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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/12/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1034/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1034/2025 RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al Parte_1
ricorso, dagli Avv.ti Roberto Lamma e Simonetta Mori del Foro di Spezia, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Spezia, Viale
San Bartolomeo, n. 169;
RICORRENTE contro
, C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A - 00153, in persona del pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Sabrina
Colafati, in servizio presso il
[...]
(C.F. Controparte_3
), ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto P.IVA_2 [...]
in Stradone Martiri della Libertà n. 15; CP_3 CP_3
RESISTENTE
nonché contro , C.F. Controparte_3
, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_3
in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Sabrina Colafati, in servizio presso il
Controparte_4
(C.F. ), ed elettivamente
[...] P.IVA_2
domiciliato presso la sede del predetto in Stradone Martiri Controparte_3 CP_3
della Libertà n. 15;
RESISTENTE
nonché contro
Controparte_5
, C.F. , in
[...] P.IVA_2
persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Sabrina Colafati, in servizio presso il
[...]
Controparte_3
(C.F. ), ed elettivamente domiciliato
[...] P.IVA_2
presso la sede del predetto in Stradone Martiri della Controparte_3 CP_3
Libertà n. 15;
RESISTENTE
nonché contro
, in persona Controparte_6
del Dirigente Scolastico pro-tempore, con sede legale in Fornovo (Pr), via Marconi
13 (C.F ) rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla P.IVA_4
Dott.ssa Sabrina Colafati, in servizio presso il Controparte_3
– Controparte_3
(C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto P.IVA_2 [...]
in Stradone Martiri della Libertà n. 15; CP_3 CP_3
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 19 giugno 2025 e ritualmente notificato, la ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio il
[...]
, impugnando, da un lato, il provvedimento di esclusione Controparte_3
della medesima dalla 2^ Fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per la
Provincia di e delle relative graduatorie di istituto nonché di revoca CP_3
dell'individuazione della stessa per il conferimento di un incarico annuale a tempo determinato presso l'Istituto di Fornovo (Pr) e di rettifica del CP_6
punteggio della docente nella domanda di inclusione nelle GPS da punti 64 a punti
46. (doc. 14 fasc. parte ricorrente), e, dall'altro, il provvedimento del 31.03.2025 prot.
n. 2129, a mezzo del quale il Dirigente Scolastico dell'I.C. “Malerba” di Fornovo procedeva alla risoluzione contrattatale del rapporto di lavoro a far data dall'1.04.2025.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) che l'odierna ricorrente, laureata in
Lettere V.O. presso l'Università degli Studi di Parma in data 29.06.2004, aveva presentato, nell'anno 2020, domanda di inserimento in GPS ed ottenuto una cattedra a tempo determinato presso l'I.C. Zani di Fidenza, ove aveva prestato servizio anche nel successivo anno scolastico 2021-2022; b) che, nell'anno scolastico 2022-2023, aveva prestato sevizio presso l'I.C. “Carozza” di Salsomaggiore Terme;
c) che, in precedenza, aveva prestato servizio presso una scuola paritaria di Piacenza;
d) che, prima di accedere alla scuola pubblica, aveva chiesto consulenza presso un sindacato, tesa alla verifica dei titoli in suo possesso, apprendendo che, in base alle tabelle di cui ai DD.MM. 259 del 09.05.2017 e 255 del 30.12.2023, per poter insegnare nella scuola pubblica le materie italiano, storia e geografia, doveva sostenere gli esami integrativi di Glottodidattica della Lingua Italiana e Geografia, esami, poi, effettivamente sostenuti;
e) che, nel periodo intercorrente tra il 2018 al 2023, il possesso dei titoli dichiarati dalla ricorrente erano stati puntualmente controllati dalle varie scuole ove la stessa aveva prestato servizio e alcun rilievo era stato sollevato a riguardo;
f) che, nell'anno 2024/2025, la ricorrente presentava domanda di aggiornamento nelle GPS, a seguito della quale conseguiva una supplenza annuale presso l'I.C. “Malerba” di Fornovo (Pr), ove, in data 16.01.2025, per i controlli di rito, le venivano richiesti i titoli di studio;
g) che, in data 6.3.2025, il Dirigente
Scolastico, a mezzo mail, contestava alla docente che, per poter continuare ad insegnare le materie di cui alla classe di concorso (A022 ed A012, italiano storia e geografia) relativamente alla quale era stata, fino a quel momento, impiegata, mancavano, nel piano di studi universitario, gli esami di Lingua e Letteratura Latina;
h) che, pertanto, il Dirigente disponeva la trasmissione degli atti all
[...]
di che, in data 10.03.2025, decretava l'avvio del Controparte_7 CP_3
procedimento finalizzato a “:1) Esclusione della scrivente dalla 2^ Fascia delle
Graduatorie Provinciali per le supplenze della Provincia di e delle relative CP_3
graduatorie di istituto valevoli per il biennio 2024-2026, CDC A022, in quanto priva di titolo valido per l'accesso;2)Revoca dell'individuazione di cui al prot.6594 del
12.09.2024 della deducente per il conferimento di un incarico annuale a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, sulla CDC A022, presso l'I.C.
“Luigi Malerba” di Fornovo per l'anno scolastico 2024-2025; 3) Rettifica del punteggio della docente nella domanda di inclusione nelle GPS da punti 64 a punti
46.”; i) che, con provvedimento del 31.03.2025, prot. n.2129, il Dirigente Scolastico procedeva alla risoluzione contrattuale del rapporto di lavoro a far data Contr dall'1.04.2025; l) che, in pari data, l di emetteva il provvedimento di CP_3
esclusione della ricorrente dalla 2^ Fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per la Provincia di e delle relative graduatorie di istituto nonché di CP_3 revoca dell'individuazione della stessa per il conferimento di un incarico annuale a tempo determinato presso l'Istituto di Fornovo (Pr) e di rettifica del CP_6
punteggio della docente nella domanda di inclusione nelle GPS da punti 64 a punti
46; m) che, ricevuta la comunicazione del provvedimento, la ricorrente proponeva impugnativa, dapprima, in via stragiudiziale, e, successivamente, in via giudiziale, sostenendo, in sintesi, che la risoluzione contrattuale fosse priva dei presupposti di legge, ed evidenziando, in particolare, che il provvedimento era stato adottato tardivamente e sulla scorta di un erroneo presupposto, ossia di una falsa dichiarazione della docente.
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente deduceva l'illegittimità della condotta tenuta dall'Amministrazione convenuta sotto due distinti profili: a) l'insussistenza dei presupposti posti a fondamento dell'impugnata risoluzione, ossia il carattere mendace delle dichiarazioni rese dalla docente;
b) la violazione del principio del legittimo affidamento della ricorrente, stante la tardività dei controlli effettuati dall'Amministrazione procedente in ordine al possesso dei titoli dichiarati dalla ricorrente.
