Sentenza 24 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 24/02/2023, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2023
N. 00095/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00585/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IE ZI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Di Nitto e Gianpaolo Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Antonio Gramsci, 24;
contro
TÀ RO di OL, in persona del Sindaco Metropolitano pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Barone e Francesca Scarpiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
RM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Sansone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A)-della nota in data 28/6/2022, avente ad oggetto “GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA DEL FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI: SERVIZIO ENERGIA E DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SU EDIFICI DI PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN PERIODO DI 36 MESI, SUDDIVISA IN DUE LOTTI FUNZIONALI (TERRITORIALI). COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE LOTTO 1”; B)-del verbale in data 28/6/2022 relativo alle sedute riservate tenute dal RUP e dalla Commissione giudicatrice in data 14, 15 e 21 giugno 2022 per la valutazione delle offerte anomale, in esito all'acquisizione della documentazione integrativa richiesta dalla stazione appaltante; e inoltre per ottenere la declaratoria d'inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato con l'aggiudicatario del Lotto 1 della Procedura di cui è causa; nonché per ottenere la condanna della TÀ RO di OL al risarcimento in forma specifica e per equivalente dei danni subiti da parte della ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IE ZI S.p.A. il 21/9/2022:
per l'annullamento,
C)-della Determinazione dirigenziale n. 1754 del 31 agosto 2022, avente ad oggetto “AGGIUDICAZIONE SOSPENSIVAMENTE CONDIZIONATA, IN QUALITÀ DI SOGGETTO AGGREGATORE, DELLA SUDDETTA PROCEDURA APERTA nella parte in cui la determina dispone l'aggiudicazione del “servizio in oggetto, per il lotto 1 a RTI MIECI S.P.A. – CARBOTERMO S.P.A. – L'OPEROSA S.P.A.”; D)-della nota del 31/8/2022, avente ad oggetto la comunicazione di aggiudicazione del LOTTO 1 ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016”; E)-del verbale del 22/8/2022 relativo alla “SECONDA SEDUTA PUBBLICA DEL SEGGIO DI GARA: apertura “Busta Documentazione” ed esame della documentazione amministrativa di RTI MIECI S.P.A. - CARBOTERMO S.P.A. - L'OPEROSA S.P.A. - Lotto 1 e GETEC ITALIA S.p.A. (già ANTAS S.p.A.) – Lotto 2”, nella parte in cui “il Seggio di gara, posto che la sopracitata documentazione risulta, per il lotto 1, regolare e conforme al disciplinare di gara e alla vigente normativa, dichiara ammessa l'offerta, così decretando il RTI MIECI S.P.A. - CARBOTERMO S.P.A. - L'OPEROSA S.P.A. “Aggiudicatario Proposto” del Lotto 1 della procedura in oggetto”; F)-del verbale conclusivo di valutazione della congruità dell'offerta presentata dal Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra MIECI S.P.A. – CARBOTERMO S.P.A. – L'OPEROSA S.P.A. “secondo classificato in graduatoria per il lotto 1 (PG n. 48666/2022)” di contenuto ad oggi sconosciuto; G)-di tutti gli altri verbali riferiti alla fase di valutazione della congruità dell'offerta presentata dal Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra MIECI S.P.A. – CARBOTERMO S.P.A. – L'OPEROSA S.P.A. di estremi e contenuto ad oggi sconosciuti.
La ricorrente chiede, inoltre, la declaratoria d'inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato con l'aggiudicatario del Lotto 1 della Procedura di gara aperta telematica di cui è causa, nonché la condanna della TÀ RO di OL al risarcimento in forma specifica e per equivalente dei danni subiti a causa dell’adozione degli atti impugnati.
Visti il ricorso principale, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi, rispettivi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di TÀ RO di OL;
Visto, altresì, l’atto di intervento in giudizio ad opponendum le ragioni di parte ricorrente di RM s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, IE ZI PA – società che ha partecipato alla procedura aperta europea bandita da TÀ RO di OL da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento di “servizi rientranti nella categoria del facility management immobili: servizio energia e di gestione e manutenzione degli impianti termici su edifici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale…per un periodo di 36 mesi suddivisa in due lotti funzionali” – chiede l’annullamento del provvedimento con cui l’amministrazione appaltante, al termine delle operazioni di verifica dell’anomalia dell’offerta dalla stessa presentata, l’ha esclusa dalla suddetta procedura relativamente al Lotto n. 1.
