Sentenza 27 aprile 2017
Massime • 1
In tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera, in una strada cittadina poco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana, di persone intente all'attraversamento pedonale nonostante l'insistenza "in loco" di apposito sottopassaggio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/04/2017, n. 25552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25552 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2017 |
Testo completo
Jan 12-14/125552-17 of 12/18/ASR/ACR REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 27/04/2017 Composta da: Sent. n. sez.880/17 LUISA BIANCHI -Presidente - REGISTRO GENERALE CARLA MENICHETTI N.48494/2016 EMANUELE DI AL AT DOVERE VINCENZO PEZZELLA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN RO ND nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 29/06/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA Udito il Procuratore Generale in persona del ANTONIO BALSAMO che ha concluso per il rigetto del recorto. Uditi i Coefensori Avv. Donato Fello in tosh Duzione dell'Avv. Vinicio Nardo e Avv - Daria Gabriella Carlene, per NO RO AN, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, pronunciando nei confronti dell'odierno ri- corrente AN RO ND, con sentenza del 29.6.2016, confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Milano, emessa in data 24.7.2015, appellata dall'imputato, con condanna al pagamento delle spese del grado. Il GIP del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiara- to NO RO AN responsabile dei seguenti reati: A) del delitto p. e p. dall'art. 589 commi 1, 2 e 4 cod. pen. poiché cagiona- va, per colpa, la morte di più persone e cioè dei pedoni AZ HS NA AG, di anni 29, donna in stato di gravidanza, e MA LL LY ORA- BY Roumando, di anni 5, avvenuta in seguito alle lesioni riportate nell'investi- mento da parte dell'autovettura Citroen C3 Picasso targata EF099BC da lui con- dotta;
fatto accaduto per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e nell'inosservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, con par- ticolare riferimento alle circostanze: ⚫ di non avere, avuto riguardo alle caratteri- stiche ed alle condizioni della strada e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natu- ra, regolato la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicu- rezza delle persone e di non avere, più in particolare, regolato la velocità in ma- niera idonea, in considerazione dell'ora notturna e della insufficiente visibilità do- vuta alle condizioni atmosferiche, in violazione dell'art. 141 co. 1 e 3 del Codice della Strada;
di avere circolato ad una velocità superiore ai 100 Km/h in una strada nella quale il limite imposto dall'autorità competente è di 50 Km/h, in vio- lazione dell'art. 142 co. 9 del Codice della Strada. Avendo di conseguenza cagionato l'evento secondo la seguente dinamica: l'autovettura Citroen C3 Picasso targata EF099BC, da lui condotta, percorreva, lungo il margine sinistro della carreggiata, il viale Famagosta della città di Milano (strada a doppio senso di circolazione, a due carreggiate separate, una per ogni senso di marcia), proveniente dall'intersezione con la via San Vigilio e con dire- zione di marcia verso piazzale Maggi quando, giunto all'altezza del palo dell'illu- minazione pubblica n. 7611, investiva con la parte anteriore sinistra del veicolo i pedoni predetti (madre e figlio), che stavano attraversando la carreggiata pre- detta, benché in loco insistesse apposito sottopassaggio pedonale, con direzione di movimento da destra verso sinistra, rispetto alla direzione di marcia del veico- lo;
in forza all'urto ricevuto, entrambi i pedoni venivano proiettati in avanti, ter- minando la loro traiettoria nello spazio insistente tra due barriere in cemento armato di tipo "New Jersey", poste al centro della strada, per dividere le due car- reggiate. Soccorsi e trasportati presso l'Ospedale "San Paolo" di Milano, i predetti pedoni decedevano entrambi poco dopo l'investimento in seguito ad un "com- plesso traumatismo contusivo produttivo di lesioni scheletriche e viscerali multi- 2 ple". Con le aggravanti di avere commesso il fatto con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e di avere causato la morte di più per- sone. Commesso in Milano in data 20 ottobre 2013 B) delitto p. e p. dall'art. 17 co. 11. 194/1978, poiché, nelle medesime cir- costanze di luogo, di tempo e con le modalità di cui al capo che precede, cagio- nava a AZ HS NA AG, per colpa, l'interruzione della gravidan- za, in quanto, in seguito all'investimento, il feto da lei portato in grembo decede- va per un "complesso traumatismo contusivo produttivo di emorragia subarac- noidea, lesioni polmonari, lesioni cardiache ed epatiche, nonché distacco comple- to di placenta", e veniva estratto dall'utero già morto, con taglio cesareo di emergenza, dai sanitari dell'ospedale "San Paolo" di Milano Commesso in data 20 ottobre 2013 in Milano;
Il NO veniva condannato, ritenuto il concorso formale tra i reati e appli- cata la riduzione per il rito, alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, oltre alla pena accessoria della sospensione della patente di guida per anni 1 e mesi 4 e al risarcimento del danno i favore della parte civile, da liquidarsi in separato proce- dimento, con una provvisionale di € 60.000,00. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei propri difensori di fiducia, NO RO AN, deducendo, i motivi di se- guito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispo- sto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: a. Nullità della sentenza ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazio- ne agli artt. 42, 43, 589 cod. pen., 17 L. 194/1978 per mancanza, contradditto- rietà o, comunque, manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata avrebbe affermato la penale responsabilità dell'imputato sulla base di argomentazioni illogiche e assertive, avendo ritenuto la prevedibilità della presenza dei pedoni e la visibilità degli stessi e ritenendo la violazione della regola cautelare, da parte dell'imputato, sufficiente ad affermarne la responsabilità. Il ragionamento operato dai giudici di merito sarebbe, in tal senso, del tutto aprioristico, in quanto non sarebbe stata accertata la concreta prevedibilità dell'evento. Il NO avrebbe potuto vedere e evitare le persone offese, secon- do la ricostruzione operata in sentenza, giacché i pedoni procedevano da destra verso sinistra e l'investimento avveniva alla fine dell'attraversamento, l'illuminazione stradale sarebbe stata sufficiente e lo stesso imputato ammetteva di non aver visto le vittime ma di aver sentito un forte urto e di avere visto esplodere il cristallo anteriore sinistro dell'auto. Tali deduzioni si fonderebbero, però, su un enorme travisamento di prova. 3 s Dalle numerose deposizioni degli agenti intervenuti emergerebbe, infatti, l'assoluta mancanza di illuminazione, così come dalle ricostruzioni operate dai consulenti emergerebbe la condotta estremamente imprudente delle vittime, che tentavano un repentino ed improvviso attraversamento. I giudici avrebbero dovuto, quindi, accertare se le circostanze fattuali fosse- ro tali da consentire all'agente di prevedere l'evento e adottare i comportamenti necessari a prevenirne la realizzazione. Tale accertamento non sarebbe stato compiuto. Anche in relazione alla prevedibilità dell'aborto della giovane, il ragiona- mento della sentenza apparrebbe assertivo e giuridicamente scorretto ritenendo la prevedibilità dell'evento per il semplice fatto che si trattava di una giovane donna. Nello specifico sarebbe illogico -secondo la tesi del ricorrente- ritenere che l'imputato, scorgendo al buio la sagoma di una donna che attraversava la strada, avrebbe dovuto intuirne la giovane età e valutare la probabilità che fosse in stato interessante e adottare quindi le contromisure per prevenire il rischio di procurarle un aborto. La sentenza partirebbe dalla premessa indimostrata che viaggiando nei limiti di velocità tutto ciò fosse possibile. Tra l'altro, aggiunge il NO, la circostanza che la vittima fosse incinta ag- graverebbe ancor di più la responsabilità della stessa di aver ignorato la presen- za di un sottopasso di attraversamento. Censurabile sarebbe, in definitiva, il ragionamento dei giudici che fonda la colpa solo sull'avvenuta violazione della norma preventiva ignorando i dati acqui- siti nel processo avvaloranti il ragionevole dubbio che l'evento si sarebbe verifi- cato anche osservando la condotta prescritta. b. Nullità della sentenza ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazio- ne agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze at- tenuanti generiche. Ci si duole che entrambe le sentenza di merito abbiano escluso la concessio- ne delle attenuanti generiche facendo ricorso a clausole di stile, senza nessun ri- ferimento ai parametri previsti dall'art. 133 cod. proc. pen. e al grado di colpa, operando solo un cenno all'incensuratezza dell'imputato ritenuta insufficiente a mitigare il trattamento punitivo. Ad avviso del ricorrente, invece, la stessa dinamica, caratterizzata da un evidente concorso di colpa delle vittime, avrebbe dovuto determinare una più at- tenta valutazione. Né potrebbe considerarsi sufficiente il generico riferimento alla gravità del fatto che non sarebbe, di per sé, ostativo al riconoscimento del bene- ficio. Infine il comportamento collaborativo dell'imputato, vittima a sua volta 4 dell'evento e privo di precedenti penali, avrebbe dovuto formare oggetto di valu- tazione, espressamente richiesta nei motivi di appello. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati sono fondati quanto all'affermazione di responsa- bilità per il reato di aborto colposo sub B) ed in ordine alla dedotta contradditto- rietà della motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, mentre sono infondati per il resto.
