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Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 05/04/2024, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 942/2022
Il Giudice Barbara Pomponi, all'udienza del 05/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti IACHINI GIACOMO/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
/VITTORI GIANFRANCO ( VIA RISMONDO, 1 C.F._2
C/O ASCOLI PICENO 63100 ASCOLI PICENO;
CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni, come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, cittadina Lituana residente in Italia, afferma di aver percepito, a seguito di domanda presentata in data 8.03.2019, la prestazione del reddito di cittadinanza dall'aprile del 2019 al settembre del 2020 e di aver ricevuto in data 30.04.2022 comunicazione dall di revoca della CP_1
prestazione perché non ha risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo e non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni anche non continuativi (art. 2 d.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019); riferisce di aver ricevuto richiesta di restituzione della somma di euro 12583,30 erogate da aprile 2019 a settembre 2020.
L si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della avversa CP_1
domanda.
La presente azione ha ad oggetto l'accertamento negativo della natura di indebito dell'importo di € 12583,30, erogato alla ricorrente nel periodo aprile 2019-settembre 2020 a titolo di reddito di cittadinanza, come conseguenza della illegittimità della revoca della prestazione, di cui alla comunicazione del 30.04.2022. CP_1
Il motivo della revoca rinviene dall'art. 2, co. 1, lett. a) D.L. 4/2019, conv. in 26/2019, il quale, con riferimento ai requisiti che i percettori del reddito di cittadinanza devono possedere, prescrive tra l'altro che: “con riferimento
a requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione Europea (…): 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, in modo continuativo”.
La ricorrente, cittadina lituana e pertanto di paese UE, ha depositato documentazione dalla quale si evince la permanenza in territorio italiano
Organiz dall'anno 2011: contratto di lavoro con la ditta (docc. 66, 67 e 68), estratto contributivo (doc. 29); contratto di locazione di abitazione ad uso civile ( docc. 4 e 5); ricevute per il pagamento di affitti (docc. 30 e ss);
l'attuale residenza in Italia della ricorrente è attestata dalla comunicazione di conclusione del procedimento per il cambio di residenza anagrafica (doc.
18).
Non si ha prova, tuttavia, che tra l'anno 2011 e la data della presentazione della domanda di accesso al beneficio la ricorrente sia rimasta continuativamente in Italia, sia pur di fatto in assenza di documentazione provenienti da pubbliche amministrazioni che attesti la residenza anagrafica della suddetta nel territorio italiano.
Tuttavia, per quanto qui rileva, giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza effettiva, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento (Cass.
n. 26985/2009; Cass. n. 13151/2010; da ultimo Cass. N. 8627/2022).
Deve, pertanto, ritenersi ingiustificata la revoca della prestazione e non dovuta la restituzione della somma richiesta dall . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta l'illegittimità della revoca della prestazione del reddito di cittadinanza disposta dall con la comunicazione 30.04.2022; CP_1
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre rimborso sp0ese forfettarie del 15% e accessori come per
Legge. Il GOP
Dott.ssa Barbara Pomponi
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 942/2022
Il Giudice Barbara Pomponi, all'udienza del 05/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti IACHINI GIACOMO/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
/VITTORI GIANFRANCO ( VIA RISMONDO, 1 C.F._2
C/O ASCOLI PICENO 63100 ASCOLI PICENO;
CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni, come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, cittadina Lituana residente in Italia, afferma di aver percepito, a seguito di domanda presentata in data 8.03.2019, la prestazione del reddito di cittadinanza dall'aprile del 2019 al settembre del 2020 e di aver ricevuto in data 30.04.2022 comunicazione dall di revoca della CP_1
prestazione perché non ha risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo e non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni anche non continuativi (art. 2 d.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019); riferisce di aver ricevuto richiesta di restituzione della somma di euro 12583,30 erogate da aprile 2019 a settembre 2020.
L si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della avversa CP_1
domanda.
La presente azione ha ad oggetto l'accertamento negativo della natura di indebito dell'importo di € 12583,30, erogato alla ricorrente nel periodo aprile 2019-settembre 2020 a titolo di reddito di cittadinanza, come conseguenza della illegittimità della revoca della prestazione, di cui alla comunicazione del 30.04.2022. CP_1
Il motivo della revoca rinviene dall'art. 2, co. 1, lett. a) D.L. 4/2019, conv. in 26/2019, il quale, con riferimento ai requisiti che i percettori del reddito di cittadinanza devono possedere, prescrive tra l'altro che: “con riferimento
a requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione Europea (…): 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, in modo continuativo”.
La ricorrente, cittadina lituana e pertanto di paese UE, ha depositato documentazione dalla quale si evince la permanenza in territorio italiano
Organiz dall'anno 2011: contratto di lavoro con la ditta (docc. 66, 67 e 68), estratto contributivo (doc. 29); contratto di locazione di abitazione ad uso civile ( docc. 4 e 5); ricevute per il pagamento di affitti (docc. 30 e ss);
l'attuale residenza in Italia della ricorrente è attestata dalla comunicazione di conclusione del procedimento per il cambio di residenza anagrafica (doc.
18).
Non si ha prova, tuttavia, che tra l'anno 2011 e la data della presentazione della domanda di accesso al beneficio la ricorrente sia rimasta continuativamente in Italia, sia pur di fatto in assenza di documentazione provenienti da pubbliche amministrazioni che attesti la residenza anagrafica della suddetta nel territorio italiano.
Tuttavia, per quanto qui rileva, giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza effettiva, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento (Cass.
n. 26985/2009; Cass. n. 13151/2010; da ultimo Cass. N. 8627/2022).
Deve, pertanto, ritenersi ingiustificata la revoca della prestazione e non dovuta la restituzione della somma richiesta dall . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta l'illegittimità della revoca della prestazione del reddito di cittadinanza disposta dall con la comunicazione 30.04.2022; CP_1
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre rimborso sp0ese forfettarie del 15% e accessori come per
Legge. Il GOP
Dott.ssa Barbara Pomponi