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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/12/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1430/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1430/2022 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, via Martino Cilestri n.41, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Rosso Filippo Giovanni, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via Roma n. 262, C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Siracusa nella Corte Cesare Gaetani n. 2, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Piccione, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, del
29.05.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: con ricorso depositato il 22.04.2022, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e Controparte_1 celebrato in Ragusa in data 02.10.1985, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto
Comune, al n. 184, parte II, serie A, anno 1984, dal quale sono nati i figli maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente autosufficienti, e , maggiorenni e non economicamente Per_3 Per_4 indipendenti, chiedendo, altresì, di confermare quanto statuito in sede di separazione circa il mantenimento dei figli e , nonché prevedere l'attuazione di una serie di trasferimenti Per_3 Per_4 immobiliari previsti in sede di separazione consensuale tra le parti;
il ricorrente ha esposto di essersi separato dal coniuge, giusto accordo di separazione con negoziazione assistita del 05.06.2021 e autorizzata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di
Ragusa in data 11.06.2021, di non essersi più riconciliato con la e che è, pertanto, trascorso CP_1 il termine prescritto dalla separazione per ottenere la pronuncia di divorzio;
la resistente, costituendosi in giudizio con memoria difensiva del giorno 03.10.2022 e successivamente con comparsa di costituzione del 15.03.2023, non ha contestato la domanda in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre, ha chiesto di confermare le statuizione rese in sede di separazione e di riconoscere alla stessa il diritto di percepire l'assegno divorzile, deducendo, in particolare, di aver diritto alla suddetta somma a fronte, oltre che della funzione assistenziale, della funzione perequativo-compensativa per aver contribuito in modo determinante alla conduzione della vita familiare e alla crescita professionale del , nonché Parte_1 del patrimonio comune;
rimasto vano il tentativo di conciliazione tra le parti, all'udienza del 06.10.2022, il Presidente ha nominato quale Giudice istruttore sé stesso e fissato l'udienza di comparizione e trattazione alla data del 05.04.2023; rigettate le richieste istruttorie e precisate le conclusioni, all'udienza del 28.05.2025, tenutasi in forma cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche;
che il Pubblico Ministero nulla ha opposto;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine di sei mesi dall' udienza presidenziale, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di separazione con negoziazione assistita del 05.06.2021 e autorizzato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa in data 11.06.2021, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
si rileva che il ricorrente ha dichiarato la propria disponibilità ed intenzione nel continuare ad occuparsi dell'esclusivo mantenimento dei figli e , maggiorenni ed economicamente Per_3 Per_4 non autosufficienti, con la conferma integrale delle modalità disposte in sede di separazione, ossia che il corrisponda a favore della figlia quanto necessario per il mantenimento ed in Parte_1 Per_4 particolare per le spese di vitto e alloggio in Canada, oltre ad ogni spesa per il conseguimento di un master per il quale era già stata formulata (al momento della separazione consensuale) la domanda di partecipazione, ed in favore del figlio quanto necessario al suo mantenimento;
Per_3 quanto all'unica determinazione economica rimasta oggetto di contrasto tra le parti, alla luce di quanto emerso dagli atti di causa, oltre che dalle dichiarazioni delle stesse parti, va ritenuto doversi accogliere la domanda della resistente di vedersi riconosciuta una somma a titolo di assegno divorzile per le ragioni di seguito illustrate, seppure in misura minore rispetto a quanto dalla stessa richiesto, tenuto conto della condizione economica di entrambe le parti del giudizio;
in primo luogo, va rilevato che secondo il nuovo orientamento delle Sezioni Unite n. 18287/2018, in tema di assegno di divorzio, quest'ultimo ha una natura sia assistenziale sia perequativo- compensativa (Cass. SU 18287/2018; Cass. 8 settembre 2021 n. 24250, Cass, 9 agosto 2019 n.
21234, Cass. 23 gennaio 2019 n. 1882); secondo la linea interpretativa che il Collegio ritiene di dover seguire, in quanto maggiormente aderente al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite del 2018 nella cennata decisione n.
18287/2018, nonché alla lettura della disposizione normativa di cui all'art. 5 della legge n. 898 del
1970, che non prevede alcuna prevalenza tra i vari criteri ivi indicati ai fini dell'attribuzione a quantificazione dell'assegno divorzile, la quale non troverebbe perciò alcun fondamento normativo,
e non senza poter omettere che la funzione assistenziale in senso ampio non limitata alla mancanza di indipendenza economica è immanente nella disposizione in esame, stante che il riconoscimento di un assegno divorzile non può prescindere dall'accertamento di una inadeguatezza dei mezzi e dalla impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive;
in tal senso Cass. n. 36088/2021 ha così ampiamente espresso i principi che devono guidare nel giudizio di attribuzione o meno dell'assegno divorzile, chiarendo che “ 1) "il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto"; 2) "all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativocompensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate"; 3) "la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi". In conformità, questa Corte ha ulteriormente ribadito che "i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno" (Cass. 32398/2019; nella specie, questa Corte ha cassato la sentenza impugnata che, nel riconoscere l'assegno di divorzio, aveva fondato il proprio accertamento esclusivamente sul criterio del tenore di vita godibile durante il matrimonio, senza verificare in concreto l'incidenza dei parametri integrati) e che "l'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui alla L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa" (Cass. 4215/2021). In definitiva, ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, è necessario compiere un accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, con una necessaria valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”; pertanto, va riconosciuta all'assegno divorzile una finalità non solo assistenziale, ma anche l'ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa nei casi in cui sia fornita la prova – da parte del richiedente (trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato) – che la sperequazione reddituale esistente all'epoca del divorzio sia stata causata direttamente dalle scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali l'uno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune: che ha pertanto avuto modo di ulteriormente chiarire la Corte “ anche alla luce del nuovo orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel 2018 e dalle successive pronunce di questo giudice di legittimità
(cfr. in motivazione, Cass. 21926/2019, nella cui ordinanza questa Corte ha evidenziato come
l'assegno di divorzio abbia una funzione assistenziale, imprescindibile ma in pari misura compensativa e perequativa, cosicché può "ritenersi che, anche alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell'art. 5, comma 6, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari", sempre previo preliminare esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti); fatta applicazione dei superiori principi al caso di specie, non può anzitutto non rilevarsi come ricorra una evidente e rilevante condizione di squilibrio economico a danno della in CP_1 quanto, seppur la stessa risulta essere percettrice mensile di pensione pari a circa euro 1.300,00 (cfr. doc. delle note di trattazione di parte resistente del giorno 11.03.2024), nonché proprietaria di una quota pari ad 1/6 di una causa in campagna in Chiaramonte e di due immobili in Marina di Ragusa, occupati, a detta della resistente, dalla di lei madre e sorella, oltre che, successivamente all'esecuzione dell'accordo di separazione personale, proprietaria di un locale-deposito sito in
Ragusa, prima in comunione indivisa con il marito, e beneficiaria dell'usufrutto vitalizio sulla casa coniugale, e rimasta nella disponibilità della somma di 50.000,00 euro, l'odierno ricorrente, medico affermato, ha dichiarato un reddito annuale lordo pari ad euro 225.791,00 nell'anno 2020, euro
251.454,00 nel 2021 ed euro 282.028,00 per il periodo d'imposta 2022 (cfr. doc. 1, 2 e 3 delle note di trattazione di parte ricorrente del 07.03.2024), nonché risulta proprietario di numerosi immobili e beni mobili di valore, come si desume anche dall'accordo di separazione depositato in atti;
ciò posto, risulta evidente che, deve darsi per provato come la resistente abbia contribuito alla crescita professionale e lavorativa del ricorrente, occupandosi della famiglia e dell'accudimento dei quattro figli, nonché della formazione del patrimonio comune in maniera indiretta, sostenendo i ritmi lavorativi del , che ha pertanto potuto occuparsi della propria crescita professionale;
Parte_1 sul punto la Suprema Corta ha chiarito “come "l'autoresponsabilità – cui nella sentenza della Prima civile del 2017 si era dato centrale rilievo - deve infatti percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno;
alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia (…) In definitiva, occorre un accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo” (cfr.
Cass. 30602/24); pertanto, rilevata la durata del matrimonio, di quasi quarant'anni, rilevato che lo squilibrio economico tra le parti, non perequato pur alla luce dei consistenti vantaggi patrimoniali già ricevuti dalla resistente in costanza di matrimonio di cui si è sopra dato atto, sia riconducibile a scelte comuni di conduzione della vita familiare e frutto dell'assetto matrimoniale condiviso ed operato da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio, ed ancora tenuto conto di come il mantenimento dei due figli più piccoli della coppia, (n. il 24 gennaio 1994) e ( n. il 16 settembre 1996), Per_3 Per_4 venga per intero sostenuto dal padre, con un esborso non indifferente (in particolare per la figlia
, di cui sostiene quanto necessario per il mantenimento ed in particolare per le spese di vitto e Per_4 alloggio in Canada), ,; che si dispone il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della nella misura di euro 500,00, mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, così CP_1 come disposto in sede di separazione personale tra le parti;
relativamente alle spese processuali, attesa la natura del giudizio e la reciproca parziale soccombenza, le stesse possono compensarsi tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, tra e Ragusa in data 02.10.1985, con atto Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune, al n. 184, parte II, serie A, anno 1984;
Prende atto disponendo in conformità degli accordi delle parti in ordine al mantenimento diretto ed esclusivo da parte del dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti Parte_1
e ; Per_3 Per_4
Pone a carico di , l'obbligo di corrispondere alla ex moglie Parte_1 Controparte_1 la somma mensile di euro 500,00, a titolo di assegno divorzile, entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ragusa, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000; Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 18.12.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1430/2022 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, via Martino Cilestri n.41, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Rosso Filippo Giovanni, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via Roma n. 262, C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Siracusa nella Corte Cesare Gaetani n. 2, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Piccione, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, del
29.05.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: con ricorso depositato il 22.04.2022, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e Controparte_1 celebrato in Ragusa in data 02.10.1985, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto
Comune, al n. 184, parte II, serie A, anno 1984, dal quale sono nati i figli maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente autosufficienti, e , maggiorenni e non economicamente Per_3 Per_4 indipendenti, chiedendo, altresì, di confermare quanto statuito in sede di separazione circa il mantenimento dei figli e , nonché prevedere l'attuazione di una serie di trasferimenti Per_3 Per_4 immobiliari previsti in sede di separazione consensuale tra le parti;
il ricorrente ha esposto di essersi separato dal coniuge, giusto accordo di separazione con negoziazione assistita del 05.06.2021 e autorizzata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di
Ragusa in data 11.06.2021, di non essersi più riconciliato con la e che è, pertanto, trascorso CP_1 il termine prescritto dalla separazione per ottenere la pronuncia di divorzio;
la resistente, costituendosi in giudizio con memoria difensiva del giorno 03.10.2022 e successivamente con comparsa di costituzione del 15.03.2023, non ha contestato la domanda in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre, ha chiesto di confermare le statuizione rese in sede di separazione e di riconoscere alla stessa il diritto di percepire l'assegno divorzile, deducendo, in particolare, di aver diritto alla suddetta somma a fronte, oltre che della funzione assistenziale, della funzione perequativo-compensativa per aver contribuito in modo determinante alla conduzione della vita familiare e alla crescita professionale del , nonché Parte_1 del patrimonio comune;
rimasto vano il tentativo di conciliazione tra le parti, all'udienza del 06.10.2022, il Presidente ha nominato quale Giudice istruttore sé stesso e fissato l'udienza di comparizione e trattazione alla data del 05.04.2023; rigettate le richieste istruttorie e precisate le conclusioni, all'udienza del 28.05.2025, tenutasi in forma cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche;