2. Ad avviso del Collegio si palesano infondate le doglianze relative all'affermazione di responsabilità per il delitto di omicidio colposo plurimo di cui al capo A). Ed invero, sul punto entrambe le sentenze di merito -che trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità vanno lette come un tutt'uno- of- frono una motivazione logica e congrua con la quale i motivi di ricorso, che costi- tuiscono una riproposizione tout court di quelli di appello, non si confrontano. Si tratta di motivi che, ancorché rubricati come vizi motivazionali, richiedono in concreto una rivalutazione del fatto, evidentemente non consentita in questa sede. Sul punto va ricordato, infatti, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autono- ma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Più di recente è stato poi ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di me- rito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due 5 requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamen- te significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contradditto- rietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomen- tazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542) Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della de- cisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come di fatto richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. come modificato dalla I. 20.2.2006 n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattan- dosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto (l'assoluta imprevedibilità della presenza dei pedo- ni), senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appa- re viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta. Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte, la sentenza deve essere logica "rispetto a sé stessa", cioè rispetto agli atti proces- suali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motiva- zione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
3. La premessa di cui sopra serve a meglio comprendere come il travisa- mento della prova sia altro rispetto a quello che si deduce nel presente ricorso. Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche at- traverso gli "atti del processo" costituisce invero il riconoscimento normativo del- la possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal proce- dere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il rela- tivo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione. In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova" qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad 6 esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risulta- to di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è ri- sultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato). Oppure dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma -occorrerà ancora ri- badirlo non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giac- ché attraverso la verifica del travisamento della prova. Per esserci stato "travisamento della prova" occorre che sia stata inserita nel processo un'informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia. In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della mo- tivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l'atto che contiene la prova travisata o omessa. Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legitti- mità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfi- nerebbe nel merito.
4. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione del- la sentenza della Corte d'Appello di Milano alcuna illogicità che ne vulneri la te- nuta complessiva. Il ricorrente non contesta il travisamento di una specifica prova, ma solle- cita a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali non consentito in questa sede di legittimità. I giudici del gravame di merito con motivazione specifica, coerente e logi- ca hanno, infatti, dato conto di come risulta acclarata e ben motivata sin dal primo grado la responsabilità quanto al reato di cui al capo A) del NO, che procedeva, nelle ore serali, a velocità doppia rispetto a quella consentita e del tutto sconsiderata rispetto alle condizioni della strada, bagnata ed illuminata in maniera giudicata sufficiente dalla Polizia Municipale, in prossimità di centro abi- tato e di interscambio di mezzi pubblici. Tanto è vero che lo stesso conducente non si avvedeva assolutamente della presenza dei pedoni, nemmeno al momento dell'urto. La stessa tesi difensiva che pone l'accento sulla mancanza o scarsa illu- minazione di quel tratto di strada finisce per avvalorare ulteriormente la prospet- 7 tazione accusatoria secondo cui l'automobilista avrebbe dovuto procedere con una velocità ancora maggiormente prudenziale. Va peraltro ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un inci- dente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle con- dotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative respon- sabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente è - rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata moti-vazione (ex pluribus, Sez. 4, 10 febbraio 2009, Pulcini).