Con il ricorso principale, IE ZI PA (di seguito: EN), oltre alla propria esclusione dalla gara, ha impugnato anche i seguenti atti adottati dalla stazione appaltante TÀ RO OL (di seguito C.M.B.): verbale delle sedute riservate tenute dal RUP e dalla Commissione giudicatrice nelle date 14/6/2022; 15/6/2022 e 21/6/2022 inerenti la valutazione delle offerte anomale in esito all’acquisizione della documentazione integrativa richiesta alla ricorrente.
La società chiede, inoltre, sia pronuncia dichiarativa dell’inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato con l’operatore economico che si è aggiudicato il Lotto n. 1 della gara, sia la condanna di TÀ RO di OL al risarcimento dei danni che la ricorrente ritiene di avere subito per effetto degli atti di gara impugnati.
A sostegno della prefata principale azione impugnatoria EN deduce un unico, articolato mezzo di impugnazione con cui denuncia: violazione dell’art. 97, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 2016; violazione del principio di legittimo affidamento delle imprese partecipanti ad una gara pubblica nella lettera della lex specialis e violazione della stessa lex specialis ; eccesso di potere per illogicità e difetto di istruttoria. Con tale motivo EN ritiene illegittimo il giudizio di incongruità della propria offerta reso dalla stazione appaltante C.M.B. in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta dalla stessa presentata. Sotto un primo profilo, EN rileva l’illegittimità di uno degli autonomi capi di motivazione su cui si basa il giudizio di non congruità dell’offerta da essa presentata, riguardante il parametro di valutazione dell’offerta tecnica relativo al servizio di manutenzione straordinaria agli immobili della P.A. oggetto di appalto. ZIo di manutenzione straordinaria che EN intende garantire in sede di esecuzione del servizio appaltato sulla base della previsione, asseritamente fondata sull’esperienza ricavata dalla gestione di contratti analoghi, di impegnarsi a fornire detto servizio di manutenzione straordinaria non già riguardo all’intero compendio immobiliare oggetto dell’appalto di servizi, ma solo sulla parte di detti immobili - corrispondente a circa il 20% degli stessi - con conseguente esclusione, pertanto, dell’impegno a prestare il servizio di manutenzione straordinaria per il restante patrimonio immobiliare oggetto dell’appalto, sia perché parte di detti edifici sono stati qualificati già ‘…Efficienti’…” sia in quanto altra parte degli immobili è stata dichiarata “oggetto di interventi di riqualifica energetica”, con conclusiva valutazione che entrambe dette categorie di edifici non necessitavano di interventi di manutenzione straordinaria. A giustificazione e supporto della scelta operata in sede di offerta tecnica, EN ha fatto espresso riferimento alla Convenzione CONSIP SIE4, la quale, per la sua importanza, costituisce un sicuro riferimento nell’ambito dello stesso settore oggetto della gara indetta da C.M.B. comprovando che in tale procedura è stato adottato in quanto ritenuto legittimo e congruo dalla stazione appaltante lo stesso riferito metodo utilizzato da EN per formulare l’offerta relativa al servizio di manutenzione straordinaria, vale a dire mediante concentrazione degli interventi manutentivi solo sulla percentuale di edifici che, per le loro caratteristiche, fanno ragionevolmente presumere di richiedere il maggior numero di interventi manutentivi. Tale sistema, del tutto ragionevole, non è stato invece ritenuto idoneo dal seggio di gara al fine di considerare congrua l’offerta della ricorrente, avendo C.M.B. erroneamente affermato che le riferite dichiarazioni rese dalla ricorrente fossero irragionevoli e “…assolutamente non sostenibili.”, in quanto escludenti a priori ed in modo arbitrario dal servizio manutentivo oggetto di appalto, una percentuale molto rilevante (superiore all’80%) degli edifici/impianti dalla base del proprio calcolo, con impegno a prestare detto servizio solo riguardo al 20% degli edifici, come già effettuato dalla ricorrente in altri precedenti contratti definiti analoghi (v. verbale RUP-Commissione del 28/6/2022 doc. n. 3 della ricorrente).
