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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/05/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 2614/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata per la discussione.
Visto il terzo comma dell'art 281 sexies c.p.c.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere, 16 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 2614/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2614 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, Controparte_1 come in atti, dall'Avv Patrizio Russo e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Caserta (CE) alla via Mengs n. 19/21;
APPELLANTE
e
, (CF: ) difesa in primo grado CP_2 C.F._1 dall'Avv Assunta Caterino;
APPELLATA
nonché contro
, (CF: ) contumace in primo grado;
CP_3 C.F._2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
15.05.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, conveniva in giudizio Controparte_1
e al fine di sentir dichiarare la riforma della sen- CP_2 CP_3
2
tenza n. 105/2022, pronunziata dal Giudice di Pace di Carinola, depositata in Cancelleria in data 24.01.2022.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità della citazione in quanto notificata in pendenza dei termini per riassumere il giudizio incardinato con atto di citazione uguale ma non iscritto a ruolo violando così il combinato disposto degli artt 107 e
309 c.p.c.; 2. Il Giudice di prime cure errava nel ritenere procedibile la do- manda atteso che l'invito a negoziazione assistita non veniva notificato al e non era sottoscritto dalla;
allo stesso modo la CP_3 CP_2 richiesta di risarcimento danni era incompleta perché priva di quanto previ- sto dagli artt 145 e 148 Cod. ass.ni;
3. Il Giudice di prime cure errava nel fondare il proprio convincimento sulla base di una testimonianza attuata da un soggetto ignoto, atteso che il teste identificato in na- Testimone_1 to a Caserta il 21.02.1977 e residente a Macerata Campania alla via Massimo
Troisi snc non esiste;
4. Il Giudice di prime cure errava nel fondare l'accoglimento delle pretese risarcitorie in difetto di prova posto che, dalla perizia effettuata sulla smart tg CF661HL di proprietà del emergeva la CP_3 non compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro e il presunto veicolo coinvolto, ovvero un monopattino;
5. Il Giudice di prime cure non argo- mentava in ordine alle contestazioni della compagnia in ordine al dato della plurisinistrosità del che dalla banca dati IVASS risultava avere CP_3 ben 18 sinistri;
6. Il Giudice di prime cure errava nel riconoscere il risarci- mento del danno sulla base di una CTU che riconosce “un'edema all'interno di una capsula articolare come una lesione permanente”.
7. Il Giudice di prime cure non teneva conto delle foto depositate illustranti il luogo del si- nistro che collidono con la dinamica del sinistro in quanto non si compren- de come possa aver la smart tamponato i monopattini posto che la pista ci- clabile è sopraelevata rispetto alla strada e, nel caso del Lungomare Carac- ciolo è posto al lato opposto rispetto agli stalli delle soste.
8. Il Giudice di prime cure errava nel riconoscere un risarcimento del danno comprensivo di danno morale in assenza di prova stante anche il mancato deposito degli esami strumentali;
9. Si richiede sospensione efficacia esecutiva.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE, 1) Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 283
3
c.p.c. disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza im- pugnata all'udienza ex art. 350 c.p.c.; anche in questo caso, se ritenuto necessario, impo- nendo alla di prestare idonea cauzione per l'ammontare e nelle Controparte_4 forme e/o modalità che Codesto Tribunale riterrà più opportuni;
NEL MERITO, 2)
In via principale, Accogliere il primo motivo di appello qui proposto e, accertata l'assoluta nullità dell'intero procedimento di primo grado, dichiararne l'improcedibilità, con ogni conseguenza di legge;
2) In subordine, accogliere il secondo motivo di appello qui proposto
e accertare e dichiarare l'improcedibilità e improponibilità della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, con ogni conseguenza di legge;
3) in subordine, accogliere il terzo motivo di appello qui proposto e, accertata l'assoluta nullità dell'istruttoria condotta e
l'assoluta incertezza circa le corrette generalità del testimone escusso e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare le pretese risarcitorie avversarie, valutando, nel con- tempo, l'opportunità di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica competente;
4)
Ancora in subordine, accogliere il quarto motivo di appello qui proposto e, in totale rifor- ma della sentenza impugnata, rigettare le pretese risarcitorie avversarie stante la mancan- za di prova in ordine alla domanda dell'attrice in primo grado, rigettando le pretese risar- citorie avverse, con ogni conseguenza di legge;
5) in via di ulteriore subordine, accogliere il quinto motivo di appello qui proposto in totale riforma della sentenza impugnata, la non utilizzabilità della espletata consulenza tecnica d'ufficio per quanto ampiamente dedotto in narrativa, stante i rilievi oggettivi emersi dall'istruttoria di primo grado, con ogni conse- guenza di legge;
6) in via di ulteriore subordine, accogliere il sesto motivo di appello qui proposto e in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare le pretese risarcitorie av- versarie per difetto di prova circa la quantificazione dei danni, con ogni conseguenza di legge;
7) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giu- dizio, oltre IVA e CPA come per legge;
Alla luce dei rilievi svolti in atti, si chiede all'Ill.mo Tribunale di voler trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica.
e venivano dichiarati contumaci con provvedi- CP_2 CP_3 mento reso alla udienza del 11.07.2022.