5. Il caso in esame obbliga a questo punto a fare qualche riferimento, al cosiddetto principio dell'affidamento -complessa questione teorica, ricca di implicazioni applicative- evocato in ricorso a favore dell'imputato assumendosi che, ancorché abbia posto in essere una condotta pacificamente violativa del Co- dice della Strada in ragione dell'alta velocità a cui procedeva, non fosse per lui concretamente prevedibilità l'attraversamento pedonale di un gruppo di persone, a quell'ora della sera, su una strada del genere, nonostante esistesse all'uopo un apposito sottopassaggio pedonale. La tesi non è fondata. Va ricordato, infatti, che il principio dell'affidamento, in tema di circolazione stradale, trova un temperamento, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità (cfr. ex multis la recente Sez. 4, n. 5691 del 2/2/2016, Tettamanti, Rv. 265981, relativa ad un caso in cui la Corte ha confer- mato la sentenza impugnata ritenendo la responsabilità dell'imputato che, alla guida della propria vettura, aveva effettuato un repentino cambio dalla corsia di sorpasso a quella di destra senza segnalare per tempo la sua intenzione, andan- do così a collidere con un motociclo che sopraggiungendo dietro di lui aveva ten- tato, imprudentemente, di sorpassarlo a destra). Nell'affermare il medesimo principio, con altra condivisibile pronuncia (Sez. 4, n. 12260 del 9/1/2015, Moc- cia ed altro, Rv. 263010), questa Corte aveva annullato la sentenza con la quale era esclusa la responsabilità del guidatore per omicidio colposo di un pedone, it quale, sceso dalla portiera anteriore dell'autobus in sosta lungo il lato destro del- la carreggiata, era passato davanti all'automezzo ed era stato investito dall'im- putato, che aveva rispettato il limite di velocità ma non aveva provveduto a mo- derarla in ragione delle condizioni spazio-temporali di guida e, segnatamente, della presenza in sosta del pullman). 8 Il Collegio ritiene pienamente condivisibile il percorso motivazionale di cui alla citata sentenza 5691/2016. Il principio di affidamento -come si ricordava in quella pronuncia- costituisce applicazione del principio del rischio consentito: dover continuamente tener con- to delle altrui possibili violazioni della diligenza imposta avrebbe come risultato di paralizzare ogni azione, i cui effetti dipendano anche dal comportamento altrui. Al contrario, l'affidamento è in linea con la diffusa divisione e specializzazione dei compiti ed assicura il migliore adempimento delle prestazioni a ciascuno richie- ste. Nell'ambito della circolazione stradale tale principio è dunque sotteso ad as- sicurare la regolarità della circolazione, evitando l'effetto paralizzante di dover agire prospettandosi tutte le altrui possibili trascuratezze. Il principio di affidamento, d'altra parte, sarebbe da connettere pure al ca- rattere personale e rimproverabile della responsabilità colposa, circoscrivendo entro limiti plausibili ed umanamente esigibili l'obbligo di rapportarsi alle altrui condotte. Pertanto come ricorda ancora la sentenza 5691/2016- esso è stato effica- cemente definito come una vera e propria pietra angolare della tipicità colposa. Pacificamente, la possibilità di fare affidamento sull'altrui diligenza viene meno quando l'agente è gravato da un obbligo di controllo o sorveglianza nei confronti di terzi;
o, quando, in relazione a particolari contingenze concrete, sia possibile prevedere - ed è il caso che ci occupa- che altri non si atterrà alle rego- le cautelari che disciplinano la sua attività. Un'analisi della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità in ma- teria consente di individuarvi una tendenza, in ambito stradale, a escludere o li- mitare al massimo la possibilità di fare affidamento sull'altrui correttezza. In tal senso vanno lette, ad esempio, le pronunce in cui si è affermato che, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza, proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, co- stituisce di per sé condotta negligente. Coerentemente con tale assunto, è stata perciò, ad esempio, confermata l'affermazione di responsabilità in un caso in cui la ricorrente aveva