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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/04/2024, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa IN Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 801/2021 R.G. avente ad oggetto: responsabilità professionale TRA
rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio Parte_1 separato allegato all'atto di citazione, dell'avvocato Lucia Pilar De Nicola, presso il cui studio elettivamente domicilia in SO alla Via degli Aranci n. 25/2. ATTRICE E
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata Controparte_1 su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta dagli avvocati Vittorio Verde e Assunta Tortora, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Vico Equense alla Via S. Ciro n. 3 CONVENUTO E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_2 dall'avvocato Luca Calamita giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli alla via Carlo Poerio n. 89/A TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONCLUSIONI: All'esito delle note ex. art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2023, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice ha rimesso la causa in decisione MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in Parte_1 giudizio dinanzi a questo tribunale , al fine di accertare Controparte_1
l'inadempimento dello stesso all'incarico professionale assunto nei confronti per il periodo ricompreso tra il 1998 ed il 2011 e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subìti da parte attrice e quantificati in corso di causa per tutto quanto provato e documentato, in ragione e come conseguenza del comportamento gravemente negligente tenuto da parte convenuta nell'espletamento dell'incarico professionale. A tal fine ha premesso:
✓ di avere intrapreso dal mese di agosto del 1998 un'attività imprenditoriale attraverso l'apertura di un'agenzia di viaggi e servizi turistici denominata “
[...]
, costituita sotto forma di ditta individuale con sede legale in CP_3
SO (Na) alla Via Belvedere n. 29, della quale era legale rappresentante;
✓ che dal momento della costituzione della società e sino al mese di novembre dell'anno 2011, avevaa affidato la gestione di ogni adempimento contabile e fiscale afferente e collegato alla predetta ditta al convenuto, Rag. Controparte_1
, con studio professionale in Massa SE (Na) al Corso Sant'Agata n.
[...]
57/D, iscritto all' di Organizzazione_1
Torre Annunziata dal 09/10/1986 al n. 109;
✓ che nel corso dell'anno 2011 parte convenuta comunicava alla di _1 non poter più prestare la propria opera professionale e, pertanto, l'attrice si rivolgeva ad altro professionista individuato nel dott. , iscritto Persona_1 all' di Torre Annunziata al Organizzazione_2
n. 669, con attuale studio professionale in Piano di SO (Na) alla Via Casa Lauro n. 8, affinché la coadiuvasse nella gestione contabile e fiscale della società;
✓ che subito dopo avergli conferito l'incarico il dott. , in data Per_1
25.11.2011 le comunicava che a seguito di interrogazione del cassetto fiscale presso l' , era emersa l'omessa presentazione del Modello Organizzazione_3
Unico per la ditta intestata alla Sig.ra per ben sei annualità, in particolare _1 per gli anni d'imposta 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 e 2008;
✓ che in data 22.2.2012 l'attrice presentava atto di denuncia-querela presso il Comando dei Carabinieri, stazione di SO, nei confronti del rag.
[...]
per il reato di cui all'art. 640 c.p., in seguito iscritto al n. Controparte_1
4678/12 del R.G.N.R. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata;
✓ che il procedimento penale di cui alla notizia di reato, recante R.G.N.R. 4678/12 – R.G.GIP 9109/12 avviato in conseguenza della denuncia-querela si concludeva con il provvedimento del G.I.P. di Torre Annunziata, depositato il 31/07/2015, di archiviazione dell'indagato per intervenuta prescrizione del reato;
✓ che in data 4.10.2012 l'attrice riceveva la notifica di due avvisi di accertamento, n. e n. da parte dell' C.F._1 C.F._2 [...]
entrambi originati Controparte_4 dall'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, Modello Unico/P.F., rispettivamente per l'anno d'imposta 2006 per l'importo di circa euro 74.000,00 e per l'anno d'imposta 2007 per l'importo di euro 60.000,00;
✓ che a seguito di istanza presentata dalla in data 3.12.2012 ed in _1 ragione dei verbali di contraddittorio n. 13670/13 del 24/01/2013, n. 22540/13 del 07/02/2013 e n. 33217/13 del 26/02/2013, entrambi i predetti avvisi di accertamento venivano definiti il 26/02/2013, per l'importo complessivo di euro 69.107,73, con pagamento rateizzato in otto rate con cadenza trimestrale;
✓ che, in ragione delle difficoltà economiche cui si era trovata, in data 27.6.2014 e , in qualità di parte mutuataria e Parte_2 Parte_1 datrice di ipoteca, in qualità di fideiussore solidale ed indivisibile con la Parte_3 parte mutuataria, nonché la in Controparte_5 persona del legale rappresentante p.t. ed in qualità di parte mutuante, hanno sottoscritto il contratto di mutuo fondiario di liquidità, repertorio n. 192482, raccolta n. 29187, registrato all' di Napoli 1 al n. 11646/1T Organizzazione_3 il 30/06/2014, innanzi al Notaio dott. con studio in Napoli alla Persona_2
Via S. Giacomo n. 24, per la durata di quindici anni, con piano di ammortamento alla francese con cadenza mensile, per l'importo complessivo di euro 126.335,48 oltre interessi calcolati come indicato all'art. 4 del predetto contratto di mutuo. Dopo aver aggiunto che durante l'intero arco temporale di sussistenza dell'incarico professionale, quindi dall'agosto del 1998 al novembre del 2011, si recava periodicamente presso il professionista convenuto, sia per verificare la situazione finanziaria della ditta che per effettuare il pagamento, in contanti e con versamenti di circa euro 1.000,00 annui, nonché degli oneri fiscali, ed avrebbe ricevuto rassicurazioni dal rag. sul corretto espletamento dell'incarico CP_1 conferito e sui connessi adempimenti, ne ha dedotto l'inadempimento all'incarico professionale assunto.
nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto la Controparte_1 ricostruzione dei fatti fornita dall'attrice, respingendo ogni addebito di responsabilità e negando l'esistenza del rapporto professionale. In particolare, ha rappresentato che l'attività imprenditoriale era stata, nei primi anni, gestita sempre dal padre di e, successivamente, da parte attrice e che Parte_1 non vi era stato un rapporto continuativo nel corso degli anni, ma che solo saltuariamente il padre della interessava il convenuto del solo deposito _1 della dichiarazione dei redditi e non della tenuta della contabilità. Ha chiarito che per gli anni indicati nella citazione 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 e 2008 e, dunque, anche per quanto riguarda gli anni 2006 e 2007, che sono quelli cui si riferiscono gli avvisi di accertamento e le richieste di parte attrice, non era stato conferito alcun incarico all' , non era stata firmata nessuna delega o CP_1 mandato per la presentazione delle dichiarazioni, né era stata depositata alcuna documentazione fiscale per poter espletare l'invio telematico della dichiarazione dei redditi. Ha chiesto, quindi, chiamarsi in causa la propria compagnia assicurativa al fine di essere manlevato e/o tenuto indenne dalle conseguenze pregiudizievoli che gli potrebbero derivare dal presente giudizio. Nel costituirsi in giudizio pur non contestando l'esistenza del CP_2 rapporto assicurativo, ha eccepito in via preliminare la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa (derivante dalla polizza n. 713544436) invocata, CP_2 essendo decorso senza interruzione il termine biennale di cui all'art. 2952, II comma, c.c.
2. In punto di diritto va osservato che nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (Cass. Civile, Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26). Con particolare riferimento all'onere della prova in tema di responsabilità del commercialista, incombe sul cliente la prova oltre che della sussistenza del mandato professionale, del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al detto negligente comportamento (Cass. Civ., Sez. III, n. 9917/2010, in base alla quale la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente).
2.1. Tanto chiarito la domanda è fondata e va accolta, sebbene nei limiti di seguito specificati. Dalla documentazione versata in atti emerge, invero, la sussistenza di un rapporto professionale continuativo che ha legato l' all'attrice. CP_1
In particolare, risulta che , per conto dell'attrice ha Controparte_1 provveduto alla presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2009 e 2010, nella sua qualità di intermediario, come risultante proprio dai predetti documenti prodotti in atti. Singolare è, infatti, la circostanza, dimostrata dalle certificazioni attestanti l'interrogazione al cassetto fiscale dell' , che per tutti, e per i Organizzazione_3 soli, anni nei quali la ha presentato le proprie dichiarazioni dei redditi, le _1 stesse siano state presentate proprio dall'Aprea il quale, era stato, evidentemente, a tanto incaricato. Ora, se si tiene conto della tipologia di rapporto professionale di cui si discorre, caratterizzato da un rapporto di tipo fiduciario e, per sua natura, ripetitivo, continuativo, e frutto di interlocuzione e confronto periodico durante l'intero anno solare, appare evidente come lo stesso non richieda - a differenza di altri incarichi professionali, quali ad esempio quello legale, solitamente implicanti uno specifico mandato per l'esecuzione di singoli, o comunque, individuabili atti - autonomi atti di conferimento, dovendosi presumere, in assenza di chiara manifestazione di volontà contraria, la persistenza del rapporto nel corso del tempo. Ebbene, nella specie, la indiscutibile sussistenza di tale rapporto professionale, documentato dalle prodotte dichiarazioni dei redditi, per il periodo anteriore (anni di imposta 1998, 1999, 2000, 2001), per il periodo intermedio (anno di imposta 2004) e per il periodo successivo (anni di imposta 2009 e 2010) agli anni oggetto di contestazione (2002, 2003, 2005, 2006, 2007 e 2008), induce il tribunale a ritenere presuntivamente dimostrata anche la esistenza del rapporto de quo per gli anni oggetto di controversia, mancando, del resto l'allegazione, prima ancora che la prova, di una espressa revoca di detto incarico, ovvero dell'affidamento dello stesso a diverso professionista (cosa avvenuta solo nell'anno 2011). Né il professionista convenuto, sul quale a fronte della documentazione descritta e versata in atti, incombeva la relativa prova, ha allegato di avere, per gli anni nei quali ha presentato le dichiarazioni dei redditi, ricevuto l'incarico di anno in anno: ulteriore elemento che fa presumere la sussistenza di un rapporto senza soluzione di continuità in ragione del quale l'attrice ha legittimamente riposto affidamento nel corretto e diligente espletamento dell'incarico da parte del professionista. A fronte di tale quadro, appare del tutto irrilevante la circostanza che solo taluni pagamenti di compenso al professionista risultino tracciati, non essendo documentati nemmeno i pagamenti relativi agli anni nei quali vi è prova della effettiva esecuzione dell'incarico mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi (anni 2009, 2010).
