveva contabilizzare le proprie richiesteprovveduto а economiche sulla base degli indici di rivalutazione indicati dal CTU. Nelle note ex art. 378 specifica ulteriormente che la Corte 13 d'appello era incorsa in equivoco, avendo confuso la conrevisione prezzi contrattuali>>, l'aggiornamento dell'importo capitale a credito, ottenuto mediante l'applicazione di indici di svalutazione monetaria reale (equivalente al potere d'acquisto della moneta), quali l'aggiornamento con dati ISTAT, ovvero con le aliquote delle revisioni prezzi contrattuali ovvero ancora con riguardo all'effettivo aumento della mano d'opera nel periodo in questione. Anche questo profilo è privo di fondamento. La Corte territoriale ha ritenuto 1'inammissibilità della domanda, sostanzialmente ritenendola nuova quanto ai criteri di aggiornamento enunciati, tra cui appunto quello delle aliquote di revisione del prezzo. E' pacifico, per averlo sottolineato il ricorrente nelle note difensive che la domanda in questione era volta al recupero della svalutazione monetaria reale. Dagli atti esaminabili trattandosi di di error in procedendo risulta che deduzione nelle conclusioni di primo grado, riportate nella sentenza del Tribunale, l'attuale ricorrente aveva richiesto al punto 2) la rivalutazione monetaria 14 r secondo l'indice generale dal 1° gennaio 1964, complessivo svalutazione da tale data. di conclusioni erano state rassegnate in Identiche dell'appello. All'udienza di occasione precisazione delle conclusioni in sede di rinvio ricorrente aveva richiesto la condanna deiil convenuti al pagamento di cifre ricavate dall'applicazione di criteri indicati dal CTU nell'elaborato depositato in primo grado quali: l'indice del 2175,5428% ovvero l'indice del 1388,968%, ovvero ancora l'indice del 744,7373%. Ciò premesso, la domanda in questione chiaramente inammissibile per quanto concerne il richiamo agli indici del 2175,5428% ovvero del 1388,968%, che per riferirsi rispettivamente al costo della mano d'opera ovvero alle aliquote delle revisioni prezzi contrattuali introducevano nel giudizio fatti del tutto nuovi rispetto alla richiesta di rivalutazione monetaria dal 1.1.1964 al saldo, secondo l'indice generale complessivo di svalutazione da tale data. La domanda è dunque, E' inammissibile non solo perché trattasi di domanda nuova proposta sede di precisazione delle conclusioni, ma anche perché trattasi di domanda proposta per in appello in violazione 15 dell'art. 345 c.p.C. opportuno chiarire che i punti della E' relativamente ai quali è domanda intervenuta la sono quelli pronunzia d'inammissibilità tramite i critericoncernenti l'aggiornamento come dimostra il richiamo nella sopra indicati, sentenza impugnata al richiamo motivazione della della revisione prezzi e all'aggiornamento previsto dal CTU in lire 57.487.296, conseguente appunto all'applicazione del criterio in questione. Diverso è il discorso per ciò che concerne del 744,7373 chel'indice di rivalutazione corrispondeva, come risulta dalle note ex art. 378 all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. Questo profilo è estraneo alla pronunzia d'inammissibilità. La Corte, ha pronunziato sulla domanda di infatti, rivalutazione monetaria contenuta nelle conclusioni (rivalutazione monetaria dal 1.1.1964 al saldo, secondo l'indice generale complessivo di svalutazione da tale data), confermando (v. pag. 23 della sentenza impugnata) la sentenza del Tribunale che aveva liquidato per «maggior danno»> il 10%. Anzi, per questo aspetto è stata proposta 16 Я dal ricorrente una specifica doglianza sulla quale 611 intitolata appunto appresso si dirà (v. n. rivalutazione e interessi>>.