dedotto che, giunta con l'auto in prossimità dell'incrocio a ve- locità moderata e, comunque, nei limiti della norma e della segnaletica, aveva confidato che l'autista del mezzo che sopraggiungeva arrestasse la sua corsa in ossequio all'obbligo di concedere la precedenza (cfr. Sez. 4, n. 4257 del 28/3/1996, Lado, Rv. 204451). E, ancora, sulle medesime basi si è affermato, che anche nelle ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia, l'automobili- 9 sta deve accertarsi della eventuale presenza, anche colpevole, di pedoni che si attardino nell'attraversamento in quanto il conducente favorito dal diritto di pre- cedenza deve comunque non abusarne, non trattandosi di un diritto assoluto e tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della strada, anche se eventualmente in colpa (Sez. 4, n. 12879 del 18/10/2000, Cerato, Rv. 218473); e che l'obbligo di calcolare le altrui condotte inappropriate deve giungere sino a prevedere che il veicolo che procede in senso contrario possa improvvisamente abbagliare, e che quindi occorre procedere alla strettissima destra in modo da essere in grado, se necessario, di fermarsi imme- diatamente (Sez. 4, n. 8359 del 19/6/1987, Chini, Rv. 176415).
6. Come rileva, ancora, la richiamata e condivisibile sentenza 5691/2016 di questa Corte, si tratta, allora, di comprendere se l'atteggiamento rigorista abbia una giustificazione o debba essere invece temperato con l'introduzione, entro li- miti ben definiti, del principio di affidamento. Senza dubbio quello della circolazione stradale è un contesto meno definito di quello del lavoro in equipe (con riferimento alla colpa professionale dei medi- ci), ove il principio in parola trova pacifica applicazione. Si configura, infatti, un'impersonale, intensa interazione che mostra fre- quenti violazioni delle regole di prudenza. D'altra parte, il Codice della strada presenta norme che sembrano estendere al massimo l'obbligo di attenzione e prudenza, sino a comprendere il dovere di prospettarsi le altrui condotte irregolari. Tra questi vanno ricordati:
1. l'art. 141, di cui all'odierna imputazione, che impone di regolare la velocità in relazione a tutte le condizioni rilevanti, in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza;
e di mantenere condizioni di con- trollo del veicolo idonee a fronteggiare ogni "ostacolo prevedibile";
2. l'art. 145, che pone la regola della "massima prudenza" nell'impegnare un incrocio;
3. l'art. 191, che prescrive la massima prudenza nei confronti dei pedoni, sia che si tro- vino sugli appositi attraversamenti, sia che abbiano comunque già iniziato l'at- traversamento della carreggiata. Tali norme -è stato condivisibilmente rilevato nel recente arresto giurispru- denziale di questa Corte di legittimità più volte citato, alla cui articolata motiva- zione si rimanda- tratteggiano obblighi di vasta portata, che riguardano anche la gestione del rischio connesso alle altrui condotte imprudenti. D'altra parte, le condotte imprudenti nell'ambito della circolazione stradale sono tanto frequenti che esse costituiscono un rischio tipico, prevedibile, da governare nei limiti del possibile. 10 Costituisce, tuttavia, ius receptum di questa Corte, sin dalla giurisprudenza più risalente nel tempo, il principio che nell'ambito della circolazione stradale che qui interessa, si debba tenere conto degli elementi di spazio e di tempo, e di va- lutare se l'agente abbia avuto qualche possibilità di evitare il sinistro: la prevedi- bilità ed evitabilità vanno cioè valutate in concreto (Sez. 4, n. 14188 del 18/9/1990, Petrassi, Rv. 185559; Sez. 4, n. 6173 del 9/5/1983, Togliardi, Rv. 159688; Sez. 5, n. 6783 del 2/2/1978, Piscopo, Rv. 139204). Successivamente questa Corte ha ripetutamente chiarito (Sez. 4, n. 37606 del 6/7/2007, Rinaldi, Rv. 237050; Sez. 4, n. 12361 del 7/2/2008; Biondo, Rv. 239258) che l'esigenza della prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento si pone in primo luogo e senza incertezze nella colpa generica, poiché in tale ambi- to la prevedibilità dell'evento ha un rilievo decisivo nella stessa individuazione della norma cautelare violata;
ma anche nell'ambito della colpa specifica la pre- vedibilità vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautela- to dalla norma, ma rileva pure in relazione al profilo squisitamente soggettivo, al rimprovero personale, imponendo un'indagine rapportata alle diverse classi di agenti modello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto. Certamente tale spazio valutativo è pressoché nullo nell'ambito delle norme rigide la cui inosservanza da luogo quasi automaticamente alla colpa;
ma nell'ambito di norme elastiche che indicano un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, vi è spazio per il cauto apprezzamento in ordine alla concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dell'agen- te modello. Non può essere escluso del tutto, in altri termini, che contingenze particolari possano rendere la condotta inosservante non soggettivamente rim- proverabile a causa, ad esempio, della imprevedibilità della condotta di guida dell'altro soggetto coinvolto nel sinistro. Tuttavia, tale ponderazione non può es- sere meramente ipotetica, congetturale, ma deve di necessità fondarsi su emer- genze concrete e risolutive, onde evitare che l'apprezzamento in ordine alla colpa sia tutto affidato all'imponderabile soggettivismo del giudice. L'esigenza di una indagine concreta, si è pure affermato dalla giurisprudenza da ultimo indicata, non viene meno neppure quando, come nella circolazione stradale, la condotta inosservante di altri soggetti non costituisce in sé una con- tingenza imprevedibile, si è chiarito che lo spazio per l'apprezzamento che giun- ga a ritenere imprevedibile la condotta di guida inosservante dell'altro conducen- te è ristretto e va percorso con particolare cautela. Ciò nonostante, l'esigenza di preservare la già evocata dimensione soggettiva della colpa (id est la concreta rimproverabilità della condotta) ha condotto questa Corte ad enunciare che, co- me si è prima esposto, le particolarità del caso concreto possono dar corpo ad una condotta realmente imprevedibile. 11 7. Alla prima ampia configurazione della responsabilità la giurisprudenza più recente ha dunque costantemente apposto il limite della imprevedibilità (cfr. Sez. 4, n. 41029 del 24/9/2008, Moschiano, Rv. 241476 che ha ritenuto integra- re il reato di lesioni colpose la condotta del conducente di un veicolo che investa un pedone in autostrada quando quest'ultimo già si trovi sulla carreggiata nel momento in cui l'agente abbia percepito la sua presenza, atteso che in tale si- tuazione appare prevedibile la pur imprudente intenzione dello stesso pedone di attraversare la carreggiata ed è dunque dovere del conducente porre comunque in atto le manovre necessarie ad evitare il suo investimento;
in motivazione la Corte ha precisato che diversamente, qualora il pedone fosse stato fermo sulla piazzola di sosta, la particolare conformazione dell'autostrada quale sede desti- nata al traffico veloce avrebbe consentito legittimamente al conducente di esclu- dere l'intenzione del pedone di attraversare la carreggiata, trattandosi di com- portamento in tali condizioni non prevedibile) che talvolta si è richiesto essere assoluta (così Sez. 4, n. 26131 del 3/6/2008, Garzotto, Rv. 241004 che ha escluso la colpa generica del conducente dell'autovettura coinvolta in un sinistro stradale cui era seguita la morte della persona trasportata, poiché si è ritenuto che il conducente dell'altra autovettura aveva provocato imprevedibilmente l'in- cidente, ponendosi alla guida in stato d'etilismo acuto che non gli consentiva di controllare adeguatamente la marcia del proprio veicolo). In altra più recente pronuncia, in senso maggiormente condivisibile, si è ri- tenuto che le imprudenze altrui fossero ragionevolmente prevedibili (così Sez. 4, n. 46818 del 25/6/2014, Nuzzolese, Rv. 261369 in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto circostanza prevedibile l'ingombro della carreggiata da parte di un altro veicolo in un incrocio cittadino). Va dunque, ad avviso del Collegio, riaffermato il principio che l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità de- gli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa.