Sempre in via preliminare occorre dare atto che la efficacia esecutiva della sentenza oggetto di impugnazione è stata sospesa cautelarmente.
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n. 105/2022 emessa dal giudice di Pace di Carinola il quale, a seguito della istruttoria ac- coglieva la domanda attorea.
4
Orbene, codesto Tribunale, esaminati gli atti processuali, nonché le eccezio- ni e contestazioni mosse dall'appellante in ordine alla veridicità dei fatti di causa, ritiene di dover rigettare la domanda presentata da in CP_2 primo grado.
In particolare, dagli atti processuali non può dirsi provato il fatto storico at- teso che non risulta identificabile il soggetto che ha reso la testimonianza nel giudizio di prime cure.
Infatti, come documentato dall'appellante, emerge che sia il nominativo re- so, ossia , sia il C.F., sia il documento di riconoscimen- Testimone_1 to, che la via indicata quale luogo di residenza del teste sono risultati inesi- stenti. Pertanto, in assenza di prova certa e tranquillizzante circa la identità del soggetto presentatosi innanzi al giudice di prime cure a rendere testimo- nianza, la medesima non può essere utilizzata per fondare l'accertamento del fatto storico.
Orbene tenuto conto che l'unica dichiarazione testimoniale non è utilizzabi- le e che gli ulteriori elementi istruttori raccolti non consentono di ritenere raggiunta la prova del fatto storico, l'appello risulta fondato con conseguen- te riforma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
Infine, alla luce dell'apparente falsità delle generalità dichiarate al Giudice di pace si rende doverosa la trasmissione degli atti al PM sede per le determi- nazioni di competenza ai sensi dell'art 331 c.p.p..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello con conseguente rigetto della domanda presentata in primo grado da;
CP_2
Condanna , al pagamento delle spese processuali del dop- CP_2 pio grado di giudizio in favore di che liquida per il Controparte_5 primo grado in € 633,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
mentre per il secondo
5
grado in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rim- borso spese generali del 15% come per legge;
Pone definitivamente le spese della CTU in primo grado a carico di
; CP_2
Dispone che la Cancelleria provveda alla trasmissione di copia dell'atto di appello e della presente sentenza al PM sede.
Santa Maria Capua Vetere, 16.05.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
6
n. 2614/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata per la discussione.
Visto il terzo comma dell'art 281 sexies c.p.c.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere, 16 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 2614/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2614 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, Controparte_1 come in atti, dall'Avv Patrizio Russo e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Caserta (CE) alla via Mengs n. 19/21;
APPELLANTE
e
, (CF: ) difesa in primo grado CP_2 C.F._1 dall'Avv Assunta Caterino;
APPELLATA
nonché contro
, (CF: ) contumace in primo grado;
CP_3 C.F._2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
15.05.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, conveniva in giudizio Controparte_1
e al fine di sentir dichiarare la riforma della sen- CP_2 CP_3
2
tenza n. 105/2022, pronunziata dal Giudice di Pace di Carinola, depositata in Cancelleria in data 24.01.2022.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità della citazione in quanto notificata in pendenza dei termini per riassumere il giudizio incardinato con atto di citazione uguale ma non iscritto a ruolo violando così il combinato disposto degli artt 107 e
309 c.p.c.; 2. Il Giudice di prime cure errava nel ritenere procedibile la do- manda atteso che l'invito a negoziazione assistita non veniva notificato al e non era sottoscritto dalla;
allo stesso modo la CP_3 CP_2 richiesta di risarcimento danni era incompleta perché priva di quanto previ- sto dagli artt 145 e 148 Cod. ass.ni;
3. Il Giudice di prime cure errava nel fondare il proprio convincimento sulla base di una testimonianza attuata da un soggetto ignoto, atteso che il teste identificato in na- Testimone_1 to a Caserta il 21.02.1977 e residente a Macerata Campania alla via Massimo
Troisi snc non esiste;
4. Il Giudice di prime cure errava nel fondare l'accoglimento delle pretese risarcitorie in difetto di prova posto che, dalla perizia effettuata sulla smart tg CF661HL di proprietà del emergeva la CP_3 non compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro e il presunto veicolo coinvolto, ovvero un monopattino;
5. Il Giudice di prime cure non argo- mentava in ordine alle contestazioni della compagnia in ordine al dato della plurisinistrosità del che dalla banca dati IVASS risultava avere CP_3 ben 18 sinistri;
6. Il Giudice di prime cure errava nel riconoscere il risarci- mento del danno sulla base di una CTU che riconosce “un'edema all'interno di una capsula articolare come una lesione permanente”.
7. Il Giudice di prime cure non teneva conto delle foto depositate illustranti il luogo del si- nistro che collidono con la dinamica del sinistro in quanto non si compren- de come possa aver la smart tamponato i monopattini posto che la pista ci- clabile è sopraelevata rispetto alla strada e, nel caso del Lungomare Carac- ciolo è posto al lato opposto rispetto agli stalli delle soste.
8. Il Giudice di prime cure errava nel riconoscere un risarcimento del danno comprensivo di danno morale in assenza di prova stante anche il mancato deposito degli esami strumentali;
9. Si richiede sospensione efficacia esecutiva.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE, 1) Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 283
3
c.p.c. disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza im- pugnata all'udienza ex art. 350 c.p.c.; anche in questo caso, se ritenuto necessario, impo- nendo alla di prestare idonea cauzione per l'ammontare e nelle Controparte_4 forme e/o modalità che Codesto Tribunale riterrà più opportuni;
NEL MERITO, 2)
In via principale, Accogliere il primo motivo di appello qui proposto e, accertata l'assoluta nullità dell'intero procedimento di primo grado, dichiararne l'improcedibilità, con ogni conseguenza di legge;
2) In subordine, accogliere il secondo motivo di appello qui proposto
e accertare e dichiarare l'improcedibilità e improponibilità della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, con ogni conseguenza di legge;
3) in subordine, accogliere il terzo motivo di appello qui proposto e, accertata l'assoluta nullità dell'istruttoria condotta e
l'assoluta incertezza circa le corrette generalità del testimone escusso e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare le pretese risarcitorie avversarie, valutando, nel con- tempo, l'opportunità di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica competente;
4)
Ancora in subordine, accogliere il quarto motivo di appello qui proposto e, in totale rifor- ma della sentenza impugnata, rigettare le pretese risarcitorie avversarie stante la mancan- za di prova in ordine alla domanda dell'attrice in primo grado, rigettando le pretese risar- citorie avverse, con ogni conseguenza di legge;
5) in via di ulteriore subordine, accogliere il quinto motivo di appello qui proposto in totale riforma della sentenza impugnata, la non utilizzabilità della espletata consulenza tecnica d'ufficio per quanto ampiamente dedotto in narrativa, stante i rilievi oggettivi emersi dall'istruttoria di primo grado, con ogni conse- guenza di legge;
6) in via di ulteriore subordine, accogliere il sesto motivo di appello qui proposto e in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare le pretese risarcitorie av- versarie per difetto di prova circa la quantificazione dei danni, con ogni conseguenza di legge;
7) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giu- dizio, oltre IVA e CPA come per legge;
Alla luce dei rilievi svolti in atti, si chiede all'Ill.mo Tribunale di voler trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica.
e venivano dichiarati contumaci con provvedi- CP_2 CP_3 mento reso alla udienza del 11.07.2022.
Sempre in via preliminare occorre dare atto che la efficacia esecutiva della sentenza oggetto di impugnazione è stata sospesa cautelarmente.
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n. 105/2022 emessa dal giudice di Pace di Carinola il quale, a seguito della istruttoria ac- coglieva la domanda attorea.
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Orbene, codesto Tribunale, esaminati gli atti processuali, nonché le eccezio- ni e contestazioni mosse dall'appellante in ordine alla veridicità dei fatti di causa, ritiene di dover rigettare la domanda presentata da in CP_2 primo grado.
In particolare, dagli atti processuali non può dirsi provato il fatto storico at- teso che non risulta identificabile il soggetto che ha reso la testimonianza nel giudizio di prime cure.
Infatti, come documentato dall'appellante, emerge che sia il nominativo re- so, ossia , sia il C.F., sia il documento di riconoscimen- Testimone_1 to, che la via indicata quale luogo di residenza del teste sono risultati inesi- stenti. Pertanto, in assenza di prova certa e tranquillizzante circa la identità del soggetto presentatosi innanzi al giudice di prime cure a rendere testimo- nianza, la medesima non può essere utilizzata per fondare l'accertamento del fatto storico.
Orbene tenuto conto che l'unica dichiarazione testimoniale non è utilizzabi- le e che gli ulteriori elementi istruttori raccolti non consentono di ritenere raggiunta la prova del fatto storico, l'appello risulta fondato con conseguen- te riforma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
Infine, alla luce dell'apparente falsità delle generalità dichiarate al Giudice di pace si rende doverosa la trasmissione degli atti al PM sede per le determi- nazioni di competenza ai sensi dell'art 331 c.p.p..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello con conseguente rigetto della domanda presentata in primo grado da;
CP_2
Condanna , al pagamento delle spese processuali del dop- CP_2 pio grado di giudizio in favore di che liquida per il Controparte_5 primo grado in € 633,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
mentre per il secondo
5
grado in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rim- borso spese generali del 15% come per legge;
Pone definitivamente le spese della CTU in primo grado a carico di
; CP_2
Dispone che la Cancelleria provveda alla trasmissione di copia dell'atto di appello e della presente sentenza al PM sede.
Santa Maria Capua Vetere, 16.05.2025
Il Giudice
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