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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/12/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 373/2025
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 373/2025 R.G. promossa da
Parte_1 [...]
, Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5
, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
[...]
AN RA n. 24 presso lo studio dell'avv. DROMI
ED EL, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del tempore, rappresentato e difeso ex lege CP_2
DALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
GENOVA, presso i cui uffici, siti in GENOVA, VIALE BRIGATE
PARTIGIANE 2, è domiciliato. PARTE APPELLATA
e
Procuratore Generale C/O Corte D'appello Di Genova
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Come da provvedimento interlocutorio gli appellanti, nel riportarsi integralmente allatto di citazione in appello ed alle note di udienza in atti chiedono quindi che, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, contrariis rejectis, riformare l'impugnata Sentenza n.
943/2025 del Tribunale di Genova, Sez. XI Civile, pubblicata il 04.04.2025
e notificata in data 08.04.2025, emessa all'esito del procedimento iscritto al R.G. n. 4625/2024 e, per l'effetto
- essendo provata la linea di discendenza e la continuità della trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite sino agli odierni appellanti
- accogliere le conclusioni rassegnate da questi ultimi in primo grado, riconoscendoli tutti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo altresì che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato Controparte_1
civile competente, proceda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate in epigrafe, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.”
pag. 2/14 per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'avverso appello, ovvero, previa reiezione dell'appello attoreo, confermare la sentenza di primo grado e la declaratoria di inammissibilità delle domande. Con vittoria di spese del grado.”
MOTIVAZIONE
1.1. Con ricorso introduttivo ex artt. 281 decies e 281 undecies c.p.c., gli odierni appellanti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al
[...]
e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative CP_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di , italiano, nato a [...] Persona_1
a Finale Ligure (SV), in data 15.02.1830, emigrato all'estero (in Uruguay).
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
1.2. Si costituiva il chiedendo, in via preliminare, di Controparte_1
valutare l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e, nel merito, contestando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, in particolare evidenziando che l'avo capostipite era certamente (attesa la sua data di nascita, la data di pag. 3/14 matrimonio e di nascita del primogenito in terra straniera) emigrato prima della proclamazione del Regno di Italia e della entrata in vigore del codice civile del 1865 e che dunque non era mai divenuto, ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano (nel caso di specie l'art. 34 del codice Albertino del 1837) ed evidenziando altresì che non era stato prodotto il certificato di morte dell'avo capostipite e dunque non era stato provato che l'avo fosse sopravvissuto al 17.03.1861. Chiedeva, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
1.3. Con sentenza n. 943/2025, il Tribunale di Genova - dopo aver dichiarato la sussistenza dell'interesse ad agire da parte dei ricorrenti - rigettava nel merito il ricorso.
Il Tribunale, inoltre, sosteneva che l'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è incentrato sulla dimostrazione della linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466-09). Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
2.1. Con atto di citazione in appello, gli originari richiedenti hanno impugnato la sentenza.
pag. 4/14 Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti impugnano la sentenza per “ritenuta applicabilità del codice civile albertino del 1837. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 4 e 11 del codice civile unitario del
1865. contraddittorietà ed ingiustizia manifesta della decisione.”
In particolare, così come sostenuto dal giudice di prime cure, tutti i cittadini appartenenti al Regno di Sardegna hanno alla data del 17 marzo 1861
(Unità d'Italia) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana anche in base ai principi di diritto internazionale consuetudinario. Coloro che erano nati nell'allora Regno di Sardegna, dunque prima dell'unificazione d'Italia, furono, dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una cittadinanza straniera. L'art
11 del Codice civile del 1865 non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia.
Nel caso di specie, l'acquisto della cittadinanza in capo all'avo, nato in [...] preunitaria ed emigrato in Uruguay, risulta accertato in quanto
, è deceduto in epoca successiva al 17.3.1861 (cfr Persona_1
certificato di sepoltura del 1879), avendo generato ivi prole: infatti, i cittadini nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia e si dimostri che il soggetto in discorso sia deceduto successivamente a tale momento, senza che possano in alcun modo rilevare comportamenti concludenti dai quali si possa evincere una eventuale rinuncia implicita alla cittadinanza italiana.
pag. 5/14 Con il secondo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza “in subordine, sempre sulla ritenuta applicabilità del codice albertino del 1837: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34 della decisione.”