8. Se questi sono i principi giuridici di riferimento, va perciò osservato come, nel caso che ci occupa, nella situazione di fatto di una strada cittadina poco illu- minata, di sera, nei pressi di una fermata della metropolitana, appaia adeguata- mente supportato il giudizio di "ragionevole prevedibilità" della condotta delle vittime ed è, proprio in riferimento al contesto in cui è avvenuto il fatto che si ri- leva una plausibilità della motivazione della sentenza impugnata. 12 Con motivazione logica e congrua il tribunale prima e la Corte territoriale poi confutano la tesi difensiva volta a determinare l'inevitabilità del sinistro stradale, evidenziando come il NO abbia disatteso il rispetto di una fondamentale regola cautelare quale quella statuita in seno al citato art. 141 CDS. Ricordato, attraverso il conferente richiamo alla sentenza 12260/2015 di questa Corte di legittimità, che, come detto, il principio dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché rientri nel limite della prevedibilità, i giudici del merito affermano condivisibilmente come, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per la sua morte, è necessario che conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso e, inoltre, che prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente il quale ha, peraltro, l'obbligo di ispezionare la strada costantemente, mantenere sempre il controllo del veicolo e prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende (così questa Sez. 4, nella sentenza n. 44651 del 12.10.2005). A carico del conducente è posto un precetto fondamentale sintetizzato - come ricordano i giudici del merito nell'obbligo di attenzione che questi deve - avere al fine di avvistare il pedone, così da potere porre in essere efficacemente i necessari) accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento. E a tali obblighi il conducente è tenuto anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti, vuoi violativi degli obblighi comportamentali specifici dettati dall'articolo 190 del codice della strada. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui detto un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe que- sta Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
9. Diverse sono le conclusioni quanto alla doglianza riguardante l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo B in relazione al quale, ad avviso del Collegio, deve pervenirsi ad un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Con tale capo d'imputazione veniva contestato al NO il reato di cui all'art. 17 co. 1 della I. 22 maggio 1978 n. 194 in materia di interruzione della 13 gravidanza, norma che punisce con la reclusione da tre mesi a due anni il procu- rato aborto colposo, ovvero "chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza". Si tratta di un reato comune, punito a titolo di colpa, che si realizza quando il colpevole provoca l'interruzione della gravidanza, in qualunque epoca del suo decorso, cagionando la perdita del prodotto del concepimento, senza che abbia rilievo, qualora risulti dimostrato il rapporto causale tra la condotta colposa e l'interruzione della gravidanza, che l'aborto sia stato interno (con ritenzione nell'utero) o esterno (con espulsione) L'interruzione colposa della gravidanza è, dunque, la conseguenza di una condotta illecita che abbia i caratteri della colpa e da cui derivi, come evento non voluto ma prevedibile ed evitabile con un comportamento diverso, l'aborto. Per l'esistenza di tale reato -secondo la dottrina- è indifferente che la gravi- danza sia conosciuta o colposamente ignorata dal colpevole. In tale figura di reato la colpa può cadere su tutti gli elementi del fatto tipi- co, commissivo od omissivo, ovvero sui presupposti (la circostanza che la donna sia incinta), sull'oggetto del reato o sulla condotta. Nel caso che ci occupa, indiscusso il carattere colposo della condotta di gui- da, il thema decidendi attiene al giudizio di prevedibilità che, in quel determinato contesto di tempo e di luogo, potesse essere presente una donna incinta. Ebbene, sul punto, appare fondata la doglianza circa l'inadeguatezza della risposta motivazionale in punto di elemento soggettivo del reato fornita dal provvedimento impugnato, che, dopo che il giudice di primo grado non aveva