La difesa della ricorrente argomentava diffusamente le ragioni delle proprie richieste ed eccezioni, richiamando giurisprudenza di merito – asseritamente - a lei favorevole ed instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale di Parma, sez. lavoro adito, previa fissazione di udienza nanti
a sé per la comparizione delle parti:
Annullare, previa disapplicazione incidentale del decreto dell'
[...]
sede di 31.3.2025 meglio indicato in Controparte_4 CP_3
premessa e di tutti gli atti presupposti, Il provvedimento di risoluzione contrattuale
31.03.2025 (prot.2129) adottato dal Dirigente Scolastico dell' Controparte_6
di Fornovo (Pr) nei confronti della ricorrente in quanto privo dei
[...]
presupposti di legge, in particolare perché assunto tardivamente e nell'erroneo presupposto di una falsa dichiarazione della docente all'atto della presentazione dei titoli necessari per l'insegnamento.
Condannare l' convenuto, in persona del legale rapp.te pro- Controparte_9
tempore, a ripristinare il rapporto di lavoro della ricorrente a far data dal
31.03.2025, con ogni conseguenza economica e normativa, nonché al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente per perdita di “chance”.
Vinte spese e competenze di lite”.
1.2. Con memoria difensiva del 18.07.2025, si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 2.12.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Merita in primis dichiararsi il difetto di legittimazione passiva delle articolazioni periferiche del convenute in giudizio ( Controparte_3 [...]
e , Controparte_3 Controparte_5
osservandosi che la recente pronuncia della Corte di legittimità – sentenza Cass. civ.
n. 32938/2021 - ha richiamato proprie pronunce in cui “Questa S.C. (Cass. 26 marzo
2008. n. 7862) ha letto le due norme in coordinamento ed ha affermato che gli USR, in quanto “strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni” ed ha sottolineato (Cass., S.U., 6 luglio 2006, n. 15342) “l'espressa salvezza della L. n. 103 del 1979, art. 12, comma 1, (attribuzione al Ministro del potere di comporre le divergenze tra Avvocatura dello Stato e amministrazioni circa la instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo)” per desumerne in Parte sostanza che i dirigenti generali periferici (e, se si vuole, l per il quale essi organicamente operano) hanno il potere di decidere sulle liti, ma subordinatamente al potere superiore del di avocare ogni scelta e dirimere divergenze interne CP_3
alla difesa dello Stato”.
La Corte ha, quindi, valutato la successiva normativa (puntualmente specificata nella sentenza da intendersi qui richiamata per economicità processuale) e, all'esito di tale valutazione, ha affermato che “Le norme non delineano in ogni caso una soggettività Parte
“esterna” dell , ma solo il potere del medesimo di agire, in un articolato ambito di attività da esse definito, con effetti destinati a ricadere sul di cui lo stesso CP_3
Parte
è articolazione organizzativa.
La combinazione di tale composito quadro normativo va colta assicurando continuità Parte ai citati precedenti di questa S.C. e, dunque, con il riconoscimento all ed al suo dirigente della veste di organi del , muniti di poteri di rappresentanza di CP_3
esso verso l'esterno, ma non di un'autonoma soggettività (sottolineatura della scrivente n.d.r.). Continua la Corte: “Non vi è, in effetti, ragione di ritenere che il regime della dirigenza generale degli uffici periferici del possa ricevere una CP_10
disciplina differenziata rispetto ai principi generali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 16 e in particolare della lett. f) dello stesso come inteso nella giurisprudenza di questa S.C. sopra riepilogata.
Né il richiamo del D.P.R. all'assunzione di “legittimazione passiva” è sufficiente a Parte far ipotizzare che l esprima una soggettività propria nei rapporti processuali e tale da renderlo titolare di un potere di resistere, autonomamente, rispetto alle questioni che riguardano diritti facenti capo al , in una sorta di legittimazione CP_10
straordinaria (art. 81 c.p.c.) al cui riconoscimento osta quanto meno l'assenza di soggettività autonoma.
Parte Tale dizione va, invece, letta nella prospettiva del rapporto organico tra e CP_10
e considerando le caratteristiche proprie della dirigenza generale, quali delineate dalla Parte disciplina comune del pubblico impiego e pertanto nel senso che all , attraverso il suo preposto, è data facoltà di gestire le situazioni contenziose (“esercita le attribuzioni… in materia di contenzioso”), salvo l'intervento sostitutivo diretto del
Ministero.
Parte In ragione di ciò, l può, dunque, comparire quale organo rappresentante legittimato (ad processum) nelle liti passive, ex art. 75 c.p.c..
Sicché, parte in causa, ove si tratti di contenzioso riconnesso ai contratti di lavoro di Contr docenti ed amministrativi, dovrà essere comunque il , per quanto rappresentato Parte Parte dall e non l in quanto tale.
La Corte enuncia, quindi, il seguente principio di diritto “L Controparte_3
o il dirigente generale ad esso preposto, quale organo privo di soggettività
[...]
appartenente al , può essere Controparte_12
evocato in giudizio rispetto al contenzioso con il personale della scuola pubblica, non in proprio, ma in rappresentanza processuale, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., del predetto e, ciò, anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo CP_3
hanno individuato come munito di “legittimazione passiva””.
Quanto, poi, all , la Corte così si esprime: Controparte_5
“Nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può, invece, riconoscersi ai c.d. Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle liti (ora D.P.C.M. n. 166 del 2020, art. 7, comma 3) e, a partire dal
D.P.R. n. 260 del 2007, coperte mediante dirigenti non generali (mentre il D.P.R. n.
319 del 2003 prevedeva che “di regola” non si trattasse di dirigenti generali).
2.2. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato alla stregua delle considerazioni che si andranno ad esporre.
2.3. È provato, o perché risultante per tabulas, o perché incontestato tra le parti:
- che la docente ha presentato domanda di aggiornamento nelle Parte_1
Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di nonché nelle CP_3 relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 88 del 16.5.2024, valevoli per il biennio 2024-26, in 2^ fascia CdC A022 – 2^ fascia CdC A012 – 2^ fascia CdC
A054., ove la medesima ha dichiarato di aver conseguito la Laurea in Lettere, vecchio ordinamento, in data 29/06/2004 presso l'Università degli Studi di Parma.
