Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/1999, n. 9289
CASS
Sentenza 3 settembre 1999

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Nei giudizi in corso per la determinazione dell'indennità di esproprio, il diritto di accettarla evitando la decurtazione del 40 per cento - previsto dall'art. 5 bis legge n. 359 del 1992, per effetto dalla sentenza n. 223 del 1993 della Corte Costituzionale, come istituto minore rispetto al diritto di cedere volontariamente il bene - presuppone che l'espropriante non abbia offerto l'indennità all'espropriato nel giudizio di opposizione, ovvero abbia effettuato un'offerta ritenuta inattendibile dallo stesso giudice di merito (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, la quale aveva escluso che ricorressero i presupposti per l'esonero dall'abbattimento del 40 per cento, poiché, per un verso, l'espropriante aveva riformulato un'offerta cumulativa dell'indennità di espropriazione e di quella di occupazione legittima, con l'indicazione di un importo risultato pressoché corrispondente a quello da esso effettivamente dovuto per legge, in relazione al valore venale dell'immobile espropriato, e, per altro verso, l'espropriato non solo non aveva accettato quell'offerta, ma aveva anche respinto la valutazione operata dal C.T.U., eccependo invece l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis ovvero, in subordine, pretendendo di attenersi al maggior valore indicato dal consulente dell'espropriante, ancorché manifestamente erroneo, in quanto riferito all'attualità invece che alla data dell'ablazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/1999, n. 9289
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9289
    Data del deposito : 3 settembre 1999

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