motivato sul punto, "liquida" la specifica doglianza con l'affermazione secondo cui era "...peraltro prevedibile, in quanto del tutto probabile, che una donna in età giovanile che attraversi la strada possa essere incinta". Non è dato di sapere, infatti, a quale massima di esperienza, calata nel caso concreto, il collegio giudicante il gravame del merito ancori tale dato probabilisti- co. In realtà, invece, dall'esame delle sentenze di merito non emerge esservi al- cun elemento noto (quale potrebbe essere stato, ad esempio, se l'incidente fosse avvenuto nelle immediate adiacenze di un ospedale o di una clinica o di uno sto- re che vendesse prodotti per la prima infanzia) da cui possa inferirsi tale giudizio probabilistico. S'impone, pertanto, in relazione a tale reato, l'annullamento dell'impugnata decisione, dovendo l'imputato essere mandato assolto perché il fatto non costi- tuisce reato. Ne consegue l'eliminazione dalla pena base della relativa pena di sei mesi di reclusione da ridursi per il rito (il giudice di primo grado, infatti, era par- tito da una pena base per il più grave reato sub A di anni due e mesi due di re- 14 clusione, aumentata per l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 589 cod. pen. ad anni tre di reclusione, ulteriormente aumentata per il concorso formale con il reato sub B ad anni 3 e mesi sei di reclusione, ridotta per il rito prescelto ad anni due e mesi quattro di reclusione). 10. Fondato, ad avviso del Collegio, è anche il dedotto vizio motivazionale in relazione al punto concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale, sul punto, offre una motivazione contraddittoria laddo- ve afferma che: "...nonostante i predetti pedoni avrebbero potuto prendere il sot- topassaggio esistente per attraversare la strada, comunque il comportamento del conducente del veicolo investitore è stato di rilevante gravità, per l'eclatante violazione del limite di velocità e la mancanza della dovuta attenzione alle condi- zioni della strada. Pertanto, anche considerati tutti gli altri elementi a lui favore- voli, quale ad es. l'incensuratezza ed il comportamento processuale, le attenuan- ti generiche, se pur ritenute concedibili non potrebbero che essere subvalenti, ri- spetto all'aggravante contestata, -in considerazione della rilevanza di questa, e quindi corretta appare in tal senso la valutazione del primo giudice, che deve es- sere confermata". I giudici del gravame del merito, infatti, operano una commistione tra la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche ed il giudizio di comparazione delle stesse, che impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Il giudice del rinvio, in ogni caso, in ragione dell'eliminazione della pena fi- nale di mesi quattro di reclusione (mesi sei di reclusione ridotti per il rito) in re- lazione al venir meno del reato sub B), pervenendosi ad una pena finale di anni due di reclusione, per la quale è astrattamente concedibile il beneficio della so- spensione condizionale della pena, dovrà anche operare anche una valutazione sul punto, evidentemente preclusa a questa Corte di legittimità importando una valutazione di merito. 11. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, la sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio relativamente al reato di cui al capo B perché il fatto non costituisce reato, di cui va eliminata la pena. La medesima sentenza va inoltre annullata quanto al capo A) limitata- mente al punto concernente la concessione delle attenuanti generiche ed alla eventuale concessione della sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. 15 La sentenza impugnata, infine, va dichiarata irrevocabile, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo B perché il fatto non costituisce reato ed elimina la relativa pena. Annulla la medesima sentenza quanto al capo A) limitatamente al punto concernente la concessione delle attenuanti generiche ed alla eventuale conces- sione della sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità quanto al reato di cui al capo A. Così deciso in Roma il 27 aprile 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Luisa BianchiRua Brand Vincenzo Pezzella Vince Vello Depositata in Cancelleria Oggi. 23 MAG. 2017 Il Funzionario Giudiziario Patrizia CiorraPatrizia 16