Sentenza 3 settembre 1999
Massime • 1
Nei giudizi in corso per la determinazione dell'indennità di esproprio, il diritto di accettarla evitando la decurtazione del 40 per cento - previsto dall'art. 5 bis legge n. 359 del 1992, per effetto dalla sentenza n. 223 del 1993 della Corte Costituzionale, come istituto minore rispetto al diritto di cedere volontariamente il bene - presuppone che l'espropriante non abbia offerto l'indennità all'espropriato nel giudizio di opposizione, ovvero abbia effettuato un'offerta ritenuta inattendibile dallo stesso giudice di merito (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, la quale aveva escluso che ricorressero i presupposti per l'esonero dall'abbattimento del 40 per cento, poiché, per un verso, l'espropriante aveva riformulato un'offerta cumulativa dell'indennità di espropriazione e di quella di occupazione legittima, con l'indicazione di un importo risultato pressoché corrispondente a quello da esso effettivamente dovuto per legge, in relazione al valore venale dell'immobile espropriato, e, per altro verso, l'espropriato non solo non aveva accettato quell'offerta, ma aveva anche respinto la valutazione operata dal C.T.U., eccependo invece l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis ovvero, in subordine, pretendendo di attenersi al maggior valore indicato dal consulente dell'espropriante, ancorché manifestamente erroneo, in quanto riferito all'attualità invece che alla data dell'ablazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/1999, n. 9289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9289 |
| Data del deposito : | 3 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
Dott. PP MA BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NZ NN, NZ AR, anche nella qualità di eredi di US SE, e US NN, elettivamente domiciliate in ROMA VIA SANT'ALBERTO MAGNO 9, presso l'avvocato GAETANO SEVERINI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato AUGUSTO DI CAGNO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 27, presso l'avvocato CIOCIOLA R., rappresentato e difesa dagli avvocati PARADISO LEONE, VERNA RENATO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorso - avverso la sentenza n.638/97 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 24/6/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/3/99 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Di Cagno, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 giugno 1997, la Corte di appello di Bari - decidendo sulla opposizione, ex art. 19 l. 1971 n. 865, proposta da PP ed NN Lo SO nei confronti del Comune di Bari che aveva occupato e poi espropriato un terreno di loro proprietà per finalità di edilizia abitativa - ha liquidato agli attori le correlative indennità, rispettivamente, in £ 41.655.544 (quanto alla occupazione legittima) e in £ 77.589.980 (quanto alla espropriazione): la seconda indennità in particolare, risultante dalla "semisomma" del valore di mercato (£ 256.828.948) e del coacervo del reddito dominicale rivalutato (£ 180.432 x 10), decurtata del 40%, in applicazione dei nuovi criteri di stima introdotti dall'art. 5 bis (sub comma 1 e 2 ) della sopravvenuta l. 1992 n. 359.
Avverso questa sentenza ricorrono ora per cassazione NN e MA AN, eredi degli espropriati. Resiste il Comune con controricorso. Le ricorrenti hanno anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i quattro mezzi di cui si compone l'impugnazione, le ricorrenti - denunciando plurimi profili di violazione dell'art. 5 bis l. cit., oltreché dell'art. 91 cpc, e vizi di motivazione - propriamente e sostanzialmente lamentano che la Corte territoriale abbia:
a-b) erroneamente operato la riferita decurtazione del 40% non ostante la concordanza da esse manifestata nei confronti della quantificazione dell'indennità di espropriazione operata dal C.T.P. del Comune;
c) del pari errato nell'attribuire al suolo in questione un valore di mercato inferiore a quello in precedenza riconosciuto ad altri terreni ricadenti nel medesimo P.E.E.P.;
d) erroneamente, infine, liquidato le spese di lite in base ad un presupposto valore della controversia "tra i 100 e 200 milioni", mentre il computo degli interessi legali sui titoli indennitari (£ 77.589.900 e £ 41.655.546) avrebbe comportato il superamento del tetto predetto.