In particolare, a loro giudizio, l'art. 34 (in combinato disposto con l'art. 36) del c.c. albertino del 1837 imporrebbe di ritenere compiuto l'effetto di perdita della cittadinanza conseguente alla stabile emigrazione in paese estero solo a fronte di un'intimazione del RA del rientro;
in difetto, invece, avrebbe comportato solo la perdita del godimento dei diritti civili.
Inoltre, si sottolinea che la mancanza della prova dell'intenzione di mai più ritornare non può desumersi in via presuntiva dal solo fatto di aver stabilito il proprio domicilio all'esterno, per un tempo più o meno lungo.
Con il terzo motivo, impugnano la sentenza “sulla ritenuta applicabilità dell'art. 34 del c.c. del 1837: violazione delle norme e dei principi in tema di onere probatorio e di riparto dello stesso. Inammissibile inversione dell'onere probatorio.”
In particolare, gli appellanti sottolineano che la parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera. Chiedono, pertanto, di accertare l'illegittimità e inammissibilità dell'inversione dell'onere probatorio disposta dal Giudice di prime cure.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1
di primo grado.
Sostiene, inoltre, l'applicabilità al caso di specie del d.l. n. 36/2025, nella parte in cui prevede che il richiedente è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della pag. 6/14 cittadinanza previste dalla legge. A giudizio del , difatti, si CP_1
tratterebbe di una norma processuale.
Aggiunge, inoltre, che competerà alla controparte allegare e dimostrare, tra l'altro, che tutti gli ascendenti degli odierni ricorrenti non si sono mai naturalizzati cittadini di Stato estero e hanno svolto mansioni che non ne importano la perdita della cittadinanza ai sensi degli artt. 11 c.c. 1865 e 8 l.
n. 555/1912.
3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è fondato.
I motivi di appello riguardano l'interpretazione della legislazione risalente ad epoca preunitaria ed alla prova dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
3.2. Nel caso di specie non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna (che dal 1814 comprendeva anche la Liguria) emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità di
Italia.
Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del Persona_2
(e degli altri stati italiani pre-unitari) con la nascita del Regno d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alla normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della
Corte Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati sarebbero cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del Regno di Sardegna.
pag. 7/14 Quello che è sostenuto il ed è stato accolto dal Controparte_1
Tribunale è che l'avo aveva perso la qualità di suddito del Per_2
essendo emigrato anteriormente all'unità di Italia con “l'animo di
[...]
non più ritornare”. Tale condotta infatti era prevista dall'art. 34 del Codice civile albertino del 1837 come una delle due ipotesi in cui un suddito perdeva i diritti civili.
Si deduce, in sostanza, che l'avo avesse abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare, sulla base di elementi presuntivi attinenti alle vicende di vita del capostipite emigrato nel Paese straniero, ovvero il solo fatto che all'epoca era difficoltoso viaggiare, che si era poi ivi sposato, che non risulta che fosse ritornato in patria.
Ad avviso di questa Corte, la decisione non è condivisibile.
Deve evidenziarsi, innanzitutto, che tali elementi di fatto afferiscono all'esistenza che il soggetto emigrato ha condotto successivamente al suo arrivo nel Paese ospitante, il che induce ad escludere che essi possano essere utilmente valorizzati come indici presuntivi del fatto che il soggetto medesimo era partito dall'allora “con l'animo di non Persona_2
più tornare”. In altri termini, il ragionamento svolto dal Tribunale di
Genova appare errato nella parte in cui ha considerato provato, in via presuntiva, uno stato soggettivo che, a mente dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, doveva esistere al momento della partenza dell'emigrato sulla base di fatti verificatisi dopo tale momento, quando ormai la persona si trovava già nello Stato ospitante.
