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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. 712/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 712/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], ed ai fini del Parte_1 CodiceFiscale_1 presente procedimento elettivamente domiciliata in Cutro alla Via Rimini 3, presso lo studio dell'avvocato Marta Ciconte (c.f. ; pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al Email_1 ricorso;
e c.f. ), nato a [...] il [...], ed Controparte_1 C.F._3 ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliato in Cittadella (PD), Via Garibaldi n. 33/2, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Cerantola (c.f. ; pec: C.F._4
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al Email_2 ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 26.06.2024, Parte_1
E esponevano: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 15.06.2002 nel Comune di Cassola, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 10 parte 2 serie A - anno
2002 -, Uff. 1;
- che dal matrimonio non nascevano figli;
- che i coniugi si separavano consensualmente davanti al Tribunale di Crotone;
in particolare, all'udienza Presidenziale del 22.06.2010 i coniugi si separavano consensualmente e la separazione veniva omologata con provvedimento del 30.06.2010;
- che da allora i coniugi non si sono più riconciliati e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente fino ad oggi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro”.
Con decreto del 22.08.2024, il Giudice relatore disponeva la trattazione scritta dell'udienza, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma 2, c.p.c.
In data 11.12.2024 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 31.07.2024, letti gli atti, all'udienza dell'11.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili scioglimento del matrimonio. L'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il 22.06.2010,
i coniugi si sono separati consensualmente e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Crotone del 30.06.2010; il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato in data 26.06.2024.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 712/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data Controparte_1
15.06.2002 nel Comune di Cassola, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 10 parte 2 serie A - anno 2002-Uff. 1;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cassola (VI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 19.12.2024. Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 712/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], ed ai fini del Parte_1 CodiceFiscale_1 presente procedimento elettivamente domiciliata in Cutro alla Via Rimini 3, presso lo studio dell'avvocato Marta Ciconte (c.f. ; pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al Email_1 ricorso;
e c.f. ), nato a [...] il [...], ed Controparte_1 C.F._3 ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliato in Cittadella (PD), Via Garibaldi n. 33/2, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Cerantola (c.f. ; pec: C.F._4
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al Email_2 ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 26.06.2024, Parte_1
E esponevano: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 15.06.2002 nel Comune di Cassola, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 10 parte 2 serie A - anno
2002 -, Uff. 1;
- che dal matrimonio non nascevano figli;
- che i coniugi si separavano consensualmente davanti al Tribunale di Crotone;
in particolare, all'udienza Presidenziale del 22.06.2010 i coniugi si separavano consensualmente e la separazione veniva omologata con provvedimento del 30.06.2010;
- che da allora i coniugi non si sono più riconciliati e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente fino ad oggi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro”.
Con decreto del 22.08.2024, il Giudice relatore disponeva la trattazione scritta dell'udienza, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma 2, c.p.c.
In data 11.12.2024 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 31.07.2024, letti gli atti, all'udienza dell'11.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili scioglimento del matrimonio. L'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il 22.06.2010,
i coniugi si sono separati consensualmente e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Crotone del 30.06.2010; il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato in data 26.06.2024.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 712/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data Controparte_1
15.06.2002 nel Comune di Cassola, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 10 parte 2 serie A - anno 2002-Uff. 1;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cassola (VI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 19.12.2024. Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli