Art. 7. (Contributo per l'installazione di nuovi apparati motori completi)
Per l'installazione in Italia, su navi mercantili per la navigazione marittima in esercizio, di nuovi apparati motori completi di costruzione nazionale, e' corrisposto ai costruttori degli apparati un contributo nella misura di lire 11.000 per cavallo-asse della potenza, normale.
Qualora nella costruzione di un apparato motore completo siano impiegati singoli complessi costitutivi di apparati motori (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) ovvero parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, al contributo computato ai sensi del precedente comma e' apportata una riduzione proporzionale al peso dei complessi o parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, rispetto al peso totale dell'apparato motore. E' fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e per i fondi collettori delle caldaie provenienti dall'estero, riguardo ai quali non si fa luogo a riduzione del contributo.
Il contributo anzidetto e' ridotto al 30 giugno di ogni anno di una somma pari a lire 1100 per anno.
Tale riduzione sara' effettuata a partire dal 30 giugno 1955 e la misura del contributo cosi' ridotto sara' applicata per le installazioni di nuovi apparati motori ammesse ai benefici a decorrere dal 1 luglio successivo. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 31 marzo 1961, n.301 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli articoli 5 , 6 , 7 , 8 e 16 della legge 17 luglio 1954, n. 522 , recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, (...)sono sostituiti dalle norme contenute nella presente legge."
Per l'installazione in Italia, su navi mercantili per la navigazione marittima in esercizio, di nuovi apparati motori completi di costruzione nazionale, e' corrisposto ai costruttori degli apparati un contributo nella misura di lire 11.000 per cavallo-asse della potenza, normale.
Qualora nella costruzione di un apparato motore completo siano impiegati singoli complessi costitutivi di apparati motori (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) ovvero parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, al contributo computato ai sensi del precedente comma e' apportata una riduzione proporzionale al peso dei complessi o parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, rispetto al peso totale dell'apparato motore. E' fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e per i fondi collettori delle caldaie provenienti dall'estero, riguardo ai quali non si fa luogo a riduzione del contributo.
Il contributo anzidetto e' ridotto al 30 giugno di ogni anno di una somma pari a lire 1100 per anno.
Tale riduzione sara' effettuata a partire dal 30 giugno 1955 e la misura del contributo cosi' ridotto sara' applicata per le installazioni di nuovi apparati motori ammesse ai benefici a decorrere dal 1 luglio successivo. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 31 marzo 1961, n.301 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli articoli 5 , 6 , 7 , 8 e 16 della legge 17 luglio 1954, n. 522 , recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, (...)sono sostituiti dalle norme contenute nella presente legge."