(doc. n. 4 fasc. parte resistente);
- che la ricorrente, per l'anno scolastico 2024/2025, è risultata destinataria di un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per la classe di concorso A022, presso l di Fornovo;
Controparte_6
- che, il Dirigente del predetto Istituto, accertato che la docente Parte_1
non risultava in possesso dei titoli di accesso alle specifiche classi di concorso A022
e A012, ha disposto la trasmissione all degli Controparte_13
esiti relativi all'accertamento compiuto in relazione alla domanda di inclusione nelle
GPS della provincia di della docente proponendone CP_3 Parte_1
l'esclusione nella seconda fascia per le classi di concorso A022 e A012 (doc. n. 5 fasc. parte resistente);
- che, in data 10.03.2025, l , dopo aver Controparte_13
proceduto ad ulteriori verifiche, ha decretato l'avvio del procedimento finalizzato a:
“1) Esclusione della scrivente dalla 2^ Fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze della Provincia di e delle relative graduatorie di istituto valevoli CP_3
per il biennio 2024-2026, CDC A022, in quanto priva di titolo valido per l'accesso;
2) Revoca dell'individuazione di cui al prot.6594 del 12.09.2024 della deducente per il conferimento di un incarico annuale a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, sulla CDC A022, presso l'I.C. “Luigi Malerba” di Fornovo per
l'anno scolastico 2024-2025; 3) Rettifica del punteggio della docente nella domanda di inclusione nelle GPS da punti 64 a punti 46.” (doc. n. 6 fasc. parte resistente);
- che, con provvedimento del 31.03.2025, prot. n.2129, il Dirigente Scolastico dell di Fornovo ha proceduto alla risoluzione Controparte_6
contrattuale del rapporto di lavoro a far data dall'1.04.2025. 2.4. Ciò posto, va, anzitutto, evidenziato che, ai sensi dell'Allegato A D.M. n. 259 del
2017, la Laurea in Lettere Vecchio Ordinamento è titolo di accesso per la Classe di
Concorso A022 nonché per la Classe di Concorso A012, “purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina o letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità), geografia”. (doc. n. 2 fasc. parte resistente - estratto DM 259/2017).
Al DM citato è seguito il n. 255 del 22/12/2023 - avente per oggetto “revisione e aggiornamento delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi del DLgs n. 59/2017” - per effetto del quale le classi di concorso A012 e A022 sono state accorpate in un'unica classe di concorso, ossia l'A012, ed è stato, altresì, previsto, per entrambe, che la laurea in Lettere, Vecchio Ordinamento, costituisca titolo di accesso, “purché il piano di studi abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina, letteratura latina, storia, geografia”. (doc. n. 3 fasc. parte resistente - estratto Decreto Interministeriale n. 255 del 22/12/2023).
Orbene, risulta incontestato tra le parti – oltreché provato alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti – che la docente, al momento dell'adozione dei provvedimenti oggetto di impugnazione, risultava sprovvista dei predetti titoli d'accesso; titoli che ha conseguito solo successivamente (doc. 16 fasc. parte ricorrente).
2.5. In diritto, va, poi, evidenziato che la disciplina delle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo è contenuta, per il biennio relativo agli anni scolastici
2024/2025 e 2025/2026, dall'O.M. n. 88 del 2024, che, all'art. 3 comma 9, così dispone espressamente:
“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso”.
E, ancora, al successivo art. 6, comma 4, è così previsto: “Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”.
L'art. 7, comma 10, prevede, a sua volta, che “Le dichiarazioni dell'aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa”.
Infine, l'art. 8, infine, così, stabilisce:
“
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni. 6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.
7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.
8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.
9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche.
10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura”. Come evincibile dalla semplice lettura delle richiamate previsioni, risulta, dunque,
d'immediata evidenza come l'Amministrazione scolastica, non solo sia abilitata, ma sia, altresì, tenuta a disporre l'esclusione degli aspiranti che risultino privi di qualcuno dei requisiti prescritti ai fini dell'accesso ovvero che abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale.
È, invero, evidente, alla stregua delle richiamate previsioni, che – come le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura in relazione ai profili e alle graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie (oltreché l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 4)
– così tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e l'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione.
Pertanto, a fronte della circostanza - pacifica – relativa al difetto, in capo alla ricorrente, dei suddetti titoli al momento dell'adozione dei provvedimenti oggetto di impugnazione, pienamente legittimo è stato l'operato dell'amministrazione, dovendo ritenersi assolutamente infondati gli ulteriori rilievi procedurali evidenziati in ricorso.
Alla luce delle richiamate disposizioni, invero, il Dirigente Scolastico, all'atto del conferimento del primo incarico, è tenuto a compiere tempestivi accertamenti circa la regolarità, veridicità e validità dei titoli di cui l'istante abbia dichiarato il possesso in sede di presentazione della domanda.
L'esito negativo può comportare: 1) l'assunzione di determinazioni onde segnalare alle autorità competenti eventuali dichiarazioni mendaci;
2) l'espunzione di alcuni titoli con conseguente attribuzione di un nuovo (e inferiore) punteggio;
3)
l'esclusione dalle graduatorie. L'esclusione dalle graduatorie è, peraltro, previsto, sia nell'ipotesi di autodichiarazioni mendaci o di certificazioni e autocertificazioni false, sia nell'ipotesi di verificata insussistenza dei requisiti di ammissione.
Occorre, infatti, evidenziare che le disposizioni richiamate hanno inteso esplicitamente contemplare la sanzione della esclusione (dalle graduatorie e dalla stessa procedura di aggiornamento delle graduatorie) quale specifica conseguenza della falsità, anche a prescindere dal fatto che da essa sia derivato il venir meno dei requisiti minimi di ammissione.
In tal caso, il servizio reso dall'aspirante in qualsiasi profilo professionale è da considerarsi prestato di fatto e non utile alla maturazione di ulteriore punteggio.
Deve, per contro, ritenersi che, laddove le verifiche abbiano escluso le suddette falsità, pervenendo, tuttavia, alla mancata convalida di uno o più titoli dichiarati nella domanda e ciò abbia determinato il venir meno dei requisiti minimi di accesso alla graduatoria di relativa ad un determinato profilo professionale, l'aspirante sarà, comunque, estromesso dalla graduatoria medesima e sarà considerato prestato di fatto il solo servizio reso nel corrispondente profilo professionale;
in caso contrario
(ovvero la mancata convalida di uno tra i plurimi titoli dichiarati per l'accesso alla graduatoria di un medesimo profilo non abbia determinato il venir meno del requisito di accesso) sarà possibile una mera rideterminazione del punteggio.
Nella fattispecie in esame, l'estromissione è stata disposta in ragione dell'insussistenza del titolo di studio richiesto ai fine dell'accesso nelle graduatorie di interesse.
Invero, come detto, risulta incontestato tra le parti – oltreché provato alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti – che la docente, al momento dell'adozione dei provvedimenti oggetto di impugnazione, risultava sprovvista dei necessari titoli d'accesso; titoli che ha conseguito solo successivamente (doc. 16 fasc. parte ricorrente).
