Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01243/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02219/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2219 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del silenzio illegittimamente serbato sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto, con richiesta di immediato accesso del Ricorrente alle misure di accoglienza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 il dott. IO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In via preliminare il Tribunale evidenzia che:
- con ordinanza n. -OMISSIS-, depositata in data 25.07.2025, è stata respinta la domanda cautelare presentata dal ricorrente;
- con nota depositata in giudizio il 02.03.2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito del ricorso;
- nel contempo il difensore del ricorrente, avvocato Daniela Vigliotti, ha presentato istanza per la liquidazione della parcella, atteso che il suo assistito è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione n. -OMISSIS-, depositato in data 27.06.2025;
Ritenuto che:
- il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’inequivoco tenore della dichiarazione resa dall’interessato e la mancanza di eccezioni ad opera dell’amministrazione resistente, mentre le concrete modalità di definizione del giudizio consentono di compensare tra le parti le spese di lite;
Ritenuto, inoltre, che sussistono i presupposti per procedere alla liquidazione in favore del difensore, precisando che:
- l’art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002 rimette all’Autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”;
- l’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, precisa che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”;
- l’art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002, in relazione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;
- in relazione alla natura della controversia, all’impegno professionale profuso e alla circostanza che si tratta di un ricorso del tutto analogo ad altri proposti, è congrua la determinazione in euro 1.000,00 (mille) della somma spettante all'avvocato Daniela Vigliotti a titolo di onorari, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara l’improcedibilità del ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite;
3) liquida in favore dell’avv. Daniela Vigliotti la somma di euro 1.000,00 (mille) per onorari relativi al presente grado di giudizio, oltre il 15% della somma a titolo di spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH GO, Presidente
IO NA, Consigliere, Estensore
Laura Patelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO NA | CH GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.