2. Ogni censura è infondata o inammissibile.
2.1 Per quanto, in primo luogo, riguardo l'abbattimento del 40%, contestato con i primi due connessi motivi del ricorso, va premesso in linea di principio che - nei giudizi (come nella specie) in corso alla data di entrata in vigore della l. 1992 n. 359, e in applicazione, (dichiaratamente retroattiva) del comma 2 dell'art. 5 bis della legge stessa, nel testo risultante dall'intervento "additivo" della Corte Costituzionale con sentenza n. 283/1993 - i proprietari già espropriati (che, per tale ragione, non possono, evidentemente, più operare la "cessione volontaria" del suolo, cui nella disciplina a regime, è subordinato l'esonero dalla ulteriore detrazione in discussione) possono bensì, a loro volta, avvalersi del medesimo beneficio (ove e) purché però, in luogo di quella "cessione", in via sostitutiva accettino l'indennità riliquidata secondo i nuovi criteri introdotti dallo ius superveniens, vale a dire accettino l'offerta della indennità riformulata dall'espropriante nei sensi di cui sopra (cfr. Ca.. nn. 6040, 6467/1998, da ultimo).
Ora appunto - alla luce del riferito principio, e del corollario, che ne è stato tratto, per cui l'indennità non può essere "decurtata" nella misura indicata se l'espropriante non ne abbia rinnovato l'offerta ovvero abbia formulato una offerta ritenuta inattendibile dallo stesso giudice di merito (cfr. n. 5821/1998) - resiste a critica la sentenza impugnata.
La quale ha invero, per tal profilo, correttamente escluso che nella specie ricorressero i presupposti per l'esonero dall'abbattimento del 40%, poiché, per un verso il Comune aveva (con raccomandata del luglio '94) (ri)formulato una offerta (cumulativa) della indennita' di espropriazione (e di quella di occupazione legittima) con indicazione di un importo (complessivo) risultato pressoché corrispondente a quello da esso effettivamente ex lege dovuto, in correlazione al valore venale dell'immobile espropriato (come rilevato attraverso la svolta istruttoria); e per converso, gli attori non solo non avevano accettato quella offerta ma avevano anche respinto la valutazione operata dal C.T.U., eccependo invece la illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis ovvero, in subordine, pretendendo di attenersi al maggior valore indicato dal consulente del Comune ancorché "manifestamente erroneo" (e perciò non condiviso, ne' offerto, dall'espropriante), in quanto riferito all'attualità invece che alla data dell'oblazione.
2.2 Anche per il capo relativo alla previa individuazione del valore di mercato dell'immobile per cui è causa, la statuizione dei giudici baresi si sottrae, poi, parimenti ai rilievi formulati dalle ricorrenti (con il successivo terzo mezzo), risultando in essa congruamente e correttamente argomentata la non pertinenza dei valori di riferimento pretesi dagli espropriati (sia perché temporalmente non coevi ne' omogenei, sia perché relativi a suoli non compresi nel piano di zona, in cui ricadono invece quelli espropriati) e la condivisibilità, invece, del valore venale rilevato dal C.T.U. con esatta applicazione del metodo comparativo contemperato da quello sintetico.
2.3 Assertiva e, comunque, priva di decisività e infine l'ultima doglianza delle AN in punto di liquidazione delle spese del giudizio a quo, non risultando da esse esattamente indicato quale maggior valore i giudici avrebbero dovuto attribuire alla controversia in esame ne' con riguardo a quali voci e in quale misura la quantificazione dell'oggetto della lite, in tesi erronea, della Corte territoriale avrebbe riduttivamente inciso sull'ammontare delle spese spettanti alla parte vittoriosa.
3. Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in solido delle spese di questo giudizio, che liquida in £ 233.500 oltre a £ 3.000.000 per onorario.
Roma, 4 marzo 1999 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 3 SETTEBRE 1999.