2.6. Orbene, la ricorrente ha contestato la legittimità dei provvedimenti sotto diversi profili.
2.6.1. Pare doveroso premettere – in virtù delle doglianze attoree (e, in particolare, del riferimento a presunte “dichiarazioni mendaci” asseritamente contestate dall'Amministrazione procedente) - che, nella fattispecie in controversia, non vi è stato alcun provvedimento di licenziamento nei confronti della ricorrente (per le dedotte dichiarazioni mendaci), ma esclusivamente un provvedimento con il quale è stato disposto il depennamento dalla 2^ Fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze della Provincia di e delle relative graduatorie di istituto valevoli per CP_3
il biennio 2024-2026, CDC A022, risultando la medesima priva di un valido titolo d'accesso (cfr. doc. 6 fasc. parte resistente); provvedimento cui è seguito, quale atto meramente consequenziale, l'atto di risoluzione del contratto a tempo determinato successivamente stipulato con l Controparte_6
(doc. n. 7 fasc. parte resistente).
[...]
Non si verte, invero, nel caso di specie, di licenziamento disposto, ai sensi dell'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165 del 2001, in esito al relativo procedimento disciplinare, ma, per contro, di risoluzione conseguente all'esclusione dell'aspirante disposta in ragione della carenza di un requisito che impedisce l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.
A riguardo, occorre evidenziare che la ratio delle norme decadenziali sui requisiti di accesso e sulla loro carenza non è certo quella di perseguire l'aspirante per condotte illegittime sotto il profilo disciplinare, ispirandosi, infatti, tali norme ad una logica di rigorosa legalità, destinata necessariamente ad operare allorquando i requisiti indicati siano necessariamente ed in ogni caso ostativi all'accesso all'impiego pubblico.
Ne consegue che risultano del tutto inconferenti i richiami attorei ai principi e alle disposizioni che concernono
2.6.2. Sebbene non espressamente richiamati da parte ricorrente, occorre evidenziare come, nella fattispecie in controversia, non siano invocabili nemmeno le disposizioni normative di cui alla legge 241/90 (e, in particolare, alle disposizioni di cui agli articoli 21 quinquies legge 241/90 – rubricato “revoca del provvedimento” - e 21 nonies legge 241/90 – rubricato “annullamento d'ufficio”), disposizioni pacificamente non applicabili al rapporto di lavoro pubblico cd. privatizzato e disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (tra le molte cfr. Cass., sez. lav., 8.4.2010, n.
8328).
Invero, come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, la L. n. 241 del
1990, sui procedimenti amministrativi, siccome diretta a regolare in via generale i procedimenti finalizzati alla emanazione di provvedimenti autoritativi da parte delle pubbliche amministrazioni, non può trovare applicazione nel rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni che, dopo la cosiddetta privatizzazione, è caratterizzato da una sostanziale parità tra le parti ed è regolato dalla contrattazione collettiva di settore e (ora) dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (che ha sostituito il D.Lgs. n.
29 del 1993 e successive modificazioni). (Cass. 11589/2003; in senso sostanzialmente conforme, fra le molte, Cass. 3880/2006; 25761/2008; 17852/2009).
2.6.3. Parimenti irrilevante è, nel caso in esame, l'accertamento della buona fede in capo alla ricorrente, dal momento che, come detto, la cancellazione dalle graduatorie conseguita al mancato riconoscimento del titolo di studio non ha natura sanzionatoria, bensì rappresenta un atto dovuto mancando il requisito essenziale per l'inserimento nella graduatoria;
ciò esclude a priori la necessità di operare il bilanciamento di interessi contrapposti dovendo, in ogni caso, prevalere l'interesse pubblico alla tutela della legalità.
2.6.4. Infine, avendo riguardo all'eccezione concernente la tardività delle verifiche e alla lesione dell'affidamento del ricorrente – evidenziando preliminarmente che, sebbene sia previsto genericamente la tempestività dei controlli, le richiamate disposizioni non contemplano termini di decadenza, né introducono sanzioni nei riguardi dei controlli operati tardivamente1 – va osservato, in via dirimente, che, nella specie, nessuna illegittimità potrebbe in astratto sostenersi, né per la tardività dei controlli, né per il fatto che i titoli fossero già stati oggetto di approvazione da parte dei precedenti Istituti, dal momento che, come detto, la cancellazione dalle graduatorie conseguita al mancato riconoscimento del titolo di studio rappresenta un atto dovuto, mancando il requisito essenziale per l'inserimento nella graduatoria.
Tali considerazioni rendono evidente anche la palese infondatezza della censura attorea fondato sulla tutela dell'affidamento dell'interessata; invero, in disparte la considerazione per cui l'eventuale violazione del legittimo affidamento dell'istante non può incidere sulla validità dell'atto, potendo, al più, dispiegare effetti sotto il profilo risarcitorio2, alcun affidamento incolpevole poteva nutrire, nel caso concreto, la ricorrente, laddove, da un lato, la medesima ha sempre avuto contezza dei titoli di studio prescritti ai fini dell'accesso alle graduatorie d'interesse (titoli di studio dalla medesima non posseduti), e, dall'altro, nelle richiamate disposizioni è espressamente previsto che l'Amministrazione procedente può “disporre in ogni momento
l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti”.
2.6. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte ricorrente. Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione di valore indeterminabile e complessità bassa): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite tenuto conto della riduzione prevista dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
- vada quantificato in Euro 2.951,20.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna a corrispondere a favore dell'Amministrazione Parte_1
convenuta, le spese di lite, liquidate in Euro 2.951,20 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 2 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Quanto alla dedotta tardività del controllo, si deve ulteriormente rilevare - a fronte delle deduzioni attoree - che nemmeno gli artt. 71 e 72, D.P.R. n. 445 del 2000 prevedono termini decadenziali, essendo il termine di trenta giorni di cui alla seconda disposizione stabilito soltanto per la risposta alla richiesta di controllo e ai soli fini della responsabilità disciplinare del pubblico dipendente che non lo rispetta.
Tali disposizioni sono, altresì, richiamate dall'art.
7.10 dell'O.M. n. 88 del 2024, né può ricavarsi una norma in senso contrario dall'avverbio “tempestivamente”, impiegato al successivo art. 8.7, anch'esso evidentemente mirante all'interesse pubblico al celere accertamento dei falsi, e non già alla tutela della stabilità della posizione giuridica di soggetti che abbiano ottenuto l'impiego attraverso dichiarazioni mendaci ovvero - come nel caso di specie - in difetto dei prescritti titoli d'accesso. 2 Richiesta risarcitoria che, tuttavia, nella fattispecie in controversia, si appalesa del tutto generica.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1034/2025 RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al Parte_1
ricorso, dagli Avv.ti Roberto Lamma e Simonetta Mori del Foro di Spezia, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Spezia, Viale
San Bartolomeo, n. 169;
RICORRENTE contro
, C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A - 00153, in persona del pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Sabrina
Colafati, in servizio presso il
[...]
(C.F. Controparte_3
), ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto P.IVA_2 [...]
in Stradone Martiri della Libertà n. 15; CP_3 CP_3
RESISTENTE
nonché contro , C.F. Controparte_3
, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_3
in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Sabrina Colafati, in servizio presso il
Controparte_4
(C.F. ), ed elettivamente
[...] P.IVA_2
domiciliato presso la sede del predetto in Stradone Martiri Controparte_3 CP_3
della Libertà n. 15;
RESISTENTE
nonché contro
Controparte_5
, C.F. , in
[...] P.IVA_2
persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Sabrina Colafati, in servizio presso il
[...]
Controparte_3
(C.F. ), ed elettivamente domiciliato
[...] P.IVA_2
presso la sede del predetto in Stradone Martiri della Controparte_3 CP_3
Libertà n. 15;
RESISTENTE
nonché contro
, in persona Controparte_6
del Dirigente Scolastico pro-tempore, con sede legale in Fornovo (Pr), via Marconi
13 (C.F ) rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla P.IVA_4
Dott.ssa Sabrina Colafati, in servizio presso il Controparte_3
– Controparte_3
(C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto P.IVA_2 [...]
in Stradone Martiri della Libertà n. 15; CP_3 CP_3
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 19 giugno 2025 e ritualmente notificato, la ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio il
[...]
, impugnando, da un lato, il provvedimento di esclusione Controparte_3
della medesima dalla 2^ Fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per la
Provincia di e delle relative graduatorie di istituto nonché di revoca CP_3
dell'individuazione della stessa per il conferimento di un incarico annuale a tempo determinato presso l'Istituto di Fornovo (Pr) e di rettifica del CP_6
punteggio della docente nella domanda di inclusione nelle GPS da punti 64 a punti
46. (doc. 14 fasc. parte ricorrente), e, dall'altro, il provvedimento del 31.03.2025 prot.
n. 2129, a mezzo del quale il Dirigente Scolastico dell'I.C. “Malerba” di Fornovo procedeva alla risoluzione contrattatale del rapporto di lavoro a far data dall'1.04.2025.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) che l'odierna ricorrente, laureata in
Lettere V.O. presso l'Università degli Studi di Parma in data 29.06.2004, aveva presentato, nell'anno 2020, domanda di inserimento in GPS ed ottenuto una cattedra a tempo determinato presso l'I.C. Zani di Fidenza, ove aveva prestato servizio anche nel successivo anno scolastico 2021-2022; b) che, nell'anno scolastico 2022-2023, aveva prestato sevizio presso l'I.C. “Carozza” di Salsomaggiore Terme;
c) che, in precedenza, aveva prestato servizio presso una scuola paritaria di Piacenza;
d) che, prima di accedere alla scuola pubblica, aveva chiesto consulenza presso un sindacato, tesa alla verifica dei titoli in suo possesso, apprendendo che, in base alle tabelle di cui ai DD.MM. 259 del 09.05.2017 e 255 del 30.12.2023, per poter insegnare nella scuola pubblica le materie italiano, storia e geografia, doveva sostenere gli esami integrativi di Glottodidattica della Lingua Italiana e Geografia, esami, poi, effettivamente sostenuti;
e) che, nel periodo intercorrente tra il 2018 al 2023, il possesso dei titoli dichiarati dalla ricorrente erano stati puntualmente controllati dalle varie scuole ove la stessa aveva prestato servizio e alcun rilievo era stato sollevato a riguardo;
f) che, nell'anno 2024/2025, la ricorrente presentava domanda di aggiornamento nelle GPS, a seguito della quale conseguiva una supplenza annuale presso l'I.C. “Malerba” di Fornovo (Pr), ove, in data 16.01.2025, per i controlli di rito, le venivano richiesti i titoli di studio;
g) che, in data 6.3.2025, il Dirigente
Scolastico, a mezzo mail, contestava alla docente che, per poter continuare ad insegnare le materie di cui alla classe di concorso (A022 ed A012, italiano storia e geografia) relativamente alla quale era stata, fino a quel momento, impiegata, mancavano, nel piano di studi universitario, gli esami di Lingua e Letteratura Latina;
h) che, pertanto, il Dirigente disponeva la trasmissione degli atti all
[...]
di che, in data 10.03.2025, decretava l'avvio del Controparte_7 CP_3
procedimento finalizzato a “:1) Esclusione della scrivente dalla 2^ Fascia delle
Graduatorie Provinciali per le supplenze della Provincia di e delle relative CP_3
graduatorie di istituto valevoli per il biennio 2024-2026, CDC A022, in quanto priva di titolo valido per l'accesso;2)Revoca dell'individuazione di cui al prot.6594 del
12.09.2024 della deducente per il conferimento di un incarico annuale a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, sulla CDC A022, presso l'I.C.
“Luigi Malerba” di Fornovo per l'anno scolastico 2024-2025; 3) Rettifica del punteggio della docente nella domanda di inclusione nelle GPS da punti 64 a punti
46.”; i) che, con provvedimento del 31.03.2025, prot. n.2129, il Dirigente Scolastico procedeva alla risoluzione contrattuale del rapporto di lavoro a far data Contr dall'1.04.2025; l) che, in pari data, l di emetteva il provvedimento di CP_3
esclusione della ricorrente dalla 2^ Fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per la Provincia di e delle relative graduatorie di istituto nonché di CP_3 revoca dell'individuazione della stessa per il conferimento di un incarico annuale a tempo determinato presso l'Istituto di Fornovo (Pr) e di rettifica del CP_6
punteggio della docente nella domanda di inclusione nelle GPS da punti 64 a punti
46; m) che, ricevuta la comunicazione del provvedimento, la ricorrente proponeva impugnativa, dapprima, in via stragiudiziale, e, successivamente, in via giudiziale, sostenendo, in sintesi, che la risoluzione contrattuale fosse priva dei presupposti di legge, ed evidenziando, in particolare, che il provvedimento era stato adottato tardivamente e sulla scorta di un erroneo presupposto, ossia di una falsa dichiarazione della docente.
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente deduceva l'illegittimità della condotta tenuta dall'Amministrazione convenuta sotto due distinti profili: a) l'insussistenza dei presupposti posti a fondamento dell'impugnata risoluzione, ossia il carattere mendace delle dichiarazioni rese dalla docente;
b) la violazione del principio del legittimo affidamento della ricorrente, stante la tardività dei controlli effettuati dall'Amministrazione procedente in ordine al possesso dei titoli dichiarati dalla ricorrente.
La difesa della ricorrente argomentava diffusamente le ragioni delle proprie richieste ed eccezioni, richiamando giurisprudenza di merito – asseritamente - a lei favorevole ed instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale di Parma, sez. lavoro adito, previa fissazione di udienza nanti
a sé per la comparizione delle parti:
Annullare, previa disapplicazione incidentale del decreto dell'
[...]
sede di 31.3.2025 meglio indicato in Controparte_4 CP_3
premessa e di tutti gli atti presupposti, Il provvedimento di risoluzione contrattuale
31.03.2025 (prot.2129) adottato dal Dirigente Scolastico dell' Controparte_6
di Fornovo (Pr) nei confronti della ricorrente in quanto privo dei
[...]
presupposti di legge, in particolare perché assunto tardivamente e nell'erroneo presupposto di una falsa dichiarazione della docente all'atto della presentazione dei titoli necessari per l'insegnamento.
Condannare l' convenuto, in persona del legale rapp.te pro- Controparte_9
tempore, a ripristinare il rapporto di lavoro della ricorrente a far data dal
31.03.2025, con ogni conseguenza economica e normativa, nonché al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente per perdita di “chance”.
Vinte spese e competenze di lite”.
1.2. Con memoria difensiva del 18.07.2025, si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 2.12.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Merita in primis dichiararsi il difetto di legittimazione passiva delle articolazioni periferiche del convenute in giudizio ( Controparte_3 [...]
e , Controparte_3 Controparte_5
osservandosi che la recente pronuncia della Corte di legittimità – sentenza Cass. civ.
n. 32938/2021 - ha richiamato proprie pronunce in cui “Questa S.C. (Cass. 26 marzo
2008. n. 7862) ha letto le due norme in coordinamento ed ha affermato che gli USR, in quanto “strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni” ed ha sottolineato (Cass., S.U., 6 luglio 2006, n. 15342) “l'espressa salvezza della L. n. 103 del 1979, art. 12, comma 1, (attribuzione al Ministro del potere di comporre le divergenze tra Avvocatura dello Stato e amministrazioni circa la instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo)” per desumerne in Parte sostanza che i dirigenti generali periferici (e, se si vuole, l per il quale essi organicamente operano) hanno il potere di decidere sulle liti, ma subordinatamente al potere superiore del di avocare ogni scelta e dirimere divergenze interne CP_3
alla difesa dello Stato”.
La Corte ha, quindi, valutato la successiva normativa (puntualmente specificata nella sentenza da intendersi qui richiamata per economicità processuale) e, all'esito di tale valutazione, ha affermato che “Le norme non delineano in ogni caso una soggettività Parte
“esterna” dell , ma solo il potere del medesimo di agire, in un articolato ambito di attività da esse definito, con effetti destinati a ricadere sul di cui lo stesso CP_3
Parte
è articolazione organizzativa.
La combinazione di tale composito quadro normativo va colta assicurando continuità Parte ai citati precedenti di questa S.C. e, dunque, con il riconoscimento all ed al suo dirigente della veste di organi del , muniti di poteri di rappresentanza di CP_3
esso verso l'esterno, ma non di un'autonoma soggettività (sottolineatura della scrivente n.d.r.). Continua la Corte: “Non vi è, in effetti, ragione di ritenere che il regime della dirigenza generale degli uffici periferici del possa ricevere una CP_10
disciplina differenziata rispetto ai principi generali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 16 e in particolare della lett. f) dello stesso come inteso nella giurisprudenza di questa S.C. sopra riepilogata.
Né il richiamo del D.P.R. all'assunzione di “legittimazione passiva” è sufficiente a Parte far ipotizzare che l esprima una soggettività propria nei rapporti processuali e tale da renderlo titolare di un potere di resistere, autonomamente, rispetto alle questioni che riguardano diritti facenti capo al , in una sorta di legittimazione CP_10
straordinaria (art. 81 c.p.c.) al cui riconoscimento osta quanto meno l'assenza di soggettività autonoma.
Parte Tale dizione va, invece, letta nella prospettiva del rapporto organico tra e CP_10
e considerando le caratteristiche proprie della dirigenza generale, quali delineate dalla Parte disciplina comune del pubblico impiego e pertanto nel senso che all , attraverso il suo preposto, è data facoltà di gestire le situazioni contenziose (“esercita le attribuzioni… in materia di contenzioso”), salvo l'intervento sostitutivo diretto del
Ministero.
Parte In ragione di ciò, l può, dunque, comparire quale organo rappresentante legittimato (ad processum) nelle liti passive, ex art. 75 c.p.c..
Sicché, parte in causa, ove si tratti di contenzioso riconnesso ai contratti di lavoro di Contr docenti ed amministrativi, dovrà essere comunque il , per quanto rappresentato Parte Parte dall e non l in quanto tale.
La Corte enuncia, quindi, il seguente principio di diritto “L Controparte_3
o il dirigente generale ad esso preposto, quale organo privo di soggettività
[...]
appartenente al , può essere Controparte_12
evocato in giudizio rispetto al contenzioso con il personale della scuola pubblica, non in proprio, ma in rappresentanza processuale, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., del predetto e, ciò, anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo CP_3
hanno individuato come munito di “legittimazione passiva””.
Quanto, poi, all , la Corte così si esprime: Controparte_5
“Nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può, invece, riconoscersi ai c.d. Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle liti (ora D.P.C.M. n. 166 del 2020, art. 7, comma 3) e, a partire dal
D.P.R. n. 260 del 2007, coperte mediante dirigenti non generali (mentre il D.P.R. n.
319 del 2003 prevedeva che “di regola” non si trattasse di dirigenti generali).
2.2. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato alla stregua delle considerazioni che si andranno ad esporre.
2.3. È provato, o perché risultante per tabulas, o perché incontestato tra le parti:
- che la docente ha presentato domanda di aggiornamento nelle Parte_1
Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di nonché nelle CP_3 relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 88 del 16.5.2024, valevoli per il biennio 2024-26, in 2^ fascia CdC A022 – 2^ fascia CdC A012 – 2^ fascia CdC
A054., ove la medesima ha dichiarato di aver conseguito la Laurea in Lettere, vecchio ordinamento, in data 29/06/2004 presso l'Università degli Studi di Parma.