2.1. Affermata, dunque, la esistenza del rapporto professionale tra le parti, si ritiene inadempiente rispetto ai suoi obblighi Controparte_1 professionali per avere, negli anni oggetto di contestazione, omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi per conto dell'attrice. Il convenuto ha allegato che l'assenza di fatturazione per gli anni 2006 e 2007 gli avrebbe comunque impedito di provvedere a tanto. L'eccezione si valuta priva di pregio, essendo obbligatorio per i contribuenti, indipendentemente dal fatto che si emettano o meno fatture, dichiarare i ricavi percepiti nel modello Unico o nel modello Redditi (cfr. Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600 art. 1 “Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi”). Dunque, l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, indipendentemente dalla sussistenza della fatturazione, integrando l'incarico professionale conferito al convenuto (il solo, come pacificamente riconosciuto da ambo le parti) comporta che il convenuto, omettendo la stessa per gli anni 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 e 2008 si sia reso inadempiente rispetto all'obbligo di corretta esecuzione della prestazione. All'uopo va rammentato che per costante orientamento giurisprudenziale, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr. ex multis Cass. 826/2015; S.U. 13533/2001). A tanto il convenuto non ha provveduto, con la conseguenza che deve dichiararsi l'inadempimento di in relazione all'incarico professionale Controparte_1 conferitogli dall'attrice.
3. Giova, tuttavia, osservare come per pacifica giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, nonché il comportamento fraudolento del medesimo professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modelli F24 ovvero di altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che il contribuente non avesse assolto a tale onere probatorio, essendosi limitato a presentare una denuncia nei confronti del commercialista, senza neppure allegare le modalità con le quali avrebbe celato il proprio comportamento fraudolento) (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19422 del 20/07/2018). Tanto chiarito, nel caso di specie, la competenza qualificata dell'attrice, che per sua stessa ammissione aveva svolto un periodo di praticantato presso lo studio professionale dell' all'indomani del conseguimento della maturità in CP_1 ragioneria agli inizi degli anni '90, avrebbe imposto alla stessa di vigilare sull'operato del convenuto verificando l'effettivo adempimento della sua prestazione professionale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, avendo la stessa conoscenze ed esperienze nel settore tali da consentirle di supervisionare l'operato del commercialista appurandone, quanto meno, la effettiva esecuzione. Né l'attrice, sulla quale come appena accennato, grava il relativo onere probatorio di aver vigilato, si valuta abbia assolto allo stesso in quanto, pur avendo sostenuto di recarsi periodicamente presso lo studio del professionista anche a tale scopo, sul punto i testimoni escussi sono stati del tutto generici, non avendo, peraltro, mai assistito agli incontri tra la e l' . _1 CP_1
Ne consegue che nel caso di specie ricorre, inequivocabilmente, la fattispecie richiamata dall'art. 1227 c.c. il quale statuisce che se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento del danno è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In definitiva, ritiene questo giudicante che le conseguenze dell'inadempimento ascritto all' siano addebitabili per il 60% alla responsabilità del CP_1 professionista e per il restante 40% alla responsabilità dell'attrice, per omessa vigilanza sull'operato dello stesso.
4. In relazione al quantum del risarcimento, si osserva che nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compiuto di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'erario -
o di terzi - per effetto dell'errore commesso dal commercialista (cfr. Tribunale di Milano, 6867/2020). Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale si rileva come abbia provato di avere ricevuto avvisi di accertamento per gli Parte_1 anni di imposta 2006 e 2007 che, a seguito di istanza e rideterminazione degli importi, le hanno comportato una esposizione debitoria nei confronti dell'
[...]
pari ad euro 30.620,17 per sanzioni ed interessi, oltre all'importo di Org_3 euro 500,00 per l'attività di assistenza nella procedura di accertamento e mediazione da parte del difensore, per un totale di euro 31.120,17. 4.1. Non può invece trovare accoglimento la domanda proposta dall'attrice di condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali correlati alla “profonda depressione che l'ha portata a seguire delle sedute terapeutiche presso la Dott.ssa con studio in Roma alla Piazza Persona_3
Pantero Pantera, 8, che le ha riscontrato una forma depressiva con alterazioni del normale svolgimento della vita e delle relazioni sociali, con effetti, sia in ambito familiare, che sociale e lavorativo”, non risultando specificamente dimostrato né l'interesse costituzionalmente protetto che si assume leso, né i pregiudizi effettivamente patiti. Sul punto deve osservarsi che la Corte di Cassazione ha ribadito che il danno cd. esistenziale è integrato esclusivamente in presenza di uno "sconvolgimento esistenziale" e non del mero "sconvolgimento dell'agenda" o della perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e, pertanto, non ricorre a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità (Cass. 27229/2017). La giurisprudenza di legittimità (Cass. 901/2018) ha, poi, ulteriormente precisato che “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico- relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti)”. Nella specie, in assenza di ulteriori riscontri probatori, non si valuta sufficiente allo scopo la relazione di parte a firma della dott.ssa con la conseguenza Per_3 che la domanda non può trovare accoglimento. Alla luce delle considerazioni giuridiche esposte in precedenza, e dell'accertato concorso di colpa dell'attrice, va condannato al Controparte_1 pagamento a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito da _1
, per effetto dell'inadempimento del convenuto, nella misura del 60%
[...] della somma complessiva (di euro 31.120,17), vale a dire dell'importo di euro 18.672,10. 4.2. Vertendosi in ipotesi di obbligazione risarcitoria, oltre a tale importo a _1
va attribuita la somma di euro 342,19 a titolo di risarcimento del danno
[...] da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma deve determinarsi equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez.Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno (con decorrenza dalla notifica dell'accertamento) ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato. Sull'importo così ottenuto, pari ad euro 19.014,29, vanno applicati gli interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
5. ha chiesto che la fosse condannata a Controparte_1 CP_2 manlevarla in relazione agli importi dovuti all'attrice a titolo di risarcimento del danno, sulla scorta della polizza n. 713544436, allegata dalla compagnia CP_2 assicurativa. La ha, tuttavia, eccepito la prescrizione del diritto alla garanzia CP_2 assicurativa invocata dal chiamante in causa, essendo decorso senza interruzione il termine biennale di cui all'art. 2952, II comma, Cod. Civ., in ragione del quale il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questi l'azione. L'eccezione è fondata. Difatti, nella fattispecie de qua l'attrice ha richiesto il risarcimento dei lamentati danni al convenuto per la prima volta con lettera raccomandata a.r. CP_1 ricevuta in data 8 giugno 2017 ed avendo l'assicurato manifestato la propria volontà di avvalersi della garanzia prestata per la prima volta solo con Pec datata 11 febbraio 2021 (prodotta in atti), risulta decorso il termine biennale di prescrizione. Né in senso contrario possono assumere rilievo le contestazioni mosse dal convenuto circa la assunta nullità della notifica della missiva del 2017, risultando la stessa ricevuta da familiare del destinatario presso l'indirizzo - in Massa SE, Corso S. Agata n. 57/D - riportato sia nel contratto di polizza che nelle quietanze del premio assicurativo. Di qui il rigetto della domanda di manleva avanzata dal convenuto.
6. Nei rapporti tra attrice e convenuto le spese di lite devono essere compensate per un terzo in ragione del parziale accoglimento della domanda, seguendo per il resto regime della soccombenza del secondo ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile nella misura prevista tra i minimi e i medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché del valore della causa (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 800,00; fase introduttiva, euro 600,00; fase istruttoria: euro 1.500,00; fase decisoria, euro 1.600,00. Il tutto ridotto di un terzo), con distrazione in favore dell'avvocato Lucia Pilar De Nicola dichiaratasi antistataria. Nei rapporti tra il convenuto e la terza chiamata in causa le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla CP_1 base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile nella misura dei minimi, tenuto conto della natura delle questioni affrontate e del valore della causa (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 460,00; fase introduttiva, euro 389,00; fase istruttoria: euro 840,00; fase decisoria, euro 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa IN Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di euro
[...] Parte_1
19.014,29, oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
B. rigetta per il resto;
C. compensa le spese processuali per un terzo e condanna Controparte_1
al pagamento della restante parte in favore di che
[...] Parte_1 liquida nella misura già decurtata in euro 370,00 per spese vive ed euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Lucia Pilar De Nicola dichiaratasi antistataria;
D. rigetta la domanda di manleva proposta da nei Controparte_1 confronti di CP_2
E. condanna al pagamento della restante parte in Controparte_1 favore di che liquida nella misura già decurtata euro 2.540,00 CP_2 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata il 17 aprile 2024
Il giudice monocratico dott.ssa IN Longo
rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio Parte_1 separato allegato all'atto di citazione, dell'avvocato Lucia Pilar De Nicola, presso il cui studio elettivamente domicilia in SO alla Via degli Aranci n. 25/2. ATTRICE E
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata Controparte_1 su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta dagli avvocati Vittorio Verde e Assunta Tortora, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Vico Equense alla Via S. Ciro n. 3 CONVENUTO E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_2 dall'avvocato Luca Calamita giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli alla via Carlo Poerio n. 89/A TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONCLUSIONI: All'esito delle note ex. art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2023, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice ha rimesso la causa in decisione MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in Parte_1 giudizio dinanzi a questo tribunale , al fine di accertare Controparte_1
l'inadempimento dello stesso all'incarico professionale assunto nei confronti per il periodo ricompreso tra il 1998 ed il 2011 e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subìti da parte attrice e quantificati in corso di causa per tutto quanto provato e documentato, in ragione e come conseguenza del comportamento gravemente negligente tenuto da parte convenuta nell'espletamento dell'incarico professionale. A tal fine ha premesso:
✓ di avere intrapreso dal mese di agosto del 1998 un'attività imprenditoriale attraverso l'apertura di un'agenzia di viaggi e servizi turistici denominata “
[...]
, costituita sotto forma di ditta individuale con sede legale in CP_3
SO (Na) alla Via Belvedere n. 29, della quale era legale rappresentante;
✓ che dal momento della costituzione della società e sino al mese di novembre dell'anno 2011, avevaa affidato la gestione di ogni adempimento contabile e fiscale afferente e collegato alla predetta ditta al convenuto, Rag. Controparte_1
, con studio professionale in Massa SE (Na) al Corso Sant'Agata n.
[...]
57/D, iscritto all' di Organizzazione_1
Torre Annunziata dal 09/10/1986 al n. 109;
✓ che nel corso dell'anno 2011 parte convenuta comunicava alla di _1 non poter più prestare la propria opera professionale e, pertanto, l'attrice si rivolgeva ad altro professionista individuato nel dott. , iscritto Persona_1 all' di Torre Annunziata al Organizzazione_2
n. 669, con attuale studio professionale in Piano di SO (Na) alla Via Casa Lauro n. 8, affinché la coadiuvasse nella gestione contabile e fiscale della società;
✓ che subito dopo avergli conferito l'incarico il dott. , in data Per_1
25.11.2011 le comunicava che a seguito di interrogazione del cassetto fiscale presso l' , era emersa l'omessa presentazione del Modello Organizzazione_3
Unico per la ditta intestata alla Sig.ra per ben sei annualità, in particolare _1 per gli anni d'imposta 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 e 2008;
✓ che in data 22.2.2012 l'attrice presentava atto di denuncia-querela presso il Comando dei Carabinieri, stazione di SO, nei confronti del rag.
[...]
per il reato di cui all'art. 640 c.p., in seguito iscritto al n. Controparte_1
4678/12 del R.G.N.R. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata;
✓ che il procedimento penale di cui alla notizia di reato, recante R.G.N.R. 4678/12 – R.G.GIP 9109/12 avviato in conseguenza della denuncia-querela si concludeva con il provvedimento del G.I.P. di Torre Annunziata, depositato il 31/07/2015, di archiviazione dell'indagato per intervenuta prescrizione del reato;
✓ che in data 4.10.2012 l'attrice riceveva la notifica di due avvisi di accertamento, n. e n. da parte dell' C.F._1 C.F._2 [...]
entrambi originati Controparte_4 dall'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, Modello Unico/P.F., rispettivamente per l'anno d'imposta 2006 per l'importo di circa euro 74.000,00 e per l'anno d'imposta 2007 per l'importo di euro 60.000,00;
✓ che a seguito di istanza presentata dalla in data 3.12.2012 ed in _1 ragione dei verbali di contraddittorio n. 13670/13 del 24/01/2013, n. 22540/13 del 07/02/2013 e n. 33217/13 del 26/02/2013, entrambi i predetti avvisi di accertamento venivano definiti il 26/02/2013, per l'importo complessivo di euro 69.107,73, con pagamento rateizzato in otto rate con cadenza trimestrale;
✓ che, in ragione delle difficoltà economiche cui si era trovata, in data 27.6.2014 e , in qualità di parte mutuataria e Parte_2 Parte_1 datrice di ipoteca, in qualità di fideiussore solidale ed indivisibile con la Parte_3 parte mutuataria, nonché la in Controparte_5 persona del legale rappresentante p.t. ed in qualità di parte mutuante, hanno sottoscritto il contratto di mutuo fondiario di liquidità, repertorio n. 192482, raccolta n. 29187, registrato all' di Napoli 1 al n. 11646/1T Organizzazione_3 il 30/06/2014, innanzi al Notaio dott. con studio in Napoli alla Persona_2
Via S. Giacomo n. 24, per la durata di quindici anni, con piano di ammortamento alla francese con cadenza mensile, per l'importo complessivo di euro 126.335,48 oltre interessi calcolati come indicato all'art. 4 del predetto contratto di mutuo. Dopo aver aggiunto che durante l'intero arco temporale di sussistenza dell'incarico professionale, quindi dall'agosto del 1998 al novembre del 2011, si recava periodicamente presso il professionista convenuto, sia per verificare la situazione finanziaria della ditta che per effettuare il pagamento, in contanti e con versamenti di circa euro 1.000,00 annui, nonché degli oneri fiscali, ed avrebbe ricevuto rassicurazioni dal rag. sul corretto espletamento dell'incarico CP_1 conferito e sui connessi adempimenti, ne ha dedotto l'inadempimento all'incarico professionale assunto.
nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto la Controparte_1 ricostruzione dei fatti fornita dall'attrice, respingendo ogni addebito di responsabilità e negando l'esistenza del rapporto professionale. In particolare, ha rappresentato che l'attività imprenditoriale era stata, nei primi anni, gestita sempre dal padre di e, successivamente, da parte attrice e che Parte_1 non vi era stato un rapporto continuativo nel corso degli anni, ma che solo saltuariamente il padre della interessava il convenuto del solo deposito _1 della dichiarazione dei redditi e non della tenuta della contabilità. Ha chiarito che per gli anni indicati nella citazione 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 e 2008 e, dunque, anche per quanto riguarda gli anni 2006 e 2007, che sono quelli cui si riferiscono gli avvisi di accertamento e le richieste di parte attrice, non era stato conferito alcun incarico all' , non era stata firmata nessuna delega o CP_1 mandato per la presentazione delle dichiarazioni, né era stata depositata alcuna documentazione fiscale per poter espletare l'invio telematico della dichiarazione dei redditi. Ha chiesto, quindi, chiamarsi in causa la propria compagnia assicurativa al fine di essere manlevato e/o tenuto indenne dalle conseguenze pregiudizievoli che gli potrebbero derivare dal presente giudizio. Nel costituirsi in giudizio pur non contestando l'esistenza del CP_2 rapporto assicurativo, ha eccepito in via preliminare la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa (derivante dalla polizza n. 713544436) invocata, CP_2 essendo decorso senza interruzione il termine biennale di cui all'art. 2952, II comma, c.c.
2. In punto di diritto va osservato che nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (Cass. Civile, Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26). Con particolare riferimento all'onere della prova in tema di responsabilità del commercialista, incombe sul cliente la prova oltre che della sussistenza del mandato professionale, del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al detto negligente comportamento (Cass. Civ., Sez. III, n. 9917/2010, in base alla quale la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente).
2.1. Tanto chiarito la domanda è fondata e va accolta, sebbene nei limiti di seguito specificati. Dalla documentazione versata in atti emerge, invero, la sussistenza di un rapporto professionale continuativo che ha legato l' all'attrice. CP_1
In particolare, risulta che , per conto dell'attrice ha Controparte_1 provveduto alla presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2009 e 2010, nella sua qualità di intermediario, come risultante proprio dai predetti documenti prodotti in atti. Singolare è, infatti, la circostanza, dimostrata dalle certificazioni attestanti l'interrogazione al cassetto fiscale dell' , che per tutti, e per i Organizzazione_3 soli, anni nei quali la ha presentato le proprie dichiarazioni dei redditi, le _1 stesse siano state presentate proprio dall'Aprea il quale, era stato, evidentemente, a tanto incaricato. Ora, se si tiene conto della tipologia di rapporto professionale di cui si discorre, caratterizzato da un rapporto di tipo fiduciario e, per sua natura, ripetitivo, continuativo, e frutto di interlocuzione e confronto periodico durante l'intero anno solare, appare evidente come lo stesso non richieda - a differenza di altri incarichi professionali, quali ad esempio quello legale, solitamente implicanti uno specifico mandato per l'esecuzione di singoli, o comunque, individuabili atti - autonomi atti di conferimento, dovendosi presumere, in assenza di chiara manifestazione di volontà contraria, la persistenza del rapporto nel corso del tempo. Ebbene, nella specie, la indiscutibile sussistenza di tale rapporto professionale, documentato dalle prodotte dichiarazioni dei redditi, per il periodo anteriore (anni di imposta 1998, 1999, 2000, 2001), per il periodo intermedio (anno di imposta 2004) e per il periodo successivo (anni di imposta 2009 e 2010) agli anni oggetto di contestazione (2002, 2003, 2005, 2006, 2007 e 2008), induce il tribunale a ritenere presuntivamente dimostrata anche la esistenza del rapporto de quo per gli anni oggetto di controversia, mancando, del resto l'allegazione, prima ancora che la prova, di una espressa revoca di detto incarico, ovvero dell'affidamento dello stesso a diverso professionista (cosa avvenuta solo nell'anno 2011). Né il professionista convenuto, sul quale a fronte della documentazione descritta e versata in atti, incombeva la relativa prova, ha allegato di avere, per gli anni nei quali ha presentato le dichiarazioni dei redditi, ricevuto l'incarico di anno in anno: ulteriore elemento che fa presumere la sussistenza di un rapporto senza soluzione di continuità in ragione del quale l'attrice ha legittimamente riposto affidamento nel corretto e diligente espletamento dell'incarico da parte del professionista. A fronte di tale quadro, appare del tutto irrilevante la circostanza che solo taluni pagamenti di compenso al professionista risultino tracciati, non essendo documentati nemmeno i pagamenti relativi agli anni nei quali vi è prova della effettiva esecuzione dell'incarico mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi (anni 2009, 2010).
2.1. Affermata, dunque, la esistenza del rapporto professionale tra le parti, si ritiene inadempiente rispetto ai suoi obblighi Controparte_1 professionali per avere, negli anni oggetto di contestazione, omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi per conto dell'attrice. Il convenuto ha allegato che l'assenza di fatturazione per gli anni 2006 e 2007 gli avrebbe comunque impedito di provvedere a tanto. L'eccezione si valuta priva di pregio, essendo obbligatorio per i contribuenti, indipendentemente dal fatto che si emettano o meno fatture, dichiarare i ricavi percepiti nel modello Unico o nel modello Redditi (cfr. Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600 art. 1 “Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi”). Dunque, l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, indipendentemente dalla sussistenza della fatturazione, integrando l'incarico professionale conferito al convenuto (il solo, come pacificamente riconosciuto da ambo le parti) comporta che il convenuto, omettendo la stessa per gli anni 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 e 2008 si sia reso inadempiente rispetto all'obbligo di corretta esecuzione della prestazione. All'uopo va rammentato che per costante orientamento giurisprudenziale, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr. ex multis Cass. 826/2015; S.U. 13533/2001). A tanto il convenuto non ha provveduto, con la conseguenza che deve dichiararsi l'inadempimento di in relazione all'incarico professionale Controparte_1 conferitogli dall'attrice.
3. Giova, tuttavia, osservare come per pacifica giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, nonché il comportamento fraudolento del medesimo professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modelli F24 ovvero di altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che il contribuente non avesse assolto a tale onere probatorio, essendosi limitato a presentare una denuncia nei confronti del commercialista, senza neppure allegare le modalità con le quali avrebbe celato il proprio comportamento fraudolento) (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19422 del 20/07/2018). Tanto chiarito, nel caso di specie, la competenza qualificata dell'attrice, che per sua stessa ammissione aveva svolto un periodo di praticantato presso lo studio professionale dell' all'indomani del conseguimento della maturità in CP_1 ragioneria agli inizi degli anni '90, avrebbe imposto alla stessa di vigilare sull'operato del convenuto verificando l'effettivo adempimento della sua prestazione professionale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, avendo la stessa conoscenze ed esperienze nel settore tali da consentirle di supervisionare l'operato del commercialista appurandone, quanto meno, la effettiva esecuzione. Né l'attrice, sulla quale come appena accennato, grava il relativo onere probatorio di aver vigilato, si valuta abbia assolto allo stesso in quanto, pur avendo sostenuto di recarsi periodicamente presso lo studio del professionista anche a tale scopo, sul punto i testimoni escussi sono stati del tutto generici, non avendo, peraltro, mai assistito agli incontri tra la e l' . _1 CP_1
Ne consegue che nel caso di specie ricorre, inequivocabilmente, la fattispecie richiamata dall'art. 1227 c.c. il quale statuisce che se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento del danno è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In definitiva, ritiene questo giudicante che le conseguenze dell'inadempimento ascritto all' siano addebitabili per il 60% alla responsabilità del CP_1 professionista e per il restante 40% alla responsabilità dell'attrice, per omessa vigilanza sull'operato dello stesso.
4. In relazione al quantum del risarcimento, si osserva che nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compiuto di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'erario -
o di terzi - per effetto dell'errore commesso dal commercialista (cfr. Tribunale di Milano, 6867/2020). Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale si rileva come abbia provato di avere ricevuto avvisi di accertamento per gli Parte_1 anni di imposta 2006 e 2007 che, a seguito di istanza e rideterminazione degli importi, le hanno comportato una esposizione debitoria nei confronti dell'
[...]
pari ad euro 30.620,17 per sanzioni ed interessi, oltre all'importo di Org_3 euro 500,00 per l'attività di assistenza nella procedura di accertamento e mediazione da parte del difensore, per un totale di euro 31.120,17. 4.1. Non può invece trovare accoglimento la domanda proposta dall'attrice di condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali correlati alla “profonda depressione che l'ha portata a seguire delle sedute terapeutiche presso la Dott.ssa con studio in Roma alla Piazza Persona_3
Pantero Pantera, 8, che le ha riscontrato una forma depressiva con alterazioni del normale svolgimento della vita e delle relazioni sociali, con effetti, sia in ambito familiare, che sociale e lavorativo”, non risultando specificamente dimostrato né l'interesse costituzionalmente protetto che si assume leso, né i pregiudizi effettivamente patiti. Sul punto deve osservarsi che la Corte di Cassazione ha ribadito che il danno cd. esistenziale è integrato esclusivamente in presenza di uno "sconvolgimento esistenziale" e non del mero "sconvolgimento dell'agenda" o della perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e, pertanto, non ricorre a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità (Cass. 27229/2017). La giurisprudenza di legittimità (Cass. 901/2018) ha, poi, ulteriormente precisato che “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico- relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti)”. Nella specie, in assenza di ulteriori riscontri probatori, non si valuta sufficiente allo scopo la relazione di parte a firma della dott.ssa con la conseguenza Per_3 che la domanda non può trovare accoglimento. Alla luce delle considerazioni giuridiche esposte in precedenza, e dell'accertato concorso di colpa dell'attrice, va condannato al Controparte_1 pagamento a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito da _1
, per effetto dell'inadempimento del convenuto, nella misura del 60%
[...] della somma complessiva (di euro 31.120,17), vale a dire dell'importo di euro 18.672,10. 4.2. Vertendosi in ipotesi di obbligazione risarcitoria, oltre a tale importo a _1
va attribuita la somma di euro 342,19 a titolo di risarcimento del danno
[...] da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma deve determinarsi equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez.Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno (con decorrenza dalla notifica dell'accertamento) ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato. Sull'importo così ottenuto, pari ad euro 19.014,29, vanno applicati gli interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
5. ha chiesto che la fosse condannata a Controparte_1 CP_2 manlevarla in relazione agli importi dovuti all'attrice a titolo di risarcimento del danno, sulla scorta della polizza n. 713544436, allegata dalla compagnia CP_2 assicurativa. La ha, tuttavia, eccepito la prescrizione del diritto alla garanzia CP_2 assicurativa invocata dal chiamante in causa, essendo decorso senza interruzione il termine biennale di cui all'art. 2952, II comma, Cod. Civ., in ragione del quale il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questi l'azione. L'eccezione è fondata. Difatti, nella fattispecie de qua l'attrice ha richiesto il risarcimento dei lamentati danni al convenuto per la prima volta con lettera raccomandata a.r. CP_1 ricevuta in data 8 giugno 2017 ed avendo l'assicurato manifestato la propria volontà di avvalersi della garanzia prestata per la prima volta solo con Pec datata 11 febbraio 2021 (prodotta in atti), risulta decorso il termine biennale di prescrizione. Né in senso contrario possono assumere rilievo le contestazioni mosse dal convenuto circa la assunta nullità della notifica della missiva del 2017, risultando la stessa ricevuta da familiare del destinatario presso l'indirizzo - in Massa SE, Corso S. Agata n. 57/D - riportato sia nel contratto di polizza che nelle quietanze del premio assicurativo. Di qui il rigetto della domanda di manleva avanzata dal convenuto.
6. Nei rapporti tra attrice e convenuto le spese di lite devono essere compensate per un terzo in ragione del parziale accoglimento della domanda, seguendo per il resto regime della soccombenza del secondo ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile nella misura prevista tra i minimi e i medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché del valore della causa (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 800,00; fase introduttiva, euro 600,00; fase istruttoria: euro 1.500,00; fase decisoria, euro 1.600,00. Il tutto ridotto di un terzo), con distrazione in favore dell'avvocato Lucia Pilar De Nicola dichiaratasi antistataria. Nei rapporti tra il convenuto e la terza chiamata in causa le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla CP_1 base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile nella misura dei minimi, tenuto conto della natura delle questioni affrontate e del valore della causa (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 460,00; fase introduttiva, euro 389,00; fase istruttoria: euro 840,00; fase decisoria, euro 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa IN Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di euro
[...] Parte_1
19.014,29, oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
B. rigetta per il resto;
C. compensa le spese processuali per un terzo e condanna Controparte_1
al pagamento della restante parte in favore di che
[...] Parte_1 liquida nella misura già decurtata in euro 370,00 per spese vive ed euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Lucia Pilar De Nicola dichiaratasi antistataria;
D. rigetta la domanda di manleva proposta da nei Controparte_1 confronti di CP_2
E. condanna al pagamento della restante parte in Controparte_1 favore di che liquida nella misura già decurtata euro 2.540,00 CP_2 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata il 17 aprile 2024
Il giudice monocratico dott.ssa IN Longo