che il Pubblico Ministero nulla ha opposto;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine di sei mesi dall' udienza presidenziale, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di separazione con negoziazione assistita del 05.06.2021 e autorizzato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa in data 11.06.2021, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
si rileva che il ricorrente ha dichiarato la propria disponibilità ed intenzione nel continuare ad occuparsi dell'esclusivo mantenimento dei figli e , maggiorenni ed economicamente Per_3 Per_4 non autosufficienti, con la conferma integrale delle modalità disposte in sede di separazione, ossia che il corrisponda a favore della figlia quanto necessario per il mantenimento ed in Parte_1 Per_4 particolare per le spese di vitto e alloggio in Canada, oltre ad ogni spesa per il conseguimento di un master per il quale era già stata formulata (al momento della separazione consensuale) la domanda di partecipazione, ed in favore del figlio quanto necessario al suo mantenimento;
Per_3 quanto all'unica determinazione economica rimasta oggetto di contrasto tra le parti, alla luce di quanto emerso dagli atti di causa, oltre che dalle dichiarazioni delle stesse parti, va ritenuto doversi accogliere la domanda della resistente di vedersi riconosciuta una somma a titolo di assegno divorzile per le ragioni di seguito illustrate, seppure in misura minore rispetto a quanto dalla stessa richiesto, tenuto conto della condizione economica di entrambe le parti del giudizio;
in primo luogo, va rilevato che secondo il nuovo orientamento delle Sezioni Unite n. 18287/2018, in tema di assegno di divorzio, quest'ultimo ha una natura sia assistenziale sia perequativo- compensativa (Cass. SU 18287/2018; Cass. 8 settembre 2021 n. 24250, Cass, 9 agosto 2019 n.
21234, Cass. 23 gennaio 2019 n. 1882); secondo la linea interpretativa che il Collegio ritiene di dover seguire, in quanto maggiormente aderente al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite del 2018 nella cennata decisione n.
18287/2018, nonché alla lettura della disposizione normativa di cui all'art. 5 della legge n. 898 del
1970, che non prevede alcuna prevalenza tra i vari criteri ivi indicati ai fini dell'attribuzione a quantificazione dell'assegno divorzile, la quale non troverebbe perciò alcun fondamento normativo,
e non senza poter omettere che la funzione assistenziale in senso ampio non limitata alla mancanza di indipendenza economica è immanente nella disposizione in esame, stante che il riconoscimento di un assegno divorzile non può prescindere dall'accertamento di una inadeguatezza dei mezzi e dalla impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive;
in tal senso Cass. n. 36088/2021 ha così ampiamente espresso i principi che devono guidare nel giudizio di attribuzione o meno dell'assegno divorzile, chiarendo che “ 1) "il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto"; 2) "all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativocompensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate"; 3) "la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi". In conformità, questa Corte ha ulteriormente ribadito che "i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno" (Cass. 32398/2019; nella specie, questa Corte ha cassato la sentenza impugnata che, nel riconoscere l'assegno di divorzio, aveva fondato il proprio accertamento esclusivamente sul criterio del tenore di vita godibile durante il matrimonio, senza verificare in concreto l'incidenza dei parametri integrati) e che "l'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui alla L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa" (Cass. 4215/2021). In definitiva, ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, è necessario compiere un accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, con una necessaria valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”; pertanto, va riconosciuta all'assegno divorzile una finalità non solo assistenziale, ma anche l'ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa nei casi in cui sia fornita la prova – da parte del richiedente (trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato) – che la sperequazione reddituale esistente all'epoca del divorzio sia stata causata direttamente dalle scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali l'uno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune: che ha pertanto avuto modo di ulteriormente chiarire la Corte “ anche alla luce del nuovo orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel 2018 e dalle successive pronunce di questo giudice di legittimità
(cfr. in motivazione, Cass. 21926/2019, nella cui ordinanza questa Corte ha evidenziato come
l'assegno di divorzio abbia una funzione assistenziale, imprescindibile ma in pari misura compensativa e perequativa, cosicché può "ritenersi che, anche alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell'art. 5, comma 6, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari", sempre previo preliminare esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti); fatta applicazione dei superiori principi al caso di specie, non può anzitutto non rilevarsi come ricorra una evidente e rilevante condizione di squilibrio economico a danno della in CP_1 quanto, seppur la stessa risulta essere percettrice mensile di pensione pari a circa euro 1.300,00 (cfr. doc. delle note di trattazione di parte resistente del giorno 11.03.2024), nonché proprietaria di una quota pari ad 1/6 di una causa in campagna in Chiaramonte e di due immobili in Marina di Ragusa, occupati, a detta della resistente, dalla di lei madre e sorella, oltre che, successivamente all'esecuzione dell'accordo di separazione personale, proprietaria di un locale-deposito sito in
Ragusa, prima in comunione indivisa con il marito, e beneficiaria dell'usufrutto vitalizio sulla casa coniugale, e rimasta nella disponibilità della somma di 50.000,00 euro, l'odierno ricorrente, medico affermato, ha dichiarato un reddito annuale lordo pari ad euro 225.791,00 nell'anno 2020, euro
251.454,00 nel 2021 ed euro 282.028,00 per il periodo d'imposta 2022 (cfr. doc. 1, 2 e 3 delle note di trattazione di parte ricorrente del 07.03.2024), nonché risulta proprietario di numerosi immobili e beni mobili di valore, come si desume anche dall'accordo di separazione depositato in atti;
ciò posto, risulta evidente che, deve darsi per provato come la resistente abbia contribuito alla crescita professionale e lavorativa del ricorrente, occupandosi della famiglia e dell'accudimento dei quattro figli, nonché della formazione del patrimonio comune in maniera indiretta, sostenendo i ritmi lavorativi del , che ha pertanto potuto occuparsi della propria crescita professionale;
Parte_1 sul punto la Suprema Corta ha chiarito “come "l'autoresponsabilità – cui nella sentenza della Prima civile del 2017 si era dato centrale rilievo - deve infatti percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno;
alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia (…) In definitiva, occorre un accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo” (cfr.
Cass. 30602/24); pertanto, rilevata la durata del matrimonio, di quasi quarant'anni, rilevato che lo squilibrio economico tra le parti, non perequato pur alla luce dei consistenti vantaggi patrimoniali già ricevuti dalla resistente in costanza di matrimonio di cui si è sopra dato atto, sia riconducibile a scelte comuni di conduzione della vita familiare e frutto dell'assetto matrimoniale condiviso ed operato da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio, ed ancora tenuto conto di come il mantenimento dei due figli più piccoli della coppia, (n. il 24 gennaio 1994) e ( n. il 16 settembre 1996), Per_3 Per_4 venga per intero sostenuto dal padre, con un esborso non indifferente (in particolare per la figlia
, di cui sostiene quanto necessario per il mantenimento ed in particolare per le spese di vitto e Per_4 alloggio in Canada), ,; che si dispone il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della nella misura di euro 500,00, mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, così CP_1 come disposto in sede di separazione personale tra le parti;
relativamente alle spese processuali, attesa la natura del giudizio e la reciproca parziale soccombenza, le stesse possono compensarsi tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, tra e Ragusa in data 02.10.1985, con atto Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune, al n. 184, parte II, serie A, anno 1984;
Prende atto disponendo in conformità degli accordi delle parti in ordine al mantenimento diretto ed esclusivo da parte del dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti Parte_1
e ; Per_3 Per_4
Pone a carico di , l'obbligo di corrispondere alla ex moglie Parte_1 Controparte_1 la somma mensile di euro 500,00, a titolo di assegno divorzile, entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ragusa, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000; Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 18.12.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti