Sentenza 25 giugno 2014
Massime • 2
In tema di circolazione stradale, il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente "favorito" di osservare a sua volta, approssimandosi all'incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza e, in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità. (Fattispecie in tema di omicidio colposo).
In tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, il conducente ha l'obbligo di tenere un comportamento prudente ed accorto, prevedendo anche le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto circostanza prevedibile l'ingombro della carreggiata da parte di un altro veicolo in un incrocio cittadino).
Commentari • 2
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- 2. La precedenza allo "stop" non esonera da responsabilità il motociclista imprudenteAccesso limitatoLuigi Cuomo · https://www.altalex.com/ · 18 novembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/2014, n. 46818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46818 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 25/06/2014
Dott. ROMIS ZO - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - N. 1262
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 37986/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH IN, Parte Civile;
nei confronti:
NU TO, n. a Milano il 26/11/1974;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 22/10/2012 (n. 4261/10);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Izzo Fausto;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. Titte Madia per la parte civile, in sostituzione dell'Avv. Palazzo Fabio Marzio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. Locurcio Francesco, per l'imputata, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22/10/2012, emessa in sede di rito abbreviato, la Corte di Appello Milano, confermava la condanna di LE TO per il delitto di cui all'art. 589 c.p., per omicidio colposo in danno di SC ZO (acc. in Milano il 12/12/2007). All'imputata era stato addebitato che, impegnando un incrocio nel centro di Milano, dopo essersi fermata alla STOP, aveva iniziato ad impegnare la carreggiata mentre sopraggiungeva da sinistra un motoveicolo Honda, condotto dallo SC che, alla vista dell'auto frenava bruscamente perdendo il controllo del mezzo, sicché scivolando in terra andava ad urtare con la calotta frontale del casco contro il cerchione anteriore sinistro dell'auto dell'imputata, riportando gravi ferite che lo conduceva a morte. Alla LE in appello la pena veniva ridotta a mesi 5 e giorni 20 di reclusione, riconosciuto il concorso di colpa della vittima, quantificato, anche ai fini civili, nel 40%. Osservava la corte di merito che la responsabilità nel fatto della imputata era evidente, considerato che la stessa, dopo essersi fermata allo stop, aveva iniziato lentamente ad impegnare l'incrocio, invadendo la carreggiata in modo significativo, tanto da indurre il motociclista alla brusca frenata ed alla perdita di controllo del mezzo. La velocità non prudenziale tenuta dalla vittima, km/h. 63, in centro città, comportava il riconoscimento del concorso di colpa dello SC.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore della parte civile SC IN (fratello della vittima), lamentando:
2.1. l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione, laddove la corte di merito non aveva sufficientemente argomentato la sentenza sul punto del concorso di colpa della vittima, in particolare non aveva tenuto conto della consulenza di parte, secondo la quale la velocità del motoveicolo era stata di km/h 43 e non 63;
inoltre era apodittica l'affermazione che, in ogni caso, la velocità tenuta non era stata idonea ad evitare l'evento.
2.2. il difetto di motivazione sulla percentualizzazione del concorso di colpa, svincolata da specifici e convincenti argomenti. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. In ordine al primo motivo di censura va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale in tema di circolazione stradale, il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente "favorito" di osservare a sua volta, approssimandosi all'incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza e, in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 9615 del 19/03/1991 Ud. (dep. 14/09/1991), Rv. 188213; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 6207 del 13/02/1989 Ud. (dep. 26/04/1989), Rv. 181128). Nè può dirsi che l'ingombro della carreggiata da parte di altro veicolo in un incrocio cittadino sia una circostanza imprevedibile. Infatti è insegnamento di questa Corte che nel corso della circolazione stradale il conducente è tenuto a prevedere anche le condotte imprudenti altrui (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 472 del 08/11/1990 Ud. (dep. 17/01/1991), Bertolotti;
Rv. 186243, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 26131 del 03/06/2008 Ud. (dep. 30/06/2008), Garzotto, Rv. 241004; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 12789 del 18/10/2000 Ud. (dep. 07/12/2000), Cerato, Rv. 218473).
Quanto alla evitabilità dell'evento, il rispetto delle regole del Codice della Strada ed una maggiore attenzione nell'affrontare l'incrocio, lo si ripete, anche da parte del veicolo "favorito", avrebbero evitato il sinistro. Infatti, come osservato dal giudice di merito, la circostanza che il casco della vittima si sia spaccato a seguito dell'impatto, è indice del fatto che la sua velocità di circolazione non era stata prudenziale;
se lo SC avesse mantenuto una velocità maggiormente prudenziale, ben avrebbe potuto evitare l'evento.
In proposito va rammentato che l'art. 145 C.d.S. stabilisce che "I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti". Tale disposizione codifica una regola cautelare di comune esperienza, diretta proprio ad evitare il rischio di collisioni con veicoli provenienti dall'altra strada.
Pertanto, tenuto conto che la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare abbia determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire (c.d. "causalità della colpa"), nel caso di specie correttamente il giudice di merito ha ricondotto anche alla colpa dello SC l'evento realizzatosi, causalmente riconducibile al comportamento posto in essere in violazione della regola cautelare prima citata.
3. Per quanto attiene alla seconda doglianza formulata, anche in tal caso vanno richiamati o principi stabiliti da questa Corte. In particolare è stato affermato che "Le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima in un incidente stradale costituiscono apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, laddove la sentenza impugnata formuli il proprio giudizio in base alla valutazione causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili" (Cass. sez. 4, sentenza n. 4537 del 21.12.20012 Ud. (dep. 29.01.2013), rv. 255099; Cass. sez. 4, sentenza n. 43159 del 20.06.2013 ud. (dep. 22.10.2013), rv, 258083; Cass. sez. 4, sentenza n. 4856 del 30.01.1991 ud. (dep. 02.05.1991), rv. 187056). Nel caso che ci occupa, il giudice di merito ha fatto buon governo del suo potere discrezionale, evidenziando come anche la negligenza della vittima era stata significativa, giungendo ad una percentualizzazione delle responsabilità che non palesa manifeste illogicità.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2014