Sentenza 19 marzo 2009
Massime • 1
L'imputato non comparso ha diritto, ove non sia dichiarato contumace, alla rinnovazione della citazione per l'udienza di rinvio, per mezzo della notificazione di un nuovo decreto di citazione o della notificazione dell'ordinanza di rinvio, pena altrimenti la nullità assoluta dell'intero giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2009, n. 15814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15814 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 19/03/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 295
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 001759/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AL NI N. IL 28/01/1969;
avverso SENTENZA del 14/03/2008 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LA LÒ ricorre per cassazione, con l'assistenza del suo difensore di fiducia, per l'annullamento della sentenza resa dalla Corte di Appello di Messina che, in data 11 giugno 2008, ha confermato quella resa in prime cure dal Tribunale di Patti, nella sezione distaccata di S. Agata di Militelo e con essa la sua condanna alla pena di giorni 45 di arresto ed Euro 100,00 di ammenda, perché giudicato colpevole del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, in quanto, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione uno strumento da punta e da taglio atto ad offendere (coltello pieghevole con lama di cm. 23). A sostegno della doglianza il ricorrente illustra due motivi di censura. Col primo di essi denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 420 c.p.p., sul rilievo che il giudice di prime cure avrebbe omesso di verificare la regolare costituzione delle parti e la conseguente rinnovazione della citazione dell'imputato, non comparso ed ai quale, in particolare, non risulta notificata l'indicazione del rinvio ad udienza fissa all'esito della prima udienza dei processo, tenutasi il 6.06.2006.
Deduceva altresì sul punto la difesa ricorrente che il vizio denunciato era stato tempestivamente eccepito all'udienza del 16.10.2006 dal sostituto processuale dell'avvocato di fiducia e che il ricorrente non risultava dichiarato contumace, di guisa che la omessa notificazione allo stesso del decreto di citazione contenente la data di rinvio ad udienza fissa, avrebbe provocato la nullità di tutti gli atti processuali successivi.
Contestava inoltre la difesa ricorrente la tesi del giudice di prime cure che aveva qualificato la omessa dichiarazione di contumacia quale nullità a regime intermedio, dovendosi essa ritenere, viceversa, nullità di ordine generale ed assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e precisava, nel contempo che, anche a ritenere fondata la tesi avversata, il difensore aveva comunque eccepito tempestivamente la nullità di cui. pertanto, avrebbe dovuto il giudice tener conto.
Col secondo motivo di ricorso lamenta la difesa ricorrente di aver fornito prova del giustificato motivo del contestato porto di coltello, motivo dato dalla necessità di consumazione di pasti atteso il suo stato di persona senza fissa dimora, spesso alla ricerca di un pranzo di fortuna, nonché la mancata concessione dell'attenuante della lieve entità dei fatto, dappoiché il coltello per cui è causa risulterebbe non a scatto.
Il ricorso è fondato nelle ragioni esposte col primo motivo di doglianza.
Ed invero i fatti processuali dedotti nella presente fase di giudizio appaiono pacifici: in occasione della prima udienza del processo ed in mancanza di dichiarazione di contumacia dell'imputato non comparso, il Tribunale ne ha disposto il rinvio ad udienza t'issa, non disponendo la notificazione del rinvio al l'imputato assente e, giova ribadirlo, non ancora dichiarato contumace, essendo stato giudicato sufficiente l'avviso orale al difensore presente. Ciò posto non può non convenirsi con la tesi difensiva. Ed invero, per costante lezione interpretativa di questa Corte il c.d. rinvio ad udienza fissa va qualificato come rinvio del processo ad ogni effetto allorquando, come nel caso in esame, nel corso della prima udienza non risultino esauriti gli atti introdottivi (Cass., sez. 2^, 23.6.3005, n. 25022). Ne consegue che qualora non si sia provveduto alla rituale dichiarazione di contumacia dell'imputato non comparso all'udienza all'esito della quale è stato disposto il rinvio, ne deve essere rinnovata la citazione per l'udienza di rinvio o attraverso la notificazione di un nuovo decreto di citazione a giudizio (Cass., sez. 2^, 10, 8.2001, n. 33759) ovvero attraverso la notificazione dell'ordinanza che ha disposto il rinvio (Cass. sez. 6^, 5.10.2001, n. 1134). In difetto viene a maturazione una nullità di carattere assoluto dappoiché coinvolgente la valida vocatio in ius dell'imputato (art.178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p.) nel giudizio di primo grado,
con. la conseguente nullità di tale giudizio e di quello successivo di secondo grado.
Nè vale opporre, secondo prospettazione illustrata dal giudice di prime cure, che l'omissione della dichiarazione di contumacia integra ipotesi di nullità relativa (a regime intermedio) e, quindi, sanabile, dappoiché non di questo si discetta nel caso in esame, bensì della legittimità del processo con riferimento alla ritualità o meno della citazione a giudizio dell'imputato, nonché degli effetti processuali della dedotta irritualità, che, per le ragioni dette, non possono che essere quelli innanzi indicati. In altri termini;
l'osservazione giudiziale nel caso in esame attiene non già alla legittimità di atti processuali successivi ad una tardiva dichiarazione di contumacia, bensì agli effetti processuali in costanza di una contumacia non ancora dichiarata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Patti per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2009