3.3. Esclusa l'idoneità dei suddetti elementi di provare l'animo di non più tornare, si evidenzia che grava sul l'onere di provare Controparte_1
la ricorrenza di fatti estintivi o modificativi della cittadinanza.
pag. 8/14 Difatti, secondo Cassazione civile , sez. un. , 24/08/2022 , n. 25317 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
Tuttavia, il non ha dedotto alcun fatto idoneo a dimostrare, nel CP_1
senso appena indicato, che l'avo degli odierni appellati sia emigrato in
Sudamerica “con l'animo di non più tornare”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, ragion per cui, nel caso di specie, non possono reputarsi integrati i presupposti per l'applicazione di detta norma.
3.4. In ogni caso, questa Corte ritiene dirimente osservare che il ridetto art. 34, in base al suo tenore letterale, stabiliva che il suddito che si fosse trasferito all'estero con l'animo di non più ritornare o che avesse acquistato la “naturalità in un paese straniero” avrebbe perso non già lo status di suddito del bensì il “godimento dei diritti civili” Persona_2
inerenti a tale status.
A conferma di ciò, si consideri quanto disposto dal successivo art. 36 del
Codice civile albertino del 1837: “I sudditi contemplati nei due articoli precedenti, ed anche quelli che con Sovrana autorizzazione avessero preso servizio militare, od accettate pubbliche funzioni da un Governo straniero, dovranno nel termine che sarà prefisso rientrare nei Regii Stati, qualora
pag. 9/14 venga loro intimato il ritorno sia individualmente, sia in modo generale, e per pubblico proclama. Sono eccettuati dalla disposizione del presente articolo quelli soltanto che, previa autorizzazione Sovrana, avessero ottenuto la naturalità in paese estero.”.
La norma, nel prevedere il potere del RA di richiamare in Patria i sudditi “contemplati nei due articoli precedenti”, con la sola eccezione di coloro che “avessero ottenuto la naturalità in paese estero”, induce a ritenere che il Legislatore dell'epoca considerasse coloro che fossero emigrati all'estero “con l'animo di non più ritornare” pur sempre sudditi del Regno di Sardegna che, tuttavia, avevano perso l'esercizio dei diritti civili connessi alla qualità di suddito.
Si consideri inoltre che l'art. 39 del Codice del 1837 stabiliva che “Il suddito che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili potrà essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato coll' autorizzazione del
RA , e con dichiarare nel modo prescritto nell'articolo 20 , che vuole stabilirvisi , e purchè vi si stabilisca effettivamente entro l'anno dalla ottenuta autorizzazione.” così ammettendo esplicitamente la possibilità che esistessero sudditi che restavano tali anche se avevano perso il godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità.
Deve poi evidenziarsi che anche la giurisprudenza dell'epoca ha interpretato l'art. 34 del Codice civile del 1837 nel senso appena indicato.
Si consideri quanto statuito sul punto dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza del 24 aprile 1857: “il testatore marchese nato Persona_3
in Genova da padre genovese, non aveva ottenuta sovrana autorizzazione di venire altrove naturalizzato, e quindi, a termini della giurisprudenza vigente prima e dopo la promulgazione del Cod. civ., per quantunque in
pag. 10/14 forza dei seguiti internazionali trattati gli fosse lecito di ritirarsi e dimorare all'estero, non erasi ciò nullameno potuto spogliare dalla sudditanza sarda, la quale, come ogni altra sudditanza, non racchiude unicamente in sé la fruizione di un diritto a cui si possa a talento rinunciare, ma astringe a doveri verso la patria da cui coi soli mezzi dalla legge in questa vigente riconosciuti può essere fatto di verni prosciolto”.
Pertanto, interpretando l'art. 34 del Codice civile Albertino del 1837 nel senso che il trasferimento all'estero con l'animo di non più ritornare determinava solo la perdita in capo al suddito del godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità, mantenendo invece intatto il rapporto di sudditanza, è possibile affermare che l'avo emigrato, diversamente da quanto argomentato sul punto dal dell'Interno, non è mai CP_1
divenuto cittadino straniero per effetto della norma menzionata e, di conseguenza, la sua esistenza in vita alla data del 1° gennaio 1866 ha comportato ipso iure l'acquisto da parte sua della cittadinanza italiana.
3.5. Il ha infine sostenuto l'applicazione dell'art.1, comma 2 ter CP_1
del decreto legge n. 36/2025 convertito con modificazioni con legge n.
74/25, il quale ha previsto che “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
3.6 Ci si pone il problema se tale norma possa essere applicata anche a questa controversia pur instaurata prima del 27 marzo 2025 in quanto si tratterebbe, a giudizio del , di una norma processuale per cui CP_1
varrebbe il principio tempus regit actum.
pag. 11/14 3.7 La risposta deve essere negativa. Il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile. In questo caso però la norma esiste. L'articolo
1 del decreto legge prevede: “a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo
2025 ; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
”.
3.8 L'articolo 1 prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale. Né la disposizione sulla prova può essere considerata una norma processuale “pura”; infatti, è una norma relativa all'onere della prova specifica esclusivamente per questa fattispecie e mirata alla drastica limitazione della trasmissibilità iure sanguinis; si tratta di una norma di natura mista processuale-sostanziale che “spalleggia” la restrizione della pag. 12/14 disciplina introdotta. Ragione ulteriore per non applicarla alle ipotesi in cui si continua ad applicare la precedente disciplina sostanziale.
4.1 Pare equo compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione della complessità della materia e della difficile interpretazione ed applicazione di norme assai risalenti nel tempo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- Accoglie l'appello proposto da Parte_1
Parte_2 Parte_3
contro Parte_4 Parte_5
la sentenza del Tribunale di Genova n. 943/202 e per l'effetto
- dichiara che nato in Uruguay in [...] Parte_2
1.6.1989, C.F. , C.F._1 Parte_6
nato in [...] in data [...], C.F.
[...]
, nato in C.F._2 Parte_7
Uruguay in data 5.9.1993, C.F. , C.F._3 [...]
nata in [...] in data [...], C.F. Parte_3
, nato in C.F._4 Parte_1
Uruguay in data 21.9.1993, C.F. sono C.F._5
cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato Controparte_1
civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
pag. 13/14 - Spese del grado di appello compensate.
Genova, 10/12/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 373/2025
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 373/2025 R.G. promossa da
Parte_1 [...]
, Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5
, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
[...]
AN RA n. 24 presso lo studio dell'avv. DROMI
ED EL, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del tempore, rappresentato e difeso ex lege CP_2
DALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
GENOVA, presso i cui uffici, siti in GENOVA, VIALE BRIGATE
PARTIGIANE 2, è domiciliato. PARTE APPELLATA
e
Procuratore Generale C/O Corte D'appello Di Genova
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Come da provvedimento interlocutorio gli appellanti, nel riportarsi integralmente allatto di citazione in appello ed alle note di udienza in atti chiedono quindi che, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, contrariis rejectis, riformare l'impugnata Sentenza n.
943/2025 del Tribunale di Genova, Sez. XI Civile, pubblicata il 04.04.2025
e notificata in data 08.04.2025, emessa all'esito del procedimento iscritto al R.G. n. 4625/2024 e, per l'effetto
- essendo provata la linea di discendenza e la continuità della trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite sino agli odierni appellanti
- accogliere le conclusioni rassegnate da questi ultimi in primo grado, riconoscendoli tutti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo altresì che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato Controparte_1
civile competente, proceda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate in epigrafe, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.”
pag. 2/14 per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'avverso appello, ovvero, previa reiezione dell'appello attoreo, confermare la sentenza di primo grado e la declaratoria di inammissibilità delle domande. Con vittoria di spese del grado.”
MOTIVAZIONE
1.1. Con ricorso introduttivo ex artt. 281 decies e 281 undecies c.p.c., gli odierni appellanti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al
[...]
e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative CP_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di , italiano, nato a [...] Persona_1
a Finale Ligure (SV), in data 15.02.1830, emigrato all'estero (in Uruguay).