5. Un'altra censura svolta dal ricorrente nel motivo riguarda la revisione prezzi. Secondo quanto esposto, la Corte d'appello aveva negato il diritto alla revisione prezzi indicata dal CTU in quanto tale capo d'impugnazione non era stato adeguatamente motivato>>. In realtà, nel chiedere sentenza di primo la riforma sul punto della grado, l'appellante si era volutamente limitato su tale punto dellaa riportarsi alle conclusioni CTU>> e tale riferimento configurava l'ipotesi prevista dall'art. 342 c.p.c. laddove prescrive la deduzione di specifici motivi d'appello alla sentenza impugnata>>. Anche questo motivo è privo di fondamento. La Corte d'appello di Venezia ha ritenuto la nullità del motivo, considerando che il Tribunale aveva rigettato la domanda di revisione prezzi in applicazione cuidel principio secondo l'appaltatore ha solo un interesse legittimo, e non anche un diritto soggettivo, alla revisione dei prezzi, a meno che l'amministrazione non abbia già riconosciuto un importo a titolo di revisione. 17 r La Corte di merito ha condiviso le argomentazioni del tribunale, citando а sostegno del principio giurisprudenza di questa Corte (Cass. 29 maggio 1997, n. 4740). A fronte delle statuizioni del Tribunale e della Corte di merito, nei motivi d'appello, come ritenuto nella sentenza impugnata, è mancata la censura sulle ragioni che avevano indotto il Tribunale a rigettare la domanda in questione, così come in questa sede non sono state svolte specifiche doglianze sul principio accolto dalla sentenza impugnata in tema di revisione prezzi.
6. Con altra doglianza il ricorrente lamenta che la Corte d'appello aveva confermato la liquidazione operata dal tribunale della somma di lire 9.241.4000 quale risarcimento del danno per maggior danno moratorio conseguente alla svalutazione monetaria, motivando tale conferma con il rigetto della domanda dell'appellante di interessi moratori sulla somma dovuta dai convenuti in appello. L'illegittimità consisteva che la sentenza impugnata, pur in ciò un danno moratorio a far tempo dalla riconoscendo lo aveva liquidato con un importo domanda, calcolato in base ad un tasso annuo (10%) sulla 18 九 maggiore somma accertata. In realtà l'impresa RI aveva sempre richiesto la rivalutazione monetaria dall'1 gennaio 1964 sull'importo che le nonché gli interessidovuto, era ancora capitalizzati annualmente su tale somma rivalutata. E non si comprendeva in quale modo la sentenza di primo grado e successivamente quella d'appello, avessero potuto "omettere di pronunziarsi" su di un punto fondamentale della questione, puntualmente richiesto e documentato dall'Impresa RI in ogni fase del giudizio>>. Il motivo, non perspicuo, sembra per un verso la sentenza d'appello per avere censurare il maggior danno sulla base del 10% calcolato annuo per altro verso lamentare la violazione dell'art. 112, per omessa pronunzia sulla domanda di rivalutazione monetaria dal 1964. Il motivo è infondato. Il debito di valuta qual è quello per cui è causa può essere rivalutato solo se il creditore dimostri di aver subìto un danno maggiore di quello compensato con gli interessi legali, in base a quanto stabilito dall'art. 1224, secondo comma C.C. (v. per es. Cass. 2 dicembre 2000, n. 15407; 16 maggio 2000, n. 6327; 4 febbraio 2000, 19 r n. 1245). Il tribunale ha liquidato la rivalutazione sotto forma di maggior danno, utilizzando il notorio e le presunzioni. La Corte d'appello ha confermato tale liquidazione. Non v'è dunque alcuna omessa pronunzia, mentre il motivo direttamente il criterio di non censura liquidazione adottato, sulla base del secondo comma dell'art. 1224 c.c.
7. In conclusione il ricorso dev'essere 100000 rigettato. Sussistono giusti motivi per la 350000 compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese tra le parti costituite. Così deciso nella camera di consiglio della terza Sezione civile della Corte di cassazione il 13 dicembre 2000 2 н € 5 0 0 . 0 3 A 4 о IL RELATORE EST. IL PRESIDENTE M i т Angle Jinlin r O M arz ) a 1 с i R O z 0 i н P d 0 u P i E I i z 2 T и . i L G ) I i S v . I A l F r l N д e R G I A O t T и a U H s N a C r L I e E IL CANCELLIERE C1 e z с r O a v e r A C E OV Giambattista t G 6 e a L e t l i A L a 4 n d b i . e E r a a n s g 4 i M i D n . M r r i o o 2 . Depositata in Cancelleria p t a D D p s ( O s l a 3 e I r I s . . t R n s C D i I ( l g c F 18 APR. 2001 e Oggi, li e F r i R l U ( IL CANCELLIERE R 2) OV Giambattista P E U T S R O C * 20