Con un secondo rilevo, la ricorrente contesta l’operato del seggio di gara, nella parte in cui valuta incongrua l’offerta da essa presentata, nella parte relativa alla “fornitura degli impianti per la ventilazione meccanica controllata e per i misuratori”. EN sostiene la piena legittimità di non avere considerato, riguardo a detto parametro di valutazione, i costi relativi alla fornitura degli impianti e dei misuratori, poiché il Disciplinare di gara – contrariamente a quanto afferma la stazione appaltante – stabilisce espressamente che le imprese concorrenti abbiano la facoltà di inserire nella propria offerta tecnica e “quotare” nell’offerta economica detto elemento di valutazione, mediante dichiarazione di impegnarsi ad installare e posare sia i sistemi di ventilazione meccanica sia i misuratori registratori, con fornitura di questi ultimi prodotti rientrante negli adempimenti a carico degli enti pubblici proprietari degli immobili. Secondo la ricorrente, anche la tabella contenente i criteri di valutazione dell’offerta tecnica (pag. 40 del Disciplinare) indica espressamente le sole operazioni di installazione degli impianti di ventilazione meccanica e di impegno a posare i misuratori registratori, senza fare alcun cenno ad un ulteriore impegno richiesto alle concorrenti di fornire detti impianti e apparecchi misuratori. Ritiene inoltre la ricorrente che sia elemento non decisivo al fine di considerare che il suddetto obbligo per le concorrenti fosse esteso anche alla fornitura degli impianti e dei misuratori il fatto che la Relazione illustrativa (v. doc. n. 13 della ricorrente) e il par. 18 del Disciplinare di gara facciano espresso riferimento, riguardo ai sistemi per la ventilazione meccanica “alla qualità …dei prodotti offerti”, alle “specifiche tecniche dei principali componenti da installare” e alla “qualità dei prodotti offerti”, dato che la chiara lettera della citata disposizione del Disciplinare richiede alle concorrenti solamente di redigere un “Progetto Tipo” con cui proporre alla Stazione appaltante “…una percentuale di copertura con sistemi di Ventilazione meccanica negli edifici di Tipo “B” e che indichi alla Stazione appaltante una o più soluzioni impiantistiche da installare a valle dell’aggiudicazione, una volta che le Amministrazioni proprietarie avessero scelto quella ritenuta migliore. E’ pertanto illegittima la valutazione di non congruità dell’offerta basata su un elemento (fornitura di tali impianti) non richiesto dalla lex specialis di gara, tenuto conto del fatto che, al riguardo, essa richiede semplicemente e unicamente l’impiego delle concorrenti alla “…posa di Sistemi di Ventilazione meccanica negli edifici di tipo ‘B’…”. Tale impegno è identificato “…mediante la proposta di una percentuale di copertura con sistemi di Ventilazione meccanica…ed una modalità di esecuzione dell’impegno preso…espresso mediante Progetto Tipo…”.
Secondo EN, infine, il giudizio di anomalia della propria offerta a cui è pervenuta la stazione appaltante è illegittimo perché illogico e conseguente ad un’istruttoria carente, anche nella parte in cui la stazione appaltante ha valutato le giustificazioni rese dalla ricorrente con riferimento all’elemento “Conto termico” di cui al D.M. 16/2/2016 in modo del tutto negativo, vale a dire considerando che detto parametro “…come ipotizzato costituisca un elemento di aggravio dello squilibrio del quadro economico…”. EN ritiene invece di avere oggettivamente giustificato la propria offerta riguardo al suddetto elemento e al relativo incentivo spettante alle concorrenti per ogni singolo edificio. A dire della ricorrente, infatti, non risponde al vero, come invece sostiene la stazione appaltante, che EN abbia inserito nel “conto termico” solo edifici pubblici che gli avrebbero garantito l’incentivo massimo del 100%, avendo la ricorrente considerato, nel proprio conto economico, anche n. 4 edifici incentivati al 40% ed un edificio incentivato al 65%. Anche sotto quest’ultimo esaminato profilo la ricorrente ritiene illegittimo il giudizio di incongruità della propria offerta, con conseguente richiesta di annullamento del provvedimento impugnato e riammissione della stessa alla gara pubblica in parola relativamente al Lotto n. 1. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, EN ha impugnato la determinazione della TÀ RO di OL n. 1754 del 31 agosto 2022, avente ad oggetto “Aggiudicazione sospensivamente condizionata, in qualità di soggetto aggregatore, della procedura aperta per l’affidamento del suddetto servizio per un periodo di 36 mesi, suddivisa in n. 2 lotti funzionali, nella parte in cui si dispone l’aggiudicazione del Lotto n. 1 a RTI tra MIECI S.P.A., CARBOTERMO S.P.A. e L'OPEROSA S.P.A.”. EN chiede inoltre l’annullamento della nota della TÀ RO di OL in data 31/8/2022, recante la comunicazione di aggiudicazione del LOTTO 1 ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, del verbale del 22/8/2022 relativo alla “seconda seduta pubblica del seggio di gara: apertura “Busta Documentazione” ed esame della documentazione amministrativa di RTI MIECI S.P.A. - CARBOTERMO S.P.A. - L'OPEROSA S.P.A. - Lotto 1, nella parte in cui “il Seggio di gara, posto che la sopracitata documentazione risulta, per il lotto 1, regolare e conforme al disciplinare di gara e alla vigente normativa, dichiara ammessa l'offerta, così decretando il RTI MIECI S.P.A. - CARBOTERMO S.P.A. - L'OPEROSA S.P.A. “Aggiudicatario Proposto” del Lotto 1 della procedura in oggetto” e, infine, del verbale conclusivo di valutazione della congruità dell'offerta presentata dal Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra MIECI S.P.A. – CARBOTERMO S.P.A. – L'OPEROSA S.P.A..
I citati nuovi atti e provvedimenti sono stati impugnati da EN unicamente mediante motivi aggiunti rilevanti illegittimità derivata da quella che invaliderebbe gli atti già impugnati con l’atto introduttivo del giudizio
La TÀ RO di OL, costituitasi in giudizio, ritenendo infondati sia l’atto introduttivo della lite sia il ricorso per motivi aggiunti, chiede la reiezione di entrambi.
Si è inoltre costituita in giudizio, quale soggetto interveniente ad opponendum le ragioni di parte ricorrente, RM s.p.a., mandataria di R.T.I. aggiudicatario della gara dopo l’estromissione di EN, chiedendo la reiezione del ricorso, in quanto infondato.
Alla pubblica udienza del 31gennaio 2023, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione, come da verbale.
Il Tribunale rileva la piena legittimità dell’esclusione della società ricorrente dalla gara pubblica per l’affidamento del servizio di energia e di gestione e manutenzione degli impianti termici su edifici di proprietà o in uso alle PP.AA. aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna per un periodo di 36 mesi, suddivisa in due lotti funzionali, relativamente al Lotto n. 1. A tale esito della controversia il Collegio è pervenuto esaminando le censure proposte dalla ricorrente avverso la propria esclusione dalla gara e avverso il presupposto giudizio di anomalia dell’offerta dalla stessa presentata ed esaminata dalla TÀ RO di OL in quanto proposta dalla concorrente classificatasi al primo posto della graduatoria della gara relativamente al Lotto. N. 1.
Va premesso, in fatto, che, al termine delle operazioni di valutazione delle offerte presentate dalle imprese partecipanti alla gara, da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Lotto n. 1 -, la stazione appaltante ha attribuito ad EN il punteggio complessivo per l’offerta tecnica pari a punti 70/70 e il punteggio complessivo pari a punti 26,78/30 alla propria offerta economica, per un punteggio complessivo assegnato di punti 96,78/100. Tale punteggio complessivo dell’offerta, che ha consentito ad EN di essere collocata al primo posto della graduatoria, è inoltre risultato largamente superiore al limite dei 4/5 del punteggio complessivo da essa ottenuto, con la conseguenza che tale superamento ha comportato l’automatica sottoposizione della concorrente alla quale tale punteggio complessivo è stato assegnato, a verifica di anomalia della offerta (tecnica + economica) da essa presentata.
