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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente dott. Elisa Dai Checchi Giudice dott. Chiara Zito Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2066 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. SANTUCCI SABRINA;
ATTORE contro
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: la ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 12.12.2024.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Chiara Zito;
udita la lettura delle conclusioni prese dal procuratore della ricorrente;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(NA) il 27.08.1989, contraevano matrimonio a Rimini (RN) in data 22 maggio 2011, con atto trascritto nel registro dello stato civile di detto Comune al n. 34, Parte 2, Serie A, anno 2011.
Dall'unione è nato il figlio , il 16 aprile 2012. Per_1 I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto del Tribunale di Rimini reso in data 29.06.2017.
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre all'affido condiviso del figlio con collocazione presso di sé e la Per_1
previsione a carico del padre di un contributo al suo mantenimento di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 12.12.2024, innanzi al Giudice delegato per la trattazione del procedimento, compariva la sola ricorrente unitamente al proprio difensore, insistendo nella pronuncia del divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi al convenuto non comparso, ne dichiarava la contumacia e tratteneva la causa in decisione all'esito di discussione orale, riservandosi di riferire al Collegio per la pronuncia della sentenza.
Il pubblico ministero non interveniva nel procedimento, malgrado la rituale comunicazione del ricorso in data 26.07.2024; tale circostanza non integra violazione del precetto di legge (in termini
Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381: “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
Così riassunto lo svolgimento del processo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti a Rimini (RN) in data 22.05.2011 deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n.
898: la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto del Tribunale di Rimini reso in data 29.06.2017 e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni, dalla mancata comparizione del convenuto al tentativo di conciliazione svolto dal Giudice delegato e dalle allegazioni di parte ricorrente. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Venendo al merito, parte ricorrente ha chiesto che venga disposto l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento presso l'abitazione della madre. Per_1
L'art. 337 ter c.c. dispone che il Giudice valuti prioritariamente la possibilità che il figlio minore resti affidato ad entrambi i genitori, tenuto conto del suo diritto alla c.d. bigenitorialità, intesa come il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e il diritto a ricevere da ognuno adeguata cura, educazione, istruzione ed assistenza morale.
Nel caso di specie, pare opportuno confermare l'affidamento condiviso del figlio minore , Per_1
attualmente di dodici anni, tenuto in considerazione, da un lato, che la ricorrente ha riferito che il padre mantiene un contatto giornaliero col minore (sebbene a distanza, salvo le visite ogni due settimane) e, dall'altro lato, che già in sede di separazione è stata disposta tale misura e che non sono emersi elementi contrari, tali da giustificare la modifica di questa soluzione.
In merito al collocamento del minore, questo Collegio ritiene opportuno che il figlio Per_1
rimanga collocato presso la madre, con la quale peraltro ha ripreso a convivere a partire dal 5 settembre 2021 a seguito della revoca degli arresti domiciliari disposta in favore della ricorrente.
Premesso, infatti, che il criterio guida nello stabilire il collocamento dei figli è pacificamente individuato dal superiore interesse del minore, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale
e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione”
(Cass. Civ. n. 18817/2015).
Del resto, la mancata costituzione del convenuto e il suo riferito trasferimento nel territorio milanese costituiscono elementi sfavorevoli a un collocamento del minore presso il padre, in quanto è di comune esperienza che lo sradicamento dei bambini dall'habitat domestico e dalle abitudini di vita acquisite e ormai consolidate possa essere pregiudizievole per il loro sereno sviluppo.
Con riferimento al diritto di visita del padre, la domanda di parte ricorrente merita accoglimento in quanto rispecchia una prassi invero già esistente fra le parti, non ravvisandosi la necessità di dettare una disciplina più rigida nella frequentazione del figlio . Per_1 Quanto al mantenimento del figlio previsto ex art. 6, II comma, l. 898/70 ed art. 337-ter, IV comma,
c.c., occorre premettere che in giurisprudenza costituisce un assunto pacifico che all'aumentare dell'età della prole corrisponde, secondo la comune esperienza, un proporzionale aumento delle relative esigenze di vita (così Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 18/09/2013, n. 21273; Cass. civ. Sez. I, Sent.,
14-07-2011, n. 15566; Cass. civ. Sez. I Sent., 21/06/2011, n. 13630; Tribunale Milano Sez. IX Sent.,
04/05/2012).