(doc. n. 4 fasc. parte resistente);
- che la ricorrente, per l'anno scolastico 2024/2025, è risultata destinataria di un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per la classe di concorso A022, presso l di Fornovo;
Controparte_6
- che, il Dirigente del predetto Istituto, accertato che la docente Parte_1
non risultava in possesso dei titoli di accesso alle specifiche classi di concorso A022
e A012, ha disposto la trasmissione all degli Controparte_13
esiti relativi all'accertamento compiuto in relazione alla domanda di inclusione nelle
GPS della provincia di della docente proponendone CP_3 Parte_1
l'esclusione nella seconda fascia per le classi di concorso A022 e A012 (doc. n. 5 fasc. parte resistente);
- che, in data 10.03.2025, l , dopo aver Controparte_13
proceduto ad ulteriori verifiche, ha decretato l'avvio del procedimento finalizzato a:
“1) Esclusione della scrivente dalla 2^ Fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze della Provincia di e delle relative graduatorie di istituto valevoli CP_3
per il biennio 2024-2026, CDC A022, in quanto priva di titolo valido per l'accesso;
2) Revoca dell'individuazione di cui al prot.6594 del 12.09.2024 della deducente per il conferimento di un incarico annuale a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, sulla CDC A022, presso l'I.C. “Luigi Malerba” di Fornovo per
l'anno scolastico 2024-2025; 3) Rettifica del punteggio della docente nella domanda di inclusione nelle GPS da punti 64 a punti 46.” (doc. n. 6 fasc. parte resistente);
- che, con provvedimento del 31.03.2025, prot. n.2129, il Dirigente Scolastico dell di Fornovo ha proceduto alla risoluzione Controparte_6
contrattuale del rapporto di lavoro a far data dall'1.04.2025. 2.4. Ciò posto, va, anzitutto, evidenziato che, ai sensi dell'Allegato A D.M. n. 259 del
2017, la Laurea in Lettere Vecchio Ordinamento è titolo di accesso per la Classe di
Concorso A022 nonché per la Classe di Concorso A012, “purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina o letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità), geografia”. (doc. n. 2 fasc. parte resistente - estratto DM 259/2017).
Al DM citato è seguito il n. 255 del 22/12/2023 - avente per oggetto “revisione e aggiornamento delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi del DLgs n. 59/2017” - per effetto del quale le classi di concorso A012 e A022 sono state accorpate in un'unica classe di concorso, ossia l'A012, ed è stato, altresì, previsto, per entrambe, che la laurea in Lettere, Vecchio Ordinamento, costituisca titolo di accesso, “purché il piano di studi abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina, letteratura latina, storia, geografia”. (doc. n. 3 fasc. parte resistente - estratto Decreto Interministeriale n. 255 del 22/12/2023).
Orbene, risulta incontestato tra le parti – oltreché provato alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti – che la docente, al momento dell'adozione dei provvedimenti oggetto di impugnazione, risultava sprovvista dei predetti titoli d'accesso; titoli che ha conseguito solo successivamente (doc. 16 fasc. parte ricorrente).
2.5. In diritto, va, poi, evidenziato che la disciplina delle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo è contenuta, per il biennio relativo agli anni scolastici
2024/2025 e 2025/2026, dall'O.M. n. 88 del 2024, che, all'art. 3 comma 9, così dispone espressamente:
“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso”.
E, ancora, al successivo art. 6, comma 4, è così previsto: “Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”.
L'art. 7, comma 10, prevede, a sua volta, che “Le dichiarazioni dell'aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa”.
Infine, l'art. 8, infine, così, stabilisce:
“
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni. 6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.
7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.
8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.
9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche.
10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura”. Come evincibile dalla semplice lettura delle richiamate previsioni, risulta, dunque,
d'immediata evidenza come l'Amministrazione scolastica, non solo sia abilitata, ma sia, altresì, tenuta a disporre l'esclusione degli aspiranti che risultino privi di qualcuno dei requisiti prescritti ai fini dell'accesso ovvero che abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale.
È, invero, evidente, alla stregua delle richiamate previsioni, che – come le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura in relazione ai profili e alle graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie (oltreché l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 4)
– così tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e l'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione.
Pertanto, a fronte della circostanza - pacifica – relativa al difetto, in capo alla ricorrente, dei suddetti titoli al momento dell'adozione dei provvedimenti oggetto di impugnazione, pienamente legittimo è stato l'operato dell'amministrazione, dovendo ritenersi assolutamente infondati gli ulteriori rilievi procedurali evidenziati in ricorso.
Alla luce delle richiamate disposizioni, invero, il Dirigente Scolastico, all'atto del conferimento del primo incarico, è tenuto a compiere tempestivi accertamenti circa la regolarità, veridicità e validità dei titoli di cui l'istante abbia dichiarato il possesso in sede di presentazione della domanda.
L'esito negativo può comportare: 1) l'assunzione di determinazioni onde segnalare alle autorità competenti eventuali dichiarazioni mendaci;
2) l'espunzione di alcuni titoli con conseguente attribuzione di un nuovo (e inferiore) punteggio;
3)
l'esclusione dalle graduatorie. L'esclusione dalle graduatorie è, peraltro, previsto, sia nell'ipotesi di autodichiarazioni mendaci o di certificazioni e autocertificazioni false, sia nell'ipotesi di verificata insussistenza dei requisiti di ammissione.
Occorre, infatti, evidenziare che le disposizioni richiamate hanno inteso esplicitamente contemplare la sanzione della esclusione (dalle graduatorie e dalla stessa procedura di aggiornamento delle graduatorie) quale specifica conseguenza della falsità, anche a prescindere dal fatto che da essa sia derivato il venir meno dei requisiti minimi di ammissione.
In tal caso, il servizio reso dall'aspirante in qualsiasi profilo professionale è da considerarsi prestato di fatto e non utile alla maturazione di ulteriore punteggio.
Deve, per contro, ritenersi che, laddove le verifiche abbiano escluso le suddette falsità, pervenendo, tuttavia, alla mancata convalida di uno o più titoli dichiarati nella domanda e ciò abbia determinato il venir meno dei requisiti minimi di accesso alla graduatoria di relativa ad un determinato profilo professionale, l'aspirante sarà, comunque, estromesso dalla graduatoria medesima e sarà considerato prestato di fatto il solo servizio reso nel corrispondente profilo professionale;
in caso contrario
(ovvero la mancata convalida di uno tra i plurimi titoli dichiarati per l'accesso alla graduatoria di un medesimo profilo non abbia determinato il venir meno del requisito di accesso) sarà possibile una mera rideterminazione del punteggio.
Nella fattispecie in esame, l'estromissione è stata disposta in ragione dell'insussistenza del titolo di studio richiesto ai fine dell'accesso nelle graduatorie di interesse.
Invero, come detto, risulta incontestato tra le parti – oltreché provato alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti – che la docente, al momento dell'adozione dei provvedimenti oggetto di impugnazione, risultava sprovvista dei necessari titoli d'accesso; titoli che ha conseguito solo successivamente (doc. 16 fasc. parte ricorrente).