Da tale verifica compiuta dal seggio di gara sono emersi ben tre distinti ed autonomi elementi, in riferimento ai quali l’offerta di EN è stata giudicata dal seggio di gara quale anormalmente bassa. Ciò premesso, il Tribunale ritiene che, riguardo a due degli elementi evidenziati nella Relazione conclusiva di verifica dell’anomalia condotta dal seggio di gara, il giudizio di non congruità della complessiva offerta presentata da EN PA debba essere pienamente condiviso. Nel dettaglio, la non congruità dell’offerta EN risulta dimostrata, ad avviso del Collegio, riguardo agli elementi: a) valutazione relativa alla quantificazione dei costi di manutenzione straordinaria; b) fornitura dei materiali per la ventilazione meccanica controllata e per misuratori.
Per quanto concerne il primo elemento valutato dal RUP e dalla Commissione, il Collegio osserva che esso concerne espressamente il servizio di manutenzione straordinaria degli immobili delle PP.AA. oggetto di appalto. Nella specie, la ricorrente ha scelto di inserire nella propria offerta il costo di tale servizio, che la lex specialis riferisce chiaramente ed inequivocabilmente a tutti gli edifici oggetto dell’appalto di servizi, ad una sola parte, largamente minoritaria di essi (20,8 % circa), in tal modo escludendo a priori e del tutto ingiustificatamente dall’impegno ad effettuare detto servizio di manutenzione straordinaria degli edifici delle PP.AA. oggetto di gara, una parte assai rilevante di detti immobili, quali rappresentanti circa il 80% di essi. La ricorrente ha ritenuto, infatti, che per l’intera categoria di immobili classificati già quali “efficienti” (18,6% del volume degli edifici) e per l’intera categoria degli immobili oggetto di interventi di riqualifica energetica (60% della volumetria degli edifici) non vi fosse alcuna necessità di prevedere l’impegno ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria. Il Collegio ritiene che tale pretesa della ricorrente si configuri quale inammissibile tentativo di sostituire una propria, soggettiva e interessata valutazione dell’entità degli interventi di manutenzione straordinaria da eseguire sugli immobili oggetto di appalto (con radicale esclusione della prestazione del servizio per gli immobili rientranti nelle suddette categorie) a quella valutata quale necessaria per l’interesse pubblico sotteso a tali servizi da parte della TÀ RO di OL – che risulta chiaramente e logicamente prevista, come emerge dalla lettura della lex specialis nel suo complesso, per tutti gli immobili oggetto dei servizi appaltati. In diPArte l’ovvia considerazione in merito al fatto che anche gli immobili di recente ristrutturazione sono soggetti - tenuto conto della durata di n. 5 anni del servizio appaltato- ad imprevisti interventi straordinari di manutenzione, la scelta operata dalla ricorrente nella propria offerta si pone in stridente contrasto con la stessa lex specialis di gara, nella parte in cui le relative disposizioni descrivono l’oggetto concreto dell’appalto e, in particolare, laddove indicano chiaramente che i servizi e gli interventi richiesti (manutentivi e gestionali) sono riferiti a tutti gli immobili della PP.AA. descritti per il Lotto n. 1 della procedura aperta in esame.
Al riguardo va ulteriormente sottolineato che l’appalto di servizi in esame è del tipo “ full risk” , con la conseguenza che sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutti i costi e gli oneri dell’appalto che la lex specialis di gara non ponga espressamente a carico dell’Amministrazione appaltante. ll Collegio ritiene inoltre che siano del tutto inconsistenti, al riguardo, le considerazioni di EN volte a comparare la propria offerta presentata ora a C.M.B. a quella già presentata in altra gara pubblica ad altra stazione appaltante, posto che, in diPArte la non dimostrata analogia tra le due fattispecie, risulta dirimente, con specifico riferimento ai costi di manutenzione straordinaria sugli immobili oggetto del servizio, evidenziare la diversa durata dei due appalti: 5 anni per l’appalto in esame e soli 2 anni per quello citato dalla ricorrente.
Ulteriore motivo di valutazione di incongruità dell’offerta di EN e ulteriore motivo di esclusione di detta concorrente dalla gara risiede nella motivazione del provvedimento impugnato con cui la stazione appaltante evidenzia la mancanza, nell’offerta della ricorrente, dei costi inerenti la fornitura degli impianti e dei materiali relativi all’installazione degli stessi impianti di ventilazione meccanica controllata e dei misuratori. La ricorrente ha ritenuto infatti che il relativo servizio appaltato consistesse unicamente nell’installazione e posa in opera sia degli impianti di ventilazione che dei misuratori, restando quindi a carico delle amministrazioni proprietarie degli immobili, i macchinari e i prodotti da installare.
Il Collegio deve ribadire, al riguardo, quanto già accennato in sede di esame del primo mezzo d’impugnazione, in relazione alla specificità dell’appalto di servizi in esame (tipologia full risk) ove la lex specialis prevede che sia a carico dell’aggiudicataria ogni intervento e prestazione inerente l’appalto che non sia espressamente e specificamente prevista a carico della stazione appaltante.
Nel caso che ci occupa, relativo all’elemento di valutazione: interventi di installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata e di misuratori la fornitura degli impianti, il Collegio ritiene che tale complessivo intervento dovesse includere necessariamente anche la fornitura di detti impianti (ventilazione meccanica) e apparecchiature (misuratori). In primo luogo si osserva che tale fornitura non è inclusa tra le prestazioni che tassativamente sono previste a carico dell’ente contraente ex art. 24, comma 1 del Capitolato Tecnico prestazionale, in tale disposizione non essendo indicata alcuna voce di oneri per la fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dei sistemi di ventilazione meccanica controllata e dei misuratori, con conseguente necessità – in un appalto full risk - che EN, una volta scelto di inserire anche tale elemento di valutazione nella propria offerta, inserisse anche i costi di fornitura degli impianti e dei misuratori in aggiunta ai costi di installazione e posa in opera degli stessi elementi.
Sotto diverso ma convergente profilo, il Collegio rileva che ulteriore elemento che depone in favore dell’obbligo per la ricorrente di indicare nell’offerta tecnica anche la fornitura di detti impianti e dei misuratori, deriva dalla facoltatività e dal carattere premiale della prestazione in esame. Secondo quanto indicato nella “relazione illustrativa” dell’appalto in questione era previsto un sistema di premialità per le imprese concorrenti che era diretto ad incentivare l’offerta di sistemi di ventilazione meccanica. La relazione prevede che detto incentivo fosse valutato “…con riferimento alle scelte progettuali in termini di inserimento nel contesto, alla qualità del progetto e dei prodotti offerti, all’impatto delle tipologie proposte sul consumo energetico…” (v, doc. n. 17 di TÀ RO). E chiaro che, nel contesto di una prestazione facoltativa dell’appalto come quella in esame, la circostanza di averla inclusa nell’offerta comporta necessariamente che quest’ultima debba includere tutti gli elementi tecnici espressamente citati nella suddetta Relazione illustrativa e, quindi, non solo la parte prestazionale relativa all’operazione di installazione ma anche quella relativa alla fornitura dei “prodotti offerti”.
Il Collegio ritiene conclusivamente che, in considerazione del fatto che il provvedimento impugnato è plurimotivato, in quanto esso si fonda su diverse ed autonome ragioni ed in considerazione della riconosciuta piena legittimità di due dei tre suddetti autonomi capi di motivazione su cui si esso si fonda, diventi ultroneo l’esame dell’ulteriore autonomo capo di motivazione del provvedimento impugnato, dovendosi ritenere sufficiente, al fine di respingere il ricorso, l’accertata legittimità dei due autonomi capi di motivazione esaminati che, anche qualora il terzo capo di motivazione si rivelasse illegittimo, continuerebbero ugualmente a sorreggere il provvedimento impugnato.
Il Collegio rileva, infine, che anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto, contenendo esso unicamente censure di illegittimità in via derivata da quelle già rassegnate con l’atto introduttivo del giudizio.
Per le suesposte ragioni, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti sono respinti.
Le spese seguono la soccombenza ed esse sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna; OL (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.
Condanna la società ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore delle controparti resistenti, delle spese del giudizio, che si liquidano per l’importo complessivo di €. 8.000,00 (ottomila/00) oltre accessori di legge, di cui €. 4.000,00 oltre accessori di legge, in favore di TÀ RO di OL ed €. 4.000,00 oltre accessori di legge, in favore di RM s.pa. intervenuta ad opponendum nel giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL, nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023, con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
Stefano Tenca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Umberto Giovannini | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO