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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 13/02/2026, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1306/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4902/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Misterbianco - Via S.a. Abate 3 95045 Misterbianco CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 402794 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, in qualità di legale rappresentante della Ricorrente1
, promuoveva ricorso nei confronti del Comune di Misterbianco avverso l'avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe, notificato in data 06/03/2024 avente ad oggetto l'omesso versamento dell'imposta IMU anno di riferimento 2019, relativamente ai fabbricati siti in Indirizzo_1, al NCEU di Codesto Comune, foglio 39 part.lla 214 sub. 1 e 2.
La ricorrente fondava la pretesa di annullamento dell'atto impugnato deducendo l'infondatezza della pretesa, sul presupposto che gli immobili venivano utilizzati esclusivamente per l'attività agricola.
Chiedeva, inoltre, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento.
Si costituiva il Comune di Misterbianco contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 04/10/2024 questo giudice rigettava l'istanza di sospensione ed in data 6 febbraio 2026 assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che il ricorso sia infondato e che, pertanto, debba essere rigettato.
Parte ricorrente assume che gli immobili cui si riferisce la pretesa tributaria vengano utilizzati esclusivamente per l'attività agricola. Trattandosi di beni, inquadrati inizialmente uno alla categoria C/2 e l'altro alla categoria
A/3, ma di fatto a servizio esclusivo dell'attività agricola. Parte ricorrente ha, quindi, sempre ritenuto di non dover assolvere ad alcuna obbligazione IMU, potendo beneficiare del regime di esenzione previsto per i fabbricati rurali. Al fine cautelativo, onde evitare l'insorgenza di eventuali contenziosi, aveva, peraltro, presentato nel corso dell'anno 2024 apposito DOCFA di variazione, con il quale era stata espressamente richiesta l'attribuzione della ruralità. Il nuovo classamento veniva accettato dall'Agenzia del Territorio e aveva efficacia retroattiva in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013.
Parte resistente contesta l'assunto, ritenendo non operante, nel caso di specie, l'efficacia retroattiva del nuovo classamento.
Invero, l'art. 2, comma 5-ter, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, ha stabilito quanto segue: “Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l'articolo 3, comma 14 bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.
L'articolo 3, comma 14 bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha statuito che “le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo”. È evidente, quindi, che l'art. 2, comma 5-ter, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 propone un'interpretazione autentica dell'art.3, comma 14 bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, riconoscendo alla domanda di variazione della categoria catastale presentata “anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione” del decreto-legge, efficacia retroattiva fino a cinque anni prima.
La Suprema Corte di Cassazione, come correttamente osservato da parte resistente, ha chiarito che la norma richiamata ha natura eccezionale e si riferisce unicamente alle richieste di variazione catastale effettuate entro - e non oltre - il 30 settembre 2012 (cfr. in parte motiva Cass. Ordinanza 18/01/2024, n.1933).
Ne consegue che la domanda di inserimento in catasto di fabbricati rurali con la categoria D/10 nell'anno
2024 non può valere per le annualità antecedenti, dovendo escludersi l'efficacia retroattiva dello ius superveniens per le domande presentate successivamente al 30 settembre 2012.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
La particolarità della questione giuridica oggetto della controversia legittima l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in persona del giudice monocratico, dott. Liborio
ZI, rigetta il ricorso.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania il 6 febbraio 2026
Il giudice monocratico
Liborio ZI
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4902/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Misterbianco - Via S.a. Abate 3 95045 Misterbianco CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 402794 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, in qualità di legale rappresentante della Ricorrente1
, promuoveva ricorso nei confronti del Comune di Misterbianco avverso l'avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe, notificato in data 06/03/2024 avente ad oggetto l'omesso versamento dell'imposta IMU anno di riferimento 2019, relativamente ai fabbricati siti in Indirizzo_1, al NCEU di Codesto Comune, foglio 39 part.lla 214 sub. 1 e 2.
La ricorrente fondava la pretesa di annullamento dell'atto impugnato deducendo l'infondatezza della pretesa, sul presupposto che gli immobili venivano utilizzati esclusivamente per l'attività agricola.
Chiedeva, inoltre, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento.
Si costituiva il Comune di Misterbianco contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 04/10/2024 questo giudice rigettava l'istanza di sospensione ed in data 6 febbraio 2026 assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che il ricorso sia infondato e che, pertanto, debba essere rigettato.
Parte ricorrente assume che gli immobili cui si riferisce la pretesa tributaria vengano utilizzati esclusivamente per l'attività agricola. Trattandosi di beni, inquadrati inizialmente uno alla categoria C/2 e l'altro alla categoria
A/3, ma di fatto a servizio esclusivo dell'attività agricola. Parte ricorrente ha, quindi, sempre ritenuto di non dover assolvere ad alcuna obbligazione IMU, potendo beneficiare del regime di esenzione previsto per i fabbricati rurali. Al fine cautelativo, onde evitare l'insorgenza di eventuali contenziosi, aveva, peraltro, presentato nel corso dell'anno 2024 apposito DOCFA di variazione, con il quale era stata espressamente richiesta l'attribuzione della ruralità. Il nuovo classamento veniva accettato dall'Agenzia del Territorio e aveva efficacia retroattiva in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013.
Parte resistente contesta l'assunto, ritenendo non operante, nel caso di specie, l'efficacia retroattiva del nuovo classamento.
Invero, l'art. 2, comma 5-ter, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, ha stabilito quanto segue: “Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l'articolo 3, comma 14 bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.
L'articolo 3, comma 14 bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha statuito che “le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo”. È evidente, quindi, che l'art. 2, comma 5-ter, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 propone un'interpretazione autentica dell'art.3, comma 14 bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, riconoscendo alla domanda di variazione della categoria catastale presentata “anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione” del decreto-legge, efficacia retroattiva fino a cinque anni prima.
La Suprema Corte di Cassazione, come correttamente osservato da parte resistente, ha chiarito che la norma richiamata ha natura eccezionale e si riferisce unicamente alle richieste di variazione catastale effettuate entro - e non oltre - il 30 settembre 2012 (cfr. in parte motiva Cass. Ordinanza 18/01/2024, n.1933).
Ne consegue che la domanda di inserimento in catasto di fabbricati rurali con la categoria D/10 nell'anno
2024 non può valere per le annualità antecedenti, dovendo escludersi l'efficacia retroattiva dello ius superveniens per le domande presentate successivamente al 30 settembre 2012.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
La particolarità della questione giuridica oggetto della controversia legittima l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in persona del giudice monocratico, dott. Liborio
ZI, rigetta il ricorso.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania il 6 febbraio 2026
Il giudice monocratico
Liborio ZI