2.6. Orbene, la ricorrente ha contestato la legittimità dei provvedimenti sotto diversi profili.
2.6.1. Pare doveroso premettere – in virtù delle doglianze attoree (e, in particolare, del riferimento a presunte “dichiarazioni mendaci” asseritamente contestate dall'Amministrazione procedente) - che, nella fattispecie in controversia, non vi è stato alcun provvedimento di licenziamento nei confronti della ricorrente (per le dedotte dichiarazioni mendaci), ma esclusivamente un provvedimento con il quale è stato disposto il depennamento dalla 2^ Fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze della Provincia di e delle relative graduatorie di istituto valevoli per CP_3
il biennio 2024-2026, CDC A022, risultando la medesima priva di un valido titolo d'accesso (cfr. doc. 6 fasc. parte resistente); provvedimento cui è seguito, quale atto meramente consequenziale, l'atto di risoluzione del contratto a tempo determinato successivamente stipulato con l Controparte_6
(doc. n. 7 fasc. parte resistente).
[...]
Non si verte, invero, nel caso di specie, di licenziamento disposto, ai sensi dell'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165 del 2001, in esito al relativo procedimento disciplinare, ma, per contro, di risoluzione conseguente all'esclusione dell'aspirante disposta in ragione della carenza di un requisito che impedisce l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.
A riguardo, occorre evidenziare che la ratio delle norme decadenziali sui requisiti di accesso e sulla loro carenza non è certo quella di perseguire l'aspirante per condotte illegittime sotto il profilo disciplinare, ispirandosi, infatti, tali norme ad una logica di rigorosa legalità, destinata necessariamente ad operare allorquando i requisiti indicati siano necessariamente ed in ogni caso ostativi all'accesso all'impiego pubblico.
Ne consegue che risultano del tutto inconferenti i richiami attorei ai principi e alle disposizioni che concernono
2.6.2. Sebbene non espressamente richiamati da parte ricorrente, occorre evidenziare come, nella fattispecie in controversia, non siano invocabili nemmeno le disposizioni normative di cui alla legge 241/90 (e, in particolare, alle disposizioni di cui agli articoli 21 quinquies legge 241/90 – rubricato “revoca del provvedimento” - e 21 nonies legge 241/90 – rubricato “annullamento d'ufficio”), disposizioni pacificamente non applicabili al rapporto di lavoro pubblico cd. privatizzato e disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (tra le molte cfr. Cass., sez. lav., 8.4.2010, n.
8328).
Invero, come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, la L. n. 241 del
1990, sui procedimenti amministrativi, siccome diretta a regolare in via generale i procedimenti finalizzati alla emanazione di provvedimenti autoritativi da parte delle pubbliche amministrazioni, non può trovare applicazione nel rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni che, dopo la cosiddetta privatizzazione, è caratterizzato da una sostanziale parità tra le parti ed è regolato dalla contrattazione collettiva di settore e (ora) dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (che ha sostituito il D.Lgs. n.
29 del 1993 e successive modificazioni). (Cass. 11589/2003; in senso sostanzialmente conforme, fra le molte, Cass. 3880/2006; 25761/2008; 17852/2009).
2.6.3. Parimenti irrilevante è, nel caso in esame, l'accertamento della buona fede in capo alla ricorrente, dal momento che, come detto, la cancellazione dalle graduatorie conseguita al mancato riconoscimento del titolo di studio non ha natura sanzionatoria, bensì rappresenta un atto dovuto mancando il requisito essenziale per l'inserimento nella graduatoria;
ciò esclude a priori la necessità di operare il bilanciamento di interessi contrapposti dovendo, in ogni caso, prevalere l'interesse pubblico alla tutela della legalità.
2.6.4. Infine, avendo riguardo all'eccezione concernente la tardività delle verifiche e alla lesione dell'affidamento del ricorrente – evidenziando preliminarmente che, sebbene sia previsto genericamente la tempestività dei controlli, le richiamate disposizioni non contemplano termini di decadenza, né introducono sanzioni nei riguardi dei controlli operati tardivamente1 – va osservato, in via dirimente, che, nella specie, nessuna illegittimità potrebbe in astratto sostenersi, né per la tardività dei controlli, né per il fatto che i titoli fossero già stati oggetto di approvazione da parte dei precedenti Istituti, dal momento che, come detto, la cancellazione dalle graduatorie conseguita al mancato riconoscimento del titolo di studio rappresenta un atto dovuto, mancando il requisito essenziale per l'inserimento nella graduatoria.
Tali considerazioni rendono evidente anche la palese infondatezza della censura attorea fondato sulla tutela dell'affidamento dell'interessata; invero, in disparte la considerazione per cui l'eventuale violazione del legittimo affidamento dell'istante non può incidere sulla validità dell'atto, potendo, al più, dispiegare effetti sotto il profilo risarcitorio2, alcun affidamento incolpevole poteva nutrire, nel caso concreto, la ricorrente, laddove, da un lato, la medesima ha sempre avuto contezza dei titoli di studio prescritti ai fini dell'accesso alle graduatorie d'interesse (titoli di studio dalla medesima non posseduti), e, dall'altro, nelle richiamate disposizioni è espressamente previsto che l'Amministrazione procedente può “disporre in ogni momento
l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti”.
2.6. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte ricorrente. Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione di valore indeterminabile e complessità bassa): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite tenuto conto della riduzione prevista dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
- vada quantificato in Euro 2.951,20.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna a corrispondere a favore dell'Amministrazione Parte_1
convenuta, le spese di lite, liquidate in Euro 2.951,20 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 2 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Quanto alla dedotta tardività del controllo, si deve ulteriormente rilevare - a fronte delle deduzioni attoree - che nemmeno gli artt. 71 e 72, D.P.R. n. 445 del 2000 prevedono termini decadenziali, essendo il termine di trenta giorni di cui alla seconda disposizione stabilito soltanto per la risposta alla richiesta di controllo e ai soli fini della responsabilità disciplinare del pubblico dipendente che non lo rispetta.
Tali disposizioni sono, altresì, richiamate dall'art.
7.10 dell'O.M. n. 88 del 2024, né può ricavarsi una norma in senso contrario dall'avverbio “tempestivamente”, impiegato al successivo art. 8.7, anch'esso evidentemente mirante all'interesse pubblico al celere accertamento dei falsi, e non già alla tutela della stabilità della posizione giuridica di soggetti che abbiano ottenuto l'impiego attraverso dichiarazioni mendaci ovvero - come nel caso di specie - in difetto dei prescritti titoli d'accesso. 2 Richiesta risarcitoria che, tuttavia, nella fattispecie in controversia, si appalesa del tutto generica.