Altro importante criterio da tenere in considerazione è quello del tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, che verrebbe pregiudicato in assenza di un adeguato contributo da parte di quello dei genitori che gode di maggiore disponibilità economica, fermo restando l'obbligo imposto in capo ad entrambi di impegnarsi al fine di reperire idonea occupazione, in ragione delle proprie capacità lavorative, per contribuire a mantenimento, istruzione ed educazione della prole (Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20064; Cass. civ. Sez. I, 14-05- 2010, n. 11772;
Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-11-2009, n. 23630; Tribunale Milano Sez. IX Sent., 04/05/2012).
Nel caso di specie, la madre ha documentato di lavorare come dipendente, con redditi netti di circa €
13.000 all'anno (v. modello 730/2023), cui si aggiunge l'importo di circa € 300 al mese grazie all'attività di cameriera svolta per tre giorni alla settimana. Vive con il figlio in un appartamento concessole dall'ACER, per cui versa un canone di € 104,53 oltre spese condominiali.
Non sono note le condizioni reddituali e patrimoniali del padre, nel ricorso si riferisce che questi ha sempre lavorato come falegname e in passato ha svolto alcune occupazioni occasionali.
Tanto premesso, nel presente giudizio deve essere valorizzato il precedente consenso prestato da entrambi i coniugi in sede di separazione consensuale, affinché il padre corrispondesse un contributo di euro 250,00 mensili, il quale andrà rivisto in considerazione del presumibile aumento dei bisogni del figlio in età preadolescenziale e dei modesti redditi prodotti dalla ricorrente.
Quanto alla misura del contributo paterno a favore della prole, tenuto conto dei tempi di permanenza del figlio, del tutto prevalenti presso la madre, e considerato che il padre risulta dotato di adeguata capacità lavorativa, si ritiene congruo incrementare l'importo dell'assegno di mantenimento in favore del figlio a carico del , con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e salvo CP_1
quanto versato in esecuzione degli accordi di separazione, in € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate, salvo diverso accordo, dal Protocollo del Tribunale di Bologna, in uso presso questo ufficio.
Infine, va rigettata la domanda di attribuzione esclusiva dell'assegno unico familiare in favore della ricorrente, atteso che il d.lgs. 230/2021 contempla tale ipotesi, salvo diverso accordo, solo nei casi in cui venga disposto l'affidamento esclusivo dei figli in favore di un solo genitore, circostanza che qui non ricorre per i motivi esposti sopra. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva del giudizio e decisoria, tenuto conto della semplicità del giudizio e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , ogni altra eccezione, domanda ed istanza
[...] Controparte_1
disattesa:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22.05.2011 in Rimini
(RN) da , nato a [...] il [...], e Controparte_1 Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel registro dello stato civile di detto
[...]
Comune al n. 34, Parte 2, Serie A, anno 2011;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rimini di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Persona_2
prevalente presso la madre;
4. Dispone che il padre possa vedere il figlio ogniqualvolta vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici di quest'ultimo e/o con gli impegni assunti dalla madre, previo accordo con questa e con congruo preavviso;
5. Dichiara tenuto a corrispondere a favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento del figlio minore con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, la somma mensile di euro 300,00, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al
50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio minore, individuate come da Protocollo del Tribunale di Bologna in uso presso l'Ufficio;
6. Rigetta ogni altra domanda;
7. Condanna a rifondere le spese di lite in favore della ricorrente, che Controparte_1 si liquidano in € 2.906,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA di legge.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 16.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Chiara Zito
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente dott. Elisa Dai Checchi Giudice dott. Chiara Zito Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2066 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. SANTUCCI SABRINA;
ATTORE contro
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: la ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 12.12.2024.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Chiara Zito;
udita la lettura delle conclusioni prese dal procuratore della ricorrente;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(NA) il 27.08.1989, contraevano matrimonio a Rimini (RN) in data 22 maggio 2011, con atto trascritto nel registro dello stato civile di detto Comune al n. 34, Parte 2, Serie A, anno 2011.
Dall'unione è nato il figlio , il 16 aprile 2012. Per_1 I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto del Tribunale di Rimini reso in data 29.06.2017.
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre all'affido condiviso del figlio con collocazione presso di sé e la Per_1
previsione a carico del padre di un contributo al suo mantenimento di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 12.12.2024, innanzi al Giudice delegato per la trattazione del procedimento, compariva la sola ricorrente unitamente al proprio difensore, insistendo nella pronuncia del divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi al convenuto non comparso, ne dichiarava la contumacia e tratteneva la causa in decisione all'esito di discussione orale, riservandosi di riferire al Collegio per la pronuncia della sentenza.
Il pubblico ministero non interveniva nel procedimento, malgrado la rituale comunicazione del ricorso in data 26.07.2024; tale circostanza non integra violazione del precetto di legge (in termini
Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381: “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
Così riassunto lo svolgimento del processo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti a Rimini (RN) in data 22.05.2011 deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n.
898: la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto del Tribunale di Rimini reso in data 29.06.2017 e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni, dalla mancata comparizione del convenuto al tentativo di conciliazione svolto dal Giudice delegato e dalle allegazioni di parte ricorrente. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Venendo al merito, parte ricorrente ha chiesto che venga disposto l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento presso l'abitazione della madre. Per_1
L'art. 337 ter c.c. dispone che il Giudice valuti prioritariamente la possibilità che il figlio minore resti affidato ad entrambi i genitori, tenuto conto del suo diritto alla c.d. bigenitorialità, intesa come il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e il diritto a ricevere da ognuno adeguata cura, educazione, istruzione ed assistenza morale.
Nel caso di specie, pare opportuno confermare l'affidamento condiviso del figlio minore , Per_1
attualmente di dodici anni, tenuto in considerazione, da un lato, che la ricorrente ha riferito che il padre mantiene un contatto giornaliero col minore (sebbene a distanza, salvo le visite ogni due settimane) e, dall'altro lato, che già in sede di separazione è stata disposta tale misura e che non sono emersi elementi contrari, tali da giustificare la modifica di questa soluzione.
In merito al collocamento del minore, questo Collegio ritiene opportuno che il figlio Per_1
rimanga collocato presso la madre, con la quale peraltro ha ripreso a convivere a partire dal 5 settembre 2021 a seguito della revoca degli arresti domiciliari disposta in favore della ricorrente.
Premesso, infatti, che il criterio guida nello stabilire il collocamento dei figli è pacificamente individuato dal superiore interesse del minore, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale
e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione”
(Cass. Civ. n. 18817/2015).
Del resto, la mancata costituzione del convenuto e il suo riferito trasferimento nel territorio milanese costituiscono elementi sfavorevoli a un collocamento del minore presso il padre, in quanto è di comune esperienza che lo sradicamento dei bambini dall'habitat domestico e dalle abitudini di vita acquisite e ormai consolidate possa essere pregiudizievole per il loro sereno sviluppo.
Con riferimento al diritto di visita del padre, la domanda di parte ricorrente merita accoglimento in quanto rispecchia una prassi invero già esistente fra le parti, non ravvisandosi la necessità di dettare una disciplina più rigida nella frequentazione del figlio . Per_1 Quanto al mantenimento del figlio previsto ex art. 6, II comma, l. 898/70 ed art. 337-ter, IV comma,
c.c., occorre premettere che in giurisprudenza costituisce un assunto pacifico che all'aumentare dell'età della prole corrisponde, secondo la comune esperienza, un proporzionale aumento delle relative esigenze di vita (così Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 18/09/2013, n. 21273; Cass. civ. Sez. I, Sent.,
14-07-2011, n. 15566; Cass. civ. Sez. I Sent., 21/06/2011, n. 13630; Tribunale Milano Sez. IX Sent.,
04/05/2012).
Altro importante criterio da tenere in considerazione è quello del tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, che verrebbe pregiudicato in assenza di un adeguato contributo da parte di quello dei genitori che gode di maggiore disponibilità economica, fermo restando l'obbligo imposto in capo ad entrambi di impegnarsi al fine di reperire idonea occupazione, in ragione delle proprie capacità lavorative, per contribuire a mantenimento, istruzione ed educazione della prole (Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20064; Cass. civ. Sez. I, 14-05- 2010, n. 11772;
Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-11-2009, n. 23630; Tribunale Milano Sez. IX Sent., 04/05/2012).
Nel caso di specie, la madre ha documentato di lavorare come dipendente, con redditi netti di circa €
13.000 all'anno (v. modello 730/2023), cui si aggiunge l'importo di circa € 300 al mese grazie all'attività di cameriera svolta per tre giorni alla settimana. Vive con il figlio in un appartamento concessole dall'ACER, per cui versa un canone di € 104,53 oltre spese condominiali.
Non sono note le condizioni reddituali e patrimoniali del padre, nel ricorso si riferisce che questi ha sempre lavorato come falegname e in passato ha svolto alcune occupazioni occasionali.
Tanto premesso, nel presente giudizio deve essere valorizzato il precedente consenso prestato da entrambi i coniugi in sede di separazione consensuale, affinché il padre corrispondesse un contributo di euro 250,00 mensili, il quale andrà rivisto in considerazione del presumibile aumento dei bisogni del figlio in età preadolescenziale e dei modesti redditi prodotti dalla ricorrente.
Quanto alla misura del contributo paterno a favore della prole, tenuto conto dei tempi di permanenza del figlio, del tutto prevalenti presso la madre, e considerato che il padre risulta dotato di adeguata capacità lavorativa, si ritiene congruo incrementare l'importo dell'assegno di mantenimento in favore del figlio a carico del , con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e salvo CP_1
quanto versato in esecuzione degli accordi di separazione, in € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate, salvo diverso accordo, dal Protocollo del Tribunale di Bologna, in uso presso questo ufficio.
Infine, va rigettata la domanda di attribuzione esclusiva dell'assegno unico familiare in favore della ricorrente, atteso che il d.lgs. 230/2021 contempla tale ipotesi, salvo diverso accordo, solo nei casi in cui venga disposto l'affidamento esclusivo dei figli in favore di un solo genitore, circostanza che qui non ricorre per i motivi esposti sopra. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva del giudizio e decisoria, tenuto conto della semplicità del giudizio e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , ogni altra eccezione, domanda ed istanza
[...] Controparte_1
disattesa:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22.05.2011 in Rimini
(RN) da , nato a [...] il [...], e Controparte_1 Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel registro dello stato civile di detto
[...]
Comune al n. 34, Parte 2, Serie A, anno 2011;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rimini di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Persona_2
prevalente presso la madre;
4. Dispone che il padre possa vedere il figlio ogniqualvolta vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici di quest'ultimo e/o con gli impegni assunti dalla madre, previo accordo con questa e con congruo preavviso;
5. Dichiara tenuto a corrispondere a favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento del figlio minore con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, la somma mensile di euro 300,00, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al
50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio minore, individuate come da Protocollo del Tribunale di Bologna in uso presso l'Ufficio;
6. Rigetta ogni altra domanda;
7. Condanna a rifondere le spese di lite in favore della ricorrente, che Controparte_1 si liquidano in € 2.906,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA di legge.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 16.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Chiara Zito