Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/2014, n. 46818
CASS
Sentenza 25 giugno 2014

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In tema di circolazione stradale, il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente "favorito" di osservare a sua volta, approssimandosi all'incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza e, in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità. (Fattispecie in tema di omicidio colposo).

In tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, il conducente ha l'obbligo di tenere un comportamento prudente ed accorto, prevedendo anche le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto circostanza prevedibile l'ingombro della carreggiata da parte di un altro veicolo in un incrocio cittadino).

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  • 1Sinistro stradale: chi ha la precedenza può essere responsabile?
    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 gennaio 2025

  • 2La precedenza allo "stop" non esonera da responsabilità il motociclista imprudenteAccesso limitato
    Luigi Cuomo · https://www.altalex.com/ · 18 novembre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/2014, n. 46818
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46818
Data del deposito : 25 giugno 2014

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