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
1.2. Si costituiva il chiedendo, in via preliminare, di Controparte_1
valutare l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e, nel merito, contestando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, in particolare evidenziando che l'avo capostipite era certamente (attesa la sua data di nascita, la data di pag. 3/14 matrimonio e di nascita del primogenito in terra straniera) emigrato prima della proclamazione del Regno di Italia e della entrata in vigore del codice civile del 1865 e che dunque non era mai divenuto, ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano (nel caso di specie l'art. 34 del codice Albertino del 1837) ed evidenziando altresì che non era stato prodotto il certificato di morte dell'avo capostipite e dunque non era stato provato che l'avo fosse sopravvissuto al 17.03.1861. Chiedeva, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
1.3. Con sentenza n. 943/2025, il Tribunale di Genova - dopo aver dichiarato la sussistenza dell'interesse ad agire da parte dei ricorrenti - rigettava nel merito il ricorso.
Il Tribunale, inoltre, sosteneva che l'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è incentrato sulla dimostrazione della linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466-09). Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
2.1. Con atto di citazione in appello, gli originari richiedenti hanno impugnato la sentenza.
pag. 4/14 Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti impugnano la sentenza per “ritenuta applicabilità del codice civile albertino del 1837. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 4 e 11 del codice civile unitario del
1865. contraddittorietà ed ingiustizia manifesta della decisione.”
In particolare, così come sostenuto dal giudice di prime cure, tutti i cittadini appartenenti al Regno di Sardegna hanno alla data del 17 marzo 1861
(Unità d'Italia) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana anche in base ai principi di diritto internazionale consuetudinario. Coloro che erano nati nell'allora Regno di Sardegna, dunque prima dell'unificazione d'Italia, furono, dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una cittadinanza straniera. L'art
11 del Codice civile del 1865 non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia.
Nel caso di specie, l'acquisto della cittadinanza in capo all'avo, nato in [...] preunitaria ed emigrato in Uruguay, risulta accertato in quanto
, è deceduto in epoca successiva al 17.3.1861 (cfr Persona_1
certificato di sepoltura del 1879), avendo generato ivi prole: infatti, i cittadini nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia e si dimostri che il soggetto in discorso sia deceduto successivamente a tale momento, senza che possano in alcun modo rilevare comportamenti concludenti dai quali si possa evincere una eventuale rinuncia implicita alla cittadinanza italiana.
pag. 5/14 Con il secondo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza “in subordine, sempre sulla ritenuta applicabilità del codice albertino del 1837: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34 della decisione.”
In particolare, a loro giudizio, l'art. 34 (in combinato disposto con l'art. 36) del c.c. albertino del 1837 imporrebbe di ritenere compiuto l'effetto di perdita della cittadinanza conseguente alla stabile emigrazione in paese estero solo a fronte di un'intimazione del RA del rientro;
in difetto, invece, avrebbe comportato solo la perdita del godimento dei diritti civili.
Inoltre, si sottolinea che la mancanza della prova dell'intenzione di mai più ritornare non può desumersi in via presuntiva dal solo fatto di aver stabilito il proprio domicilio all'esterno, per un tempo più o meno lungo.
Con il terzo motivo, impugnano la sentenza “sulla ritenuta applicabilità dell'art. 34 del c.c. del 1837: violazione delle norme e dei principi in tema di onere probatorio e di riparto dello stesso. Inammissibile inversione dell'onere probatorio.”
In particolare, gli appellanti sottolineano che la parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera. Chiedono, pertanto, di accertare l'illegittimità e inammissibilità dell'inversione dell'onere probatorio disposta dal Giudice di prime cure.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1
di primo grado.
Sostiene, inoltre, l'applicabilità al caso di specie del d.l. n. 36/2025, nella parte in cui prevede che il richiedente è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della pag. 6/14 cittadinanza previste dalla legge. A giudizio del , difatti, si CP_1
tratterebbe di una norma processuale.
Aggiunge, inoltre, che competerà alla controparte allegare e dimostrare, tra l'altro, che tutti gli ascendenti degli odierni ricorrenti non si sono mai naturalizzati cittadini di Stato estero e hanno svolto mansioni che non ne importano la perdita della cittadinanza ai sensi degli artt. 11 c.c. 1865 e 8 l.
n. 555/1912.
3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è fondato.
I motivi di appello riguardano l'interpretazione della legislazione risalente ad epoca preunitaria ed alla prova dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
3.2. Nel caso di specie non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna (che dal 1814 comprendeva anche la Liguria) emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità di
Italia.
Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del Persona_2
(e degli altri stati italiani pre-unitari) con la nascita del Regno d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alla normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della
Corte Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati sarebbero cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del Regno di Sardegna.
pag. 7/14 Quello che è sostenuto il ed è stato accolto dal Controparte_1
Tribunale è che l'avo aveva perso la qualità di suddito del Per_2
essendo emigrato anteriormente all'unità di Italia con “l'animo di
[...]
non più ritornare”. Tale condotta infatti era prevista dall'art. 34 del Codice civile albertino del 1837 come una delle due ipotesi in cui un suddito perdeva i diritti civili.
Si deduce, in sostanza, che l'avo avesse abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare, sulla base di elementi presuntivi attinenti alle vicende di vita del capostipite emigrato nel Paese straniero, ovvero il solo fatto che all'epoca era difficoltoso viaggiare, che si era poi ivi sposato, che non risulta che fosse ritornato in patria.
Ad avviso di questa Corte, la decisione non è condivisibile.
Deve evidenziarsi, innanzitutto, che tali elementi di fatto afferiscono all'esistenza che il soggetto emigrato ha condotto successivamente al suo arrivo nel Paese ospitante, il che induce ad escludere che essi possano essere utilmente valorizzati come indici presuntivi del fatto che il soggetto medesimo era partito dall'allora “con l'animo di non Persona_2
più tornare”. In altri termini, il ragionamento svolto dal Tribunale di
Genova appare errato nella parte in cui ha considerato provato, in via presuntiva, uno stato soggettivo che, a mente dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, doveva esistere al momento della partenza dell'emigrato sulla base di fatti verificatisi dopo tale momento, quando ormai la persona si trovava già nello Stato ospitante.
3.3. Esclusa l'idoneità dei suddetti elementi di provare l'animo di non più tornare, si evidenzia che grava sul l'onere di provare Controparte_1
la ricorrenza di fatti estintivi o modificativi della cittadinanza.
pag. 8/14 Difatti, secondo Cassazione civile , sez. un. , 24/08/2022 , n. 25317 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
Tuttavia, il non ha dedotto alcun fatto idoneo a dimostrare, nel CP_1
senso appena indicato, che l'avo degli odierni appellati sia emigrato in
Sudamerica “con l'animo di non più tornare”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, ragion per cui, nel caso di specie, non possono reputarsi integrati i presupposti per l'applicazione di detta norma.
3.4. In ogni caso, questa Corte ritiene dirimente osservare che il ridetto art. 34, in base al suo tenore letterale, stabiliva che il suddito che si fosse trasferito all'estero con l'animo di non più ritornare o che avesse acquistato la “naturalità in un paese straniero” avrebbe perso non già lo status di suddito del bensì il “godimento dei diritti civili” Persona_2
inerenti a tale status.
A conferma di ciò, si consideri quanto disposto dal successivo art. 36 del
Codice civile albertino del 1837: “I sudditi contemplati nei due articoli precedenti, ed anche quelli che con Sovrana autorizzazione avessero preso servizio militare, od accettate pubbliche funzioni da un Governo straniero, dovranno nel termine che sarà prefisso rientrare nei Regii Stati, qualora
pag. 9/14 venga loro intimato il ritorno sia individualmente, sia in modo generale, e per pubblico proclama. Sono eccettuati dalla disposizione del presente articolo quelli soltanto che, previa autorizzazione Sovrana, avessero ottenuto la naturalità in paese estero.”.
La norma, nel prevedere il potere del RA di richiamare in Patria i sudditi “contemplati nei due articoli precedenti”, con la sola eccezione di coloro che “avessero ottenuto la naturalità in paese estero”, induce a ritenere che il Legislatore dell'epoca considerasse coloro che fossero emigrati all'estero “con l'animo di non più ritornare” pur sempre sudditi del Regno di Sardegna che, tuttavia, avevano perso l'esercizio dei diritti civili connessi alla qualità di suddito.
Si consideri inoltre che l'art. 39 del Codice del 1837 stabiliva che “Il suddito che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili potrà essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato coll' autorizzazione del
RA , e con dichiarare nel modo prescritto nell'articolo 20 , che vuole stabilirvisi , e purchè vi si stabilisca effettivamente entro l'anno dalla ottenuta autorizzazione.” così ammettendo esplicitamente la possibilità che esistessero sudditi che restavano tali anche se avevano perso il godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità.
Deve poi evidenziarsi che anche la giurisprudenza dell'epoca ha interpretato l'art. 34 del Codice civile del 1837 nel senso appena indicato.
Si consideri quanto statuito sul punto dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza del 24 aprile 1857: “il testatore marchese nato Persona_3
in Genova da padre genovese, non aveva ottenuta sovrana autorizzazione di venire altrove naturalizzato, e quindi, a termini della giurisprudenza vigente prima e dopo la promulgazione del Cod. civ., per quantunque in
pag. 10/14 forza dei seguiti internazionali trattati gli fosse lecito di ritirarsi e dimorare all'estero, non erasi ciò nullameno potuto spogliare dalla sudditanza sarda, la quale, come ogni altra sudditanza, non racchiude unicamente in sé la fruizione di un diritto a cui si possa a talento rinunciare, ma astringe a doveri verso la patria da cui coi soli mezzi dalla legge in questa vigente riconosciuti può essere fatto di verni prosciolto”.
Pertanto, interpretando l'art. 34 del Codice civile Albertino del 1837 nel senso che il trasferimento all'estero con l'animo di non più ritornare determinava solo la perdita in capo al suddito del godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità, mantenendo invece intatto il rapporto di sudditanza, è possibile affermare che l'avo emigrato, diversamente da quanto argomentato sul punto dal dell'Interno, non è mai CP_1
divenuto cittadino straniero per effetto della norma menzionata e, di conseguenza, la sua esistenza in vita alla data del 1° gennaio 1866 ha comportato ipso iure l'acquisto da parte sua della cittadinanza italiana.
3.5. Il ha infine sostenuto l'applicazione dell'art.1, comma 2 ter CP_1
del decreto legge n. 36/2025 convertito con modificazioni con legge n.
74/25, il quale ha previsto che “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
3.6 Ci si pone il problema se tale norma possa essere applicata anche a questa controversia pur instaurata prima del 27 marzo 2025 in quanto si tratterebbe, a giudizio del , di una norma processuale per cui CP_1
varrebbe il principio tempus regit actum.
pag. 11/14 3.7 La risposta deve essere negativa. Il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile. In questo caso però la norma esiste. L'articolo
1 del decreto legge prevede: “a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo
2025 ; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
”.
3.8 L'articolo 1 prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale. Né la disposizione sulla prova può essere considerata una norma processuale “pura”; infatti, è una norma relativa all'onere della prova specifica esclusivamente per questa fattispecie e mirata alla drastica limitazione della trasmissibilità iure sanguinis; si tratta di una norma di natura mista processuale-sostanziale che “spalleggia” la restrizione della pag. 12/14 disciplina introdotta. Ragione ulteriore per non applicarla alle ipotesi in cui si continua ad applicare la precedente disciplina sostanziale.
4.1 Pare equo compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione della complessità della materia e della difficile interpretazione ed applicazione di norme assai risalenti nel tempo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- Accoglie l'appello proposto da Parte_1
Parte_2 Parte_3
contro Parte_4 Parte_5
la sentenza del Tribunale di Genova n. 943/202 e per l'effetto
- dichiara che nato in Uruguay in [...] Parte_2
1.6.1989, C.F. , C.F._1 Parte_6
nato in [...] in data [...], C.F.
[...]
, nato in C.F._2 Parte_7
Uruguay in data 5.9.1993, C.F. , C.F._3 [...]
nata in [...] in data [...], C.F. Parte_3
, nato in C.F._4 Parte_1
Uruguay in data 21.9.1993, C.F. sono C.F._5
cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato Controparte_1
civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
pag. 13/14 - Spese del grado di appello compensate.
Genova, 10/12/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
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